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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1213/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
(C.F. e P. IVA ), assistita e difesa dall'Avv. Roberto BARONE, Controparte_1 P.IVA_1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
nonché di
( ), nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita di eredità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. regolarmente depositato, la società e per Controparte_1
essa la mandataria ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'acquisto a Parte_1
titolo ereditario delle unità immobiliari site in Zogno, Località Miragolo, Via San Marco n. 28 (ora
Via Pratolungo s.n.), identificate catastalmente al foglio 4, particella 3263, sub 702 e 701, appartenute alla signora deceduta il 2 dicembre 2006 a Clusone (doc. 4), da parte dei signori Persona_1 [...]
, in qualità di coniuge, e , in qualità di figlio, rispettivamente per la CP_3 Controparte_2
misura di 3/4 e di 1/4 della quota caduta in successione, ai sensi dell'art. 476 c.c., e di ordinare la trascrizione del provvedimento. A sostegno di quanto richiesto, la società ricorrente ha dedotto: - di avere interesse alla presente azione onde ottenere il ripristino delle trascrizioni e procedere esecutivamente nei confronti dei resistenti, in ragione del titolo di credito vantato e derivante dal contratto di mutuo concluso con
IC Banca s.p.a. (doc. 1), garantito da ipoteca sugli immobili in comunione tra i coniugi, poi ceduto pro soluto alla stessa;
- che dal registro delle successioni risulta la rinuncia all'eredità degli altri chiamati (doc. 6, 11-14); - che gli odierni resistenti hanno provveduto alla volturazione dei dati catastali degli immobili in successione, i quali ora risultano loro intestati per le rispettive quote ereditarie (cfr. doc. 7-14); - che, inoltre, il signor ha posseduto i beni ereditari, Controparte_3
avendo ivi esercitato dal 2005 al 2008 la propria attività di impresa (doc. 18) e destinandoli ad abitazione familiare (doc. 19).
Malgrado la regolarità della notifica, i resistenti non si sono costituiti in giudizio e la causa si è svolta nella loro contumacia.
Assunte informazioni dalla Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio Provinciale-Territorio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., e disposto l'interrogatorio formale dei resistenti, non comparsi benché regolarmente citati, la ricorrente ha insistito sulle conclusioni in atti.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, riservandone il deposito nei termini di legge, come consentito ex art. 281 terdecies e 281 sexies ult. co. c.p.c.
La domanda è infondata e in quanto tale non può essere accolta.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, in quanto le istanze formulate – sulle quali la ricorrente non ha invero insistito (v. verbale 27.3.25) – appaiono inammissibili, secondo le considerazioni già espresse e qui confermate.
Può dunque affermarsi che il materiale probatorio sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Assunto ciò, deve essere anzitutto affermata la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi dei signori e e alla successiva trascrizione del presente Controparte_2 Controparte_3
provvedimento, così da ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione forzata del credito insoluto, acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione da IC
(doc. 16). Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno
2018, n.14499).
Com'è noto, L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 30 aprile
2023, n. 11478; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1438 e da ult. Cass. 14 aprile 2022, n. 12259).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia, 6 dicembre 2021, n.1594).
Ne consegue che Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale.
Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022,
n. 1702).
Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Dall'esame dei documenti in atti, risulta che, dopo la morte della signora è stata presentata la Per_1
denuncia di successione, in seguito modificata per le sopravvenute rinunce dei figli chiamati all'eredità (doc. 11-14), e che i dati catastali relativi agli immobili facenti parte del patrimonio relitto sono stati volturati e risultano dal 16 ottobre 2014 intestati agli odierni resistenti, a seguito dell'iscrizione della sentenza di rinuncia dell'eredità materna da parte del figlio doc. CP_4
7, 8, 14).
Acquisite le informazioni richieste alla Direzione Provinciale di Bergamo, si è appreso che: - la prima voltura in morte della signora non è più in possesso dell'Ufficio e non è dunque possibile Persona_1 accertare chi l'abbia presentata;
- in data 12 dicembre 2013, è stata registrata una nuova voltura richiesta dal notaio che, in data 29 luglio 2014, ha registrato nuova seconda voltura;
Persona_2
- infine, in data 22 novembre 2015, è stata registrata nuova voltura richiesta da Controparte_4
[...]
Risulta pertanto provato che la voltura catastale degli immobili in successione è stata richiesta nel
2013, nel 2014 e nel 2015 da soggetti terzi rispetto agli odierni resistenti, mentre non è stato possibile accertare chi abbia presentato la prima.
Considerato ciò, si ritiene di escludere che il Notaio e il signor abbiano operato su CP_4
delega dei resistenti o che il loro operato sia stato da questi ratificato, in quanto la voltura richiesta aveva riguardo alla rinuncia all'eredità della de cuius, atto rispetto al quale le parti in causa erano estranee e che non potrebbe ricondursi alle stesse per desumerne l'accettazione tacita dell'eredità; quanto alla voltura risalente al 2008, invece, questa riguardando tutti i chiamati non può essere riferita ai resistenti poiché la mera volturazione è irrilevante, rilevando solo l'effettiva presentazione dell'istanza, effettuata personalmente o su delega, o la sua ratifica, e in carenza di tale prova può assumere efficacia meramente indiziaria, purché ricorrano ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
Inoltre, la trascrizione risultante dalle iscrizioni ipotecarie e iscritta al numero del registro generale
2482 e al numero del registro particolare 1839 non riguarda la volturazione dei dati catastali, bensì il certificato di denunciata successione (doc. 9, 10) che, com'è noto, ha valenza esclusivamente fiscale e non è idoneo a dimostrare in modo inequivoco l'intenzione di assumere la qualità di erede.
In considerazione di tali elementi, questo Giudice ritiene che dalla mancata comparizione dei contumaci all'udienza fissata per il loro interrogatorio formale non possa desumersi un'automatica fictio confessoria, in quanto tale comportamento necessita di essere valutato unitamente ad altri elementi affinché possano ritenersi provati i fatti dedotti (v. ex multis, Trib. Ascoli Piceno 28 maggio
2019, n. 393), i quali in tal caso appaiono del tutto carenti e inidonei a costituire una prova.
Ne consegue che l'acquisto tacito dell'eredità della de cuius da parte degli odierni resistenti non possa reputarsi provato in base alla voltura, poiché richiesta da soggetti terzi e senza alcuna prova della delega o ratifica del loro operato;
né tantomeno potrebbe discendere dalla presentazione della denuncia di successione, integrando un mero atto conservativo ai sensi dell'art. 460 c.c.
Per completezza, si precisa che la “Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie” risultante dalla visura storica dell'immobile (doc. 7) non pare configurare un atto idoneo a travalicare il mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, inerendo al mero inserimento dei dati di superficie dell'immobile e rientrando così nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari (cfr. in relazione a tale principio Cass. 8 gennaio 2013,
n. 263).
Passando dunque all'asserito possesso dei beni ereditari da parte del coniuge della defunta, pare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 485 c.c., ove il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari non provveda alla redazione dell'inventario entro tre mesi dalla morte del de cuius, lo stesso sarà considerato erede puro e semplice con conseguente automatico acquisto della titolarità dei beni ereditari, dovendo intendersi per “possesso di beni ereditari” l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi (Cass. 1 marzo 2019, n.6167).
In particolare, Le regole cui la legge subordina la facoltà, per l'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l'eredità con beneficio d'inventario sono stabilite dall'articolo 485 del Cc, che distingue tre ipotesi: il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1); se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'ultimazione dell'inventario (comma 3); se, invece, il chiamato all'eredità non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2). Deriva da quanto precede, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'articolo 485 del Cc senza che l'inventario sia stato redatto implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia (Cass. 11 maggio 2021, n. 12437).
Secondo il disposto dell'art. 2697 c.c. che disciplina il riparto dell'onus probandi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., relativo alla cosiddetta "accettazione presunta", l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass. 29 marzo 2006, n.7226).
Esposto ciò, si osserva che, secondo parte ricorrente, il signor avrebbe acquistato Controparte_3
la qualità di erede puro e semplice in virtù del possesso dei beni ereditari non inventariati ex art. 485
c.c., circostanza desunta dalla visura camerale dell'attività di impresa di titolarità del medesimo e dalla destinazione della proprietà a casa familiare, ove i coniugi ricevevano la corrispondenza postale e il resistente ha continuato a vivere anche dopo la morte della moglie (v. doc. 18, 19).
Tuttavia, questo Giudice ritiene che gli elementi dedotti non siano sufficienti a dimostrare il possesso dei beni ereditari, occorrendo a tal fine la prova dell'esistenza di una relazione materiale tra i beni e il chiamato (Cass. 22 giugno 1995, n. 7076), la quale non risulta né dalla mera indicazione dell'indirizzo quale sede dell'attività d'impresa del signor (doc. 18), che di per Controparte_3
sé non determina l'apprensione della res, ben potendo essere solo un recapito postale o comunque riferirsi ad altro immobile sito nella stessa via, né tantomeno dal prolungato possesso dopo la morte della signora della casa familiare (doc. 19), giacché il continuare ad abitare nella medesima casa dove già abitava prima della morte del de cuius non può fondare giudizio di accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge e dei figli dello stesso, perché la norma di cui all'art. 476 c.c. richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tale non può considerarsi il fatto di mantenere il domicilio nell'abitazione già comune (Corte d'Appello di Milano, 3 febbraio 2021, n. 349; cfr. anche Trib. Torino, 14 giugno 2017, n. 3151).
Per scrupolo, si precisa che neppure l'ammissione dei capitoli di prova n. 2 e 3 formulati dalla ricorrente avrebbe potuto condurre ad una decisione di segno opposto, rivelandosi inidonei a fondare il giudizio di accettazione tacita dell'eredità: - il primo, perché l'avere adibito i beni in successione quale sede della propria impresa individuale, coincidente peraltro con l'allora residenza anagrafica del titolare della ditta, non vale comunque a dimostrare la relatio di fatto con la res, tenuto conto anche della natura e delle dimensioni dell'impresa (cfr. doc. 18) e della coincidenza col luogo in cui il signor abitava (v. supra); il secondo, perché il fatto di mantenere il domicilio Controparte_3
nell'abitazione già comune, sia da parte del coniuge, sia da parte del figlio, non presuppone la volontà di accettare, secondo l'orientamento sopra citato. Oltretutto, si rileva che, proprio in ragione di ciò, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, ove svolta nello stesso luogo in cui il signor abitava, non potrebbe assumere rilievo ai sensi dell'art. 476 c.c., valendo il principio sopra CP_3
esposto.
In conclusione, non essendo stati dedotti ulteriori atti gestori incompatibili con la volontà di rinunciare e dai quali possa desumersi l'inequivoca volontà dei chiamati di accettare l'eredità della de cuius
(cfr., ex multis, Cass. 8 giugno 2015, n. 11823; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22977; Cass. 21 ottobre 2014,
n. 22317), la domanda deve essere integralmente rigettata.
Vista la mancata costituzione in giudizio dei resistenti, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 13 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
(C.F. e P. IVA ), assistita e difesa dall'Avv. Roberto BARONE, Controparte_1 P.IVA_1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
nonché di
( ), nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita di eredità;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. regolarmente depositato, la società e per Controparte_1
essa la mandataria ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'acquisto a Parte_1
titolo ereditario delle unità immobiliari site in Zogno, Località Miragolo, Via San Marco n. 28 (ora
Via Pratolungo s.n.), identificate catastalmente al foglio 4, particella 3263, sub 702 e 701, appartenute alla signora deceduta il 2 dicembre 2006 a Clusone (doc. 4), da parte dei signori Persona_1 [...]
, in qualità di coniuge, e , in qualità di figlio, rispettivamente per la CP_3 Controparte_2
misura di 3/4 e di 1/4 della quota caduta in successione, ai sensi dell'art. 476 c.c., e di ordinare la trascrizione del provvedimento. A sostegno di quanto richiesto, la società ricorrente ha dedotto: - di avere interesse alla presente azione onde ottenere il ripristino delle trascrizioni e procedere esecutivamente nei confronti dei resistenti, in ragione del titolo di credito vantato e derivante dal contratto di mutuo concluso con
IC Banca s.p.a. (doc. 1), garantito da ipoteca sugli immobili in comunione tra i coniugi, poi ceduto pro soluto alla stessa;
- che dal registro delle successioni risulta la rinuncia all'eredità degli altri chiamati (doc. 6, 11-14); - che gli odierni resistenti hanno provveduto alla volturazione dei dati catastali degli immobili in successione, i quali ora risultano loro intestati per le rispettive quote ereditarie (cfr. doc. 7-14); - che, inoltre, il signor ha posseduto i beni ereditari, Controparte_3
avendo ivi esercitato dal 2005 al 2008 la propria attività di impresa (doc. 18) e destinandoli ad abitazione familiare (doc. 19).
Malgrado la regolarità della notifica, i resistenti non si sono costituiti in giudizio e la causa si è svolta nella loro contumacia.
Assunte informazioni dalla Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio Provinciale-Territorio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., e disposto l'interrogatorio formale dei resistenti, non comparsi benché regolarmente citati, la ricorrente ha insistito sulle conclusioni in atti.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, riservandone il deposito nei termini di legge, come consentito ex art. 281 terdecies e 281 sexies ult. co. c.p.c.
La domanda è infondata e in quanto tale non può essere accolta.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, in quanto le istanze formulate – sulle quali la ricorrente non ha invero insistito (v. verbale 27.3.25) – appaiono inammissibili, secondo le considerazioni già espresse e qui confermate.
Può dunque affermarsi che il materiale probatorio sia adeguato e consenta al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Assunto ciò, deve essere anzitutto affermata la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi dei signori e e alla successiva trascrizione del presente Controparte_2 Controparte_3
provvedimento, così da ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione forzata del credito insoluto, acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione da IC
(doc. 16). Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno
2018, n.14499).
Com'è noto, L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. 30 aprile
2023, n. 11478; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1438 e da ult. Cass. 14 aprile 2022, n. 12259).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria- può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia, 6 dicembre 2021, n.1594).
Ne consegue che Le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale.
Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II, 20/07/2022,
n. 1702).
Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Dall'esame dei documenti in atti, risulta che, dopo la morte della signora è stata presentata la Per_1
denuncia di successione, in seguito modificata per le sopravvenute rinunce dei figli chiamati all'eredità (doc. 11-14), e che i dati catastali relativi agli immobili facenti parte del patrimonio relitto sono stati volturati e risultano dal 16 ottobre 2014 intestati agli odierni resistenti, a seguito dell'iscrizione della sentenza di rinuncia dell'eredità materna da parte del figlio doc. CP_4
7, 8, 14).
Acquisite le informazioni richieste alla Direzione Provinciale di Bergamo, si è appreso che: - la prima voltura in morte della signora non è più in possesso dell'Ufficio e non è dunque possibile Persona_1 accertare chi l'abbia presentata;
- in data 12 dicembre 2013, è stata registrata una nuova voltura richiesta dal notaio che, in data 29 luglio 2014, ha registrato nuova seconda voltura;
Persona_2
- infine, in data 22 novembre 2015, è stata registrata nuova voltura richiesta da Controparte_4
[...]
Risulta pertanto provato che la voltura catastale degli immobili in successione è stata richiesta nel
2013, nel 2014 e nel 2015 da soggetti terzi rispetto agli odierni resistenti, mentre non è stato possibile accertare chi abbia presentato la prima.
Considerato ciò, si ritiene di escludere che il Notaio e il signor abbiano operato su CP_4
delega dei resistenti o che il loro operato sia stato da questi ratificato, in quanto la voltura richiesta aveva riguardo alla rinuncia all'eredità della de cuius, atto rispetto al quale le parti in causa erano estranee e che non potrebbe ricondursi alle stesse per desumerne l'accettazione tacita dell'eredità; quanto alla voltura risalente al 2008, invece, questa riguardando tutti i chiamati non può essere riferita ai resistenti poiché la mera volturazione è irrilevante, rilevando solo l'effettiva presentazione dell'istanza, effettuata personalmente o su delega, o la sua ratifica, e in carenza di tale prova può assumere efficacia meramente indiziaria, purché ricorrano ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
Inoltre, la trascrizione risultante dalle iscrizioni ipotecarie e iscritta al numero del registro generale
2482 e al numero del registro particolare 1839 non riguarda la volturazione dei dati catastali, bensì il certificato di denunciata successione (doc. 9, 10) che, com'è noto, ha valenza esclusivamente fiscale e non è idoneo a dimostrare in modo inequivoco l'intenzione di assumere la qualità di erede.
In considerazione di tali elementi, questo Giudice ritiene che dalla mancata comparizione dei contumaci all'udienza fissata per il loro interrogatorio formale non possa desumersi un'automatica fictio confessoria, in quanto tale comportamento necessita di essere valutato unitamente ad altri elementi affinché possano ritenersi provati i fatti dedotti (v. ex multis, Trib. Ascoli Piceno 28 maggio
2019, n. 393), i quali in tal caso appaiono del tutto carenti e inidonei a costituire una prova.
Ne consegue che l'acquisto tacito dell'eredità della de cuius da parte degli odierni resistenti non possa reputarsi provato in base alla voltura, poiché richiesta da soggetti terzi e senza alcuna prova della delega o ratifica del loro operato;
né tantomeno potrebbe discendere dalla presentazione della denuncia di successione, integrando un mero atto conservativo ai sensi dell'art. 460 c.c.
Per completezza, si precisa che la “Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie” risultante dalla visura storica dell'immobile (doc. 7) non pare configurare un atto idoneo a travalicare il mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, inerendo al mero inserimento dei dati di superficie dell'immobile e rientrando così nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari (cfr. in relazione a tale principio Cass. 8 gennaio 2013,
n. 263).
Passando dunque all'asserito possesso dei beni ereditari da parte del coniuge della defunta, pare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 485 c.c., ove il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari non provveda alla redazione dell'inventario entro tre mesi dalla morte del de cuius, lo stesso sarà considerato erede puro e semplice con conseguente automatico acquisto della titolarità dei beni ereditari, dovendo intendersi per “possesso di beni ereditari” l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi (Cass. 1 marzo 2019, n.6167).
In particolare, Le regole cui la legge subordina la facoltà, per l'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l'eredità con beneficio d'inventario sono stabilite dall'articolo 485 del Cc, che distingue tre ipotesi: il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1); se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'ultimazione dell'inventario (comma 3); se, invece, il chiamato all'eredità non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2). Deriva da quanto precede, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'articolo 485 del Cc senza che l'inventario sia stato redatto implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia (Cass. 11 maggio 2021, n. 12437).
Secondo il disposto dell'art. 2697 c.c. che disciplina il riparto dell'onus probandi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., relativo alla cosiddetta "accettazione presunta", l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (Cass. 29 marzo 2006, n.7226).
Esposto ciò, si osserva che, secondo parte ricorrente, il signor avrebbe acquistato Controparte_3
la qualità di erede puro e semplice in virtù del possesso dei beni ereditari non inventariati ex art. 485
c.c., circostanza desunta dalla visura camerale dell'attività di impresa di titolarità del medesimo e dalla destinazione della proprietà a casa familiare, ove i coniugi ricevevano la corrispondenza postale e il resistente ha continuato a vivere anche dopo la morte della moglie (v. doc. 18, 19).
Tuttavia, questo Giudice ritiene che gli elementi dedotti non siano sufficienti a dimostrare il possesso dei beni ereditari, occorrendo a tal fine la prova dell'esistenza di una relazione materiale tra i beni e il chiamato (Cass. 22 giugno 1995, n. 7076), la quale non risulta né dalla mera indicazione dell'indirizzo quale sede dell'attività d'impresa del signor (doc. 18), che di per Controparte_3
sé non determina l'apprensione della res, ben potendo essere solo un recapito postale o comunque riferirsi ad altro immobile sito nella stessa via, né tantomeno dal prolungato possesso dopo la morte della signora della casa familiare (doc. 19), giacché il continuare ad abitare nella medesima casa dove già abitava prima della morte del de cuius non può fondare giudizio di accettazione tacita dell'eredità da parte del coniuge e dei figli dello stesso, perché la norma di cui all'art. 476 c.c. richiede che si compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tale non può considerarsi il fatto di mantenere il domicilio nell'abitazione già comune (Corte d'Appello di Milano, 3 febbraio 2021, n. 349; cfr. anche Trib. Torino, 14 giugno 2017, n. 3151).
Per scrupolo, si precisa che neppure l'ammissione dei capitoli di prova n. 2 e 3 formulati dalla ricorrente avrebbe potuto condurre ad una decisione di segno opposto, rivelandosi inidonei a fondare il giudizio di accettazione tacita dell'eredità: - il primo, perché l'avere adibito i beni in successione quale sede della propria impresa individuale, coincidente peraltro con l'allora residenza anagrafica del titolare della ditta, non vale comunque a dimostrare la relatio di fatto con la res, tenuto conto anche della natura e delle dimensioni dell'impresa (cfr. doc. 18) e della coincidenza col luogo in cui il signor abitava (v. supra); il secondo, perché il fatto di mantenere il domicilio Controparte_3
nell'abitazione già comune, sia da parte del coniuge, sia da parte del figlio, non presuppone la volontà di accettare, secondo l'orientamento sopra citato. Oltretutto, si rileva che, proprio in ragione di ciò, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, ove svolta nello stesso luogo in cui il signor abitava, non potrebbe assumere rilievo ai sensi dell'art. 476 c.c., valendo il principio sopra CP_3
esposto.
In conclusione, non essendo stati dedotti ulteriori atti gestori incompatibili con la volontà di rinunciare e dai quali possa desumersi l'inequivoca volontà dei chiamati di accettare l'eredità della de cuius
(cfr., ex multis, Cass. 8 giugno 2015, n. 11823; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22977; Cass. 21 ottobre 2014,
n. 22317), la domanda deve essere integralmente rigettata.
Vista la mancata costituzione in giudizio dei resistenti, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 13 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo