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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/04/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice
Dott. ssa Myriam Mulonia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3559 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018 – a cui è tato riunito il procedimento n. 3860/18 rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2023, vertente tra
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tavella con studio in Reggio Calabria alla via
D.Muratori n°2/b, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente-
contro nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo De Caridi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallico di Reggio Calabria, Via Marina
Ar., 47, giusta procura in atti;
- resistente- Nonché
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria
- interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 14.11.2023 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.10.2018 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 18.10.2018 il ricorrente ha proposto domanda di cessazione effetti civili del matrimonio deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Reggio CP_1
Calabria il 4.9.1991;
- che dal matrimonio era nata una figlia , il 2.10.1993;
- che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1456/2013 emessa il 19.7.2013 dal
Tribunale di Reggio Calabria;
- che la pronuncia di separazione disponeva un assegno mensile a carico del Pt_1
a favore della pari ad euro 500,00 ed a carico della stessa , il contributo CP_1 al mantenimento della figlia pari ad euro 150,00 poiché collocata presso il padre oltre al 30% delle spese straordinarie;
- che,tuttavia, il ricorrente aveva sempre mantenuto autonomamente la figlia, attualmente studentessa universitaria;
- che la resistente ha il titolo di biologa ed ha svolto per anni le stesse funzioni del ricorrente potendo continuare a svolgere la libera professione, non aveva dunque diritto ad alcun assegno divorzile.
Il ricorrente ha infine concluso chiedendo che nessun assegno di mantenimento deve essere riconosciuto alla con vittoria di spese e competenze. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione, il relativo Decreto ed il ricorso venivano ritualmente notificati alla controparte, che a sua volta aveva proposto la medesima domanda nei confronti del Romeo(proc. rg n. 3860/18) di talchè i due giudizi venivano riuniti.
Con comparsa di costituzione , la pur aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il ha specificato che: Pt_1
- le condizioni di salute hanno limitato fortemente la capacità lavorativa della stessa, la quale versa in stato di bisogno economico;
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente , la madre aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia anche oltre al 30 % delle spese straordinarie per come previsto;
- la era stata estromessa sia dall'abitazione che dal laboratorio del CP_1 Pt_1
del quale avviamento Ella avrebbe contribuito;
- la figlia maggiorenne collabori con il padre nel laboratorio di analisi
( di proprietà del padre- ricorrente;
Pt_2
Per tutte le ragioni esposte, la resistente ha concluso chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, l'attribuzione del valore del 50 % della stessa previa divisione;
l'assegno di mantenimento (divorzile) nella misura di euro 2000,00 al mese;
la quota di TFR maturato dal per il periodo di lavoro dipendente svolto Parte_1 fino al 1999, precedentemente all'attività di lavoro autonomo;
la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
di statuire un indennizzo, ovvero ad un ristoro economico e morale, che tenga nella dovuta considerazione la sua illegittima estromissione anche dal laboratorio di analisi almeno €.80.000,00, ovvero Pt_2 quello che verrà accertato in corso di causa oltre alla restituzione dei documenti e autorizzazioni, e oggetti personali ancora trattenuti dall'ex coniuge;
con vittoria di spese e competenze da rifondersi a favore del procuratore antistatario. A seguito della prima comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale, con ordinanza emessa in data 21.2.2019, ha adottato i provvedimenti temporanei, rimettendo la causa nanti al GI, ove le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status e la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il Collegio ha , di conseguenza, adottato la sentenza parziale in ordine allo stato -n.
1395\2019- ed il procedimento è proseguito dinanzi al Giudice istruttore per l'esperimento delle prove testimoniali ammesse.
Rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il PM pur debitamente notiziato, non ha formulato conclusioni.
*****
Il Tribunale, richiamata la sentenza sullo status, preliminarmente osserva che le domande del ricorrente risultano infondate e non meritano accoglimento mentre le domande proposte dalla resistente sono solo parzialmente meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi di diritto.
1. domande inammissibili.
Il Collegio, innanzitutto, rammenta che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione e \o divorzio sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese
“creditorie” e/o “rivendicative”. Stesse considerazioni devono valere per la domanda di divisione dell'immobile adibito a casa coniugale tendendo ad una pronuncia di natura reale, costitutiva del diritto di proprietà esclusiva in capo a ciascuno dei comproprietari, il cui accertamento non può che essere demandato al rito ordinario;
così come per la richiesta di indennizzo relativa all'estromissione dall'attività lavorativa della CP_1 In Iure si rammenta l'orientamento condiviso della Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009;
n.18870/2, cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 751/2022 del 10-06-2022).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, infatti, nel senso della specialità del rito dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio anche perché in appello trova applicazione il rito camerale che costituisce una significativa deviazione rispetto al rito ordinario, elemento da solo sufficiente ad attrarre i procedimenti di separazione e divorzio nell'alveo dei procedimenti soggetti a rito speciale. Non può dubitarsi , di conseguenza , che a tali procedimenti debba applicarsi il rito speciale non solo in appello, ma anche in primo grado ritenendo per l'effetto inammissibile la proposizione di domande soggette a rito ordinario al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata, ben potendo, sia chiaro, la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356).
Pertanto, attenendo le questioni proposte a domande non strettamente connesse alla pronuncia divorzile, le stesse sono da dichiararsi inammissibili.
2.assegnazione casa coniugale.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla resistente
, il Collegio ritiene di stabilire, in continuità agli indirizzi della Suprema Corte di
Cassazione (ex multis Cass. 4 ottobre 2018 n. 24254, Cass. 18 settembre 2013 n. 21334), che la stessa può essere disposta esclusivamente in presenza di figli conviventi, sia minorenni sia maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente. L'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. è volto a soddisfare un'esigenza di speciale protezione dei figli ed infatti qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà.
Nel caso di specie, i presupposti dell'assegnazione alla non sussistono posto che CP_1 la stessa non risulta convivente con la figlia maggiorenne, collocata ancora presso il padre, per fatto incontestato, né le può essere attribuita la quota del 50 % previa divisione, non essendo siffatto tipo di domanda ammissibile in questo giudizio, per come chiarito sub par 1.
3. assegno divorzile.
Quanto alla domanda inerente all'assegno divorzile in favore della ricorrente occorre rammentare che l'art. 5, comma 6 l. 898/1970, nel testo modificato dall'art. 10 della legge
74/1987 stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare, ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La sintetica lettera della norma ha dato luogo ad una copiosa attività di interpretazione giurisprudenziale in ordine ai presupposti di attribuzione dell'assegno suddetto. Come noto, si è passati dal criterio del “tenore di vita” goduto dal coniuge debole in costanza di matrimonio, al superamento dello stesso (Cass. civ. I sez. 11 maggio 2017 n. 11504), con riconoscimento della sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Anche tale impostazione è stata, tuttavia, superata dalle celebri Sezioni Unite della Corte di
Cassazione , n.18287 dell'11 luglio 2018 , attraverso la quale , gli hanno Parte_3 riconosciuto all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale, ritenendo , allo stesso tempo, di sganciare il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile al concetto di indissolubilità del matrimonio , da cui discendeva il parametro del tenore di vita goduto in costanza di coniugio per l'attribuzione di detto contributo a favore dell'ex coniuge. Il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno divorzile, legato al mantenimento del tenore di vita coniugale è stato ribadito anche dalle recenti
Sezioni Unite del 5-11-2021, n. 32198, che, valorizzando la funzione composita dell'assegno divorzile, sottolineano che lo scopo di tale strumento è quello di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Ciò che i Giudici di legittimità hanno inteso configurare è , evidentemente, un punto di equilibrio tra le posizioni economiche degli ex coniugi ,in ottica compensativa rispetto il contributo fornito dal coniuge debole al patrimonio familiare, secondo un principio solidaristico, e giammai idoneo a giustificare rendite parassitarie.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ,infatti, riassuntivamente affermato che :“la giurisprudenza piu' recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo
5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta' dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Civ. Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15774, Cass. Sez. U., 11/07/2018, n.
18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).
Tale impostazione è fatta propria da questo Collegio attraverso una valutazione in concreto dei presupposti descritti, per la risoluzione del caso di specie.
Ed invero, è emerso che il ha realizzato una propria attività professionale con Pt_1 risultati ottimali ed un reddito dimostrato pari a circa 168.000,00 euro , come da ultima dichiarazione depositata in atti (2018), mentre la , a seguito della disgregazione CP_1 del nucleo familiare non ha prodotto alcun reddito. Dall'esame della documentazione in atti è chiara la difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro da parte della resistente a fronte della propria età e delle condizioni di salute della stessa, la quale non ha neppure goduto della casa coniugale ed attualmente affronta anche la spesa della locazione di un immobile.
Seppur il Collegio non ignori l'attestazione di numerose spese e costi di gestione dell'attività del è comunque evidente la disparità dei redditi tra le parti, ed Pt_1 appalesa come il sacrificio sostenuto dalla moglie abbia contribuito all'accrescimento professionale e patrimoniale dell'altro coniuge. Ed inoltre, il mancato, stabile, collocamento nel mondo del lavoro della è stato determinato da una inerzia CP_1 incolpevole dato lo stato di fragilità riscontrato e la propria età anagrafica. Le testimonianze rese sul punto nel corso del giudizio non sono state invero risolutive sul punto, non potendosi dire raggiunta la prova circa lo svolgimento di attività lavorativa della presso il , né lo sfruttamento del proprio titolo di CP_1 Organizzazione_1 studio all'interno della società , potendosi invece affermare che la stessa era comunque presente a fianco del marito.
La contrazione reddituale sostenuta dal anche a fronte del pensionamento non è Pt_1 del resto stata sostenuta da alcun elemento di prova, la messa in quiescenza non impedirebbe , in ogni caso, allo stesso di svolgere l'attività di libero professionista e di proseguire l'impegno presso il proprio laboratorio della cui attuale operatività non vi è contestazione, elemento che deve essere comparato all'ulteriore indicazione patrimoniale che viene suggerita dall'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della
CP_1
Conseguentemente, ciò che indubbiamente rileva è il divario reddituale tra ricorrente e resistente e l'oggettiva impossibilità di procurarseli per quest'ultima nonché il suo impegno nel sostentamento del nucleo familiare da un punto di vista personale e professionale( al di là del perfezionamento giuridico del proprio rapporto di lavoro con la , accertamento precluso a questo Giudicante), desunto agevolmente dal Pt_2 complesso delle abitudini di vita descritte dalle allegazioni di parte.
Orbene , per tutte le ragioni esposte, ritenendo soddisfatti tutti i presupposti di legge , così come elaborati dalla giurisprudenza, per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda della deve ritenersi fondata e può essere accolta, ed in considerazione CP_1 delle dichiarazioni reddituali del - pur avendo una valenza indicativa- può essere Pt_1 quantificato nella misura di euro 750,00 mensili.
4. Attribuzione quota TFR.
Passando, infine, all'esame della domanda per l'attribuzione alla della quota di CP_1
TFR maturato dall'ex marito per il periodo di lavoro dipendente svolto Parte_1 fino al 1999, precedentemente all'attività di lavoro autonomo, è opportuno richiamare l'art.12 bis legge n.898/1970 introdotto dall'art.16 legge n.74/1987 che attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile (che non sia passato a nuove nozze) il diritto ad una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
la disposizione normativa citata condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio di talchè prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, esso non può essere azionato.
Orbene, l'espressione, contenuta nell'art.12 bis l. 1 dicembre 1970 n.898 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il T.F.R. sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Ed invero, siffatte precisazioni interpretative nel caso di specie conducono tuttavia a ritenere inoperante la norma poiché la domanda che viene proposta attiene ad un diritto sorto e realizzato nei suoi effetti pratici nell'anno 1999, ovvero in corso di matrimonio, sicchè deve ragionevolmente presumersi che la liquidazione del TFR del sia Pt_1 avvenuta in corso di matrimonio e goduta nell'ammontare dall'intero nucleo familiare.
La domanda pertanto è infondata e non merita accoglimento.
5. contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
In generale, in diritto, si osserva che il dovere di mantenimento dei figli è sancito dall'art.30, comma 1, Cost., a norma del quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, nonchè dalle norme del codice civile: l'art. 147 c.c. richiama il principio della carta costituzionale circa il dovere di mantenimento dei figli a carico dei genitori, puntualizzando, altresì, che ciò avvenga nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Nel 2013, il legislatore ha dedicato peculiare attenzione allo specifico tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo l'art. 337 septies c.c., che, al comma
1, recita «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». La non indipendenza economica deve essere valutata , come già rilevato, secondo elementi del caso concreto e su insegnamento della Corte di Cassazione : “ con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” ( Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio
2004, n. 12477), a tale scopo , anche di recente, gli hanno posto l'accento sul Parte_3 nuovo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli, il cui filo conduttore è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità che si contrappone ad un assistenzialismo incondizionato dei genitori (Cass. Ord. n. 17183 del 14 agosto 2020, cit.).
Più in particolare, questo Collegio fa propri gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass.
13/10/2021, n. 27904).
Orbene, all'interno di questi binari interpretativi deve correre l'odierna valutazione sul diritto al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, la quale ha già da tempo compiuto trent'anni e la cui indipendenza economica è stata sostenuta dalla CP_1 sulla scorta dello svolgimento di attività lavorativa della figlia presso il laboratorio
Sul punto, il ricorrente non ha ,in effetti, precisamente contestato Organizzazione_2
l'assunto avversario , limitandosi a sostenere in ricorso che la figlia stia concludendo un percorso di studi universitari e che, in ogni caso , è sempre stata mantenuta solo dal padre. Le diverse prospettive avanzate non sono state sufficientemente provate né in un senso né in un altro, non avendo le parti neppure richiesto prove a supporto delle rispettive ricostruzioni fattuali, di talchè non può che farsi accesso al ragionamento probatorio presuntivo.
In questa prospettiva, ossia nella valutazione dei presupposti di spettanza dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne, il Collegio non può che fare propria l'interpretazione assunta dalla Corte di Cassazione non sussistendo ragioni per discostarsene, secondo cui deve darsi rilievo anche all'età del figlio maggiorenne, individuando la soglia dei trent'anni come limite da identificare e bilanciare insieme agli elementi sinora analizzati. Pertanto, superata ampiamente la maggiore età risulta agevole desumere che il figlio trentenne possegga una sufficiente maturazione personale e professionale con conseguente capacità di assunzione di responsabilità del proprio sostentamento economico, in accordo con i Giudici di legittimità: “può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare” (cass. Ord.
2056\2023).
Conseguente, in assenza di prove che conducano a sostenere che la figlia maggiorenne non abbia concluso il percorso di studi ovvero che non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento economico in via autonoma, in ragione dell'età anagrafica che suggerisce il pieno esercizio del principio di autoresponsabilità , non può che disporsi la revoca del contributo al mantenimento della stessa a carico della madre.
6. spese di lite.
In virtù delle ragioni della decisione e delle materie trattate, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulla domanda di cessazione degli effetti civili dedl matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 richiamata la sentenza parziale di status già intervenuta n. 1395\2019, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande restitutorie , divisorie, rivendicative, risarcitorie , come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1 [...]
per la somma pari ad euro 750,00 mensili rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici Org_3
- rigetta la domanda di attribuzione della quota di TFR;
- revoca il contributo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne a carico della CP_1
- spese compensate;
Reggio Calabria, 18 aprile 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Flavio Tovani Giudice
Dott. ssa Myriam Mulonia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3559 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018 – a cui è tato riunito il procedimento n. 3860/18 rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2023, vertente tra
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tavella con studio in Reggio Calabria alla via
D.Muratori n°2/b, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente-
contro nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo De Caridi ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallico di Reggio Calabria, Via Marina
Ar., 47, giusta procura in atti;
- resistente- Nonché
Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria
- interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 14.11.2023 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 19.10.2018 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 18.10.2018 il ricorrente ha proposto domanda di cessazione effetti civili del matrimonio deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in Reggio CP_1
Calabria il 4.9.1991;
- che dal matrimonio era nata una figlia , il 2.10.1993;
- che i coniugi si erano separati con sentenza n. 1456/2013 emessa il 19.7.2013 dal
Tribunale di Reggio Calabria;
- che la pronuncia di separazione disponeva un assegno mensile a carico del Pt_1
a favore della pari ad euro 500,00 ed a carico della stessa , il contributo CP_1 al mantenimento della figlia pari ad euro 150,00 poiché collocata presso il padre oltre al 30% delle spese straordinarie;
- che,tuttavia, il ricorrente aveva sempre mantenuto autonomamente la figlia, attualmente studentessa universitaria;
- che la resistente ha il titolo di biologa ed ha svolto per anni le stesse funzioni del ricorrente potendo continuare a svolgere la libera professione, non aveva dunque diritto ad alcun assegno divorzile.
Il ricorrente ha infine concluso chiedendo che nessun assegno di mantenimento deve essere riconosciuto alla con vittoria di spese e competenze. CP_1
Fissata l'udienza di comparizione, il relativo Decreto ed il ricorso venivano ritualmente notificati alla controparte, che a sua volta aveva proposto la medesima domanda nei confronti del Romeo(proc. rg n. 3860/18) di talchè i due giudizi venivano riuniti.
Con comparsa di costituzione , la pur aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il ha specificato che: Pt_1
- le condizioni di salute hanno limitato fortemente la capacità lavorativa della stessa, la quale versa in stato di bisogno economico;
- contrariamente a quanto affermato dal ricorrente , la madre aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia anche oltre al 30 % delle spese straordinarie per come previsto;
- la era stata estromessa sia dall'abitazione che dal laboratorio del CP_1 Pt_1
del quale avviamento Ella avrebbe contribuito;
- la figlia maggiorenne collabori con il padre nel laboratorio di analisi
( di proprietà del padre- ricorrente;
Pt_2
Per tutte le ragioni esposte, la resistente ha concluso chiedendo: l'assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, l'attribuzione del valore del 50 % della stessa previa divisione;
l'assegno di mantenimento (divorzile) nella misura di euro 2000,00 al mese;
la quota di TFR maturato dal per il periodo di lavoro dipendente svolto Parte_1 fino al 1999, precedentemente all'attività di lavoro autonomo;
la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne;
di statuire un indennizzo, ovvero ad un ristoro economico e morale, che tenga nella dovuta considerazione la sua illegittima estromissione anche dal laboratorio di analisi almeno €.80.000,00, ovvero Pt_2 quello che verrà accertato in corso di causa oltre alla restituzione dei documenti e autorizzazioni, e oggetti personali ancora trattenuti dall'ex coniuge;
con vittoria di spese e competenze da rifondersi a favore del procuratore antistatario. A seguito della prima comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale, con ordinanza emessa in data 21.2.2019, ha adottato i provvedimenti temporanei, rimettendo la causa nanti al GI, ove le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status e la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il Collegio ha , di conseguenza, adottato la sentenza parziale in ordine allo stato -n.
1395\2019- ed il procedimento è proseguito dinanzi al Giudice istruttore per l'esperimento delle prove testimoniali ammesse.
Rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il PM pur debitamente notiziato, non ha formulato conclusioni.
*****
Il Tribunale, richiamata la sentenza sullo status, preliminarmente osserva che le domande del ricorrente risultano infondate e non meritano accoglimento mentre le domande proposte dalla resistente sono solo parzialmente meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi di diritto.
1. domande inammissibili.
Il Collegio, innanzitutto, rammenta che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione e \o divorzio sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese
“creditorie” e/o “rivendicative”. Stesse considerazioni devono valere per la domanda di divisione dell'immobile adibito a casa coniugale tendendo ad una pronuncia di natura reale, costitutiva del diritto di proprietà esclusiva in capo a ciascuno dei comproprietari, il cui accertamento non può che essere demandato al rito ordinario;
così come per la richiesta di indennizzo relativa all'estromissione dall'attività lavorativa della CP_1 In Iure si rammenta l'orientamento condiviso della Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o divorzio (Cass., n. 6660/2001; n. 20638/2004; n.11828/2009;
n.18870/2, cfr. Tribunale di Ancona, Sentenza n. 751/2022 del 10-06-2022).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, infatti, nel senso della specialità del rito dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio anche perché in appello trova applicazione il rito camerale che costituisce una significativa deviazione rispetto al rito ordinario, elemento da solo sufficiente ad attrarre i procedimenti di separazione e divorzio nell'alveo dei procedimenti soggetti a rito speciale. Non può dubitarsi , di conseguenza , che a tali procedimenti debba applicarsi il rito speciale non solo in appello, ma anche in primo grado ritenendo per l'effetto inammissibile la proposizione di domande soggette a rito ordinario al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata, ben potendo, sia chiaro, la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356).
Pertanto, attenendo le questioni proposte a domande non strettamente connesse alla pronuncia divorzile, le stesse sono da dichiararsi inammissibili.
2.assegnazione casa coniugale.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla resistente
, il Collegio ritiene di stabilire, in continuità agli indirizzi della Suprema Corte di
Cassazione (ex multis Cass. 4 ottobre 2018 n. 24254, Cass. 18 settembre 2013 n. 21334), che la stessa può essere disposta esclusivamente in presenza di figli conviventi, sia minorenni sia maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente. L'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. è volto a soddisfare un'esigenza di speciale protezione dei figli ed infatti qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà.
Nel caso di specie, i presupposti dell'assegnazione alla non sussistono posto che CP_1 la stessa non risulta convivente con la figlia maggiorenne, collocata ancora presso il padre, per fatto incontestato, né le può essere attribuita la quota del 50 % previa divisione, non essendo siffatto tipo di domanda ammissibile in questo giudizio, per come chiarito sub par 1.
3. assegno divorzile.
Quanto alla domanda inerente all'assegno divorzile in favore della ricorrente occorre rammentare che l'art. 5, comma 6 l. 898/1970, nel testo modificato dall'art. 10 della legge
74/1987 stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare, ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La sintetica lettera della norma ha dato luogo ad una copiosa attività di interpretazione giurisprudenziale in ordine ai presupposti di attribuzione dell'assegno suddetto. Come noto, si è passati dal criterio del “tenore di vita” goduto dal coniuge debole in costanza di matrimonio, al superamento dello stesso (Cass. civ. I sez. 11 maggio 2017 n. 11504), con riconoscimento della sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Anche tale impostazione è stata, tuttavia, superata dalle celebri Sezioni Unite della Corte di
Cassazione , n.18287 dell'11 luglio 2018 , attraverso la quale , gli hanno Parte_3 riconosciuto all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale, ritenendo , allo stesso tempo, di sganciare il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile al concetto di indissolubilità del matrimonio , da cui discendeva il parametro del tenore di vita goduto in costanza di coniugio per l'attribuzione di detto contributo a favore dell'ex coniuge. Il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno divorzile, legato al mantenimento del tenore di vita coniugale è stato ribadito anche dalle recenti
Sezioni Unite del 5-11-2021, n. 32198, che, valorizzando la funzione composita dell'assegno divorzile, sottolineano che lo scopo di tale strumento è quello di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Ciò che i Giudici di legittimità hanno inteso configurare è , evidentemente, un punto di equilibrio tra le posizioni economiche degli ex coniugi ,in ottica compensativa rispetto il contributo fornito dal coniuge debole al patrimonio familiare, secondo un principio solidaristico, e giammai idoneo a giustificare rendite parassitarie.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ,infatti, riassuntivamente affermato che :“la giurisprudenza piu' recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo
5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta' dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Civ. Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15774, Cass. Sez. U., 11/07/2018, n.
18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).
Tale impostazione è fatta propria da questo Collegio attraverso una valutazione in concreto dei presupposti descritti, per la risoluzione del caso di specie.
Ed invero, è emerso che il ha realizzato una propria attività professionale con Pt_1 risultati ottimali ed un reddito dimostrato pari a circa 168.000,00 euro , come da ultima dichiarazione depositata in atti (2018), mentre la , a seguito della disgregazione CP_1 del nucleo familiare non ha prodotto alcun reddito. Dall'esame della documentazione in atti è chiara la difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro da parte della resistente a fronte della propria età e delle condizioni di salute della stessa, la quale non ha neppure goduto della casa coniugale ed attualmente affronta anche la spesa della locazione di un immobile.
Seppur il Collegio non ignori l'attestazione di numerose spese e costi di gestione dell'attività del è comunque evidente la disparità dei redditi tra le parti, ed Pt_1 appalesa come il sacrificio sostenuto dalla moglie abbia contribuito all'accrescimento professionale e patrimoniale dell'altro coniuge. Ed inoltre, il mancato, stabile, collocamento nel mondo del lavoro della è stato determinato da una inerzia CP_1 incolpevole dato lo stato di fragilità riscontrato e la propria età anagrafica. Le testimonianze rese sul punto nel corso del giudizio non sono state invero risolutive sul punto, non potendosi dire raggiunta la prova circa lo svolgimento di attività lavorativa della presso il , né lo sfruttamento del proprio titolo di CP_1 Organizzazione_1 studio all'interno della società , potendosi invece affermare che la stessa era comunque presente a fianco del marito.
La contrazione reddituale sostenuta dal anche a fronte del pensionamento non è Pt_1 del resto stata sostenuta da alcun elemento di prova, la messa in quiescenza non impedirebbe , in ogni caso, allo stesso di svolgere l'attività di libero professionista e di proseguire l'impegno presso il proprio laboratorio della cui attuale operatività non vi è contestazione, elemento che deve essere comparato all'ulteriore indicazione patrimoniale che viene suggerita dall'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della
CP_1
Conseguentemente, ciò che indubbiamente rileva è il divario reddituale tra ricorrente e resistente e l'oggettiva impossibilità di procurarseli per quest'ultima nonché il suo impegno nel sostentamento del nucleo familiare da un punto di vista personale e professionale( al di là del perfezionamento giuridico del proprio rapporto di lavoro con la , accertamento precluso a questo Giudicante), desunto agevolmente dal Pt_2 complesso delle abitudini di vita descritte dalle allegazioni di parte.
Orbene , per tutte le ragioni esposte, ritenendo soddisfatti tutti i presupposti di legge , così come elaborati dalla giurisprudenza, per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda della deve ritenersi fondata e può essere accolta, ed in considerazione CP_1 delle dichiarazioni reddituali del - pur avendo una valenza indicativa- può essere Pt_1 quantificato nella misura di euro 750,00 mensili.
4. Attribuzione quota TFR.
Passando, infine, all'esame della domanda per l'attribuzione alla della quota di CP_1
TFR maturato dall'ex marito per il periodo di lavoro dipendente svolto Parte_1 fino al 1999, precedentemente all'attività di lavoro autonomo, è opportuno richiamare l'art.12 bis legge n.898/1970 introdotto dall'art.16 legge n.74/1987 che attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile (che non sia passato a nuove nozze) il diritto ad una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
la disposizione normativa citata condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio di talchè prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, esso non può essere azionato.
Orbene, l'espressione, contenuta nell'art.12 bis l. 1 dicembre 1970 n.898 secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del T.F.R. anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il T.F.R. sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Ed invero, siffatte precisazioni interpretative nel caso di specie conducono tuttavia a ritenere inoperante la norma poiché la domanda che viene proposta attiene ad un diritto sorto e realizzato nei suoi effetti pratici nell'anno 1999, ovvero in corso di matrimonio, sicchè deve ragionevolmente presumersi che la liquidazione del TFR del sia Pt_1 avvenuta in corso di matrimonio e goduta nell'ammontare dall'intero nucleo familiare.
La domanda pertanto è infondata e non merita accoglimento.
5. contributo al mantenimento della figlia maggiorenne.
In generale, in diritto, si osserva che il dovere di mantenimento dei figli è sancito dall'art.30, comma 1, Cost., a norma del quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, nonchè dalle norme del codice civile: l'art. 147 c.c. richiama il principio della carta costituzionale circa il dovere di mantenimento dei figli a carico dei genitori, puntualizzando, altresì, che ciò avvenga nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Nel 2013, il legislatore ha dedicato peculiare attenzione allo specifico tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo l'art. 337 septies c.c., che, al comma
1, recita «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». La non indipendenza economica deve essere valutata , come già rilevato, secondo elementi del caso concreto e su insegnamento della Corte di Cassazione : “ con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” ( Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio
2004, n. 12477), a tale scopo , anche di recente, gli hanno posto l'accento sul Parte_3 nuovo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli, il cui filo conduttore è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità che si contrappone ad un assistenzialismo incondizionato dei genitori (Cass. Ord. n. 17183 del 14 agosto 2020, cit.).
Più in particolare, questo Collegio fa propri gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass.
13/10/2021, n. 27904).
Orbene, all'interno di questi binari interpretativi deve correre l'odierna valutazione sul diritto al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, la quale ha già da tempo compiuto trent'anni e la cui indipendenza economica è stata sostenuta dalla CP_1 sulla scorta dello svolgimento di attività lavorativa della figlia presso il laboratorio
Sul punto, il ricorrente non ha ,in effetti, precisamente contestato Organizzazione_2
l'assunto avversario , limitandosi a sostenere in ricorso che la figlia stia concludendo un percorso di studi universitari e che, in ogni caso , è sempre stata mantenuta solo dal padre. Le diverse prospettive avanzate non sono state sufficientemente provate né in un senso né in un altro, non avendo le parti neppure richiesto prove a supporto delle rispettive ricostruzioni fattuali, di talchè non può che farsi accesso al ragionamento probatorio presuntivo.
In questa prospettiva, ossia nella valutazione dei presupposti di spettanza dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne, il Collegio non può che fare propria l'interpretazione assunta dalla Corte di Cassazione non sussistendo ragioni per discostarsene, secondo cui deve darsi rilievo anche all'età del figlio maggiorenne, individuando la soglia dei trent'anni come limite da identificare e bilanciare insieme agli elementi sinora analizzati. Pertanto, superata ampiamente la maggiore età risulta agevole desumere che il figlio trentenne possegga una sufficiente maturazione personale e professionale con conseguente capacità di assunzione di responsabilità del proprio sostentamento economico, in accordo con i Giudici di legittimità: “può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare” (cass. Ord.
2056\2023).
Conseguente, in assenza di prove che conducano a sostenere che la figlia maggiorenne non abbia concluso il percorso di studi ovvero che non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento economico in via autonoma, in ragione dell'età anagrafica che suggerisce il pieno esercizio del principio di autoresponsabilità , non può che disporsi la revoca del contributo al mantenimento della stessa a carico della madre.
6. spese di lite.
In virtù delle ragioni della decisione e delle materie trattate, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulla domanda di cessazione degli effetti civili dedl matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 richiamata la sentenza parziale di status già intervenuta n. 1395\2019, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande restitutorie , divisorie, rivendicative, risarcitorie , come in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- onera al pagamento dell'assegno divorzile a favore di Parte_1 [...]
per la somma pari ad euro 750,00 mensili rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici Org_3
- rigetta la domanda di attribuzione della quota di TFR;
- revoca il contributo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne a carico della CP_1
- spese compensate;
Reggio Calabria, 18 aprile 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna