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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 813/2107 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, solo parte opposta ha provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Carmine Esposito
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex artt. 1 e ss., Decreto Legislativo 1settembre 2011, e 429 c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 23.12.2024 nella causa n. 813/2017 avente ad oggetto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn.ri 15 e 17 del 18.4.2017 emesse dalla
[...]
e vertente Controparte_1 tra (C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. NATALE ANIELLO
- parte opponente - e
” Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. MAIONE GENNARO
- parte opposta - All'udienza del 23.12.2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc parte opposta concludeva come da note scritte depositate MOTIVAZIONE Con le ordinanze ingiunzione nn.ri 15 e 17 emesse in data 18.4.2017, la
, ” Controparte_1 CP_1 Controparte_1 ingiungeva all'opponente, , il pagamento, quale sanzione Parte_1 amministrativa per le violazioni accertate, rispettivamente di € 2.021,99 e di € 1.039,21. Con la proposta opposizione, veniva dedotta l'illegittimità in fatto e in diritto del provvedimento di ingiunzione emesso, da dichiararsi nullo, annullabile o comunque inefficace, stante l'insussistenza delle violazioni accertate e l'inesattezza degli importi determinati, con vittoria di compensi e spese. Costituitosi in giudizio, l'ente opposto instava per l'integrale conferma dell'ingiunzione, emessa nel pieno rispetto della normativa di riferimento, stante l'infondatezza, in rito e nel merito, dei motivi dedotti a fondamento dell'opposizione.
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 813/2107 R.G. Affari Civili Contenziosi
Rigettata l'avanzata istanza di sospensione (v. ordinanza del 5.6.2017), instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali. Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la proposta opposizione. Parte opponente ha dedotto di aver agito in possesso di tutte le autorizzazioni richieste;
la carenza di motivazione;
la violazione del principio di specialità; in via subordinata ha chiesto la riduzione delle sanzioni. Occorre premettere che la competente Stazione Carabinieri Forestale accertava la violazione della L.R. 07/05/1996 n. 11, art. 25, comma 1, alle P.M.P.F. ALL. C della L.R. 11/1996 art. 48, tab. B;
e la violazione della L.R. 07/05/1996 n. 11, artt. 23, comma 1, e 25, comma 10 in quanto l'opponente poneva in essere condotte in assenza di autorizzazioni, segnatamente per quel che attiene al taglio abusivo di alberi, in quanto i castagni non erano quelli ricompresi nel progetto di taglio autorizzato;
parimenti per la pista in terra battuta della lunghezza di m. 20 e di una larghezza media di m. 2,50 per una superficie di circa 50 mq., la P.G. constatava che era stata realizzata in assenza della obbligatoria autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96. In particolare le due ordinanze ingiunzioni opposte sono state emesse in virtù ed in forza di due distinti verbali di contestazioni nei quali sono state accertate due condotte illecite (taglio di alberi e realizzazione di una pista in terra battuta) totalmente differenti tra di loro, commesse anche in tempi diversi, ed integranti la violazione di due diverse disposizioni normative Tanto premesso va detto che, come condivisibilmente rilevato dall'Ente opposto le sanzioni sono state correttamente irrogate secondo i parametri normativi sopra citati, anche alla luce della circostanza che veniva constatata, a carico dell'opponente, la “reiterazione delle violazioni” ai sensi dell'art. 8 bis L. 689/1991. Ogni altro motivo è assorbito. Sulle spese Alla predetta soccombenza segue la condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla opposizione alle ordinanze ingiunzione nn.ri 15 e 17 del 18.4.2017,
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 813/2107 R.G. Affari Civili Contenziosi
proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ”, respinta ogni altra istanza deduzione
[...] Controparte_1 ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione nn.ri 15 e 17 del 18.4.2017; condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio,
[...] Controparte_1 liquidate complessivamente in € 1.500,00 per spese e compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
Vallo della Lucania, 2/1/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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