Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01378/2026REG.PROV.COLL.
N. 02011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2025, proposto da
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
EX Italia s.p.a, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
Comune di Maiori, Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Arpa Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Arpa Sede Provinciale di Salerno, Parco Regionale dei Monti Lattari, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 130/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI Italia s.p.a. e di EX Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. VA PA e uditi per le parti l’avvocato Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ricorrono in appello per la riforma della sentenza n. 130/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto, dopo averli riuniti, gli originari ricorsi proposti da LI e EX aventi ad oggetto una serie di atti relativi all’installazione di un impianto di telefonia mobile di LI su una struttura porta-antenne di proprietà di EX.
1.1 In particolare con il ricorso in primo grado LI aveva impugnato i seguenti atti:
- provvedimento del Comune di Maiori del 25 agosto 2023, prot. n. 0013590;
- ove occorrer possa, provvedimento del Comune di Maiori del 18 marzo 2022 prot. 0004299;
- ove occorrer possa, Piano Urbanistico Territoriale del Comune di Maiori, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 16 maggio 2017;
- ove occorrer possa, Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino – Amalfitana, approvato con legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
1.1.1 Con ricorso per motivi aggiunti, in primo grado LI ha impugnato anche:
- il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 21645 dell’11 settembre 2024,
- il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 20447 del 26 agosto 2024;
- la nota del Comune di Maiori prot. n. 3343 del 14 febbraio 2024, unitamente all’allegata nota della Soprintendenza del 14 febbraio 2024;
- ove occorrer possa, il Piano Urbanistico Territoriale del Comune di Maiori, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 16 maggio 2017;
- il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, approvato con legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
1.2 Con il ricorso di primo grado EX aveva impugnato i seguenti atti:
- provvedimento prot. n. c_e839 - 0013590 del 25/08/2023, reso dal Responsabile dell''Area Tecnica – Urbanistica e Demanio Marittimo del Comune di Maiori, con cui è stata disposta la sospensione sine die della pratica avente ad oggetto: « Istanza di autorizzazione ai sensi dell''art. 87 e 88 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle Comunicazioni e richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/02 per l'installazione di un nuovo impianto LI Italia S.p.A. su nuova struttura EX Italia s.p.a. in via D. Tajani loc. Capo d''Orso nel Comune di Maiori (SA). Prot. n. 4446 del 29.3.2021 e succ. int. prot. n. 3840 del 10.03.2022. Rif. int. 9/21 » e richiesto alle società istanti di valutare la possibilità di individuare un altro sito per l''installazione dell''impianto di minore valenza paesaggistica o proporre una diversa soluzione progettuale;
- nota prot. n. 4299 del 18 marzo 2022, resa dal Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica e Demanio Marittimo del Comune di Maiori avente ad oggetto la richiesta di integrazione documentale e trasmissione di una nuova proposta progettuale;
- ove occorra e per la parte di interesse, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale del Comune di Maiori, approvate con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Maiori, n. 63 del 20/12/2021, avente ad oggetto “Proposta di approvazione del piano urbanistico comunale (PUC) di Maiori e dei connessi atti di programmazione degli interventi (api), e della medesima delibera di G.C.”;
- nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- in data 26 marzo 2021 LI Italia s.p.a. e EX Italia s.p.a. hanno formulato istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, con contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile di LI su una struttura porta-antenne di proprietà di EX;
- l’intervento, da eseguirsi nel Comune di Maiori, in Strada Statale Amalfitana SS163 (foglio n. 18 Z, mappale n. 64), prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: (i) per quanto riguarda LI: installazione di n. 1 antenne di altezza h = 150,0 cm e n. 2 parabole Ø = 60 cm di diametro; installazione di apparati tecnologici outdoor; installazione di n. 3 RRH sul retro dell’antenna di nuova installazione; passaggio cavi in rastrelliera LI affiancata a rastrelliera già esistente; (ii) per quanto riguarda EX: installazione della nuova palina porta-antenne di altezza pari a 2,50 m;
- con provvedimento prot. n. 0013590 del 25 agosto 2023 il Comune di Maiori ha chiesto a LI e EX di valutare la possibilità di individuare un altro sito per l’installazione dell’impianto « di minore valenza paesaggistica o in alternativa di trasmettere nuova proposta progettuale che tenga conto delle precise indicazioni e disposizioni del PUT e degli strumenti Urbanistici Comunali, prevedendo integrativamente ai preesistenti apparati con idonee misure di mitigazione »;
- avverso il citato provvedimento comunale sono insorte sia LI che EX, con distinti ricorsi;
- con atto di motivi aggiunti LI ha impugnato, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe menzionati, il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 21645 dell’11 settembre 2024, medio tempore intervenuto, recante “diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”.
3. A sostegno dell’impugnativa proposta da LI venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Sull’illegittimità della sospensione sine die del procedimento: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21- quater , comma 2, della legge n. 241/1990, degli artt. 44 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
II. Sull’illegittimità del divieto generalizzato all’installazione dell’impianto e sulla insussistenza di profili di non conformità rispetto alla disciplina urbanistica del PUT: violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
III. Sulla carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento del Comune: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 11 del d.p.r. n. 31/2017, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione, elusione del contraddittorio procedimentale. Incompetenza.
3.1 A sostegno dell’impugnativa proposta da EX venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora articoli 43, 44 e ss., come modificati dal d.lgs. n. 207 del 2021). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Incompetenza. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’ agere amministrativo. Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere: Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria manifesto. Sviamento di potere.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora articoli 43, 44 e ss, come modificati dal d.lgs. n. 207 del 2021). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Incompetenza. Violazione della l.r. Campania n. 37 del 1985. Violazione e/o falsa applicazione delle N.T.A. del PUC del Comune di Maiori. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’ agere amministrativo. Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Eccesso di potere. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria manifesto. Sviamento di potere. In subordine: illegittimità propria degli articoli 13 e 14 delle N.T.A. del PUC del Comune di Maiori. Illegittimità in via derivata del provvedimento di sospensione impugnato.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, 87 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, 3, 10, della l. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’ agere amministrativo. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento.
3.2 Il gravame per motivi aggiunti proposti da LI si sostanziava nei seguenti motivi:
I. Sull’illegittimità del divieto generalizzato all’installazione dell’impianto e sulla insussistenza di profili di non conformità rispetto alla disciplina urbanistica del PUT: Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
II. Sull’omessa indicazione di possibili misure di mitigazione o misure alternative: Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione.
III. Difetto di motivazione e di istruttoria rispetto al presunto pregiudizio paesaggistico: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 11 del d.p.r. n. 31/2017 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione.
IV. Sull’infondatezza e irragionevolezza delle ragioni poste a fondamento del parere negativo espresso dalla Soprintendenza: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 11 del d.p.r. n. 31/2017 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione.
4. Nei giudizi di primo grado si sono costituiti la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, il Ministero della Cultura e l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni chiedendo il rigetto dei gravami.
5. Con sentenza n. 130/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, dopo aver riuniti i due ricorsi: (i) ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi introduttivi; (ii) ha accolto i motivi aggiunti.
5.1 In via preliminare il Tar ha dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi, atteso che il provvedimento comunale con essi impugnato è stato superato dalla successiva riattivazione del procedimento ad opera dell’Ente locale e dall’adozione, da parte della Soprintendenza, di una nuova determinazione di segno negativo, gravata con i motivi aggiunti.
5.2 Il Tar ha quindi scrutinato i motivi aggiunti affermando che:
- le infrastrutture soggette al d.lgs. n. 259 del 2003 - quale è quella oggetto di lite - sono qualificate dal legislatore opere di urbanizzazione primaria e pertanto, secondo il consolidato orientamento pretorio, non assimilabili alle normali costruzioni edilizie;
- agli impianti di cui trattasi non sono applicabili le norme e i limiti relativi alle "costruzioni in generale", bensì unicamente le disposizioni concernenti specificamente le opere di urbanizzazione primaria;
- con precipuo riferimento al P.U.T. l’art. 5 della l.r. n. 35/1987, relativo al PUT, rubricato “norme di salvaguardia”, fa salve le “infrastrutture a rete, indicate in senso esemplificativo all'art. 24”, ammettendone la realizzazione, in tutta l’area ricompresa nel piano, a condizione che non determinino un’alterazione visibile dell’ambiente circostante;
- diversamente da quanto ritenuto dalla Soprintendenza, le previsioni del PUT non possono ritenersi preclusive – in via assoluta ed in modo vincolato – rispetto all’installazione di stazioni radio base, ferma restando la valutazione discrezionale intestata all’autorità preposta alla tutela del vincolo in punto di concreta compromissione dei preminenti valori paesaggistici tutelati;
- nel caso di specie l’Amministrazione, non ha in alcun modo esplicitato le specifiche caratteristiche costruttive dell’impianto che lo rendono in tesi incompatibile con i valori del paesaggio circostante;
- le motivazioni recate dal provvedimento impugnato appaiono, nella sostanza, apodittiche;
- l’esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude, per ciò stesso, l'installazione di un impianto di telecomunicazioni, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica.
6. Avvero la sentenza n. 130/2025 del Tar per la Campania, Sezione di Salerno, hanno proposto appello (i) il Ministero della Cultura, (ii) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e (iii) l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si sono costituiti LI e EX chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 1276/2025 la Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, come chiesto in via incidentale dalla parte appellante.
9. All’udienza del 5 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « In merito al capo con il quale è stato ritenuto fondato il primo motivo del ricorso per motivo aggiunti – Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. e.2); del decreto legislativo n. 259 del 2003, art. 86, comma 4; delle NTA della l.r. 35/1987, art.17 ».
Dopo aver premesso che: (i) la palina di nuova installazione su cui dovrebbero essere posizionati impianti della LI è assimilabile ad ogni effetto ad opera di urbanizzazione primaria in forza dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003; (ii) il Testo unico dell'edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 3, lett. e.2), ricomprende espressamente tra gli interventi “di nuova costruzione” quelli di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, parte appellante sostiene che:
- in ordine ai titoli edilizi necessari alla realizzazione degli impianti in questione si è affermato un diverso orientamento rispetto a quello menzionato dal Tar, secondo cui, anche a fronte delle disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio;
- a sostegno della suddetta affermazione vengono richiamate le seguenti sentenze: Consiglio di Stato n. 33735/2005; n. 1824/2024; n. 4810/2024 (in senso analogo anche Consiglio di Stato n. 4830/2024);
- la circostanza che le opere siano da considerarsi di urbanizzazione primaria e quindi compatibili con ogni zona dello strumento urbanistico, non incide in alcun modo su valutazioni di carattere paesaggistico;
- la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il favor assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale;
- la locale Soprintendenza ha reso il parere di competenza per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni in aree del territorio comunale, sottoposte alle disposizioni dell’art. 17 delle NTA della l.r. 35/1987;
- il Consiglio di Stato (sentenza n. 7700/24) ha chiarito che nel procedimento per l’autorizzazione all’installazione di antenne per telefonia mobile devono trovare spazio le previsioni dettate dal PTCP;
- anche l’invocato art. 5, Norma di salvaguardia della l.r.35/1987- che fa salve le “infrastrutture a rete, indicate in senso esemplificativo all' art. 24”, ammettendone la realizzazione, in tutta l’area ricompresa nel piano, a condizione che non determinino un’alterazione visibile dell’ambiente circostante.” non appare applicabile al caso di specie essendo ormai intervenuta l’adozione del PUC del Comune di Maiori;
- su come interpretare il favor in materia di infrastrutture di telecomunicazioni è utile richiamare Cons. Stato n. 2809/2023; Cons. Stato n. 8242/2019; Corte cost. n. 11/2016.
Nell’atto di appello vengono riprodotti ampi stralci delle motivazioni delle sentenze citate dalla parte appellante nel primo motivo di appello.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Non può essere accolta la tesi secondo la quale, anche a fronte delle disposizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche, persisterebbe la necessità di un distinto ed autonomo titolo abilitativo edilizio.
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Cons. Stato, sez. VI, 01/03/2024, n. 2031); il procedimento unico appena richiamato assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
2.2 Le pronunce richiamate nell’atto di appello non sono idonee a destituire di fondamento la statuizione appena ribadita.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 33735/2005 non esiste. Essendo sbagliato il riferimento non è possibile individuare gli argomenti cui si voleva fare riferimento.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1824/2024 riguardava uno spostamento di antenne autorizzato da provvedimenti risalenti al 1995 (un periodo, pertanto, ben anteriore alla sopravvenuta evoluzione normativa e giurisprudenziale).
Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4810/2024 (su cui pure fa leva parte appellante) si discuteva di un espresso divieto di edificabilità, circostanza che non rileva nel caso di specie. Nel caso di cui si discute: (a) il PUT dell’Area Sorrentino - Amalfitana formula direttive a carattere vincolante cui devono uniformarsi i Comuni e non i privati; (b) la previsione del PUT circa l’inedificabilità nella Zona territoriale 1a non è applicabile agli impianti di telefonia mobile essendo gli stessi da considerare come opere di urbanizzazione primaria; (c) le NTA del PUC del Comune, all’art. 55, comma 9, ammettono espressamente l’installazione delle stazioni radio base.
2.3 Correttamente il Tar ha ritenuto che previsioni del PUT non possono ritenersi preclusive – in via assoluta ed in modo vincolato – rispetto all’installazione di stazioni radio base, ferma restando la valutazione discrezionale intestata all’autorità preposta alla tutela del vincolo in punto di concreta compromissione dei preminenti valori paesaggistici tutelati.
Per altro verso, l’art. 55, comma 9, delle NTA del PUC di Maiori così recita: « È sempre consentita l’installazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, di impianti volti a realizzare e/o potenziare la rete delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, al fine di potenziare e qualificare i servizi ai cittadini, alle imprese, ai turisti, ma anche per migliorare le modalità di fruizione delle risorse naturalistiche e culturali ». In linea teorica, pertanto, l’installazione dell’antenna deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale, a prescindere dalla classificazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento, salvo, come già detto, i poteri della Soprintendenza relativi alla valutazione in concreto del singolo intervento progettato.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « In merito ai capi con i quali sono stati ritenuti fondati gli ulteriori motivi del ricorso per motivi aggiunti - Eccesso di potere giurisdizionale- Inammissibilità di valutazioni di merito rientranti nella discrezionalità della Soprintendenza- Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 146 del d.lgs. n. 42/2004146, dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 anche in relazione all’art. 9 della Cost. ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude, per ciò stesso, l'installazione di un impianto di telecomunicazioni, bensì impone una valutazione più rigorosa, sostenendo che:
- la Soprintendenza ha espressamente evidenziato in maniera chiara, logica e coerente, nonché motivato ampiamente la propria determinazione, ancorando la stessa a valutazioni tecniche vincolate, in ragione della mancata conformità dell’intervento alla disciplina paesaggistica vigente nell’area territoriale di intervento;
- in materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, delle scienze ambientali, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità;
- l’apprezzamento così compiuto, essendo ancorato a parametri tecnici e già definiti oggettivamente in sede normativa, è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione;
- in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata, pertanto, la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile;
- la giurisprudenza costituzionale, sulla base dell’art. 9 della Carta, ha qualificato il paesaggio come valore “primario e assoluto”, con la conseguente affermazione della prevalenza dell’impronta unitaria della tutela paesaggistica sulle determinazioni urbanistiche, pur nella necessaria considerazione della compresenza degli interessi pubblici;
- alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione;
- con la sentenza resa il giudice amministrativo si è, sostanzialmente e totalmente sovrapposto alla valutazione discrezionale di competenza della Soprintendenza.
3.1 A dire dell’appellante, il Tar avrebbe obliterato i seguenti principi
- la tutela paesaggistica consiste nel conservare e proteggere la cosa di interesse pubblico (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004) e lo strumento di esercizio di tale funzione è costituito dal vincolo che introduce “divieti”;
- la Consulta ha affermato a più riprese la primarietà del valore estetico-culturale ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della Costituzione;
- nella sentenza impugnata tale primazia è stata interpretata quale mero criterio procedurale, senza riconoscerne la cogenza nella gerarchizzazione dei beni-interessi e nei connessi valori giuridici in comparazione;
- il Tar ha risolto il merito delle questioni, individuando nella realizzazione delle stazioni base di telefonia un valore più forte, tanto da affermare, incomprensibilmente (e pericolosamente) che: (i) gli impianti di telecomunicazione sono ormai una componente necessaria del paesaggio, e dunque non sono più percepibili come un disturbo alla fruizione “estetica”; (ii) se l’intervento presenta soluzioni tecniche normalmente praticate deve essere considerato tollerabile; (iii) le valutazioni soprintendizie non possono “arroccarsi” a difesa del “solo” bene paesaggistico o culturale;
- la sentenza cancella il limite della cognizione di legittimità del G.A. in relazione al sindacato sulle valutazioni discrezionali dell’autorità tutoria;
- quanto all’ “opzione zero”, il Tar dimentica che le soluzioni alternative spesso sono costose e che non spetta all’Amministrazione dei beni culturali proporre opere di mitigazione;
- è comune anche leggere di valutazioni dell’autorità tutoria “apodittiche e prive di oggettiva giustificazione”, ma nel caso di specie sono le affermazioni del Tribunale ad essere apodittiche ed illegittime;
- l’Amministrazione ha svolto valutazioni discrezionali di sua competenza, le quali non sono affette da vizi logici o di carenza motivazionale; né potrebbe sostenersi l'illegittimità in quanto la Soprintendenza non avrebbe individuato siti alternativi per la realizzazione dell'impianto;
- non è possibile ritenere che l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003 consenta di insediare infrastrutture per impianti radiotelefonici in aree interessate da uno specifico vincolo quando tale insediamento abbia l’effetto di rendere impossibile l’assolvimento della funzione con esso assegnata, posto che, se si ammettesse il contrario, verrebbe sacrificato l’interesse pubblico sotteso al vincolo stesso (interesse quest’ultimo che deve considerarsi prevalente rispetto a quello connesso all’obiettivo di realizzare una capillare rete di impianti di radiotelefonia posto che tale obiettivo può essere comunque conseguito collocando l’infrastruttura in area attigua non interessata dal vincolo);
- il d.lgs. 259/2003 non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, e non può consentire la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli;
- nella fattispecie che ci occupa l’intervento è stato ampiamente e motivatamente ritenuto non compatibile con il vincolo;
- l’Amministrazione ha specificato le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri dell’intervento ), e - previo esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - ha esplicitato i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali ha ritenuto che l’intervento non fosse idoneo a inserirsi nell’ambiente circostante;
- gli apprezzamenti dell’Amministrazione tutoria possono essere sindacati in giudizio unicamente nel caso in cui si pongano al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (Cons. Stato, Sez. VI 27 maggio 2021, n. 4096).
4. Il motivo è infondato.
4.1 Per quel che qui rileva l’atto della Soprintendenza impugnato così si esprime:
« Rilevato che il sito interessato dall’intervento ricade in un ambito di notevolissimo pregio paesaggistico caratterizzato da un promontorio degradante verso il mare ricoperto da una folta vegetazione tipica della fascia fitoclimatica, priva di aggressioni antropiche tranne che per le antenne e gli apparati esistenti, elemento identitario dello straordinario paesaggio mediterraneo definito Patrimonio dell’Umanità.
Rilevato che per la notevole valenza naturalistica lo stesso PUC ha ritenuto di delimitare l’ambito come “Parco Territoriale” dove deve essere attuato un articolato programma di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali e, ove necessario, risanamento ambientale paesaggistico e idrogeologico degli elementi di degrado riconoscibili;
Rilevato che non sono solo gli interventi di grande entità a caratterizzare l’immagine paesaggistica dei luoghi ma anche molti interventi minuti che contraddistinguono la gestione “quotidiana” delle trasformazioni. Se attuati senza una adeguata comprensione dei valori espressi dal contesto territoriale in cui si situano, essi possono produrre effetti cumulativi negativi in grado di cambiare anche radicalmente la percezione di un luogo ed un impianto tecnologico è per sua natura un elemento avulso “di giustapposizione “in un contesto a vocazione prevalentemente e sostanzialmente naturale.
Rilevato che le antenne, gli apparati e la rastrelleria attualmente presenti, a vario titolo purtroppo autorizzate, costituiscono una ferita inferta e hanno già inciso fortemente comportando un diffuso degrado dell’area in un ambito sottoposto alla massima tutala sia dal Piano Paesaggistico che dal Piano Urbanistico Comunale
Rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal responsabile comunale, il paesaggio non è solo ciò che si vede ma ciò che si “percepisce”, e nella visione d’insieme o nel percorrere i sentieri, che caratterizzano Capo d’Orso non ci attende certo di trovare una selva di antenne, di apparati ed elementi metallici –che per quanto non interagenti con i cosiddetti “coni visuali”, arrecano detrimento alla qualità paesaggistica -bensì solo e sostanzialmente i monumenti naturali, gli alberi, la vegetazione mediterranea, le formazioni geologiche come le rocce, ecc. elementi che per la loro peculiarità, rarità o tipicità paesaggistica sono degni della massima tutela.
Rilevato peraltro che la percezione del paesaggio avviene in modo dinamico, da una pluralità di punti di vista situati, senza soluzione di continuità, a distanze diverse, in tutti luoghi in cui si ha facoltà di accedere.
(omissis)
Rilevato peraltro che la realizzazione della nuova antenna da posizionare su di un plinto in c.a con tutte le opere accessorie, gli apparati, una nuova rastrelliera da affiancare a quella già esistente contribuirebbe ad incrementare il degrado già presente e che la sussistenza degli altri impianti non può in alcun modo giustificare l’ulteriore proliferazione di opere fortemente dannose per l’ambito tutelato ed in contrasto con le disposizioni di tutela ».
4.2 Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi costantemente ribaditi dal Consiglio di Stato in ordine all’esercizio dei poteri di valutazione delle Soprintendenze:
- nell'ambito della tutela paesaggistica la Soprintendenza, pur essendo titolare di un'ampio margine di apprezzamento in materia, ha l'onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità paesaggistica di un'adeguata motivazione, riferita al concreto, alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento o di limitarlo mediante prescrizioni (Cons. Stato, sez. II, 15/12/2023, n. 10877);
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggi, in materia di tutela paesaggistica dispone di un'ampia discrezionalità tecnico -specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica, tale potere peraltro è sindacabile in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (Consiglio di Stato sez. VI, 16/06/2020, n. 3885).
4.3 Correttamente parte appellante ricorda che l’apprezzamento compiuto dalla Soprintendenza è connotato da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa. Ma è altrettanto vero che tale apprezzamento può essere sindacato quando non è assistito da adeguata motivazione.
Dalla motivazione dell’atto impugnato si evince chiaramente che l’Amministrazione per un verso ha esposto diffusamente le caratteristiche di pregio paesaggistico dei luoghi e, per altro verso, ha stigmatizzato la presenza di impianti di telecomunicazioni in quanto idonei (specie se realizzati in numero cospicuo) a compromettere il pregio dei luoghi stessi.
Ma la Soprintendenza ha omesso di adempiere fino in fondo il proprio compito che non era solo quello di descrivere la situazione generale ma di valutare in concreto l’inseribilità del singolo specifico impianto (per la cui realizzazione era stata richiesta l’autorizzazione) nel contesto complessivo.
Siffatta valutazione appare del tutto carente. Di conseguenza il provvedimento impugnato risulta illegittimo proprio sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione.
Peraltro, nel caso di specie, si tratta di un impianto di dimensioni davvero contenute che quasi scompare alla vista come testimoniato dalle foto prodotte dalle parti appellate. La Soprintendenza avrebbe dovuto motivare espressamente sul perché un’antenna di ridotte dimensioni costituirebbe un elemento di pregiudizio per il paesaggio.
Come ribadito dalla Sezione nella sentenza n. 1504/2024 « in tema di determinazioni paesaggistiche l’Amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto. Conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi … e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante ».
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che si quantificano in € 2.000,00 (duemila/00) in favore di EX s.p.a. e in € 2.000,00 (duemila/00) in favore di LI s.p.a., oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
VA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PA | AN ET |
IL SEGRETARIO