Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1476/2018, promossa da:
(c.f.: nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Costituente n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Imperato (c.f.: – C.F._2 pec: e dall'Avv. MARINA PALTERA (c.f.: Email_1
pec C.F._3 Email_2
APPELLANTE
Contro
:
• c.f.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
LOIACONO (c.f.: - pec: CodiceFiscale_4 Email_3
• (c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Donato Musa Parte_2 C.F._5
(c.f.: - pec C.F._6 Email_4
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 5428/2017 del Tribunale di Bari, pubblicata il 28/11/2017, resa nel giudizio RGN. 8369/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ing. , comproprietario dell'appartamento sito in Bari, alla Parte_1 Controparte_1
piano dodicesimo, sottostante il lastrico solare ove è ubicato l'appartamento del Dott. , a Parte_2
pagina 1 di 9
in Bari, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare sulla
[...]
base della già espletata A.T.P. a firma del C.T.U. arch. proc. n. 3355/2012 Tribunale di Bari, la Persona_1 responsabilità del convenuto nella causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà del CP_1
Dott. b) Ordinare al di effettuare, con la massima urgenza, gli interventi di ripristino Parte_1 CP_1 sul lastrico solare condominiale, così come consigliati e specificati dal C.T.U. arch. a pag. 114 Persona_1
e 115 del proprio elaborato peritale;
c) per l'effetto condannare il precitato NIo al pagamento in favore dell'Attore della somma di 16.230,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria così determinata: 1) € 7.260,39
(spese e competenze ATP ivi incluse quelle legali), 2) € 4.292,16 (oneri condominiali versati), 3) € 235,00 (quota fissa bollette Enel), 4) € 2.634,00 (ICI-IMU versate) 5) € 1.800,00 spese trasloco, ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
d) condannare il convenuto al pagamento della somma di € 102.350,00 a titolo di
CP_1 risarcimento del danno da mancato guadagno dovuto alla non riuscita vendita dell'appartamento e del box di proprietà dell'attore, per esclusiva colpa del NIo, nell'arco temporale 01.12.2010 – 30.05.2011 rapportata al valore di realizzo di una presunta vendita effettuata alla data dell'instaurarsi del presente giudizio ovvero altra somma determinata anche in via equitativa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
e) condannare il convenuto al pagamento della somma di € 950,00 al mese a partire
CP_1 da agosto 2010 sino al momento dell'effettivo ripristino dell'appartamento di proprietà dell'attore e della eliminazione delle cause delle infiltrazioni da parte del , a titolo di risarcimento del danno oltre
CP_1 interessi e rivalutazione monetaria, quale somma che l'Attore avrebbe dovuto versare a titolo di pigione, per godere di un'abitazione di pari pregio con posto auto pertinenziale, rispetto a quello in oggetto della presente controversia, ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
f) condannare il convenuto al pagamento
CP_1 delle spese e competenze del presente giudizio”
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inammissibilità e/o l'improponibilità CP_1 dell'avversa domanda per parcellizzazione dell'azione nonché per identità e/o connessione parziale e/o totale del presente giudizio rispetto a quello pendente presso lo stesso Tribunale al RGN. 8773/2004, stante la parziale identità soggettiva in quanto non era stato citato il condomino Dott. (del quale Pt_2
chiedeva, e veniva autorizzato, alla chiamata in causa) ed una pressocchè totale identità del fatto lesivo e dei danni lamentati, e concludeva per sentir: ”rigettare ogni avversa domanda poiché infondata e non provata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in estremo subordine accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227, 1 comma c.c., che l'eventuale risarcimento va diminuito secondo la gravità della colpa concorrente dell'attore; nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse pretese, condannare il
Dott. al pagamento di qualsivoglia somma in favore dell'attore ed a tenere comunque indenne il Parte_2
condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze Controparte_3
pagina 2 di 9 del presente giudizio nonché di quelle sopportate nel procedimento per ATP espletato dinanzi al tribunale di
Bari n. 3355/2012 R.G.”.
Non si costituiva . Parte_2
All'esito dell'acquisizione documentale e dello svolgimento di una CTU il Tribunale rigettava la domanda, compensava tra le parti le spese legali e poneva quelle della Consulenza carico dell'attore.
Censurava la sentenza, con atto di appello notificato il 07.12.2023, il VOX per travisamento dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, principio del chiesto pronunciato non esaustività della
CTU - contraddittorietà della sentenza in ordine alle risultanze peritali del CTU - omessa Persona_2 valutazione del Magistrato in merito alle nuove infiltrazioni dopo i lavori del 2008 come accertato dal CTU
a pag. 7 della perizia - errata valutazione da parte del Magistrato delle osservazioni TP Ing. Persona_2
- omessa ammissione di chiarimenti alla CTU e di integrazione indagini peritali - omessa ammissione Per_3 ulteriori mezzi istruttori errata valutazione della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo e godimento dell'immobile. Ripresentarsi fenomeno infiltrativo stanza da bagno in data 23.03.2018 - contraddittorietà della sentenza e omessa revoca dell'ordinanza del 14.01.2015 - omessa valutazione del
Magistrato in merito alle nuove infiltrazioni dopo i lavori del 2008 come accertato dal CTU a Persona_2 pag. 7 della perizia - omessa reiterazione dell'eccezione di bis in idem da parte del - interruzione CP_1 nesso causale danni ante 2008 a seguito di rifacimento totale lastrico solare - omessa valutazione dell'onere probatorio - responsabilità del convenuto nella sua qualità di custode ex art. 2051 c.c”. e CP_1 concludeva per sentir: “I. accertare e dichiarare la responsabilità del appellato, ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 2051 C.C., nella causazione dei danni arrecati nell'appartamento di proprietà dell'Ing.
[...]
stante la qualità di custode del;
2. ordinare al NIo appellato di effettuare a Pt_1 CP_1 regola d'arte gli interventi di ripristino sul lastrico solare condominiale necessari per eliminare le cause infiltrative nell'appartamento sottostante di proprietà dell'Ing. anche a seguito di nuova CP_4 espletanda CTU;
3. condannare il appellato al pagamento III favore dell'Appellante della somma CP_1 di euro 1.200,00 oltre iva a titolo di spese di ripristino del vano bagno così come quantificato dal CTU Ing.
e sostenute dall'Ing. per le opere di ripristino del vano bagno;
4. condannare il Persona_2 Parte_1
NIo appellato al pagamento III favore dell'Appellante della somma di € 30.000,00, importo bonariamente ridotto rispetto a quanto richiesto in primo grado, ovvero altra somma ritenuta di giustizia ovvero che verrà determinata anche a seguito di espletanda CTU a titolo di risarcimento danni da mancata vendita e/o locazione dell'appartamento di proprietà dell'Appellante, oltre interessi legali e 52 rivalutazione;
5. condannare il appellato al pagamento delle spese e competenze legale del doppio grado giudizio, in favore del CP_1 procuratore distrattario;
6. porre definitivamente a carico del appellato le spese della CTU Ing. CP_1
e condannare il medesimo NIo alla refusione dell'importo di euro 5.849,34 in favore Persona_2 dell'Ing. di tali spese già corrisposte come da fattura quietanzata n. 8 del 24.02.2017; 7. CP_4
pagina 3 di 9 condannare il appellato al pagamento della somma di euro 1.243,39 in favore dell'Ing. CP_1 [...]
a titolo di spese sostenute per TP Ing. ;
8. condannare il precitato appellato al Pt_1 Per_3 CP_1 pagamento in favore dell'Appellante della somma di € 16.230,55 (peraltro non contestata 111 primo grado) oltre interessi e rivalutazione monetaria così determinata: I) € 7.260,39 (spese e competenze A.T.P. ivi incluse quelle legali), 2) € 4.292,16 (oneri condominiali versati), 3) € 235,00 (quota fissa bollette Enel), 4) € 2.643,00
(ICI-IMU versate) 5) € 1.800,00 spese trasloco, ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
9. in via subordinata e meramente prudenziale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'Appellante e nella contestuale ipotesi di accertamento di una percentuale di responsabilità o corresponsabilità del Dott. anche a seguito di Parte_2 nuova espletanda CTU estendere anche in via solidale nei confronti del Dott. , terzo chiamato Persona_4 rimasto contumace nel giudizio di prime cure, tutte le domande di condanna innanzi formulate contro il appellato che devono intendersi ritrascritte. IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano le richieste CP_1 istruttorie ritualmente formulate nel giudizio di prime cure e mai ammesse dal Magistrato. e reiterate da ultimo bella comparsa conclusionale del 16.11.2017, ed in particolare: I) ammettere una C T a 'ente come quesiti quelli finalizzati a 53 quantificare il risarcimento del danno per mancato totale o parziale godimento ed utilizzo dell'immobile, stimando il valore di mercato dell'appartamento di proprietà in relazione alla Parte_1 possibile vendita e/o locazione, da calcolarsi dalla data di instaurazione del giudizio di prime cure
(17.07.2013); 2) ammettere l'interrogatorio formale e la prova testimoniale così come ritualmente articolata nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. depositata il 10.07.2014 ed ammettere una nuova circostanza, già formulata nella istanza di revoca del!' ordinanza del 07.12.2016 depositata il 16.01.2017 da porre al Prof. Ing.
"Vero che in data 08.01.2017, a seguito della nevicata, la Sua persona si è recata presso CP_5 Part l'appartamento in Bari alla Via Catnillo Rosalba n. 47/J ed ha notato la presenza di una macchia di umidità tra i due tramezzi di cemento sul 'soffitto vano bagno". Si chiede altresì che l'On.le Corte Voglia disporre una nuova CTU atta ad accertare il punto di ingresso delle acque meteoricbe (non trovato dal CTU Ing.
) e ad indicare le opere necessarie da eseguirsi sul lastrico solare per l'eliminazione delle cause Persona_2 infiltrative, atteso che il CTU Ing. non ha risposto a tali quesiti ed il Magistrato di prime cure non Persona_2 ha mai inteso ordinare indagini distruttive, né ha mai chiamato l'Ing. a chiarimenti, non ha mai Persona_2 inteso disporre una nuova CTU in tale senso, nonostante i numerosi inviti formulati nel corso del processo dall'Attore”
Resisteva il appellato che contestava i motivi d'appello e concludeva per sentir: 1) CP_1 preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande e dei nuovi documenti proposti da parte Part appellante;
2) nel merito: rigettare le conclusioni riportate nell'atto di appello proposto dall'Ing. perché infondate e non provate per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
3) per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
4) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
pagina 4 di 9 Si costituiva anche il , con comparsa del 23.11.2022, al solo fine di far cessare la Controparte_6
contumacia e riservando di svolgere le sue difese.
La Corte, dopo aver convocato, all'udienza dell'08.06.2022, il CTU per chiarimenti Persona_2
sull'attività svolta nell'espletamento dell'incarico in primo grado, e dopo una lunga serie di rinvii richiesti dalle parti per tentare di transigere bonariamente la lite, all'udienza del 25.09.2024, preso atto della mancata conciliazione, introitava la causa a sentenza assegnando i termini dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta sostanzialmente l'appellante, la NON esaustività della CTU e comunque l'errata valutazione delle risultanze della Consulenza da parte del primo giudice, oltre che l'ingiusto rigetto delle domande risarcitorie.
Le censure sono parzialmente fondate per quanto di ragione.
Giova preliminarmente precisare che ad avviso di questa Corte la domanda va interpretata nel suo complesso e nel caso in esame anche alla luce dei motivi di appello e del contegno processuale assunto dalla parte attrice, la stessa appare chiaramente volta all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni che persistevano a causa della non corretta esecuzione, nel 2008, dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione e coibentazione del lastrico ed avevano causato altri danni rispetto a quelli già riconosciuti nel precedente giudizio di poi conclusosi con la sentenza n. 1445/2019 pubblicata il
25.06.2019, di questa stessa Corte.
Ed invero, dalle emergenze processuali ed in particolare dalla CTU dell'Ing. , svolta nella Persona_2
prima fase del presente giudizio è emerso che prima dei lavori di rifacimento dell'intero pacchetto di copertura della suddetta terrazza sovrastante la proprietà eseguiti nell'autunno del CP_7
2008, i fenomeni infiltrativi nell'appartamento di proprietà di questi ultimi, oggetto del procedimento
RGN. 8773/2004 (definito in primo grado con la Sentenza n. 3004/2014 di poi parzialmente riformata da questa Corte territoriale con la Sentenza n° 1445/2019), interessavano i vani adibiti a camera da letto matrimoniale, studio, bagno, veranda, zona del corridoio adiacente allo studio;
a seguito dei ridetti lavori, invece, il degrado derivante dalle nuove infiltrazioni, oggetto del presente procedimento, è localizzato unicamente nel vano bagno adiacente la camera da letto matrimoniale e si manifesta sostanzialmente con una macchia di infiltrazione circolare ubicata tra la plafoniera a soffitto ed il cassonetto verticale entro il quale corre la tubazione di areazione primaria (o tronco di esalazione) del discendente fecale.
Il CTU ha avuto modo di precisare, all'esito delle lunghe e complesse indagini svolte, “che l'unico
Part fenomeno infiltrativo sopra descritto verificatosi a soffitto del vano bagno dell'appartamento pagina 5 di 9 nell'arco di circa 1 anno e mezzo di indagini condotte nell'ambito della presente perizia, e precisamente nell'ottobre 2005, è ascrivibile ad infiltrazione di acqua piovana;
tuttavia il punto di ingresso delle acque meteoriche non è appurabile mediante l'uso delle consuete indagini non distruttive adottabili nel caso di specie1; trattasi di un fenomeno evidentemente quasi microscopico che conseguentemente risulta indeterminabile nella relativa provenienza e che sfugge da ogni possibile controllo ed esame attuabile nell'ambito degli strumenti di indagine diagnostica a disposizione. Si consideri inoltre, che nell'ambito congiunto della precedente A.T.P. e della presente C.T.U., non si è omesso di effettuare alcuna indagine o prova che le parti in causa, coi loro rispettivi consulenti tecnici, abbiano proposto di eseguire entro le zone oggetto di contenzioso”.
Dalla Consulenza emerge, quindi, l'effettiva esistenza del fenomeno infiltrativo la cui causa “è sicuramente dovuta ad infiltrazioni di acqua piovana” (pag. 12 CTU); la persistenza del fenomeno era ben nota anche al come risulta dal verbale di assemblea del 29.05.2023 (in cui si legge: CP_1
Part
“L'amministratore precisa come il fenomeno infiltrativo a carico dell'unità sebbene ridotto, persista, motivo per cui si rende imprescindibile eseguire i lavori con il fondo accantonato.
L'assemblea, all'unanimità è favorevole e delibera in tal senso“) e poiché in materia civilistica vige il principio del "più probabile che non", la res fonte di danno non può che essere comunque individuata nel lastrico solare oggetto, tra l'altro, di precedenti interventi, e tenuto pure conto che dove persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, che però derivi certamente dalla cosa, il fatto ignoto rimane a carico del custode in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29916 del 27 ottobre
2023).
Ciò posto, nel caso in esame va affermata la responsabilità del Controparte_8
al quale, in quanto custode, incombeva l'obbligo di mantenere il sistema di
[...]
impermeabilizzazione del lastrico solare in condizioni di funzionalità ed efficienza onde evitare che le acque meteoriche, da qualunque parte provenienti potessero infiltrarsi nei sottostanti appartamenti.
Il CTU ha -pure- indicato e quantificato le opere necessarie al ripristino del vano dell'appartamento dell'attore prevedendo le seguenti fasi lavorative: a) Smontaggio della plafoniera e della relativa lampada a soffitto;
b) demolizione di intonaco del soffitto (mq 3,34) a vivo di intradosso solaio con successiva spazzolatura delle superfici, il carico ed il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta;
c) realizzazione di intonaco comune o civile, costituito da un primo strato di malta comune (rinzaffo) da un secondo strato della medesima malta steso a cazzuola o a fratazzo e l'aggiunta di un terzo strato di malta fina (stucco), eseguito a perfetto piano;
d) rasatura di omogeneizzazione dell'area sub rettangolare del cassonetto verticale contenente il tronco pagina 6 di 9 di esalazione del discendente fecale del bagno oggetto di foro di sondaggio e di successivo ripristino “a rustico” nel corso della precedente A.T.P.; e) pitturazione a due strati dell'intera superficie del soffitto e della sottostante fascia parietale al di sopra delle mattonelle di rivestimento, in tinta unica chiara con pittura emulsionata
(idropittura) su superfici interne intonacate a civile compreso il primer di sottofondo;
f) reinstallazione della lampada e della relativa plafoniera a soffitto, per un costo totale di € 1.212,78 + IVA, sostanzialmente corrispondente all'importo di € 1.464,00 speso dall'appellante giusta fattura n. 6/2018 del 04.04.2018 prodotta in atti.
Non possono essere invece accolte le ulteriori istanze risarcitorie dell'appellante atteso che nel presente giudizio possono essere vagliati solo i danni successivi al 2008, in quanto le precedenti domande sono state già esaminate e liquidate da questa stessa Corte con la già menzionata sentenza n° 1445/2019, e la esiguità del danno riscontrato, nella presente fase, unicamente nel vano bagno adiacente la camera da letto matrimoniale che, come detto, si manifesta sostanzialmente con una macchia di infiltrazione circolare ubicata tra la plafoniera a soffitto ed il cassonetto verticale (foto n° 4 a pag. 7 della CTU), non può assolutamente giustificare la richiesta di danni per mancata vendita e/o locazione dell'appartamento dell'immobile, il ristoro degli oneri condominiali versati, della quota fissa delle bollette Enel, delle somme versate per l'ICI-IMU e spese di trasloco.
Riguardo gli interventi di ripristino da effettuare sul lastrico solare appare superfluo l'espletamento di una ulteriore CTU, per quanto già ampiamente esposto dal CTU, per la “invasività” e “distruttività” di ulteriori indagini, ed in considerazione della circostanza che l'appellante attraverso il proprio
Consulente ing. , nella proposta di intervento del 07.10.2022 (allegata al verbale Persona_5
dell'assemblea condominiale svoltasi il 12.10.2022) ha indicato una soluzione meno invasiva e che appare condivisibile, e che, tra l'atro, risulta essere gradita alla maggioranza dei NI (che nel verbale di assemblea condominiale del 19.06.2024 hanno confermato la disponibilità ad eseguire i lavori indicati dal predetto TP ing. ; l'intervento proposto dalla Consulente di parte Per_6
prevede di: “procedere con indagine di tipo distruttivo in corrispondenza della zona di infiltrazione fino a raggiungere lo strato di guaina a contatto del solaio per un'estensione sufficientemente ampia per procedere alla ispezione del primo strato di guaina posto a protezione del solaio e provvedere alla riparazione/sostituzione delle guaine ed alla sostituzione di una zona di impermeabilizzazione nell'intorno del tubo di aerazione del bagno in corrispondenza del quale si verificano le infiltrazioni in occasione delle piogge”.
L'appello viene, pertanto parzialmente accolto ed il appellato dovrà eseguire le sopra CP_1
indicate opere e ristorare l'ing. per il costo sostenuto per le spese di ripristino del vano Parte_1
pagina 7 di 9 bagno pari ad € 1.464,00 (€ 1.200,00 + IVA); somma che dovrà essere maggiorata della rivalutazione e interessi legali dal dì dell'esborso (18.04.2018) al soddisfo da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
Per quanto attiene il governo delle spese, l'accoglimento solo parziale dell'atto di appello, induce la
Corte a compensare per la metà le spese legali e delle Consulenze, d'ufficio e di parte (CTU Ing.
, ATP Arch. TP Ing. , TP Ing. il cui esborso è stato documentato Persona_2 Per_7 Per_3 Per_5 dall'appellante), tenuto conto che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto (Corte di
Cassazione, sentenza n. 26729 del 15 ottobre 2024 - Sezioni Unite n. 16990/2017) ponendole per la restante metà a carico del soccombente, e liquidandole ex DM 147/2022, scaglione fino ad € CP_1
52.000,00,valore minimo.
Compensa le spese di lite riguardo la posizione processuale del chiamato in causa nel giudizio di primo grado costituitosi nella presente fase al solo fine di far cessare la contumacia e che Parte_2
non ha svolto alcuna difesa e nei confronti del quale il non ha reiterato la domanda di CP_1
manleva.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 1476/2018, promosso da contro il Parte_1 Controparte_1
C.F.: , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore ed il sig. P.IVA_1
per la riforma della sentenza n. 5428/2017, del Tribunale di Bari, pubblicata il Parte_2
28/11/2017, resa nel giudizio RGN. 8369/2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna il in Bari, Cod. Fisc.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro-tempore a provvedere alla esecuzione dei lavori di ripristino del lastrico solare indicati dettagliatamente a pag. 7 della parte motiva della presente sentenza;
2. in parziale accoglimento dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna il in Bari, Cod. Fisc.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'ing. Pt_1
della somma di € 1.464,00, oltre rivalutazione e interessi legali dal 18.04.2018 al soddisfo da
[...]
pagina 8 di 9 calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione;
3. Condanna il in Bari, Cod. Fisc.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'ing. delle spese legali del doppio grado di giudizio che già compensate della Parte_1
metà liquida in € 1.904,50 per il primo grado ed in € 2.498,00 per il presente grado, oltre al rimborso del 50% spese borsuali € 748,50 e delle Consulenze (CTU, ATP e TP) che già ridotto della metà quantifica in € 6.035,93.
4. Compensa le spese di lite nei confronti di Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 07.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
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