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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 336 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Catanzaro appellante
E
con l'avv.to LA CAVA VINCENZO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado docente della scuola primaria in servizio presso CP_1 istituto scolastico in Acri (CS), deduceva che aveva presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando come preferenza le sedi di scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Reggio Calabria, invocando il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo ella unico referente in grado di assistere la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità; lamentava che, nonostante la disponibilità di posti e l'assenza di ragioni ostative la sua domanda non era stata accolta, a differenza di quanto accaduto per altri docenti titolari di punteggio inferiore al proprio, ed evidenziava che l'Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali.
Il tribunale di Cosenza ha aderito all'approccio interpretativo delle sentenze della Corte
d'Appello di Firenze (cfr. Corte di Appello Firenze, n. 760/2020, n. 531/2021, n. 483/2021,
401/2021, n. 743/2022); dunque, valutato il rapporto della disciplina della contrattazione collettiva di settore (artt. 6 e 13 CCNI) con l'art. 33 L. n. 104/1992 intrepretato in chiave del diritto unionale, ha dichiarato la nullità della disciplina collettiva per violazione della norma primaria ed affermato il diritto di precedenza di parte ricorrente nella procedura di mobilità cui ha partecipato rispetto agli altri lavoratori non portatori del fattore di protezione disabilità.
Il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, Parte_1 sostenendo la legittimità delle disposizioni contrattuali e, segnatamente, quelle che al figlio che assiste il genitore disabile accordano la precedenza nella mobilità interprovinciale solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ma non già nella scelta della sede di definitivo trasferimento. Ha argomentato sulla compatibilità di tali disposizioni con l'art. 33, c. 5, della l.
n. 104/1992 che condiziona la prelazione di cui si controverte alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sostenendo che tali esigenze ben possono essere individuate e ponderate in sede di contrattazione collettiva per come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, reiterando le argomentazioni del ricorso di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide nei termine di seguito esposti.
1.L'appello è fondato.
1.1.Preliminarmente si osserva che è inconferente nella presente controversia l'ipotesi di
CCNI prodotto dall'appellata. A prescindere dal fatto che si tratta di mera ipotesi di contratto integrativo, si rileva che tale ipotesi è riferita ai trasferimenti del personale scolastico per il triennio 2025/26 – 2027/28, mentre al presente giudizio, in quanto riferito ad una domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2023/24, si applica il precedente contratto collettivo integrativo per il triennio 2022/23 – 2024/25.
1.2.Ciò detto, si rileva che il giudice di primo grado si è disinteressato dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'amministrazione scolastica aveva segnalato nel costituirsi in giudizio, inaugurato con la pronuncia di legittimità n° 4677/21 e poi ribadito con pronuncia n° 35105/22 e altre.
Pag. 2 di 6 Con tali pronunce la Corte è intervenuta sull'art. 13 del CCNI 8.4.16 che, come quello per l'anno scolastico 2023/24 rilevante nella presente controversia, non prevedeva un'ipotesi di precedenza per i trasferimenti interprovinciali a titolo definitivo per assistere il genitore disabile, fissando i seguenti principi:
In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del
1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia
(Cass. 477/21);
In tema di trasferimento del personale scolastico, non si pone in contrasto con l'art. 33 della
l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 35105/22);
In tema di trasferimento del personale scolastico, l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza
"ove possibile", non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito (Cass. 35105/22).
In particolare, la Corte di cassazione:
a) ha riconosciuto che la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, prevista dal contratto collettivo integrativo di settore, non contrasta con la previsione della l. n. 104 del
1992, ma "assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa
l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e
Pag. 3 di 6 si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia";
b) ha infatti posto in risalto come l'agevolazione prevista dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 può essere esercitata solo "ove possibile", sicché deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Ha rilevato come le misure previste dall'art. 33, comma 5, siano razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che devono coesistere con altri valori costituzionali;
c) ha pertanto ritenuto che la contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di handicap grave con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendo quella preferenza nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria e così operando nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.
D'accordo con l'ormai consolidato approdo della giurisprudenza di legittimità, deve perciò concludersi, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, che la precedenza per i figli che assistono genitori disabili è legittimamente esclusa dalla contrattazione collettiva di settore nei trasferimenti interprovinciali del personale scolastico ed è, altrettanto legittimamente, limitata alle sole operazioni di assegnazione provvisoria.
1.3.In senso contrario non convince il richiamo, pure contenuto nelle difese dell'appellata, all'art. 601 D. Lgs. n° 297/94 che, secondo una diversa opzione ermeneutica della giurisprudenza di merito varrebbe a dettare per il personale della scuola una disciplina speciale e più favorevole di quella prevista dall'art. 33 della l. n. 104/1992. In realtà, il primo comma di quell'articolo si limita a ribadire che quest'ultima norma si applica anche al personale della scuola, mentre il secondo comma specifica che la precedenza accordata dalla predetta norma opera anche in sede di mobilità e di assunzioni a tempo determinato. La norma, così formulata, non fa altro che chiarire quale sia l'ambito applicativo della prelazione accordata dall'art. 33 della l. 104/1992 (che può dunque essere invocata nelle operazioni di immissioni in ruolo, di assunzione a termine, di mobilità), ma non incide sulle condizioni di operatività della prelazione, che restano quelle previste dalla legge quadro n. 104/1992. Detto altrimenti: regola il quando, non l'an né il quomodo e, dunque, non impone all'amministrazione scolastica obblighi diversi da quelli che già discendono, a tutela dei portatori di handicap e di coloro che li assistono, dalla legge quadro in materia (cfr. CdA
Pag. 4 di 6 Palermo n. 984/2021 secondo cui l'art. 601 del d.lgs. 297/1994: “nel richiamare l'intero contenuto degli articoli citati … non esclude, anzi implicitamente recepisce anche la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì "ove possibile", rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di bilanciamento con altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti, bilanciamento che … non è qui frutto di unilaterale disposizione datoriale, bensì della sintesi raggiunta in sede di contrattazione collettiva”).
Inoltre, la scelta di affidare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della prelazione in parola nelle diverse fasi della mobilità annuale del personale scolastico, anche allo scopo di individuare i posti effettivamente vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale sui quali quella prelazione può essere fatta valere, si traduce in una limitazione dell'autonomia datoriale a vantaggio della gestione condivisa con i lavoratori delle complesse operazioni che quella mobilità comporta in ragione dell'elevato numero degli interessati al trasferimento e della diversità delle condizioni, personali o familiari, che integrano titolo di prelazione.
In questa prospettiva, è già stata evidenziata in giurisprudenza la ragionevolezza della scelta di dare maggior rilievo, nella mobilità interprovinciale, a situazioni ritenute maggiormente consolidate e di maggiore gravità, valorizzando, invece, l'assistenza al genitore disabile nell'assegnazione provvisoria, e comunque riconoscendo a tale situazione un punteggio aggiuntivo (cfr. CdA Milano n. 339/2021: “nel complesso sistema della mobilità dei docenti, la contrattazione collettiva ha il compito di contemperare l'esigenza organizzativa dell'amministrazione (costituzionalmente tutelata ex art. 97 Cost.), con le varie posizioni di diritto soggettivo, concorrenti fra loro, che possono essere legittimamente diversificate e ulteriormente graduate, in base a principi che non appaiano irragionevoli o discriminatori.
In questo caso, considerato anche il grande numero dei docenti interessati alle procedure di mobilità e la possibilità di mutamenti delle condizioni di fatto alla base dei diritti di precedenza, appare del tutto ragionevole che nella mobilità interprovinciale sia dato rilievo a situazioni ritenute maggiormente consolidate e di maggiore gravità, valorizzando invece
l'assistenza al genitore disabile nell'assegnazione provvisoria, e comunque riconoscendo a tale situazione un punteggio aggiuntivo”). Una simile previsione consente al docente di avvicinarsi, seppur provvisoriamente, al luogo in cui presta cura al genitore handicappato, così salvaguardando in modo pieno il diritto all'assistenza di quest'ultimo mediante una adeguata misura, diretta ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, come richiesto dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea.
Pag. 5 di 6 Per i motivi suesposti la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda giudiziale proposta da . CP_1
2. Il contrasto interpretativo che è attestato dagli arresti giurisprudenziali menzionati dalle parti giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 27.3.2024, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 74/2024, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 336 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Catanzaro appellante
E
con l'avv.to LA CAVA VINCENZO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado docente della scuola primaria in servizio presso CP_1 istituto scolastico in Acri (CS), deduceva che aveva presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando come preferenza le sedi di scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Reggio Calabria, invocando il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo ella unico referente in grado di assistere la madre, portatrice di handicap in situazione di gravità; lamentava che, nonostante la disponibilità di posti e l'assenza di ragioni ostative la sua domanda non era stata accolta, a differenza di quanto accaduto per altri docenti titolari di punteggio inferiore al proprio, ed evidenziava che l'Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali.
Il tribunale di Cosenza ha aderito all'approccio interpretativo delle sentenze della Corte
d'Appello di Firenze (cfr. Corte di Appello Firenze, n. 760/2020, n. 531/2021, n. 483/2021,
401/2021, n. 743/2022); dunque, valutato il rapporto della disciplina della contrattazione collettiva di settore (artt. 6 e 13 CCNI) con l'art. 33 L. n. 104/1992 intrepretato in chiave del diritto unionale, ha dichiarato la nullità della disciplina collettiva per violazione della norma primaria ed affermato il diritto di precedenza di parte ricorrente nella procedura di mobilità cui ha partecipato rispetto agli altri lavoratori non portatori del fattore di protezione disabilità.
Il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto l'integrale riforma, Parte_1 sostenendo la legittimità delle disposizioni contrattuali e, segnatamente, quelle che al figlio che assiste il genitore disabile accordano la precedenza nella mobilità interprovinciale solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ma non già nella scelta della sede di definitivo trasferimento. Ha argomentato sulla compatibilità di tali disposizioni con l'art. 33, c. 5, della l.
n. 104/1992 che condiziona la prelazione di cui si controverte alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sostenendo che tali esigenze ben possono essere individuate e ponderate in sede di contrattazione collettiva per come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, reiterando le argomentazioni del ricorso di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il Collegio decide nei termine di seguito esposti.
1.L'appello è fondato.
1.1.Preliminarmente si osserva che è inconferente nella presente controversia l'ipotesi di
CCNI prodotto dall'appellata. A prescindere dal fatto che si tratta di mera ipotesi di contratto integrativo, si rileva che tale ipotesi è riferita ai trasferimenti del personale scolastico per il triennio 2025/26 – 2027/28, mentre al presente giudizio, in quanto riferito ad una domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2023/24, si applica il precedente contratto collettivo integrativo per il triennio 2022/23 – 2024/25.
1.2.Ciò detto, si rileva che il giudice di primo grado si è disinteressato dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'amministrazione scolastica aveva segnalato nel costituirsi in giudizio, inaugurato con la pronuncia di legittimità n° 4677/21 e poi ribadito con pronuncia n° 35105/22 e altre.
Pag. 2 di 6 Con tali pronunce la Corte è intervenuta sull'art. 13 del CCNI 8.4.16 che, come quello per l'anno scolastico 2023/24 rilevante nella presente controversia, non prevedeva un'ipotesi di precedenza per i trasferimenti interprovinciali a titolo definitivo per assistere il genitore disabile, fissando i seguenti principi:
In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del
1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia
(Cass. 477/21);
In tema di trasferimento del personale scolastico, non si pone in contrasto con l'art. 33 della
l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare (Cass. 35105/22);
In tema di trasferimento del personale scolastico, l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza
"ove possibile", non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito (Cass. 35105/22).
In particolare, la Corte di cassazione:
a) ha riconosciuto che la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, prevista dal contratto collettivo integrativo di settore, non contrasta con la previsione della l. n. 104 del
1992, ma "assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa
l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e
Pag. 3 di 6 si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n. 104 del 1992 privilegia";
b) ha infatti posto in risalto come l'agevolazione prevista dall'art. 33 della l. n. 104 del 1992 può essere esercitata solo "ove possibile", sicché deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Ha rilevato come le misure previste dall'art. 33, comma 5, siano razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che devono coesistere con altri valori costituzionali;
c) ha pertanto ritenuto che la contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di handicap grave con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendo quella preferenza nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria e così operando nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.
D'accordo con l'ormai consolidato approdo della giurisprudenza di legittimità, deve perciò concludersi, diversamente da quanto ritenuto in primo grado, che la precedenza per i figli che assistono genitori disabili è legittimamente esclusa dalla contrattazione collettiva di settore nei trasferimenti interprovinciali del personale scolastico ed è, altrettanto legittimamente, limitata alle sole operazioni di assegnazione provvisoria.
1.3.In senso contrario non convince il richiamo, pure contenuto nelle difese dell'appellata, all'art. 601 D. Lgs. n° 297/94 che, secondo una diversa opzione ermeneutica della giurisprudenza di merito varrebbe a dettare per il personale della scuola una disciplina speciale e più favorevole di quella prevista dall'art. 33 della l. n. 104/1992. In realtà, il primo comma di quell'articolo si limita a ribadire che quest'ultima norma si applica anche al personale della scuola, mentre il secondo comma specifica che la precedenza accordata dalla predetta norma opera anche in sede di mobilità e di assunzioni a tempo determinato. La norma, così formulata, non fa altro che chiarire quale sia l'ambito applicativo della prelazione accordata dall'art. 33 della l. 104/1992 (che può dunque essere invocata nelle operazioni di immissioni in ruolo, di assunzione a termine, di mobilità), ma non incide sulle condizioni di operatività della prelazione, che restano quelle previste dalla legge quadro n. 104/1992. Detto altrimenti: regola il quando, non l'an né il quomodo e, dunque, non impone all'amministrazione scolastica obblighi diversi da quelli che già discendono, a tutela dei portatori di handicap e di coloro che li assistono, dalla legge quadro in materia (cfr. CdA
Pag. 4 di 6 Palermo n. 984/2021 secondo cui l'art. 601 del d.lgs. 297/1994: “nel richiamare l'intero contenuto degli articoli citati … non esclude, anzi implicitamente recepisce anche la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì "ove possibile", rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di bilanciamento con altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti, bilanciamento che … non è qui frutto di unilaterale disposizione datoriale, bensì della sintesi raggiunta in sede di contrattazione collettiva”).
Inoltre, la scelta di affidare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della prelazione in parola nelle diverse fasi della mobilità annuale del personale scolastico, anche allo scopo di individuare i posti effettivamente vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale sui quali quella prelazione può essere fatta valere, si traduce in una limitazione dell'autonomia datoriale a vantaggio della gestione condivisa con i lavoratori delle complesse operazioni che quella mobilità comporta in ragione dell'elevato numero degli interessati al trasferimento e della diversità delle condizioni, personali o familiari, che integrano titolo di prelazione.
In questa prospettiva, è già stata evidenziata in giurisprudenza la ragionevolezza della scelta di dare maggior rilievo, nella mobilità interprovinciale, a situazioni ritenute maggiormente consolidate e di maggiore gravità, valorizzando, invece, l'assistenza al genitore disabile nell'assegnazione provvisoria, e comunque riconoscendo a tale situazione un punteggio aggiuntivo (cfr. CdA Milano n. 339/2021: “nel complesso sistema della mobilità dei docenti, la contrattazione collettiva ha il compito di contemperare l'esigenza organizzativa dell'amministrazione (costituzionalmente tutelata ex art. 97 Cost.), con le varie posizioni di diritto soggettivo, concorrenti fra loro, che possono essere legittimamente diversificate e ulteriormente graduate, in base a principi che non appaiano irragionevoli o discriminatori.
In questo caso, considerato anche il grande numero dei docenti interessati alle procedure di mobilità e la possibilità di mutamenti delle condizioni di fatto alla base dei diritti di precedenza, appare del tutto ragionevole che nella mobilità interprovinciale sia dato rilievo a situazioni ritenute maggiormente consolidate e di maggiore gravità, valorizzando invece
l'assistenza al genitore disabile nell'assegnazione provvisoria, e comunque riconoscendo a tale situazione un punteggio aggiuntivo”). Una simile previsione consente al docente di avvicinarsi, seppur provvisoriamente, al luogo in cui presta cura al genitore handicappato, così salvaguardando in modo pieno il diritto all'assistenza di quest'ultimo mediante una adeguata misura, diretta ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, come richiesto dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea.
Pag. 5 di 6 Per i motivi suesposti la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda giudiziale proposta da . CP_1
2. Il contrasto interpretativo che è attestato dagli arresti giurisprudenziali menzionati dalle parti giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, con ricorso depositato il 27.3.2024, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 74/2024, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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