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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 8068 dell'anno 2024
TRA
, in virtù dei poteri conferiti giusta procura Parte_1
speciale Rep. 181515 del 25/07/2024, Racc. 12772, con sede legale in Roma alla via Giuseppe
Grezar n.14, codice fiscale e Partita Iva numero in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, Dott. , in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Parte_2
Giudizio , rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonello Ciro Spinelli, giusta procura in Pt_3
atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Controparte_1
Via Perillo n°01 C.F.: , rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado CodiceFiscale_1 dall'Avv. Melchiorre Di Marino
APPELLATO contumace
Nonché
p.i.: , con sede alla Via IV Novembre, 119/A, 00187 Controparte_2 P.IVA_2
Roma, PEC: rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado in Email_1
virtù di decreto prefettizio di conferimento incarico, dal Viceprefetto Dirigente dell'Area Per_1
III bis.
, in persona del legale rapp. P.t., ope legis Controparte_3
domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato (CF 8 0 2 2 4 0 3 0 5 8 7 ) , con sede in Roma , alla Via dei Portoghesi, 12 - PEC: Email_2
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_4
avverso la sentenza n. 10606/2024, resa in primo grado a definizione del giudizio recante R.G.
705/2022 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, nella persona del G. di P. Dott.ssa M. Rosaria
Rondinone, in data 06.09.2022, depositata in Cancelleria in data 13.08.2024, non notificata.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi:
1) INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL I GRADO DI
GIUDIZIO PER ERRATA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE ESERCITATA,
TRATTANDOSI DI OPPOSIZIONE ex art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.
150 E NON OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE ex art. 615 c.p.c.;
2) INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE LA
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO IN VIA DI AZIONE;
3) ERROR IN IUDICANDO – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE
RISCOSSIONE IN ORDINE ALLE VICENDE ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL
TITOLO ESECUTIVO – SANZIONE AMMINISTRATIVA;
4) ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI ACCOGLIE
L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO FORMULATA DALL'ATTORE -
PER MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI
PRESCRIZIONE CAUSA “COVID-19”;
5) ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI PONE A
CARICO DEL CONCESSIONARIO LE SPESE DI GIUDIZIO – ECCESSIVA ED
ERRONEA DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI LITE – VIOLAZIONE ARTT. 91 e ss. c.p.c..
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio dinanzi al giudice di appello, che dichiarava la contumacia degli appellanti, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dalle parti, atteso che l'invio da parte del GDP di Napoli Nord, disposto da questo Tribunale, non è avvenuto per irreperibilità del fascicolo. Le parti hanno convenuto sulla sufficienza di quanto prodotto in allegato da parte appellante.
Ciò posto, va ricordato che in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla l. n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al c. strad., al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale (Cass. civ., Sez.
Unite, 10/08/2000, n. 562).
Nel caso di specie il tenore dell'atto di citazione lascia evincere la deduzione di un fatto estintivo della pretesa sotto un duplice profilo: il primo, costituente opposizione ex l. 689/1981, presupponente la mancata notifica del verbale di accertamento, il secondo, costituente opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., sopravvenuto al verbale di accertamento e precedente rispetto alla notifica della cartella esattoriale.
Il giudice di prime cure, affermando che è provata l'avvenuta notifica del verbale di accertamento, stante la prova in tal senso fornita dalla costituitasi in primo grado, ha vagliato il solo CP_2
secondo profilo, correttamente qualificandolo, sulla scorta del principio sopra indicato, come opposizione ex art. 615 co 1 c.p.c..
A mente della stessa giurisprudenza di merito citata dall'appellante “solo nel caso in cui il concessionario, già decorso il termine di prescrizione, notifichi un atto con cui intende far valere la pretesa nei confronti del contribuente, quest'ultimo può far valere la prescrizione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione” (cfr. sentenza n. 2823/2021 dell'8.10.2021, G.U. dott.ssa Paola
Caserta del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice di Appello)”.
Il giudice di pace del caso concreto ha analizzato, quindi, l'ipotesi in cui l' già decorso il CP_4
termine di prescrizione, dalla notifica del verbale di accertamento (avvenuta, per come si legge in sentenza, il 23.2.2015), ha notificato, in data 30.11.2021, la cartella oggetto di odierno interesse per far valere ugualmente la pretesa nei confronti del contribuente Controparte_1
Così superati i primi due motivi di appello, deve aggiungersi che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Nel caso di specie, come già precisato, posta la mancata considerazione del primo fatto estintivo dedotto dall'attore in primo grado, per la ravvisata correttezza della notifica del verbale di accertamento a monte e l'avvenuta formazione del ruolo in data 18.5.2019, per come dedotto dallo stesso appellante, ovvero entro in quinquennio dalla notifica del verbale di accertamento, la doglianza proposta da è inconferente. CP_4
Altro è precisare, proprio in riferimento alla consegna del ruolo, che in tema di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
c.s. (D.Lgs. n. 285/1992) non vale ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, intercorso tra la notifica del verbale e della cartella esattoriale, l'avvenuta consegna dei ruoli all'esattore da parte dell'amministrazione creditrice, attività puramente interna e comunque non percepibile nella sfera del debitore (cfr. Cass. Civ. 23251/2005).
Ne consegue, allora, che correttamente il giudice di pace ha inteso calcolare il termine di prescrizione quinquennale come decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento
(23.2.2015) e spirato ben prima della notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 30.11.2021.
Ciò vale in quanto la formazione del ruolo, avvenuta a prescrizione non ancora maturata, non ha prodotto effetto interruttivo, né sono stati prodotti atti interruttivi di altra natura.
Alla data del 23.2.2020, ovvero al maturare del quinquennio dalla notifica del verbale di accertamento, è maturata la prescrizione, con conseguente irrilevanza di ogni altra questione, anche relativa all'interpretazione della normativa Covid, atteso che la prescrizione è maturata prima dell'entrata in vigore della stessa.
Quanto appena esplicitato rende corretta la ripartizione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, atteso che la prescrizione è maturata, come esplicitato, successivamente alla formazione del ruolo, dunque in epoca in cui la pretesa era di competenza dell'odierna appellante.
Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di appello relativo all'eccessività delle spese processuali liquidate.
Invero, costituisce orientamento consolidato in sede di legittimità quello secondo cui la quantificazione del compenso dovuto per il giudizio, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., da ultimo Cass. n. 2644 del 02/02/2018).
Operatane una valutazione di merito, si osserva che il compenso liquidato corrisponde ad un valore pressoché sovrapponibile ai minimi tariffari previsti per le cause di valore ricompreso entro i 1100 euro. Si evidenzia, più precisamente, che l'importo minimo relativo a tutte le fasi è pari ad euro 180
e che escludendo la fase istruttoria, come intenderebbe suggerire l'appellante, si arriverebbe ad euro 134, non tenendo conto, però, del fatto che la detta fase ricomprende anche la trattazione, tenutasi pure in assenza di richiesta istruttorie, per il solo fatto che il giudizio si è celebrato.
Al rigetto dell'appello, così motivato, consegue la declaratoria di irripetibilità delle spese per l'appellante, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Aversa il 4.4.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone