Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 798 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale PA P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S.
Caterina n. 107/D, presso lo studio dell'avv. Michele Fabio Gagliano, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Ludovici in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP CodiceFiscale_1
Monasterace (RC), via Ficarelle, presso lo studio dell'avv. Anna Anania che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv. Andrea Giuseppe Daqua, in virtù di mandato in atti
-appellato ed appellante incidentale-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S. Caterina, n. 107/D, presso lo studio
-terza intervenuta-
oggetto: somministrazione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
720/2019, pubblicata il 13.06.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 2.09.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “considerato l'art. 127 ter c.p.c., nonché richiamando tutte le argomentazioni difensive di cui al proprio atto di citazione in appello ed al proprio atto di intervento, la difesa di parte appellante e di parte intervenuta, preliminarmente rilevando l'inammissibilità delle eccezioni e domande di parte convenuta, poiché formulate per la prima volta solo in grado di appello (ivi compresa l'eccezione di legittimazione passiva, la quale in realtà è eccezione di deficit di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso e come tale non può essere rilevata d'ufficio, come erroneamente affermato da controparte), rileva che non sussistono in alcun modo i presupposti per la concessione della richiesta istanza sospensiva, sia in punto di: a) fumus boni iuris: si ricorda che la responsabilità del Sig. in qualità di dipendente CP comunale è stata accertata in concreto in altro procedimento civile – di cui non era parte – con sentenza pronunciata dalla Ecc.ma Corte di Appello adita e passata in giudicato. In data 05.02.2018, infatti, la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, pronunciava la Sentenza n. 187 con cui, in merito all'opposizione fatta dal al Decreto Ingiuntivo n. 145 in data Parte_2
01.08.2007, si rigettava il gravame proposto dalla confermando l'imputabilità al PA
Geom. della responsabilità del pregiudizio economico ingiustamente subito dalla CP società reatina – cfr. All. n. 19). La responsabilità de qua, peraltro, è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la quale da ultimo, seguendo il proprio indirizzo ed i principi di diritto elaborati in subiecta materia (cfr. ex plurimis: Cass., sentenza in data 21.09.2015,
n. 18567; Cass., sentenza in data 30.01.2013, n. 24478; Cass., sentenza in data 27.03.2008, n. 7966) è intervenuta con la Sentenza in data 04.01.2017, n. 80, ribaltando completamente il concetto di imputabilità diretta dell'amministrazione per le azioni dei suoi dipendenti. La massima della sentenza, citando l'art. 35 D.Lgs. n. 77/1995, dispone, infatti, che: “nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”. L'interpretazione letterale del testo sopra richiamato ha previsto un sistema di imputazione diretta alla sfera patrimoniale del dipendente degli effetti dell'attività contrattuale che conduce personalmente, operando per un'amministrazione in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali;
b) periculum in mora: nessuna prova è stata fornita da controparte circa l'esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo all'odierno convenuto, né tanto meno è stata intrapresa azione esecutiva per la parte di sentenza che non è oggetto di gravame. Peraltro, la concessione della inibitoria de qua costituirebbe un ingiustificato pregiudizio nei confronti della cessionaria del credito in Controparte_2 questione. Si torna a chiedere rinvio per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ovvero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.09.2024, i procuratori dell'appellato così precisavano le conclusioni “il Sig. si riporta al CP proprio atto di costituzione e risposta (da intendersi qui richiamato e trascritto) chiedendo l'integrale accoglimento delle eccezioni, domande e richieste ivi avanzate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalle parti avverse perché infondato in fatto e in diritto. Insiste sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' , in PA persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Locri, per sentire accertare e dichiarare la sua esclusiva CP responsabilità “per l'inadempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo delle forniture di lampade di cui alle fatture n.ri 20/2006, 26/2006 e 5/2007 emesse dalla PA in conseguenza della “scrittura privata per la fornitura delle lampade a risparmio energetico per
[...] la pubblica illuminazione tra i e l in data 23.11.2005” Parte_2 PA con conseguente condanna “al risarcimento della somma di € 48.800,00 a titolo di danno patrimoniale ed al risarcimento della somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà equitativamente determinare a titolo di danno non patrimoniale”.
Esponeva e documentava parte attrice:
-che con determina n. 199 del 24.10.2005, il Comune di Monasterace, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, geom. aveva CP approvato l'invito negoziale, inoltrato dalla “per la gestione pluriennale PA del risparmio energetico”, da attuarsi mediante la sostituzione delle lampade della illuminazione pubblica con lampade elettroniche a basso consumo;
-che, in data 23.11.2005, sulla scorta di tale determinazione, il
[...]
nella persona del geom. nell'anzidetta qualità, aveva Parte_2 CP stipulato, con essa attrice, specifica convenzione denominata “scrittura privata per la fornitura delle lampade a risparmio energetico per la pubblica illuminazione tra il
[...]
e l;
Parte_2 PA
-che, con comunicazione del 24.11.2005, prot. n. 6952, il aveva richiesto “la CP fornitura di 1.100 lampade per la pubblica illuminazione entro il più breve tempo possibile”; -di avere, pertanto, fornito n. 450 lampade da 55W, emettendo la fattura n. 20 del
6.12.2005 di € 9.680,00, in base alla previsione del corrispettivo di cui all'art. 4 della convenzione;
-di avere, poi, consegnato, in data 27.03.2006, ulteriori n. 740 lampade, emettendo, la fattura n. 26 del 27.03.2006 di € 14.520,00;
- di avere emesso, in data 02.01.2007, la fattura n. 05/2007 dell'importo di €.24.200,00, ai sensi dell'art. 4 della convenzione;
- di avere, infine, fornito, in data 08.01.2007, altre n. 100 lampade;
-che, stante l'omesso pagamento da parte del delle fatture n. Parte_2
20/2006, n. 26/2006 e n. 5/2007 aveva chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Locri,
Sezione distaccata di Siderno, l'emissione del decreto ingiuntivo n 145/2007, successivamente opposto dall'ente locale;
-che, con sentenza n. 175/2010, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, aveva accolto l'opposizione per mancanza della copertura economica del contratto di fornitura, imputando la responsabilità dell'onere economico al geom. nella qualità di CP responsabile dell'area Tecnica Manutentiva del Parte_2
-che, per tali ragioni, il geom. doveva essere condannato al risarcimento CP del danno patrimoniale, corrispondente agli importi di cui alle fatture n. 20/2006,
26/2006 e 5/2007 per complessive €. 48.800,00 oltre danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza dell'11.06.2019, l'attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 720/2019, il Tribunale di Locri accoglieva, parzialmente, la domanda attrice condannando al pagamento, in favore dell' CP PA
, della somma di €. 24.200,00 (oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo), e
[...] delle spese giudiziali liquidate in complessive €. 2.528,59.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante pro- PA tempore, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva accolto, parzialmente, la domanda giudiziale di pagamento.
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 27.01.2020,
rilevando, in via incidentale, il proprio difetto di legittimazione passiva e, CP nel merito, l'infondatezza del proposto gravame con richiesta di integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, nella pendenza del giudizio l' nella qualità di Controparte_2 cessionaria del credito vantato dall' nei confronti del PA
, insistendo per l'accoglimento del gravame proposto. CP Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dal CP
, contumace in primo grado, che, costituendosi in questa sede, ha addotto il
[...] proprio difetto di legittimazione passiva per essere obbligato, al pagamento del credito azionato dall'appellante, unicamente il Parte_2
A tal fine ha prodotto: 1) delibera del Consiglio Comunale numero 22 del 29.09.2010 con la quale il ha riconosciuto, come debito fuori bilancio, il Parte_2 credito vantato dall' 2) delibera del Consiglio Comunale numero 6 PA del 07.02.2012 con la quale il suddetto credito è stato inserito nel bilancio 2012 al capitolo di spesa numero 45.21.01.03.08; 3) determina del responsabile area tecnica n.
102 del 21.06.2012 con la quale è stata disposta la liquidazione delle somme a favore della Società creditrice.
Ha chiesto, quindi, a questa Corte, sulla scorta di tale documentazione, in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti in quanto unico responsabile del pagamento, di cui al credito oggetto di causa, sarebbe il
Parte_2
L'eccezione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, deve precisarsi che le contestazioni inerenti la titolarità del rapporto controverso, così come quelle della legittimatio ad causam (attiva o passiva), hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, di talché il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, quantunque non abbiano formato oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio se risultanti dagli atti di causa (C.C., sezioni unite, n. 2951/2016, n. 15037/2016, n. 30545/2017, n.
3765/2021 e n. 23721/2021).
Pertanto, l'eccezione con la quale il soggetto, convenuto in giudizio e rimasto contumace in primo grado, contesti in appello di essere titolare del bene o responsabile dei fatti dedotti a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore ed il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.
Ne consegue che tale eccezione, da qualificarsi “eccezione in senso lato”, può essere dedotta anche in appello e, come tale, non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore (C.C. n. 11364 / 1993).
Ciò posto, deve evidenziarsi che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che propone la stessa, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c..
Ed infatti, mentre la semplice affermazione dell'attore che il convenuto è titolare passivo del diritto azionato è sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione a contraddire, passando, poi, all'esame del merito della lite, tale deduzione attorea non vale di per sé sola a dimostrare l'elemento dell'effettiva titolarità passiva del rapporto, essendo onerato lo stesso attore, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, di quei fatti che ricollegano quel determinato diritto vantato alla persona del convenuto, fondandone la titolarità passiva.
Per meglio precisare, la contestazione della titolarità passiva del diritto, essendo volta semplicemente a negare l'esistenza di un fatto costitutivo della domanda - e cioè che il soggetto convenuto non è quello che nella fattispecie concreta è tenuto per legge al comando richiesto al giudice - integra una mera difesa consistente in una contestazione del fatto costitutivo della domanda che non modifica il principio secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo grava sull'attore ex art. 2697 c.c. ( (cfr. anche Cass. n. 15832/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice, in primo grado, ha provato la titolarità passiva in capo al convenuto, assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante e, correttamente, il Tribunale ha ritenuto provata – sulla scorta della documentazione prodotta - la titolarità del rapporto dal lato passivo.
Di contro, l'odierno appellato ha negato, in questa sede, la propria titolarità passiva del rapporto controverso, in virtù di circostanze non emergenti dagli atti del giudizio di primo grado e confliggenti con la documentazione ivi allegata, producendo, a tal fine, nuova documentazione attestante l'impegno di spesa assunto dal
[...] in relazione al credito oggetto di causa. Parte_2
E però, seppure come già argomentato, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, è, tuttavia, necessario che i fatti risultino documentati ex actis (Cass.
Sez. 2, Ord. n. 27998 del 2018) poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione (Sez. 2, Ord.
n. 27998 del 2018).
Quindi, ai fini della valutazione circa la tempestività o meno di una determinata produzione documentale eseguita in grado d'appello, è del tutto irrilevante che la stessa sia funzionale a supportare un'eccezione in senso lato (che, com'è noto, ben può essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio, se il fatto integratore sia emergente ex actis –
v., ex multis, Cass. n. 20138/2023), perché occorre pur sempre che, detta produzione, sia stata effettuata secondo le regole processuali.
Sicché, se la parte interessata vi ha provveduto solo nel giudizio d'appello, così come nella specie, essa, ai sensi del vigente art. 345, comma 3, c.p.c., è irrimediabilmente decaduta dal relativo potere, essendo incorsa nelle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, fatta ovviamente salva l'ipotesi della rimessione in termini ove il ritardo non le sia imputabile (ipotesi, quest'ultima, non verificatasi nella vicenda in esame).
Conclusivamente, sul punto, non emergendo dagli atti regolarmente acquisiti al processo la prova del difetto di legittimazione del , l'appello incidentale deve CP essere rigettato.
Parimenti infondato è l'appello principale per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di impugnazione, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ritenendo che “la fattura in atti n. 05/2007 per l'importo di €. 24.200,00, essendo ivi riportata la dicitura “Lampade a Risparmio Energetico per la
Pubblica Illuminazione Doc. Tras. n. 02 del dicembre 2005 e 01 del 27 Marzo 2006”, si riferiva, con tutta evidenza, a quelle medesime pregresse forniture il cui pagamento era stato già rispettivamente oggetto della fattura in atti n. 20/2006 per l'importo di € 9.680,00 (relativa al documento di trasporto n. 2 del 6 dicembre 2005) e n. 26/2006 per l'importo di € 14.520,00 (relativa al documento di trasporto n. 1 del 27 marzo 2006” ha ridotto l'importo di €. 48.400,00, richiesto giudizialmente a titolo di forniture eseguite in favore del nella Parte_2 minore somma di €. 24.200,00.
Adduce che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che la fattura n. 5/2007 fosse ripetitiva delle prestazioni di cui alle fatture n. 20/2006 e 26/2006 in quanto, in realtà, si trattava di fatture relative a prestazioni tra di loro autonome e distinte.
Insiste, quindi, affinché, questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado, condanni il al pagamento della somma complessiva di €. 48.400,00. CP
La doglianza deve essere disattesa.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice “… l'odierna parte attrice ha instaurato il giudizio per l'ottenimento di tale pagamento non quale ristoro risarcitorio bensì a titolo di adempimento contrattuale da colui il quale nel caso di specie, per come incidentalmente evidenziato dalle allegate pronunce giurisdizionali, è effettivamente riferibile il rapporto obbligatorio appunto ai fini della relativa controprestazione pecuniaria, il funzionario che aveva assunto l'impegno negoziale… nel caso di specie, parte attrice ha provato l'esistenza del titolo negoziale fonte del credito vantato nel presente giudizio attraverso la produzione, tra l'altro, della determinazione n. 199 del 24.10.2005, unitamente all'allegata relazione tecnica, emanata dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del il Geom. Parte_2
, di approvazione della proposta contrattuale della nonché la CP PA conseguente convenzione negoziale tra quest'ultima ed il sottoscritta per l'ente sempre dal Pt_2
ed avente ad oggetto la fornitura periodica delle lampade a risparmio energetico per la CP pubblica illuminazione”. Pacifiche e provate tali circostanze, è altrettanto vero che, nel presente giudizio, gravava sul creditore fornire la prova della pretesa azionata ed ovvero dell'effettiva entità
(quantum) del credito vantato per le forniture di cui alla richiesta di pagamento.
A tal fine, parte attrice ha prodotto: a) documento di trasporto n. 2 del 6.12.2005 per la fornitura di n. 450 lampade century e relativa fattura n. 20 del 20.02.2006 di €.9.680,00
(comprensiva di IVA); b) documento di trasporto n. 1 del 27.03.2006 per la fornitura di 740 lampade century e relativa fattura n. 26 del 27.03.2006 di €. 14.520,00
(comprensiva di IVA). Per un totale complessivo di 1.190 lampade ed un corrispettivo totale di €. 24.200,00.
Con riferimento alle suddette forniture, dall'allegato documento di trasporto si evince anche l'avvenuta fornitura delle lampade in favore del Comune di Monasterace.
Ha, poi, prodotto altra fattura, la n. 5 del 2.01.2007, del tutto priva di documento di trasporto, in cui si legge testualmente “documento di trasporto n. 2 del dicembre 2005 e n. 1 del 27.03.2006” e, quindi, pacificamente riconducibile alle forniture di cui alle precedenti fatture n. 20 del 20.02.2006 e n. 26 del 27.03.2006, rimaste impagate.
Non a caso, l'importo di cui alla fattura n. 5 pari ad €. 24.200,00 corrisponde esattamente all'importo complessivo di cui alle fatture n. 20 e 26 sopra citate.
Sicché, sulla scorta della documentazione versata in atti, non può che trovare conferma la decisione di primo grado nella parte in cui ha ridotto la pretesa azionata nel minore importo di €. 24.200,00 non essendo stata fornita alcuna prova, di cui l'onere gravava sull'attrice, di ulteriori forniture effettuate in favore dell'Ente locale.
Le spese legali del presente grado tra l'appellante e la terza intervenuta devono essere compensate considerato che, quest'ultima, si è limitata a sostenere le ragioni dell'appellante.
Mentre, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese legali del presente grado tra l' PA
ed il .
[...] CP
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello PA incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. CP
720/2019, pubblicata il 13.06.2019, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale confermando la sentenza di primo grado;
-compensa, integralmente, tra le parti le spese legali del presente grado;
-dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio 28.02.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)