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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
In nome del Popolo Italiano
Prima Sezione Civile – Famiglia
Composta da
Dr. Maria MI -Presidente rel.
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Dr. Oronzo Putignano - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 747/2025 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Santeramo alla Via De Parte_1 C.F._1
Laurentis 28 presso e nello studio dell'Avv. Francesco CAPONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato allegata al ricorso e che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0803023973 o indirizzo di posta elettronica: PEC: Email_1
- Ricorrente –
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari N. 1214/2025 pubblicata il 02.04.2025 nel procedimento r.g. Tribunale di Bari 7377/2024, comunicata in data 02.04.2025 e notificata in data 03.04.2025.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione, in assenza di note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1214/2025 del 2.04.25, così disponeva:
“
1. revoca, a decorrere dal mese di luglio 2024, il contributo paterno al mantenimento dei figli
e;
Persona_1 Per_2 2. compensa le spese lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Con ricorso in appello ritualmente depositato ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza censurandola con più motivi e chiedendone la totale riforma e segnatamente chiedendo di
“PRELIMINARMENTE: Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.
NEL MERITO: Dichiarare che i figli e risiedono presso l'abitazione paterna Persona_1 Per_2 rispettivamente dal 13.05.2019 e dal 17.05.2022 e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, disporre che la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli, decorra per il figlio dal 13.05.2019 e per la figlia dal Persona_1 Per_2
17.05.2022;
- Condannare sempre ed in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.”.
Veniva fissata con decreto l'udienza odierna per la trattazione della causa.
Il decreto non è stato notificato alla resistente dal ricorrente che, all'udienza del 23.10.2025 non ha depositato le note scritte con ciò manifestando l'intenzione di non comparire all'udienza fissata e la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 348 cpc.
All'udienza collegiale odierna svolta in modalità cartolare, constatato nuovamente il mancato deposito di note contenenti richieste o precisazioni la Corte ha riservato la causa per la decisione.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 127 ter come introdotto dal Dgls
149/22, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, tramite deposito di note telematiche,
l'omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l'art. 348 comma 2 cpc dispone che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
All'udienza odierna, nessuno ha depositato note di trattazione scritta, tale condotta inerte equivalendo alla loro mancata presenza.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 348 commi 2 e 3 cpc, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Spese compensate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1214/2025 pubbl. il 02/04/2025, emessa dal Tribunale di Bari
dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Spese compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 11.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria MI)