Art. 19. 1. Al fine di disciplinare 1'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:
a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;
b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;
c) garantiscano la disponibilita' di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.
2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.
4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attivita' nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo articolo.
5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
Nota all'art. 19:
- Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.
a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;
b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;
c) garantiscano la disponibilita' di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.
2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.
4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attivita' nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo articolo.
5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
Nota all'art. 19:
- Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.