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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 806/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'AMBROSIO LAURA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4294/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma - Via Teulada, 40 00195 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2184/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 5 e pubblicata il
13/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170166732464000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in ottemperanza l'avv. Nominativo_1 chiede l'adempimento della sentenza n.2184 del 5 maggio 2022 con la quale la CTR aveva accolto il relativo ricorso e condannato parte resistente (Giudice di pace di Roma) a rifondere all'avvocato antistatario le spese di lite oltre ad oneri e contributo unificato.
Con provvedimento n. 1460 del 2025 il giudice aveva individuato il Commissario ad acta ai fini della richiesta ottemperanza.
Il Commissario depositava relazione in data 6 ottobre 2025.
Dalla relazione risulta il pagamento da parte del Ministero della giustizia avvenuto in data 21 gennaio
2025.
Con memoria depositata il 6 novembre il ricorrente afferma che parte soccombente risulta ancora inadempiente per 62 euro relativi ai contributi unificati (liquidati con sentenza).
La parte inoltre chiedeva le spese di lite in ragione del fatto che il pagamento era avvenuto solo dopo deposito del ricorso in ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti risulta l'avvenuto pagamento del dovuto in quale, benché successivo al ricorso in ottemperanza,
è di diversi mesi precedente rispetto all'udienza in cui il ricorso è stato discusso. La parte non ha reso noto al giudice l'avvenuto pagamento.
Quanto al mancato pagamento del CUT (pari a euro 62) lo stesso è stato contabilizzato dal Ministero insieme ad altri di analogo tipo per un totale di 300 euro. La parte non prova che il CUT in questione non sia stato pagato in data 14 ottobre 2025, come risulta dalla nota inviata dal Ministero al Commissario ad acta unitamente agli altri pagamenti. In mancanza di tale prova non è possibile in questa sede accogliere la richiesta.
Il ricorso in ottemperanza ha dunque raggiunto lo scopo e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ragione di quanto agli atti e della successione degli adempimenti ora descritti si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'AMBROSIO LAURA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4294/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma - Via Teulada, 40 00195 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2184/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 5 e pubblicata il
13/05/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170166732464000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in ottemperanza l'avv. Nominativo_1 chiede l'adempimento della sentenza n.2184 del 5 maggio 2022 con la quale la CTR aveva accolto il relativo ricorso e condannato parte resistente (Giudice di pace di Roma) a rifondere all'avvocato antistatario le spese di lite oltre ad oneri e contributo unificato.
Con provvedimento n. 1460 del 2025 il giudice aveva individuato il Commissario ad acta ai fini della richiesta ottemperanza.
Il Commissario depositava relazione in data 6 ottobre 2025.
Dalla relazione risulta il pagamento da parte del Ministero della giustizia avvenuto in data 21 gennaio
2025.
Con memoria depositata il 6 novembre il ricorrente afferma che parte soccombente risulta ancora inadempiente per 62 euro relativi ai contributi unificati (liquidati con sentenza).
La parte inoltre chiedeva le spese di lite in ragione del fatto che il pagamento era avvenuto solo dopo deposito del ricorso in ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti risulta l'avvenuto pagamento del dovuto in quale, benché successivo al ricorso in ottemperanza,
è di diversi mesi precedente rispetto all'udienza in cui il ricorso è stato discusso. La parte non ha reso noto al giudice l'avvenuto pagamento.
Quanto al mancato pagamento del CUT (pari a euro 62) lo stesso è stato contabilizzato dal Ministero insieme ad altri di analogo tipo per un totale di 300 euro. La parte non prova che il CUT in questione non sia stato pagato in data 14 ottobre 2025, come risulta dalla nota inviata dal Ministero al Commissario ad acta unitamente agli altri pagamenti. In mancanza di tale prova non è possibile in questa sede accogliere la richiesta.
Il ricorso in ottemperanza ha dunque raggiunto lo scopo e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ragione di quanto agli atti e della successione degli adempimenti ora descritti si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese