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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello- opposizione ordinanza- ingiunzione, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Maturo Giuseppe giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11
APPELLATA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 l'odierno appellante proponeva gravame avverso la sentenza n. 990 del 2023 con cui il Giudice di Pace di Benevento aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza n. 51662 del 22.7.20 con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida.
Deduceva in particolare l'erronea motivazione in relazione alla mancata contestazione immediata e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellato, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
pagina 1 di 3 E' noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201, comma 1-bis.
Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni, non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata.
Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nel comma 1 bis, lett. a-g, della norma già citata, occorre che il verbale contenga l'indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Il comma 1 ter prescrive invero che nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Nella specie, l'accertamento della violazione è avvenuto a seguito di attività di indagini espletate dai
Carabinieri, con modalità quindi che di fatto rendono impossibile una contestazione immediata.
Né può seriamente dubitarsi della congruità della motivazione concernente l'impossibilità di una contestazione immediata nella specie.
E' appena il caso di rilevare che, come precisato dalla giurisprudenza, "per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione" (Cass. Sentenza n. 24835 del 24/11/2005).
Nella specie, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione posta a base della contestazione differita, complessivamente valutata alla luce dei contestati comportamenti del conducente, deve ritenersi idonea a giustificare la contestazione differita della violazione.
Parimenti va rigettato il motivo di appello concernente l'omessa valutazione delle risultanze probatorie, non potendosi certamente ritenere sufficienti, al fine di provare l'insussitenza della violazione pagina 2 di 3 contestata, alla luce degli accertamenti svolti, le generiche dicharazioni rese dai testi escussi in primo grado.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 550,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 237/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello- opposizione ordinanza- ingiunzione, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Maturo Giuseppe giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11
APPELLATA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2024 l'odierno appellante proponeva gravame avverso la sentenza n. 990 del 2023 con cui il Giudice di Pace di Benevento aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza n. 51662 del 22.7.20 con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida.
Deduceva in particolare l'erronea motivazione in relazione alla mancata contestazione immediata e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellato, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato.
pagina 1 di 3 E' noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201, comma 1-bis.
Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni, non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata.
Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nel comma 1 bis, lett. a-g, della norma già citata, occorre che il verbale contenga l'indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Il comma 1 ter prescrive invero che nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Nella specie, l'accertamento della violazione è avvenuto a seguito di attività di indagini espletate dai
Carabinieri, con modalità quindi che di fatto rendono impossibile una contestazione immediata.
Né può seriamente dubitarsi della congruità della motivazione concernente l'impossibilità di una contestazione immediata nella specie.
E' appena il caso di rilevare che, come precisato dalla giurisprudenza, "per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione" (Cass. Sentenza n. 24835 del 24/11/2005).
Nella specie, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione posta a base della contestazione differita, complessivamente valutata alla luce dei contestati comportamenti del conducente, deve ritenersi idonea a giustificare la contestazione differita della violazione.
Parimenti va rigettato il motivo di appello concernente l'omessa valutazione delle risultanze probatorie, non potendosi certamente ritenere sufficienti, al fine di provare l'insussitenza della violazione pagina 2 di 3 contestata, alla luce degli accertamenti svolti, le generiche dicharazioni rese dai testi escussi in primo grado.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 550,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3