Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5479
CASS
Sentenza 22 febbraio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 5479/2023), affronta la questione della validità di un contratto di garanzia fideiussoria sottoscritto con una firma falsa. La parte ricorrente, una società, contestava la validità del contratto sostenendo che la falsità della firma del legale rappresentante ne comportasse la nullità. Dall'altra parte, la compagnia di assicurazione opponeva che, nonostante la falsità, la società avesse beneficiato della garanzia, rendendo il contratto efficace.

Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che, sebbene la firma fosse falsa, il contratto potesse essere ratificato dalla società attraverso atti o comportamenti concludenti. La Corte ha sottolineato che la società, avvalendosi della garanzia per ottenere finanziamenti, aveva implicitamente accettato gli effetti del contratto, assumendosi le relative obbligazioni. Inoltre, è stata evidenziata l'irrilevanza della falsità della firma rispetto alla validità del contratto, in quanto la garanzia era necessaria per l'erogazione del finanziamento pubblico. La sentenza ha quindi confermato la responsabilità della società, stabilendo un principio di diritto sulla ratificabilità dei contratti stipulati sotto falso nome.

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Massime1

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5479
Data del deposito : 22 febbraio 2023

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