TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. definitiva
Nella controversia iscritta al n. 2102/2022 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.12.2022
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato DALLA TORRE CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in via Monte Piana n. 14,
TR
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso dai Funzionari CAPPONI STEFANO, FAVARO STEFANO e
RO RI HI, elettivamente domiciliata presso l'USR in Via Forte Marghera
191 - Venezia
1 OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto:
ii. Condannare il alla corresponsione, nelle modalità previste per Controparte_1
l'erogazione della carta docenti,
in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di €2.500,00;
in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Pt_4
2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di €2.500,00;
in favore della ricorrente , per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Pt_5
2020/2021 2021/2022, dell'importo di €2.500,00;
in favore della ricorrente , per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_6
2021/2022, dell'importo di €2.000,00;
in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Pt_7
2020/2021, dell'importo di €2.000,00;
in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Pt_8
e 2021/2022, dell'importo di €2.500,00;
in favore della ricorrente , per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_9
2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di €2.500,00;
quale contributo alla loro formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e\o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
iii. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
Per il : CP_1
2 - Nel merito rigettare, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, nei limiti prescrizionali eccepiti nella presente memoria difensiva;
- Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti esponevano di essere state assunte con contratti a tempo determinato presso scuole ed istituti scolastici della provincia di Venezia in alcuni anni scolastici passati ed agivano in giudizio nei confronti del lamentando la Controparte_1
mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L.
107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00
spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il o Controparte_1
presso il . Sostenevano che la mancata assegnazione Controparte_2
della carta docente a lori favore costituisse discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva Ce 1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché con le norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente, richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato. Concludevano affinché fosse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione, nelle modalità Controparte_1
previste per l'erogazione della carta docenti, del relativo importo.
Il eccepiva in relazione ad una posizione ( Controparte_1 CP_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia – che veniva in effetti dichiarata
[...]
in data 17.3.2023 -, nonché per tutti i ricorrenti l'intervenuta decadenza dal diritto rivendicato
3 in giudizio, in assenza di domanda presentata nei termini previsti dal regolamento, la carenza di interesse ad agire per decorso del periodo di possibile fruizione degli emolumenti in parola in relazione agli aa.ss. anteriori al biennio, nonché quanto per talune annualità la prescrizione quinquennale;
nel merito negava che la mancata previsione anche a favore del personale assunto a tempo determinato contrastasse con il principio di parità di trattamento di derivazione comunitaria, deducendo la non spettanza quantomeno per i docenti in servizio per meno di 180 giorni all'anno e per quelli che avevo prestato di servizio a part time.
La causa veniva discussa all'udienza del 17.5.2024, previo deposito di note conclusive, ed ivi decisa parzialmente, in relazione alla posizione delle ricorrenti ed Parte_1 Pt_2
mentre in relazione alle altre posizioni la discussione veniva riaggiornata con
[...]
successivi rinvii all'udienza odierna per verificare l'intervento della CGUE sulle questioni di causa.
§ § § § § § § § § §
Quanto alle eccezioni preliminari svolte dal , si rileva: CP_1
- é infondata l'eccezione di decadenza svolta dal convenuto: il DPCM che CP_1
disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Elettronica, all'art. 5, non prevede un termine di decadenza – la cui introduzione nell'ordinamento è eccezionale
- per la presentazione della richiesta dell'accredito, bensì stabilisce che la registrazione nell'apposita app come nuovo utente sia effettuata entro specifiche tempistiche (dall'1.9 al 30.10 di ciascun anno scolastico), modalità che peraltro non poteva essere utilizzata dai ricorrenti, in quanto non possedevano i requisiti previsti dal sistema (sul punto si veda anche Cass., 29961/23);
- va pure rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire correlata alla proposizione della domanda giudiziaria decorso il termine – entro l'a.s. successivo - entro il quale il docente avrebbe dovuto utilizzare l'importo accreditato sulla carta in relazione ad un determinato a.s. (art. 6, co. 6 del DPCM): anche sul punto non può non attribuirsi rilievo alla circostanza che i ricorrenti, non essendo inseriti nel sistema per
4 impossibilità tecnica, non hanno avuto a disposizione gli importi previsti per alcuno degli aa.ss. qui in considerazione per cui non può farsi riferimento nei loro confronti a quei meccanismi previsti dal DPCM per coloro che invece ne avevano potuto fruire
(sul punto si veda anche Cass., 29961/23);
- quanto alla prescrizione, premesso che si reputa applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. in quanto l'accredito sulla carta elettronica dovrebbe avvenire annualmente (sul punto si veda anche Cass., 29961/23), il termine risulta effettivamente decorso – come eccepito da parte resistente - in relazione ai ricorrenti che hanno agito per l'a.s. 2016/17 tenuto conto della diffida intervenuta nel giugno
2022 (doc. 96 ric.), circostanza di cui dà atto la stessa parte ricorrente nelle note del
19.1.2024, tanto che le conclusioni originarie sono state rimodulate nelle note del
5.12.2024.
Nel merito va chiarito l'ambito normativo dell'istituto per cui è causa.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
5 In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM. 28 settembre 2016, ivi individuandosi i “beneficiari della carta” nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I ricorrenti assumono che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come supplente a tempo determinato, sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.
La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata dalla stessa
CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l'assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1
di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Principio recentemente ribadito anche con riferimento al personale scolastico precario utilizzato in supplenze non conferite fino al termine delle attività
didattiche o annuali (le cd. supplenze brevi e saltuarie) nella sentenza CGUE del 3.7.2025
(resa nella causa C-268/22).
6 Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell'importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l'attività
lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico.
Con riferimento alle singole posizioni per cui è causa di rileva che – fermo quanto già
statuto per le posizioni e e considerate le conclusioni come rimodulate nella Pt_1 Pt_2
comparsa del 5.12.2024 -:
- agisce in relazione alle annualità scolastiche 2017/2018, Parte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze fino al termine delle attività scolastiche o annuali (docc.
8-15 ric.);
- : agisce in relazione alle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021 e 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze fino al termine delle attività scolastiche (docc. 18-21 ric.); alla luce delle argomentazioni e conclusioni di cui al ricorso, deve escludersi che l'azione sia svolta anche con riferimento all'a.s.
2017/18;
- agisce in relazione alle annualità scolastiche 2017/2028, 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze: per l'a.s.
2017/18 sulla base di pulirmi contratti di supplenza formalmente breve ma sostanzialmente continuativi, da ottobre 2017 a giugno 2018, in due diversi Istituti
CI (docc. 32-43) e nei residui aa.ss. fino al termine attività didattiche (cfr. 45-
48 ric.);
7 - agisce in relazione alle annualità scolastiche 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021 e 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze: nell'a.s. 2018/19 in varie supplenze formalmente brevi e saltuarie, per periodo continuativo da settembre a 28 giugno (docc. 49-52 ric.), e nei successivi aa.ss. supplenze da settembre/ottobre a giugno nel medesimo Istituto (docc. 53-56 ric.);
- agisce in relazione alle annualità scolastiche 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in cui ha prestato servizio in supplenze: nell'a.s..
2017/18 e 2018/19 sulla base di varie supplenze formalmente brevi da ottobre a giugno 12.6 (docc. 57-74), e nei successivi aa.ss. con supplenza fino al termine o annuale (docc. 75 e 76 ric.);
- agisce in relazione alle annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, Parte_8
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze: negli aa.ss. 2017/18 e 2019/20 fino al termine delle attività didattiche, mentre nell'a.s.
2018/2019 sulla base di supplenza da settembre a febbraio presso un medesimo
Istituto AS (doc. 80, pag. 4), nell'a.s. 2020/21 varie supplenze formalmente brevi ma di fatto continuative da febbraio fino a giugno presso il medesimo Istituto
AS (docc. 81-83 ric.) e nell'a.s. 2021/22 vari supplenze formalmente brevi ma per plurime mensilità anche presso il medesimo Istituto AS (docc. 84-91 ric.);
- agisce in relazione alle annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, Parte_9
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in cui ha prestato servizio in supplenze: nell'a.s.
2017/18 per due periodi separati, uno dal 29.11.2017 al 7.12.2017 ed altro, presso altro Istituto AS, dal 14.5.2018 all'8.6.2018 (doc. 92, pag. 4 ric.), e nei successivi aa.ss. su supplenze annuali o fino al termine attività didattiche.
In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata innanzitutto con riferimento ai
8 titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella maggior parte delle annualità scolastiche cui si riferisce la fattispecie in esame -.
Alla luce della sentenza della CGUE del 3.7.2025 uguale conclusione va assunta,
peraltro, anche in relazione al personale docente utilizzato in supplenze brevi e saltuarie, tutte le volte in cui la relativa utilizzazione comporti l'espletamento di mansioni analoghe a quelle del personale di ruolo. Ciò che si reputa sussistente anche in relazione ai ricorrenti per le annualità in cui sono stati destinatari di supplenze almeno formalmente brevi e saltuarie,
tranne con riferimento alla posizione della ricorrente per l'a.s. 2017/2018, Parte_9
in cui ha prestato servizio per due periodi separati di minima durata - uno dal 29.11.2017 al
7.12.2017 ed altro, presso altro Istituto AS, dal 14.5.2018 all'8.6.2018 (doc. 92, pag. 4
ric.) -.
Al di fuori di questa posizione ad annualità, anche i ricorrenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie sono stati invece utilizzati in incarichi che, per la loro durata di più di qualche mese, senz'altro a) rendevano opportuna una loro formazione e b) richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza.
Va chiarito che non si pone una questione di possibile riconoscimento proporzionale all'attività svolta, in forza del principio del cd. “pro-rata”, in quanto come evidenziato anche dalla CGUE nella sentenza citata questo è un meccanismo non previsto dalla normativa interna che, anzi, prevede la spettanza della carta docente nella sua misura intera anche a favore del personale utilizzato a part time.
In conclusione, considerato l'inserimento attuale di tutte le ricorrenti nel cd. circuito scolastico, da cui l'esigibilità dell'adempimento, va accertato il diritto delle stesse all'erogazione della Carta elettronica con conseguente condanna del a provvedere al CP_1
relativo accredito a loro favore, nei seguenti importi:
in favore della ricorrente € 2.500,00; Parte_3
in favore della ricorrente € 2.000,00; Pt_4
in favore della ricorrente , € 2.500,00; Pt_5
9 in favore della ricorrente , € 2.000,00; Parte_6
in favore della ricorrente € 2.000,00; Pt_7
in favore della ricorrente € 2.500,00; Pt_8
in favore della ricorrente , € 2.000,00; Parte_9
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso, sono liquidate a favore della parte ricorrente, nella misura di cui al dispositivo, stante la soccombenza del con liquidazione a favore del procuratore delle ricorrenti che si è CP_1
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta elettronica, condanna il a provvedere al relativo accredito CP_1
a loro favore, nei seguenti importi:
in favore della ricorrente € 2.500,00; Parte_3
in favore della ricorrente € 2.000,00; Pt_4
in favore della ricorrente , € 2.500,00; Pt_5
in favore della ricorrente , € 2.000,00; Parte_6
in favore della ricorrente € 2.000,00; Pt_7
in favore della ricorrente € 2.500,00; Pt_8
in favore della ricorrente , € 2.000,00; Parte_9
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
Condanna inoltre il convenuto a rifondere al procuratore delle ricorrenti – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 6.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 15/10/2025.
10 Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
11