Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 17.04.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1401/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], residente in [...]
Tassoni n. 105 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Martino CodiceFiscale_1
Gragnaniello;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile, Oreste Manzi, Isabella Patrizia Basile
e Roberta Lezzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis ss. c.p.c. – assegno di invalidità - pensione di inabilità
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 09.11.2023: “A. accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è tale da Parte_1
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100% con il Riconoscimento dell'assegno di invalidità e in subordine della pensione di inabilità ex lege 222/84.
B. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, o altro consulente che ci si riserva di nominare.
C. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva del 02.02.2024: “La CP_2 domanda di controparte risulta allo stato infondata e se ne chiede il rigetto. Spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
20.06.2023, chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità o, in subordine, la pensione di inabilità ex Legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.10.2022). Esperiti gli accertamenti medico-legali, il dott. non Per_1 riscontrava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni richieste, confermando la valutazione medico-legale espressa dalla Commissione medica dell' CP_2
(cfr. pag. 6 e ss. CTU del 29.09.2023 1).
Le conclusioni del CTU venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis, comma 1 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente: “Tenuto presente il complesso dei deficit anatomici conseguenti al politauma subito dal ricorrente nel 2006 – riconosciuto dal nella misura del 38% - e delle correlate CP_3 limitazioni funzionali che ne sono derivate, considerate le rispettive valutazioni percentuali assunte sia singolarmente che in forma associata, ritengo che non si possano configurare le condizioni per poter definire – nel caso de quo – una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del signor . Le infermità riscontrate infatti restano Pt_1 ancora compatibili con un'attività lavorativa pur nell'ambito di una sua limitazione funzionale ma non tale da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro. (…) 2. E' parere del CTU, sulla base dell'esame della ricca documentazione in atti e della visita medica del 21 settembre 2023, di poter condividere la valutazione espressa dalla Commissione invalidi nel 2022 (e 2023 ricorso) perché il quadro clinico e soprattutto funzionale a carico del ricorrente definisce una condizione – rispondente ai parametri di riferimento – attestante la non sussistenza della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali.
3. In conclusione il ricorrente è da valutarsi non invalido.” pagina 2 di 4 4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 24.10.2023 2).
Con ricorso del 09.11.2023, introduceva il giudizio di merito e Parte_1 chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari cui era subordinato il riconoscimento delle prestazioni rivendicate in ricorso.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_2
e ne chiedeva il rigetto.
3. Sul merito
3.1. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
Dagli accertamenti peritali si ricava che il ricorrente è affetto da problematiche di tipo artrosico a carico della caviglia e del piede dx, coesistenti con sindrome metabolica in soggetto con obesità di I-II grado, oltre che da anchilosi all'arto superiore dx e lesione del nervo ulnare, pregiudizi già oggetto di valutazione e stimati nella misura del CP_3
38%.
Il CTU ha riscontrato che “non sussiste una anchilosi completa né, tanto meno, una lesione completa dell'ulnare, per cui i valori, previsti dalle tabelle, vanno significativamente ridimensionati, non raggiungendo un danno pari al 33%”, aggiungendo che “Per quanto attiene alla caviglia e al piede ds, trattasi di problematiche degenerative, correlate all'età e al sovraccarico dovuto al sovrappeso, non raggiungendo tali menomazioni un valore pari al 10%, tale distretto osteoarticolare pertanto non viene computato nel danno complessivo. Lo stesso dicasi per la sindrome metabolica, attualmente non in fase lesionale, in quanto controllata da terapia farmacologica adeguata.” A fronte di tale situazione clinica, la dott.ssa ha escluso la sussistenza Per_2 dei “requisiti sanitari legittimanti riconoscimento dell'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità” (cfr. pag. 4 CTU del 29.05.2024).
3.2. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria. Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, considerato altresì che i consulenti di parte non hanno formulato alcuna contestazione. 2 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 4 Deve, quindi, dichiararsi l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ex Legge n.
222/1984, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Sulle spese di lite
Parte ricorrente non può essere condannata al pagamento “delle spese, competenze ed onorari” di causa, in quanto si trova nelle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione del 09.02.2023). Per tali ragioni le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
3) PONE definitivamente a carico dell' le spese della CTU medico-legale. CP_2
Modena, 28 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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