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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Falchero
e
(C.F. ,), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
NE NO
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1 depositato il 27/6/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/7/2013 a Fiano (TO), trascritto nei registri del
Comune di Fiano, atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati i figli (14/8/2015) e (13/1/2020); Per_1 Per_2
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che con sentenza n. 314/2025, pubblicata il 20/3/2025 a definizione del giudizio iscritto al R.G.N. 539/2023, ha disposto in ordine alle condizioni di separazione dei coniugi (doc. 4);
- la separazione da allora si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- entrambi i coniugi hanno prodotto documentazione attestante la loro situazione abitativa e reddituale.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , in data 27 luglio 2013, con rito concordatario, nel Comune di Fiano (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiano (TO) al nr. 6, parte II, serie B, anno 2013), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni;
- regolare i rapporti tra le parti secondo le seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1) Le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, di essere economicamente autosufficienti e di non presentare reciprocamente domanda di assegno divorzile e comunque di rinunciare ad eventuali richieste reciproche di mantenimento personale.
2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, attualmente residente in
Vecchiano, frazione Filettone, via G. Marconi 110. Al sig. viene assegnata la casa coniugale, Pt_1 di cui il medesimo è comproprietario al 50%, sita in Vecchiano, Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110 con tutti gli arredi ivi presenti. L'affidamento dei minori è condiviso, con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale inerente alle scelte di maggiore rilevanza della vita dei minori ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre, oggi priva di stabile occupazione e percettrice di NASPI, potrà vedere i figli e Per_1
Per_
a Vecchiano dal giovedì al lunedì a settimane alterne a partire dalle ore 13,00 del giovedì, ora in cui prenderà i bambini a scuola, sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola
o a casa del padre o ai centri estivi in Toscana (il cui costo verrà sostenuto dal sig. tilizzando, Pt_1 se necessario e ancora disponibile, previo pagamento di eventuali spese straordinarie di , la Per_1 pensione mensile di invalidità di o con pagamento ad integrale carico del sig. . Nel Per_1 Pt_1 caso in cui la madre si trovi in Toscana potrà vedere e tenere con sé i minori anche in altri giorni da concordarsi con il padre.
La sig.ra si impegna a valutare soluzioni lavorative che le permettano di dar seguito alle CP_1 visite nelle modalità concordate.
Nel periodo delle vacanze estive la madre potrà trascorrere con i minori almeno 45 giorni, suddivisi in periodi di volta in volta di 15 giorni consecutivi (ad eccezione del mese di settembre la cui collocazione potrà essere di durata inferiore in ragione delle date di inizio scuola), ad anni alterni dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo, in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze garantendo comunicazioni telefoniche quotidiane.
In caso di mancato accordo la madre potrà tenere i figli per 15 giorni alternandosi con il padre, ogni due settimane, a cominciare dalla fine dell'anno scolastico e l'anno successivo incomincerà
l'altro genitore. Le parti si impegnano a concordare, con riferimento al mese di agosto, le settimane di soggiorno dei minori presso la mamma tenendo conto dei periodi di ferie delle terapiste di Per_1 così da garantire a la maggior continuità possibile delle cure anche in detto periodo. Per_1
Per_ La sig.ra si impegna ad autorizzare l'iscrizione di e ai centri estivi in Toscana CP_1 Per_1 purché i costi siano integralmente a carico del sig. purché la partecipazione al centro estivo Pt_1 sia nelle settimane di competenza paterna.
Nel periodo delle vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con la madre non meno di 8 giorni consecutivi, compresi ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti.
Nelle vacanze pasquali la madre potrà vedere e tenere con sé i minori ad anni alterni per almeno tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Qualora la Pasqua sia vicina al ponte del 1 maggio o 25 aprile le parti potranno, di comune accordo, concordare che la madre tenga con sé i figli per più giorni consecutivi.
I minori, previo assenso e accordo tra le parti, potranno vedere e incontrare la madre anche in
Piemonte con spese a carico della madre così come se il padre chiederà alla madre, per sue necessità, di recarsi a Vecchiano, in aggiunta ai periodi già concordati, il padre si accollerà i costi di viaggio.
Entrambi i genitori dovranno curare di consentire che i minori mantengano significativi rapporti con i nuclei familiari di origine e in particolare, il padre, dovrà avere cura di consentire ai minori la frequentazione dei parenti materni.
Il padre dovrà garantire comunicazioni (anche con modalità di video chiamata) quotidiane tra i minori e la madre e informarla delle condizioni di vita dei minori, egualmente dovrà fare la madre nei periodi che i minori trascorreranno con lei.
4) La madre – a carico della quale vanno posti gli oneri relativi ai viaggi da e per la Toscana – dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori- oltre alla contribuzione ordinaria diretta nei periodi di permanenza presso di lei – provvedendo a versare mensilmente, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di €. 200,00 (€. 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 40% delle spese straordinarie di natura medica non coperta dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, e ricreative necessarie per i figli, da disciplinarsi secondo le specifiche modalità di seguito indicate.
La madre per le spese mediche di relative alla patologia dell'autismo, verserà al padre un Per_1 contributo a saldo e stralcio senza conguaglio annuale a titolo di partecipazione a tutte le spese mediche, necessarie per le terapie ABA, logopediche e psicologiche e comunque sostenute dal padre per il figlio e relative alla patologia dell'autismo, di €. 150,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente, al 50%, secondo gli indici istat. Le parti riconoscono che il sig. riceve Pt_1 annualmente ed attualmente un contributo dalla regione Toscana relativo alle spese necessarie per la patologia dell'autismo.
Salvo quanto sopra previsto per le spese mediche del figlio relative alla patologia Per_1 dell'autismo, i genitori contribuiranno per entrambi i figli ed alle spese Per_1 Per_2 straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative) previamente concordate e successivamente documentate nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre.
Le parti di comune accordo precisano e riconoscono reciprocamente che la pensione di invalidità percepita mensilmente da verrà utilizzata in principalità per le spese straordinarie di , Per_1 Per_1 poi per il pagamento della polizza vita nr. 24498762 (oppure qualora detta polizza non possa essere più mantenuta o proseguita, per il pagamento di altra forma alternativa di accumulo per ) e Per_1 la restante quota parte verrà utilizzata per eventualmente far fronte al pagamento dei centri estivi in
Toscana, il tutto nei limiti dell'ammontare mensile della pensione. Le ulteriori spese straordinarie mensili di , qualora siano concordate e che non si riuscissero a coprire con la pensione di Per_1 invalidità verranno corrisposte per il 40% dalla madre e per il 60% dal padre.
Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva. L'altro genitore deve rispondere, con lo stesso mezzo, entro 10 (dieci) giorni, esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine di 10 (dieci) giorni si riterrà formato il silenzio assenso. A tal fine i genitori confermano i seguenti indirizzi di posta elettronica:
e Email_1 Email_2 Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10
(dieci) giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario.
7) L'assegno unico è suddiviso al 50% tra i genitori e ciò sino a quando la sig.ra non sarà CP_1 assegnataria dei benefici della legge 104, in quel caso l'assegno unico verrà interamente percepito dal sig. Il sig. si impegna a trasferire il beneficio di cui alla legge nr. 104 alla sig.ra Pt_1 Pt_1
qualora quest'ultima avrà un contratto di lavoro di almeno 6 (sei) mesi. CP_1
8) Quanto alla casa coniugale sita in Vecchiano, Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110, censita al NCEU del Comune di Vecchiano (PI), fg. 8, part. 911, sub. 1, cat. A/7, classe U, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed anche ai fini di definire le questioni legate alla comproprietà e al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in
Vecchiano Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110, il sig. i impegna sin d'ora ad acquistare Pt_1 la quota della sig.ra del 50% di comproprietà e la sig.ra , dal canto suo si impegna CP_1 CP_1
a vendere al sig. la propria quota del 50% di comproprietà, al prezzo di €. 118.000,00, oltre Pt_1 alle spese notarili che saranno a carico del sig. da corrispondersi in unica soluzione Pt_1 contestualmente al rogito notarile che verrà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza di divorzio, oltre all'integrale accollo del mutuo a carico del sig. ed oltre alla Pt_1 liberazione della sig.ra , cointestaria del mutuo al 50%, dal pagamento delle relative rate CP_1 sino alla scadenza del mutuo originariamente contratto per €. 290.000,00 e ad oggi residuo per €.
80.212,18 (alla data del 06.06.2025).
La sig.ra , dal canto suo, dichiara di accettare e per l'effetto accetta detta somma, CP_1 dichiarando sin d'ora che l'importo che Le verrà corrisposto e così anche l'integrale accollo del mutuo sono anche da intendersi quale concorso per le spese future di una eventuale propria abitazione materna (quota di canone di locazione o rata mutuo).
Con riferimento alla casa coniugale, la sig.ra dichiara, dal canto suo, di non avere alcun CP_1 interesse a richiederne l'assegnazione anche nell'ipotesi in cui i figli dovessero essere presso la medesima collocati o comunque nelle ipotesi in cui potesse usufruire dell'assegnazione secondo le norme di legge e quindi dichiara sin d'ora di rinunciare, così come rinuncia a tale diritto.
9) Quanto al libretto postale cointestato nr. 000035642821, con giacenza di €. 4.992,02 alla data del 16.4.2025, la sig.ra dichiara di aver già ad oggi ceduto la propria quota di tale libretto CP_1 al sig. a fronte della rinuncia da parte del medesimo a richiedere alla sig.ra gli Pt_1 CP_1 arretrati che gli sarebbero dovuti per le spese dei figli fino alla data del 13.3.2025. Le parti si danno reciprocamente atto che, ad oggi, detto libretto è stato chiuso alla data del 16.4.2025. In aggiunta, la sig.ra dichiara di aver cambiato la contraenza della polizza vita nr. 24498762, a sé CP_1 precedentemente intestata e contratta nell'interesse di , con intestazione della detta polizza Per_1 al sig. Il sig. provvederà poi ad anticipare la quota annuale di premio prelevando Pt_1 Pt_1 successivamente dalla pensione di EO gli importi anticipati e così per ogni anno se ciò sarà possibile, dando visibilità delle suddette operazioni alla sig.ra e con impegno ad indicare CP_1 come beneficiario della polizza il figlio . Qualora detta polizza non sia conveniente o non Per_1 possa essere mantenuta in vita o proseguita, le parti si impegnano a concordare una nuova forma di accumulo per in alternativa a quanto sopra. Per_1
10) Le parti riconoscono che vi è in libretto postale intestato a , nr. 000048937184 e Persona_3 sul quale viene accreditata la pensione di invalidità di . La sig.ra dichiara di aver Per_1 CP_1 già autorizzato il sig. a gestire detto libretto anche autonomamente, utilizzando il suddetto Pt_1 libretto postale per il pagamento delle spese straordinarie concordate e per i prelievi necessari per la prosecuzione del pagamento della polizza o di altra forma di investimento nell'esclusivo interesse di e ciò sino a che sarà collocato prevalentemente presso il padre. Per_1 Per_1
11) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, anche validi per l'espatrio.
12) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti”.
2. L'udienza di comparizione del 24/9/2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/6/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione giudiziale (19/4/2023), terminato con sentenza n.
314/2025 del 20/3/2025; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta ed avendo le parti espressamente disciplinato anche tale profilo, le spese devono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in data 27/7/2013 nel Comune di Fiano (TO), trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiano al n. 3, parte II, serie A, anno 2013;
- dispone che i figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre sita in Vecchiano,
Frazione Filettone, via G. Marconi n. 110;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno i minori;
- dispone l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Vecchiano, Parte_1
Fraz. Filettole, via G. Marconi n. 110, di cui il medesimo è già comproprietario nella misura del 50%, con tutti gli arredi ivi presenti;
- dispone che il diritto di visita della madre, genitore non collocatario, sia esercitato secondo il seguente calendario, salvi i diversi ed eventuali accordi tra i genitori nell'ipotesi in cui la madre si trovi in Toscana:
▪ i minori trascorreranno con la madre, a settimane alterne, i giorni dal giovedì dalle ore 13,00, quando la stessa prenderà i bambini all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico, ovvero a casa del padre o ai centri estivi in Toscana, durante il periodo extrascolastico;
nel periodo delle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre non meno di 8 giorni consecutivi compresi, ad anni alterni, dalla
Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
nelle vacanze pasquali, la madre terrà con sé i minori per almeno tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Qualora la Pasqua sia vicina al ponte del 1 maggio o del 25 aprile le parti potranno, di comune accordo, concordare che la madre tenga con sé i figli per più giorni consecutivi;
▪ durante l'estate, terminati gli impegni scolastici e sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre almeno 45 giorni suddivisi, di volta in volta, in periodi di 15 giorni consecutivi, ad eccezione del mese di settembre in cui la cui collocazione presso la madre potrà essere di durata inferiore in ragione delle date di inizio dell'anno scolastico;
la permanenza presso la madre durante il periodo estivo dovrà essere concordata tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, garantendo comunicazioni telefoniche quotidiane. In caso di mancato accordo, la madre terrà con sé i figli per 15 giorni alternandosi con il padre ogni due settimane, e ciò a cominciare dalla fine dell'anno scolastico e l'anno successivo incomincerà l'altro genitore;
- pone a carico della madre un contributo di mantenimento per i figli minori pari complessivamente ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla contribuzione ordinaria diretta nei periodi di permanenza dei minori presso di lei;
- pone le spese straordinarie di natura medica non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per i figli, previamente concordate e da disciplinarsi secondo le specifiche modalità di seguito indicate, a carico della madre nella misura del 40% e del residuo 60%
a carico del padre. A tal fine, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro a mezzo posta elettronica, indicando la spesa presuntiva da sostenere. L'altro genitore sarà tenuto a rispondere, con lo stesso mezzo, entro 10 (dieci) giorni, esprimendo il proprio consenso, formulando una proposta alternativa o manifestando il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine di 10 (dieci) giorni si riterrà formato il silenzio-assenso e la spesa verrà ripartita tra i genitori secondo la misura percentuale sopra indicata;
- dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò sino a quando non risulterà assegnataria dei benefici di cui alla Legge n. Controparte_1
104/1992. A far data da tale momento si dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito da
; Parte_1
- dà atto che:
▪ la Sig.ra si impegna a trasferire in favore del Sig. la sua quota del 50% di CP_1 Pt_1 proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare e sito in Vecchiano, Frazione
Filettole, via G. Marconi nr. 110, censito al NCEU del Comune di Vecchiano (PI), fg. 8, part. 911, sub. 1, cat. A/7, classe U, per il corrispettivo di € 118.000,00, che sarà corrisposto dal
Sig. n unica soluzione contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro 30 (trenta) Pt_1 giorni dalla data della sentenza di divorzio;
▪ le spese dell'atto di trasferimento rimarranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
▪ a seguito del trasferimento da parte della Sig.ra della sua quota di proprietà CP_1 dell'immobile in questione in favore del Sig. quest'ultimo si impegna a liberare la Pt_1
Sig.ra dagli obblighi gravanti sul bene e connessi, specificamente, al mutuo in essere, CP_1 provvedendo al relativo accollo e al pagamento delle rate residue sino alla scadenza del contratto di mutuo;
▪ la Sig.ra dal canto suo, dichiara che l'importo che le sarà versato a titolo di CP_1 corrispettivo per il trasferimento della proprietà della propria quota così come anche l'integrale accollo del mutuo da parte del Sig. sono da intendersi quale concorso per Pt_1 le spese future che la medesima sosterrà per reperire una propria abitazione;
▪ la Sig.ra con riferimento alla casa coniugale, dichiara, altresì, di non avere alcun CP_1 interesse a richiederne l'assegnazione anche nell'ipotesi in cui i figli dovessero essere collocati presso la stessa o, comunque, nelle ipotesi in cui potesse usufruire dell'assegnazione secondo le norme di legge, dichiarando, quindi, di rinunciare a tale diritto;
▪ con riferimento al mese di agosto, le parti si impegnano a concordare le settimane di soggiorno dei minori presso la mamma tenendo conto dei periodi di ferie delle terapiste di e così da garantire a quest'ultimo la maggior continuità possibile delle cure anche in Per_1 detto periodo;
▪ i minori, previo assenso e accordo tra le parti, potranno incontrare la madre anche in
Piemonte e, in tal caso, la Sig.ra si farà integralmente carico dei costi relativi agli CP_1 spostamenti da e per la Toscana;
▪ il Sig. nell'ipotesi in cui per sue necessità chieda alla Sig.ra di recarsi a Pt_1 CP_1
Vecchiano in aggiunta ai periodi già concordati, si farà carico dei relativi costi di viaggio;
▪ entrambi i genitori dovranno curare di consentire che i minori mantengano significativi rapporti con i nuclei familiari di origine e, in particolare, il padre dovrà avere cura di consentire ai minori la frequentazione dei parenti materni;
▪ la Sig.ra si impegna ad autorizzare l'iscrizione di e ai centri estivi in CP_1 Per_2 Per_1
Toscana purché i costi siano posti integralmente a carico del Sig. e purché la Pt_1 partecipazione al centro estivo avvenga nelle settimane di competenza paterna;
▪ il Sig. si impegna a garantire comunicazioni quotidiane, anche con modalità video- Pt_1 chiamata, tra i minori e la madre e a informare la stessa delle condizioni di vita dei minori, egualmente, la madre si impegna a fare lo stesso nei periodi che i minori trascorreranno con lei;
▪ con riferimento alle spese mediche di necessarie per le terapie ABA, logopediche e Per_1 psicologiche, comunque sostenute dal padre nell'interesse del figlio, relative alla patologia dell'autismo, la Sig.ra si impegna a versare al Sig. un contributo a saldo e CP_1 Pt_1 stralcio, senza conguaglio annuale, a titolo di partecipazione a tutte le predette spese mediche, nella misura di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente al 50%, secondo gli indici ISTAT;
▪ le parti riconoscono che il Sig. percepisce attualmente dalla regione Toscana un Pt_1 contributo annuale relativo alle spese necessarie per la patologia dell'autismo;
▪ le parti concordemente precisano e riconoscono che la pensione di invalidità percepita mensilmente da verrà utilizzata, in via principale, per fare fronte alle spese
Per_1 straordinarie da sostenere nell'interesse di nonché per il pagamento della polizza vita
Per_1 nr. 24498762 accesa nell'interesse del minore ovvero, qualora detta polizza in futuro non possa essere più mantenuta, per il pagamento di altra nuova forma alternativa di accumulo per;
la eventuale residua quota parte verrà impiegata per sostenere il costo dei centri
Per_1 estivi in Toscana, il tutto nei limiti dell'ammontare mensile della pensione. Le ulteriori spese straordinarie mensili di , qualora siano concordate e non coperte con la pensione di
Per_1 invalidità, verranno sostenute per il 40% dalla madre e per il 60% dal padre;
▪ con riferimento al libretto postale cointestato tra i Sig.ri e nr. 000035642821, Pt_1 CP_1 con giacenza di € 4.992,02 alla data del 16.4.2025, la Sig.ra dichiara di aver ceduto CP_1 la propria quota di tale libretto al Sig. a fronte della rinuncia da parte del medesimo a Pt_1 richiedere alla Sig.ra gli arretrati che lo stesso avrebbe diritto a percepire per le spese CP_1 dei figli fino alla data del 13/3/2025. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che alla data del 16/4/2025 detto libretto postale è stato chiuso;
▪ la Sig.ra dichiara di aver già disposto la variazione del contraente della polizza vita CP_1 nr. 24498762, a sé precedentemente intestata e contratta nell'interesse di , Per_1 provvedendo ad intestare la stessa al Sig. Al riguardo, il Sig. si impegna a Pt_1 Pt_1 provvedere al pagamento della quota annuale di premio, anticipandone il costo con fondi propri e prelevando successivamente dalla pensione di EO gli importi anticipati, dando contezza alla Sig.ra delle operazioni eseguite e impegnandosì, inoltre, ad indicare CP_1 come beneficiario della polizza il figlio . Qualora detta polizza non sia più Per_1 conveniente o non possa essere mantenuta in vita o proseguita, le parti si impegnano a concordare una nuova forma di accumulo per in alternativa a quanto sopra;
Per_1
▪ le parti riconoscono che è attivo il libretto postale nr. 000048937184, intestato a Per_3
e sul quale viene accreditata la pensione di invalidità dello stesso. La Sig.ra
[...] CP_1 dichiara di aver già autorizzato il Sig. a gestire detto libretto anche autonomamente, Pt_1 utilizzando i fondi ivi presenti per il pagamento delle spese straordinarie concordate e per i prelievi necessari per la prosecuzione del pagamento della polizza o di altra forma di investimento nell'esclusivo interesse di , e ciò fino a quando il minore sarà collocato Per_1 prevalentemente presso il padre;
▪ il Sig. si impegna a trasferire il beneficio di cui alla legge nr. 104/1992 alla Sig.ra Pt_1 nell'ipotesi in cui quest'ultima stipulerà un contratto di lavoro della durata di almeno CP_1
6 (sei) mesi;
▪ al fine di provvedere allo scambio di ogni comunicazione concernente i minori e Per_1
nonché in ordine alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, i Sig.ri Per_2
e confermano i seguenti indirizzi di posta elettronica: Pt_1 CP_1 Email_1
e Email_2
▪ in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, anche validi per l'espatrio;
▪ quanto ai rapporti tra i coniugi, le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla percezione dell'assegno divorzile o di qualsivoglia altra forma di mantenimento personale;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 21/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Santa Spina Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Falchero
e
(C.F. ,), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
NE NO
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1 depositato il 27/6/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/7/2013 a Fiano (TO), trascritto nei registri del
Comune di Fiano, atto n. 3, parte II, serie A, anno 2013 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati i figli (14/8/2015) e (13/1/2020); Per_1 Per_2
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che con sentenza n. 314/2025, pubblicata il 20/3/2025 a definizione del giudizio iscritto al R.G.N. 539/2023, ha disposto in ordine alle condizioni di separazione dei coniugi (doc. 4);
- la separazione da allora si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- entrambi i coniugi hanno prodotto documentazione attestante la loro situazione abitativa e reddituale.
Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e , in data 27 luglio 2013, con rito concordatario, nel Comune di Fiano (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiano (TO) al nr. 6, parte II, serie B, anno 2013), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni;
- regolare i rapporti tra le parti secondo le seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE
1) Le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, di essere economicamente autosufficienti e di non presentare reciprocamente domanda di assegno divorzile e comunque di rinunciare ad eventuali richieste reciproche di mantenimento personale.
2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, attualmente residente in
Vecchiano, frazione Filettone, via G. Marconi 110. Al sig. viene assegnata la casa coniugale, Pt_1 di cui il medesimo è comproprietario al 50%, sita in Vecchiano, Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110 con tutti gli arredi ivi presenti. L'affidamento dei minori è condiviso, con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale inerente alle scelte di maggiore rilevanza della vita dei minori ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) La madre, oggi priva di stabile occupazione e percettrice di NASPI, potrà vedere i figli e Per_1
Per_
a Vecchiano dal giovedì al lunedì a settimane alterne a partire dalle ore 13,00 del giovedì, ora in cui prenderà i bambini a scuola, sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola
o a casa del padre o ai centri estivi in Toscana (il cui costo verrà sostenuto dal sig. tilizzando, Pt_1 se necessario e ancora disponibile, previo pagamento di eventuali spese straordinarie di , la Per_1 pensione mensile di invalidità di o con pagamento ad integrale carico del sig. . Nel Per_1 Pt_1 caso in cui la madre si trovi in Toscana potrà vedere e tenere con sé i minori anche in altri giorni da concordarsi con il padre.
La sig.ra si impegna a valutare soluzioni lavorative che le permettano di dar seguito alle CP_1 visite nelle modalità concordate.
Nel periodo delle vacanze estive la madre potrà trascorrere con i minori almeno 45 giorni, suddivisi in periodi di volta in volta di 15 giorni consecutivi (ad eccezione del mese di settembre la cui collocazione potrà essere di durata inferiore in ragione delle date di inizio scuola), ad anni alterni dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo, in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze garantendo comunicazioni telefoniche quotidiane.
In caso di mancato accordo la madre potrà tenere i figli per 15 giorni alternandosi con il padre, ogni due settimane, a cominciare dalla fine dell'anno scolastico e l'anno successivo incomincerà
l'altro genitore. Le parti si impegnano a concordare, con riferimento al mese di agosto, le settimane di soggiorno dei minori presso la mamma tenendo conto dei periodi di ferie delle terapiste di Per_1 così da garantire a la maggior continuità possibile delle cure anche in detto periodo. Per_1
Per_ La sig.ra si impegna ad autorizzare l'iscrizione di e ai centri estivi in Toscana CP_1 Per_1 purché i costi siano integralmente a carico del sig. purché la partecipazione al centro estivo Pt_1 sia nelle settimane di competenza paterna.
Nel periodo delle vacanze natalizie i minori potranno trascorrere con la madre non meno di 8 giorni consecutivi, compresi ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti.
Nelle vacanze pasquali la madre potrà vedere e tenere con sé i minori ad anni alterni per almeno tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Qualora la Pasqua sia vicina al ponte del 1 maggio o 25 aprile le parti potranno, di comune accordo, concordare che la madre tenga con sé i figli per più giorni consecutivi.
I minori, previo assenso e accordo tra le parti, potranno vedere e incontrare la madre anche in
Piemonte con spese a carico della madre così come se il padre chiederà alla madre, per sue necessità, di recarsi a Vecchiano, in aggiunta ai periodi già concordati, il padre si accollerà i costi di viaggio.
Entrambi i genitori dovranno curare di consentire che i minori mantengano significativi rapporti con i nuclei familiari di origine e in particolare, il padre, dovrà avere cura di consentire ai minori la frequentazione dei parenti materni.
Il padre dovrà garantire comunicazioni (anche con modalità di video chiamata) quotidiane tra i minori e la madre e informarla delle condizioni di vita dei minori, egualmente dovrà fare la madre nei periodi che i minori trascorreranno con lei.
4) La madre – a carico della quale vanno posti gli oneri relativi ai viaggi da e per la Toscana – dovrà contribuire al mantenimento dei figli minori- oltre alla contribuzione ordinaria diretta nei periodi di permanenza presso di lei – provvedendo a versare mensilmente, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di €. 200,00 (€. 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 40% delle spese straordinarie di natura medica non coperta dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, e ricreative necessarie per i figli, da disciplinarsi secondo le specifiche modalità di seguito indicate.
La madre per le spese mediche di relative alla patologia dell'autismo, verserà al padre un Per_1 contributo a saldo e stralcio senza conguaglio annuale a titolo di partecipazione a tutte le spese mediche, necessarie per le terapie ABA, logopediche e psicologiche e comunque sostenute dal padre per il figlio e relative alla patologia dell'autismo, di €. 150,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente, al 50%, secondo gli indici istat. Le parti riconoscono che il sig. riceve Pt_1 annualmente ed attualmente un contributo dalla regione Toscana relativo alle spese necessarie per la patologia dell'autismo.
Salvo quanto sopra previsto per le spese mediche del figlio relative alla patologia Per_1 dell'autismo, i genitori contribuiranno per entrambi i figli ed alle spese Per_1 Per_2 straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative) previamente concordate e successivamente documentate nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre.
Le parti di comune accordo precisano e riconoscono reciprocamente che la pensione di invalidità percepita mensilmente da verrà utilizzata in principalità per le spese straordinarie di , Per_1 Per_1 poi per il pagamento della polizza vita nr. 24498762 (oppure qualora detta polizza non possa essere più mantenuta o proseguita, per il pagamento di altra forma alternativa di accumulo per ) e Per_1 la restante quota parte verrà utilizzata per eventualmente far fronte al pagamento dei centri estivi in
Toscana, il tutto nei limiti dell'ammontare mensile della pensione. Le ulteriori spese straordinarie mensili di , qualora siano concordate e che non si riuscissero a coprire con la pensione di Per_1 invalidità verranno corrisposte per il 40% dalla madre e per il 60% dal padre.
Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva. L'altro genitore deve rispondere, con lo stesso mezzo, entro 10 (dieci) giorni, esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine di 10 (dieci) giorni si riterrà formato il silenzio assenso. A tal fine i genitori confermano i seguenti indirizzi di posta elettronica:
e Email_1 Email_2 Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10
(dieci) giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario.
7) L'assegno unico è suddiviso al 50% tra i genitori e ciò sino a quando la sig.ra non sarà CP_1 assegnataria dei benefici della legge 104, in quel caso l'assegno unico verrà interamente percepito dal sig. Il sig. si impegna a trasferire il beneficio di cui alla legge nr. 104 alla sig.ra Pt_1 Pt_1
qualora quest'ultima avrà un contratto di lavoro di almeno 6 (sei) mesi. CP_1
8) Quanto alla casa coniugale sita in Vecchiano, Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110, censita al NCEU del Comune di Vecchiano (PI), fg. 8, part. 911, sub. 1, cat. A/7, classe U, quale condizione imprescindibile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed anche ai fini di definire le questioni legate alla comproprietà e al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in
Vecchiano Frazione Filettole, via G. Marconi nr. 110, il sig. i impegna sin d'ora ad acquistare Pt_1 la quota della sig.ra del 50% di comproprietà e la sig.ra , dal canto suo si impegna CP_1 CP_1
a vendere al sig. la propria quota del 50% di comproprietà, al prezzo di €. 118.000,00, oltre Pt_1 alle spese notarili che saranno a carico del sig. da corrispondersi in unica soluzione Pt_1 contestualmente al rogito notarile che verrà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza di divorzio, oltre all'integrale accollo del mutuo a carico del sig. ed oltre alla Pt_1 liberazione della sig.ra , cointestaria del mutuo al 50%, dal pagamento delle relative rate CP_1 sino alla scadenza del mutuo originariamente contratto per €. 290.000,00 e ad oggi residuo per €.
80.212,18 (alla data del 06.06.2025).
La sig.ra , dal canto suo, dichiara di accettare e per l'effetto accetta detta somma, CP_1 dichiarando sin d'ora che l'importo che Le verrà corrisposto e così anche l'integrale accollo del mutuo sono anche da intendersi quale concorso per le spese future di una eventuale propria abitazione materna (quota di canone di locazione o rata mutuo).
Con riferimento alla casa coniugale, la sig.ra dichiara, dal canto suo, di non avere alcun CP_1 interesse a richiederne l'assegnazione anche nell'ipotesi in cui i figli dovessero essere presso la medesima collocati o comunque nelle ipotesi in cui potesse usufruire dell'assegnazione secondo le norme di legge e quindi dichiara sin d'ora di rinunciare, così come rinuncia a tale diritto.
9) Quanto al libretto postale cointestato nr. 000035642821, con giacenza di €. 4.992,02 alla data del 16.4.2025, la sig.ra dichiara di aver già ad oggi ceduto la propria quota di tale libretto CP_1 al sig. a fronte della rinuncia da parte del medesimo a richiedere alla sig.ra gli Pt_1 CP_1 arretrati che gli sarebbero dovuti per le spese dei figli fino alla data del 13.3.2025. Le parti si danno reciprocamente atto che, ad oggi, detto libretto è stato chiuso alla data del 16.4.2025. In aggiunta, la sig.ra dichiara di aver cambiato la contraenza della polizza vita nr. 24498762, a sé CP_1 precedentemente intestata e contratta nell'interesse di , con intestazione della detta polizza Per_1 al sig. Il sig. provvederà poi ad anticipare la quota annuale di premio prelevando Pt_1 Pt_1 successivamente dalla pensione di EO gli importi anticipati e così per ogni anno se ciò sarà possibile, dando visibilità delle suddette operazioni alla sig.ra e con impegno ad indicare CP_1 come beneficiario della polizza il figlio . Qualora detta polizza non sia conveniente o non Per_1 possa essere mantenuta in vita o proseguita, le parti si impegnano a concordare una nuova forma di accumulo per in alternativa a quanto sopra. Per_1
10) Le parti riconoscono che vi è in libretto postale intestato a , nr. 000048937184 e Persona_3 sul quale viene accreditata la pensione di invalidità di . La sig.ra dichiara di aver Per_1 CP_1 già autorizzato il sig. a gestire detto libretto anche autonomamente, utilizzando il suddetto Pt_1 libretto postale per il pagamento delle spese straordinarie concordate e per i prelievi necessari per la prosecuzione del pagamento della polizza o di altra forma di investimento nell'esclusivo interesse di e ciò sino a che sarà collocato prevalentemente presso il padre. Per_1 Per_1
11) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, anche validi per l'espatrio.
12) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti”.
2. L'udienza di comparizione del 24/9/2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (27/6/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione giudiziale (19/4/2023), terminato con sentenza n.
314/2025 del 20/3/2025; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta ed avendo le parti espressamente disciplinato anche tale profilo, le spese devono essere integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in data 27/7/2013 nel Comune di Fiano (TO), trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fiano al n. 3, parte II, serie A, anno 2013;
- dispone che i figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre sita in Vecchiano,
Frazione Filettone, via G. Marconi n. 110;
- dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troveranno i minori;
- dispone l'assegnazione in favore di della casa coniugale sita in Vecchiano, Parte_1
Fraz. Filettole, via G. Marconi n. 110, di cui il medesimo è già comproprietario nella misura del 50%, con tutti gli arredi ivi presenti;
- dispone che il diritto di visita della madre, genitore non collocatario, sia esercitato secondo il seguente calendario, salvi i diversi ed eventuali accordi tra i genitori nell'ipotesi in cui la madre si trovi in Toscana:
▪ i minori trascorreranno con la madre, a settimane alterne, i giorni dal giovedì dalle ore 13,00, quando la stessa prenderà i bambini all'uscita di scuola, sino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico, ovvero a casa del padre o ai centri estivi in Toscana, durante il periodo extrascolastico;
nel periodo delle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre non meno di 8 giorni consecutivi compresi, ad anni alterni, dalla
Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti;
nelle vacanze pasquali, la madre terrà con sé i minori per almeno tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Qualora la Pasqua sia vicina al ponte del 1 maggio o del 25 aprile le parti potranno, di comune accordo, concordare che la madre tenga con sé i figli per più giorni consecutivi;
▪ durante l'estate, terminati gli impegni scolastici e sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre almeno 45 giorni suddivisi, di volta in volta, in periodi di 15 giorni consecutivi, ad eccezione del mese di settembre in cui la cui collocazione presso la madre potrà essere di durata inferiore in ragione delle date di inizio dell'anno scolastico;
la permanenza presso la madre durante il periodo estivo dovrà essere concordata tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, garantendo comunicazioni telefoniche quotidiane. In caso di mancato accordo, la madre terrà con sé i figli per 15 giorni alternandosi con il padre ogni due settimane, e ciò a cominciare dalla fine dell'anno scolastico e l'anno successivo incomincerà l'altro genitore;
- pone a carico della madre un contributo di mantenimento per i figli minori pari complessivamente ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre alla contribuzione ordinaria diretta nei periodi di permanenza dei minori presso di lei;
- pone le spese straordinarie di natura medica non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per i figli, previamente concordate e da disciplinarsi secondo le specifiche modalità di seguito indicate, a carico della madre nella misura del 40% e del residuo 60%
a carico del padre. A tal fine, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro a mezzo posta elettronica, indicando la spesa presuntiva da sostenere. L'altro genitore sarà tenuto a rispondere, con lo stesso mezzo, entro 10 (dieci) giorni, esprimendo il proprio consenso, formulando una proposta alternativa o manifestando il proprio dissenso. In caso di mancata risposta nel termine di 10 (dieci) giorni si riterrà formato il silenzio-assenso e la spesa verrà ripartita tra i genitori secondo la misura percentuale sopra indicata;
- dispone che l'assegno unico sia percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò sino a quando non risulterà assegnataria dei benefici di cui alla Legge n. Controparte_1
104/1992. A far data da tale momento si dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito da
; Parte_1
- dà atto che:
▪ la Sig.ra si impegna a trasferire in favore del Sig. la sua quota del 50% di CP_1 Pt_1 proprietà indivisa dell'immobile adibito a casa familiare e sito in Vecchiano, Frazione
Filettole, via G. Marconi nr. 110, censito al NCEU del Comune di Vecchiano (PI), fg. 8, part. 911, sub. 1, cat. A/7, classe U, per il corrispettivo di € 118.000,00, che sarà corrisposto dal
Sig. n unica soluzione contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro 30 (trenta) Pt_1 giorni dalla data della sentenza di divorzio;
▪ le spese dell'atto di trasferimento rimarranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
▪ a seguito del trasferimento da parte della Sig.ra della sua quota di proprietà CP_1 dell'immobile in questione in favore del Sig. quest'ultimo si impegna a liberare la Pt_1
Sig.ra dagli obblighi gravanti sul bene e connessi, specificamente, al mutuo in essere, CP_1 provvedendo al relativo accollo e al pagamento delle rate residue sino alla scadenza del contratto di mutuo;
▪ la Sig.ra dal canto suo, dichiara che l'importo che le sarà versato a titolo di CP_1 corrispettivo per il trasferimento della proprietà della propria quota così come anche l'integrale accollo del mutuo da parte del Sig. sono da intendersi quale concorso per Pt_1 le spese future che la medesima sosterrà per reperire una propria abitazione;
▪ la Sig.ra con riferimento alla casa coniugale, dichiara, altresì, di non avere alcun CP_1 interesse a richiederne l'assegnazione anche nell'ipotesi in cui i figli dovessero essere collocati presso la stessa o, comunque, nelle ipotesi in cui potesse usufruire dell'assegnazione secondo le norme di legge, dichiarando, quindi, di rinunciare a tale diritto;
▪ con riferimento al mese di agosto, le parti si impegnano a concordare le settimane di soggiorno dei minori presso la mamma tenendo conto dei periodi di ferie delle terapiste di e così da garantire a quest'ultimo la maggior continuità possibile delle cure anche in Per_1 detto periodo;
▪ i minori, previo assenso e accordo tra le parti, potranno incontrare la madre anche in
Piemonte e, in tal caso, la Sig.ra si farà integralmente carico dei costi relativi agli CP_1 spostamenti da e per la Toscana;
▪ il Sig. nell'ipotesi in cui per sue necessità chieda alla Sig.ra di recarsi a Pt_1 CP_1
Vecchiano in aggiunta ai periodi già concordati, si farà carico dei relativi costi di viaggio;
▪ entrambi i genitori dovranno curare di consentire che i minori mantengano significativi rapporti con i nuclei familiari di origine e, in particolare, il padre dovrà avere cura di consentire ai minori la frequentazione dei parenti materni;
▪ la Sig.ra si impegna ad autorizzare l'iscrizione di e ai centri estivi in CP_1 Per_2 Per_1
Toscana purché i costi siano posti integralmente a carico del Sig. e purché la Pt_1 partecipazione al centro estivo avvenga nelle settimane di competenza paterna;
▪ il Sig. si impegna a garantire comunicazioni quotidiane, anche con modalità video- Pt_1 chiamata, tra i minori e la madre e a informare la stessa delle condizioni di vita dei minori, egualmente, la madre si impegna a fare lo stesso nei periodi che i minori trascorreranno con lei;
▪ con riferimento alle spese mediche di necessarie per le terapie ABA, logopediche e Per_1 psicologiche, comunque sostenute dal padre nell'interesse del figlio, relative alla patologia dell'autismo, la Sig.ra si impegna a versare al Sig. un contributo a saldo e CP_1 Pt_1 stralcio, senza conguaglio annuale, a titolo di partecipazione a tutte le predette spese mediche, nella misura di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente al 50%, secondo gli indici ISTAT;
▪ le parti riconoscono che il Sig. percepisce attualmente dalla regione Toscana un Pt_1 contributo annuale relativo alle spese necessarie per la patologia dell'autismo;
▪ le parti concordemente precisano e riconoscono che la pensione di invalidità percepita mensilmente da verrà utilizzata, in via principale, per fare fronte alle spese
Per_1 straordinarie da sostenere nell'interesse di nonché per il pagamento della polizza vita
Per_1 nr. 24498762 accesa nell'interesse del minore ovvero, qualora detta polizza in futuro non possa essere più mantenuta, per il pagamento di altra nuova forma alternativa di accumulo per;
la eventuale residua quota parte verrà impiegata per sostenere il costo dei centri
Per_1 estivi in Toscana, il tutto nei limiti dell'ammontare mensile della pensione. Le ulteriori spese straordinarie mensili di , qualora siano concordate e non coperte con la pensione di
Per_1 invalidità, verranno sostenute per il 40% dalla madre e per il 60% dal padre;
▪ con riferimento al libretto postale cointestato tra i Sig.ri e nr. 000035642821, Pt_1 CP_1 con giacenza di € 4.992,02 alla data del 16.4.2025, la Sig.ra dichiara di aver ceduto CP_1 la propria quota di tale libretto al Sig. a fronte della rinuncia da parte del medesimo a Pt_1 richiedere alla Sig.ra gli arretrati che lo stesso avrebbe diritto a percepire per le spese CP_1 dei figli fino alla data del 13/3/2025. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che alla data del 16/4/2025 detto libretto postale è stato chiuso;
▪ la Sig.ra dichiara di aver già disposto la variazione del contraente della polizza vita CP_1 nr. 24498762, a sé precedentemente intestata e contratta nell'interesse di , Per_1 provvedendo ad intestare la stessa al Sig. Al riguardo, il Sig. si impegna a Pt_1 Pt_1 provvedere al pagamento della quota annuale di premio, anticipandone il costo con fondi propri e prelevando successivamente dalla pensione di EO gli importi anticipati, dando contezza alla Sig.ra delle operazioni eseguite e impegnandosì, inoltre, ad indicare CP_1 come beneficiario della polizza il figlio . Qualora detta polizza non sia più Per_1 conveniente o non possa essere mantenuta in vita o proseguita, le parti si impegnano a concordare una nuova forma di accumulo per in alternativa a quanto sopra;
Per_1
▪ le parti riconoscono che è attivo il libretto postale nr. 000048937184, intestato a Per_3
e sul quale viene accreditata la pensione di invalidità dello stesso. La Sig.ra
[...] CP_1 dichiara di aver già autorizzato il Sig. a gestire detto libretto anche autonomamente, Pt_1 utilizzando i fondi ivi presenti per il pagamento delle spese straordinarie concordate e per i prelievi necessari per la prosecuzione del pagamento della polizza o di altra forma di investimento nell'esclusivo interesse di , e ciò fino a quando il minore sarà collocato Per_1 prevalentemente presso il padre;
▪ il Sig. si impegna a trasferire il beneficio di cui alla legge nr. 104/1992 alla Sig.ra Pt_1 nell'ipotesi in cui quest'ultima stipulerà un contratto di lavoro della durata di almeno CP_1
6 (sei) mesi;
▪ al fine di provvedere allo scambio di ogni comunicazione concernente i minori e Per_1
nonché in ordine alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi, i Sig.ri Per_2
e confermano i seguenti indirizzi di posta elettronica: Pt_1 CP_1 Email_1
e Email_2
▪ in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, i genitori prestano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, anche validi per l'espatrio;
▪ quanto ai rapporti tra i coniugi, le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla percezione dell'assegno divorzile o di qualsivoglia altra forma di mantenimento personale;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 21/10/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Santa Spina Dott.ssa Giulia Tavella