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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2530/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18975/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202501327817 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2586/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente notaio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250132781746000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 agosto 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione di imposta di bollo, sanzione ed accessori;
ha eccepito violazione di legge, eccesso di potere, erronea interpretazione in fatto ed in diritto, mancata notifica dell'atto presupposto e nullità della notificazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo di aver effettuato il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale n. 07120250132781746, ammettendo la mancanza della notifica dell'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio della cartella per omessa notificazione dell'atto presupposto;
sussistono altresì i presupposti per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18975/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202501327817 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2586/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente notaio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250132781746000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 agosto 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione di imposta di bollo, sanzione ed accessori;
ha eccepito violazione di legge, eccesso di potere, erronea interpretazione in fatto ed in diritto, mancata notifica dell'atto presupposto e nullità della notificazione dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo di aver effettuato il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale n. 07120250132781746, ammettendo la mancanza della notifica dell'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l'avvenuto sgravio della cartella per omessa notificazione dell'atto presupposto;
sussistono altresì i presupposti per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.