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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonio Buccaro - Presidente Rel -
2) dott. Mariangela Carbonelli - Giudice -
3) Dott. Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4414/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale
TRA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4414/2024 promossa da:
Pt_1
ATTORE/I
contro
, con il patrocinio dell'avv. Terry Granatiero CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Paglione CP_2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024 i procuratori delle parti hanno depositato i patti della separazione instando per la loro omologazione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi signori e , in atti generalizzati, debitamente informati ed CP_1 CP_2 assistiti dai rispettivi difensori si sono determinati ad addivenire alla loro separazione personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.L. 132/2014, giusto accordo di negoziazione assistita depositato presso la locale Procura della Repubblica in data 26.9.2024.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero all'esito del superiore deposito ha rilevato alcune incongruenze nell'accordo separativo intercorso tra le parti, e con provvedimento del 27.9.2024, ha disposto la rimessione degli atti al Sig. Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
Con decreto dello scrivente Presidente delegato, le parti sono state convocate per la udienza del
16.10.2024, poi rinviata alla data del 6.11.2024, in trattazione scritta, per provvedere al deposito dei nuovi accordi di separazione personale, adeguati alle incongruenze rilevate dal PM.
In data 25.10.2024, è stata depositata telematicamente la scrittura privata intercorsa tra le parti, datata 23.10.2024, contenente i nuovi patti della separazione personale, instando per la omologa degli stessi da parte del Tribunale.
Il Presidente ha rimesso pertanto la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del P.M., a seguito di accordo di negoziazione assistita intercorso tra i coniugi e depositato CP_1 CP_2 in data 26.9.2024, uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati, CP_1 CP_2 alle condizioni di cui alla scrittura privata datata 23.10.2024, depositata telematicamente in data 25.10.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di FR (luogo di celebrazione del matrimonio), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 42, parte I, anno 2014), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 15.4.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
pagina 2 di 3
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonio Buccaro - Presidente Rel -
2) dott. Mariangela Carbonelli - Giudice -
3) Dott. Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4414/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale
TRA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4414/2024 promossa da:
Pt_1
ATTORE/I
contro
, con il patrocinio dell'avv. Terry Granatiero CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Paglione CP_2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2024 i procuratori delle parti hanno depositato i patti della separazione instando per la loro omologazione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi signori e , in atti generalizzati, debitamente informati ed CP_1 CP_2 assistiti dai rispettivi difensori si sono determinati ad addivenire alla loro separazione personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.L. 132/2014, giusto accordo di negoziazione assistita depositato presso la locale Procura della Repubblica in data 26.9.2024.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero all'esito del superiore deposito ha rilevato alcune incongruenze nell'accordo separativo intercorso tra le parti, e con provvedimento del 27.9.2024, ha disposto la rimessione degli atti al Sig. Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
Con decreto dello scrivente Presidente delegato, le parti sono state convocate per la udienza del
16.10.2024, poi rinviata alla data del 6.11.2024, in trattazione scritta, per provvedere al deposito dei nuovi accordi di separazione personale, adeguati alle incongruenze rilevate dal PM.
In data 25.10.2024, è stata depositata telematicamente la scrittura privata intercorsa tra le parti, datata 23.10.2024, contenente i nuovi patti della separazione personale, instando per la omologa degli stessi da parte del Tribunale.
Il Presidente ha rimesso pertanto la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del P.M., a seguito di accordo di negoziazione assistita intercorso tra i coniugi e depositato CP_1 CP_2 in data 26.9.2024, uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti generalizzati, CP_1 CP_2 alle condizioni di cui alla scrittura privata datata 23.10.2024, depositata telematicamente in data 25.10.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di FR (luogo di celebrazione del matrimonio), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 42, parte I, anno 2014), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 15.4.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
pagina 2 di 3
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3