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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 28/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, in proprio P.IVA_1
e quale mandatario della Controparte_1
c.f. , rappresentato e
[...] Parte_2 P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Cinzia Lolli, Pietro Capurso, Lilia Bonicioli e
Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di IC (Roma) Persona_1
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentate sig. Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Paroletti ed Agostino Gatti per procura allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di rinvio
Resistente in riassunzione
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso in riassunzione
Per il resistente: come da memoria di costituzione nel giudizio di rinvio
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 822/2017 il Tribunale di Genova ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo di euro 22.189,00 con il quale l' aveva preteso il pagamento dei contributi previdenziali Pt_1
nei confronti della quale committente, Controparte_2
in ragione del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice per il periodo settembre 2012 – marzo 2013, Controparte_4
ritenendo applicabile la decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs.
276/2003.
Con sentenza n. 390/2018 la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'appello dell' . Pt_1
Con ordinanza n. 28716/2024 la Corte di Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo il quale orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012, applicabile
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ratione temporis, si applica al solo lavoratore, e non anche all' , la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di Pt_1
prescrizione, ed ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione.
L' riassume il giudizio;
si è costituita la Pt_1 [...]
Controparte_5
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza del Tribunale è errata per aver ritenuto applicabile all il Pt_1
termine di decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, con conseguente venir meno della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto nei confronti dell'obbligata solidale CP_5
con il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Nel suo ricorso in opposizione la aveva Controparte_5
eccepito unicamente la decadenza biennale e non aveva avanzato alcuna contestazione né sull'an né sul quantum della pretesa creditoria dell' . Pt_1
Il ricorso in opposizione deve pertanto essere respinto;
sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi, in considerazione del fatto che la prima sentenza della S.C. (Cass.
4.7.2019 n. 18004, seguita poi da innumerevoli altre) che ha dichiarato inapplicabile all' il termine di decadenza Pt_1
biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 è intervenuta pochi giorni
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prima del deposito (10.7.2019) del controricorso della nel giudizio di legittimità concluso con Controparte_2
l'ordinanza rescindente n. 28716/2024.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
Controparte_2
compensa le spese di tutti i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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