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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 831 /2025 IB. ARCHIBONG / QUESTURA DI GENOVA Pt_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione monocratica, in persona del dott. Ottavio Colamartino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Genova
PREMESSO Pt_3
- , cittadino nigeriano, ha proposto ricorso avverso il provvedimento
[...] Parte_2 prot. 49/2025 del 20/1/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni;
- con il ricorso è stato chiesto, in particolare, al Tribunale di “accertare l'illegittimità dell'ordine di allontanamento n. l'ordine del Questore di Genova n. 49/2025, del 20.1.25 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto l'allontanamento del ricorrente dal Territorio dello Stato, nonché di tutti gli atti presupposti prodromici e conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA di legge”;
1 - il ricorrente ha contestualmente chiesto la sospensione del provvedimento impugnato;
- il ricorso si fonda sui seguenti fatti:
• il ricorrente è richiedente protezione internazionale, avendo formalizzato domanda reiterata di protezione internazionale il 19/12/2023, dichiarata inammissibile dalla
Commissione territoriale di NO – Sezione di Genova;
• con decreto del 15 novembre 2024 il Tribunale di Genova ha dato atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità a seguito di proposizione di impugnazione e mancato rispetto dei termini della procedura accelerata;
• in data 20/1/2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto di allontanamento qui impugnato, adottato sulla base di un precedente “provvedimento di espulsione del 15/3/2024, notificato il 22/5/2024 ai sensi dell'art. 13 comma 13 e 14 disposto dal Prefetto di Genova”, provvedimento di espulsione che parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto.
- con decreto del 31/1/2025 questo Giudice. qualificata l'istanza di sospensione come istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto impugnato, fissando per la conferma, revoca o modifica l'udienza del 19/2/2025;
- si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il Controparte_1
premette che il ricorrente, entrato in Italia nel 2016, aveva già presentato in CP_1 precedenza domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale di
NO-Genova con provvedimento del 18/9/2019 e poi, a seguito di ricorso, dal Tribunale con decreto del 6/9/2022. Ha poi osservato che la Commissione territoriale, nel pronunciare l'inammissibilità dell'istanza reiterata dell'odierno richiedente, “ne attestava l'obbligo di rimpatrio
e conseguentemente, ai sensi dell'art.13 c.13 e 14 del d.lgs. n.286/98, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato […], prima che siano decorsi tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato […] . Con detto provvedimento il sig. veniva altresì informato che, qualora non Parte_2 fosse stato possibile eseguire il rimpatrio nell'immediatezza, il Questore ne avrebbe assicurato l'esecuzione ai sensi dell'art.14 d.lgs. n.286/998. Pertanto, il 20/01/25, il Questore di Genova emetteva, nei confronti del cittadino nigeriano, l'ordine di allontanamento dal T.N. notificatogli da personale dell'Ufficio in quella stessa data”.
- Il , su tali premesse, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto “in tema di CP_1 espulsione del cittadino straniero, le doglianze espresse in ricorso dovevano essere fatte valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento”.
- All'udienza del 19/2/2025 questo Giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva e alla successiva udienza del 19/3/2025, fatte precisare le conclusioni, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies quarto comma c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
OSSERVA
1. Va precisato che il “provvedimento di espulsione del 15/3/2024, notificato il 22/5/2024 ai sensi dell'art. 13 comma 13 e 14 disposto dal Prefetto di Genova”, menzionato quale presupposto nel decreto di allontanamento qui impugnato, e che parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto, è in realtà – come correttamente osservato dal nella comparsa di risposta – il Controparte_1 provvedimento della Commissione territoriale di NO – Genova, che ha dichiarato
2 l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale e che, come tale, ha attestato l'obbligo di rimpatrio ed il divieto di reingresso del richiedente, attestazione che ha gli effetti di un decreto di espulsione.
Tale attestazione trova fondamento nell'art. 32 comma 4 d.lgs. 25/08, che dispone che i provvedimenti di rigetto e di inammissibilità della domanda di asilo “comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo (…). Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto”.
2. A questo punto occorre una ulteriore precisazione sul decreto di sospensione pronunciato, a seguito di analoga istanza, dallo scrivente.
In merito, il , nel costituirsi, rileva che il ricorrente avrebbe proposto Controparte_1
“un imprecisato ricorso che Codesto Ill.mo Tribunale qualificava quale ricorso ex art.700 c.p.c. in corso di causa (quale?) mai preceduto da alcun ricorso di merito per una richiesta di protezione speciale , confusamente individuata nella narrativa”.
Si chiarisce quindi che:
• il ricorso di merito è quello per cui si procede in questa sede, con il quale è stato chiesto dichiararsi l'illegittimità del decreto del Questore contenente l'ordine di allontanamento;
• si tratta di un ricorso atipico, in quanto né l'art. 14 citato nell'ordine di allontanamento, né altre disposizioni del T.U.Imm. disciplinano le modalità di impugnazione avverso il provvedimento in esame, provvedimento che d'altra parte è pacificamente impugnabile, come ogni provvedimento amministrativo;
non essendo necessaria alcuna complessa istruttoria, si è disposto che il procedimento fosse trattato secondo il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
• vi è competenza di questa Sezione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.l. 13/17, tenuto conto che pende davanti a questo Tribunale procedimento ex art. 35-bis d.lgs. 25/08 n. 9756/24
R.G. avverso il provvedimento in data 15/3/2024 con il quale la Commissione territoriale di NO-Genova ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale proposta dall'odierno ricorrente;
sono evidenti le ragioni di connessione con tale procedimento, visto quanto si è detto (il decreto del Questore trova fondamento nel provvedimento della Commissione territoriale, avverso il quale pende ricorso) e giusta quanto si dirà oltre;
• nel corpo del ricorso, e nelle conclusioni, è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore.
• non essendo prevista alcuna sospensione del provvedimento impugnato -vista, appunto, l'atipicità del ricorso in esame- l'istanza di sospensione (e non il ricorso) è stata qualificata come istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, possedendone tutti i presupposti, ovvero la pendenza di un procedimento (il presente), la richiesta di un provvedimento cautelare (la
3 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato), l'inesistenza di altri procedimenti che prevedano e disciplinino l'istanza cautelare stessa.
3. Fatte tali premesse, il ricorso è manifestamente fondato. È vero, infatti, che il Questore, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.lgs. 25/08 deve procedere all'esecuzione dell'espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera (art. 13 comma 4 T.U.Imm.), eventualmente previo trattenimento in un centro per il rimpatrio, e che, quando ciò non è possibile, deve ordinare allo stesso di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni (art. 14 comma 5-bis T.U.Imm.).
Ma tali poteri può esercitare fatti “salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4” del d.lgs. 25/08; sono pertanto fatti salvi i casi in cui, a seguito di ricorso giurisdizionale, l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto/inammissibilità della Commissione territoriale sia sospesa ex lege (art. 35-bis comma 3) o sia sospesa dal Giudice (comma 4).
Nel caso in esame, con decreto del 15/11/2024, prodotto dal ricorrente, questo Tribunale ha dato atto “che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa ex lege”.
Il Questore non poteva pertanto, evidentemente, ordinare di lasciare il territorio nazionale al ricorrente, il quale è autorizzato a permanere sul territorio nazionale ed al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo fino alla definizione del giudizio.
Vi è stato, verosimilmente, un difetto di comunicazione da parte della Commissione territoriale alla Questura competente e/o al sistema Vestanet del provvedimento del Tribunale del
15/11/2024. La presente sentenza viene pertanto trasmessa alla Commissione territoriale di
NO-Genova per quanto di competenza.
4. Non è chiaro, infine, il riferimento del resistente ad un onere del destinatario del CP_1 provvedimento di far valere le sue ragioni nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore.
La convalida si situa infatti in sede di esecuzione dell'espulsione mediante trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio, esecuzione e trattenimento che nel caso di specie non vi sono stati.
Il ricorrente ha invece impugnato tempestivamente i provvedimenti inerenti l'espulsione che lo riguardano;
in particolare:
- ha impugnato il decreto di inammissibilità della Commissione territoriale, avente gli effetti di decreto di espulsione;
- ha quindi impugnato il successivo decreto contenente l'ordine di lasciare il territorio nazionale, del quale si verte nel presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2,
4 29/10/2012 n. 18583; nello stesso senso: Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, non essendo in atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. 49/2025 in data 20/1/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni.
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
• Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Commissione territoriale di NO .- Sezione di Genova, per quanto di eventuale competenza (cfr. § 3).
Genova, 14/4/2025
Il Giudice
(Ottavio Colamartino)
5
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione monocratica, in persona del dott. Ottavio Colamartino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Genova
PREMESSO Pt_3
- , cittadino nigeriano, ha proposto ricorso avverso il provvedimento
[...] Parte_2 prot. 49/2025 del 20/1/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni;
- con il ricorso è stato chiesto, in particolare, al Tribunale di “accertare l'illegittimità dell'ordine di allontanamento n. l'ordine del Questore di Genova n. 49/2025, del 20.1.25 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto l'allontanamento del ricorrente dal Territorio dello Stato, nonché di tutti gli atti presupposti prodromici e conseguenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA di legge”;
1 - il ricorrente ha contestualmente chiesto la sospensione del provvedimento impugnato;
- il ricorso si fonda sui seguenti fatti:
• il ricorrente è richiedente protezione internazionale, avendo formalizzato domanda reiterata di protezione internazionale il 19/12/2023, dichiarata inammissibile dalla
Commissione territoriale di NO – Sezione di Genova;
• con decreto del 15 novembre 2024 il Tribunale di Genova ha dato atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità a seguito di proposizione di impugnazione e mancato rispetto dei termini della procedura accelerata;
• in data 20/1/2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto di allontanamento qui impugnato, adottato sulla base di un precedente “provvedimento di espulsione del 15/3/2024, notificato il 22/5/2024 ai sensi dell'art. 13 comma 13 e 14 disposto dal Prefetto di Genova”, provvedimento di espulsione che parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto.
- con decreto del 31/1/2025 questo Giudice. qualificata l'istanza di sospensione come istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto impugnato, fissando per la conferma, revoca o modifica l'udienza del 19/2/2025;
- si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il Controparte_1
premette che il ricorrente, entrato in Italia nel 2016, aveva già presentato in CP_1 precedenza domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale di
NO-Genova con provvedimento del 18/9/2019 e poi, a seguito di ricorso, dal Tribunale con decreto del 6/9/2022. Ha poi osservato che la Commissione territoriale, nel pronunciare l'inammissibilità dell'istanza reiterata dell'odierno richiedente, “ne attestava l'obbligo di rimpatrio
e conseguentemente, ai sensi dell'art.13 c.13 e 14 del d.lgs. n.286/98, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato […], prima che siano decorsi tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato […] . Con detto provvedimento il sig. veniva altresì informato che, qualora non Parte_2 fosse stato possibile eseguire il rimpatrio nell'immediatezza, il Questore ne avrebbe assicurato l'esecuzione ai sensi dell'art.14 d.lgs. n.286/998. Pertanto, il 20/01/25, il Questore di Genova emetteva, nei confronti del cittadino nigeriano, l'ordine di allontanamento dal T.N. notificatogli da personale dell'Ufficio in quella stessa data”.
- Il , su tali premesse, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto “in tema di CP_1 espulsione del cittadino straniero, le doglianze espresse in ricorso dovevano essere fatte valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento”.
- All'udienza del 19/2/2025 questo Giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva e alla successiva udienza del 19/3/2025, fatte precisare le conclusioni, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies quarto comma c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
OSSERVA
1. Va precisato che il “provvedimento di espulsione del 15/3/2024, notificato il 22/5/2024 ai sensi dell'art. 13 comma 13 e 14 disposto dal Prefetto di Genova”, menzionato quale presupposto nel decreto di allontanamento qui impugnato, e che parte ricorrente afferma di non aver mai ricevuto, è in realtà – come correttamente osservato dal nella comparsa di risposta – il Controparte_1 provvedimento della Commissione territoriale di NO – Genova, che ha dichiarato
2 l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale e che, come tale, ha attestato l'obbligo di rimpatrio ed il divieto di reingresso del richiedente, attestazione che ha gli effetti di un decreto di espulsione.
Tale attestazione trova fondamento nell'art. 32 comma 4 d.lgs. 25/08, che dispone che i provvedimenti di rigetto e di inammissibilità della domanda di asilo “comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo (…). Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto”.
2. A questo punto occorre una ulteriore precisazione sul decreto di sospensione pronunciato, a seguito di analoga istanza, dallo scrivente.
In merito, il , nel costituirsi, rileva che il ricorrente avrebbe proposto Controparte_1
“un imprecisato ricorso che Codesto Ill.mo Tribunale qualificava quale ricorso ex art.700 c.p.c. in corso di causa (quale?) mai preceduto da alcun ricorso di merito per una richiesta di protezione speciale , confusamente individuata nella narrativa”.
Si chiarisce quindi che:
• il ricorso di merito è quello per cui si procede in questa sede, con il quale è stato chiesto dichiararsi l'illegittimità del decreto del Questore contenente l'ordine di allontanamento;
• si tratta di un ricorso atipico, in quanto né l'art. 14 citato nell'ordine di allontanamento, né altre disposizioni del T.U.Imm. disciplinano le modalità di impugnazione avverso il provvedimento in esame, provvedimento che d'altra parte è pacificamente impugnabile, come ogni provvedimento amministrativo;
non essendo necessaria alcuna complessa istruttoria, si è disposto che il procedimento fosse trattato secondo il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
• vi è competenza di questa Sezione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.l. 13/17, tenuto conto che pende davanti a questo Tribunale procedimento ex art. 35-bis d.lgs. 25/08 n. 9756/24
R.G. avverso il provvedimento in data 15/3/2024 con il quale la Commissione territoriale di NO-Genova ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale proposta dall'odierno ricorrente;
sono evidenti le ragioni di connessione con tale procedimento, visto quanto si è detto (il decreto del Questore trova fondamento nel provvedimento della Commissione territoriale, avverso il quale pende ricorso) e giusta quanto si dirà oltre;
• nel corpo del ricorso, e nelle conclusioni, è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore.
• non essendo prevista alcuna sospensione del provvedimento impugnato -vista, appunto, l'atipicità del ricorso in esame- l'istanza di sospensione (e non il ricorso) è stata qualificata come istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, possedendone tutti i presupposti, ovvero la pendenza di un procedimento (il presente), la richiesta di un provvedimento cautelare (la
3 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato), l'inesistenza di altri procedimenti che prevedano e disciplinino l'istanza cautelare stessa.
3. Fatte tali premesse, il ricorso è manifestamente fondato. È vero, infatti, che il Questore, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.lgs. 25/08 deve procedere all'esecuzione dell'espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera (art. 13 comma 4 T.U.Imm.), eventualmente previo trattenimento in un centro per il rimpatrio, e che, quando ciò non è possibile, deve ordinare allo stesso di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni (art. 14 comma 5-bis T.U.Imm.).
Ma tali poteri può esercitare fatti “salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4” del d.lgs. 25/08; sono pertanto fatti salvi i casi in cui, a seguito di ricorso giurisdizionale, l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto/inammissibilità della Commissione territoriale sia sospesa ex lege (art. 35-bis comma 3) o sia sospesa dal Giudice (comma 4).
Nel caso in esame, con decreto del 15/11/2024, prodotto dal ricorrente, questo Tribunale ha dato atto “che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa ex lege”.
Il Questore non poteva pertanto, evidentemente, ordinare di lasciare il territorio nazionale al ricorrente, il quale è autorizzato a permanere sul territorio nazionale ed al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo fino alla definizione del giudizio.
Vi è stato, verosimilmente, un difetto di comunicazione da parte della Commissione territoriale alla Questura competente e/o al sistema Vestanet del provvedimento del Tribunale del
15/11/2024. La presente sentenza viene pertanto trasmessa alla Commissione territoriale di
NO-Genova per quanto di competenza.
4. Non è chiaro, infine, il riferimento del resistente ad un onere del destinatario del CP_1 provvedimento di far valere le sue ragioni nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore.
La convalida si situa infatti in sede di esecuzione dell'espulsione mediante trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio, esecuzione e trattenimento che nel caso di specie non vi sono stati.
Il ricorrente ha invece impugnato tempestivamente i provvedimenti inerenti l'espulsione che lo riguardano;
in particolare:
- ha impugnato il decreto di inammissibilità della Commissione territoriale, avente gli effetti di decreto di espulsione;
- ha quindi impugnato il successivo decreto contenente l'ordine di lasciare il territorio nazionale, del quale si verte nel presente giudizio.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
5. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2,
4 29/10/2012 n. 18583; nello stesso senso: Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.
Non si provvede allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del richiedente, non essendo in atti la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nota spese. Si provvederà all'esito dell'eventuale deposito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. 49/2025 in data 20/1/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale nel termine di 7 giorni.
• Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
• Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Commissione territoriale di NO .- Sezione di Genova, per quanto di eventuale competenza (cfr. § 3).
Genova, 14/4/2025
Il Giudice
(Ottavio Colamartino)
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