Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5210 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Marocco e Stefano Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento della Questura di Napoli del 15 settembre 2023, prot. 202688/23;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento del 15 settembre 2023 emesso nei suoi confronti dal Questore di Napoli, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009.
Il provvedimento trae origine dall'istanza di ammonimento presentata in data 4 maggio 2023 dalla ex moglie del ricorrente, con la quale la stessa ha esposto una serie di condotte persecutorie asseritamente subite da parte dell’ex marito.
In particolare, la stessa ha evidenziato che dopo la separazione di fatto dal marito, avvenuta nel mese di novembre 2021, quest’ultimo manifestava condotte moleste di tipo persecutorio tali da farle modificare le abitudini di vita.
Premette il ricorrente di essersi sposato con la controinteressata nel 1996 (dopo circa 6 anni di fidanzamento) e, che:
- il rapporto di coniugio durava tra alti e bassi per circa 25 anni fino al 2021 quando interveniva una separazione di fatto;
- dopo alcuni mesi il Tribunale di Torre Annunziata in esito a ricorso congiunto omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- pur sentimentalmente ancora legato alla ex moglie accettava serenamente la separazione;
- ciò, nondimeno, in data 1° luglio 2023 la Questura gli notificava la comunicazione di avvio del procedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2011 (conv. dalla legge n. 38/2009) cui seguiva il provvedimento impugnato.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti per resistere il Ministero intimato e la controinteressata.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2173 del 22 novembre 2023.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre preliminarmente delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nei cui confini si inscrive il provvedimento di ammonimento oggetto del presente gravame.
L'istituto, disciplinato dal citato art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, costituisce una misura di prevenzione amministrativa, con finalità dissuasiva e cautelare, prodromica e alternativa alla proposizione della querela per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. La sua funzione consiste nella prevenzione avanzata finalizzata alla dissuasione dei fenomeni patologici sia di invasione della sfera di riservatezza della vita di relazione che di potenzia lesione all’integrità della persona.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'ammonimento opera su un piano diverso e anticipato rispetto all'accertamento penale, poiché la sua adozione non richiede l'acquisizione di prove “piene” circa la responsabilità penale dell'ammonito, fondandosi piuttosto su un quadro indiziario da cui sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità ed inferenza, secondo una mera logica probabilistica, l'esistenza di un comportamento persecutorio ovvero minaccioso tale da poter degenerare in condotte costituenti reato (T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 275/2024; TA.R. Lombardia - sede staccata di Brescia, sentenza n. 131/2022).
Pertanto, ai fini dell’emissione del provvedimento di ammonimento non è richiesta la certezza in ordine alla prova della responsabilità dell’ammonito per il reato perseguito dall’art. 612 bis c.p., atteso che il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che rechino un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona. Vale, quindi, in materia la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.
L'adozione del provvedimento scaturisce, dunque, da una valutazione ampiamente discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza, basata su un giudizio prognostico ex ante circa la sussistenza di un mero pericolo, cosicché il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è di tipo estrinseco nonché limitato alle sole ipotesi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, ovvero di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti posti a fondamento della comminata misura (T.A.R. - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, sentenza n. 250/2019). Di conseguenza, il Questore è chiamato ad apprezzare la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto ed esaustivo riscontro, in termini di certezza, dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Sul piano procedurale, la giurisprudenza ha chiarito che, in ragione della funzione cautelare e dell'urgenza di interrompere l'azione persecutoria, non è sempre necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, potendo il Questore decidere se emanare senza indugio il provvedimento ovvero se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 4599 del 2020).
Alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche sopra delineate, le censure sollevate dal ricorrente si dimostrano infondate.
Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti per procedere all’ammonimento, nonché l'eccesso di potere sotto plurimi profili (difetto di istruttoria e di motivazione).
Nella sostanza lamenta che l’amministrazione si sarebbe appiattita sulla versione fornita dalla denunciante senza condurre un’adeguata istruttoria; inoltre, si tratterebbe di soli 3 episodi, peraltro, diluiti nel tempo (e non più attuali) rispetto ai quali non sarebbe dimostrato come l’ex moglie sia stata indotta a modificare le proprie abitudini di vita.
Di contro deve osservarsi come l’istruttoria eseguita dalla Questura come documentata in atti si dimostri idonea a sorreggere, nei limiti del giudizio prognostico richiesto dalla norma, la valutazione di pericolosità della condotta del ricorrente.
L’autorità procedente ha, infatti, raccolto la dichiarazione della denunciante dalla quale emergono elementi tali da fondare il provvedimento impugnato.
In particolare, l’interessato dopo la separazione di fatto, avvenuta nel novembre 2021 evidentemente non accettando la situazione venutasi a creare, ha mandato ripetuti messaggi alla ex moglie attraverso l’applicazione WhatsApp dai contenuti offensivi e contenenti minacce di divulgare delle foto insieme; in occasione di un incontro ha avuto scatti di ira tali da costringere la ex a rifugiarsi in un negozio (in quell’occasione la stessa è stata seguita fino a casa); in un altro episodio la denunciante è stata aggredita verbalmente per strada; il giorno della cresima della figlia l’interessato ha manifestato pubblicamente della rabbia nei confronti della ex; tutto ciò ha ingenerato nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione tale da non poter più frequentare gli amici comuni e a sentire il bisogno di essere riaccompagnata a casa per non rientrare da sola.
La scansione temporale degli episodi e la loro coerenza interna sono stati ragionevolmente valutati dall’amministrazione come attendibili e idonei a giustificare il provvedimento di ammonimento.
D’altra parte (in risposta alla censura che non basterebbe la versione fornita dal denunciante) questa Sezione (n. 7803/2025) ha rammentato che persino nel giudizio penale la giurisprudenza è univoca <<nell’affermare che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. La Corte di Cassazione, quindi, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime sempre in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che "può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato" (nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, sent. n. 29372 del 24.6.2010; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 33162 del 3.6.2004, Cass. pen., sez. II, sent. n. 46100 del 27.10.2015)>>.
Osserva il Collegio che dalla dichiarazione raccolta dall’amministrazione emerge quel “quadro indiziario attendibile” che la giurisprudenza valuta necessario e sufficiente per l’emissione del provvedimento.
Non è, infatti, richiesta la prova piena del reato secondo gli standard del processo penale, quanto piuttosto la sussistenza di elementi da cui sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità e secondo una logica probabilistica, un comportamento persecutorio idoneo a ingenerare nella vittima uno stato di ansia e paura (T.A.R. Basilicata, n.431/2025; T..A.R. Campania, Napoli n. 4599/2020; T.A.R. Veneto n. 2333/2024).
L’istruttoria nella fattispecie non è stata carente e l’amministrazione ha valutato sufficiente, nell’ambito della discrezionalità a questa riservata, gli elementi raccolti che non risultano di per sé smentiti dal fatto che tra i coniugi vi siano stati ulteriori contatti meno conflittuali (del resto fisiologici avendo in comune una figlia).
Quanto alla presunta non attualità della condotta persecutoria rispetto ai fatti denunciati va rilevato come dall’ultimo episodio di fine dicembre 2022 e la richiesta di ammonimento del 4 maggio 2023 sono trascorsi solo pochi mesi e la natura cautelare del provvedimento è proprio finalizzata a evitare il ripetersi di situazione che possano costituire un rischio della degenerazione di certi comportamenti.
Contrariamente, poi, a quanto assunto dal ricorrente, dalla motivazione dell’atto emerge in modo chiaro come il comportamento da egli tenuto abbia indotto la denunciante a mutare le proprie abitudini di vita (si riferisce, infatti, di come la stessa abbia sentito il bisogno di non rincasare da sola e a non frequentare le amicizie comuni con l’ex marito).
Non sussiste, infine il dedotto difetto di motivazione per non avere l’amministrazione preso espressamente in considerazione le osservazioni prodotte in sede procedimentale.
In disparte il fatto che nel provvedimento si fa riferimento alle memorie del ricorrente che sono state valutate di tipo assertivo e inidonee a determinare un mutamento del giudizio dell’amministrazione, va rammentato che, secondo un principio consolidato, è sufficiente che dal complesso della motivazione emergano in modo chiaro le ragioni della decisione e sia percepibile il motivo per cui le tesi difensive non siano state ritenute idonee a condurre a un diverso esito.
Evenienza che si è verificata nel caso di specie, dal momento che, come detto, il provvedimento ha ricostruito un quadro più che plausibile dell’accaduto.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia trattata che involge delicate e complesse dinamiche familiari, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
LA PA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LA PA | NO UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.