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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518 2023 promossa da:
C.F.: CP_1 C.F._1
Avv. Lamberto Giusti
Attrice opponente
Contro
P. IVA n. Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti Maurizio De Nardis ed Ettore Maria De Nardis
Convenuta opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 40/2023, in data 24.01.2023 nell'ambito del giudizio n. di R.G. 90/2023 per la somma di euro 13.861,00, oltre spese di procedura, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: -. revocare e annullare l'opposto decreto ingiuntivo n.40/2023 –
Rg. 90/2023 pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno e respingersi la domanda ivi contenuta e, comunque, accertare e dichiarare che nulla e dovuto da parte dell'Arch.
in favore della In mero subordine, e salvo CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 gravame, rideterminarsi la somma eventualmente dovuta alla nella Controparte_2
misura di Euro 543,96, come risultante dal calcolo dovuto per legge sulla base di quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016.
Deduceva l'opponente di essere stata dipendente della opposta e di essere stata licenziata con atteggiamento ritorsivo concretizzatosi anche con richieste di pagamento di somme infondate. Narrava, altresì, l'opponente che con determina n. 63 del
13.09.2019, il Comune di Spinetoli le affidava la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori per la realizzazione di moduli scolastici per la scuola dell'infanzia; in considerazione del rapporto di lavoro in essere la chiese CP_2
all'opponente di collaborare con tale ing. – consulente della – affinchè Tes_1 CP_2
prendesse dimestichezza con il software aziendale. In particolare, l'opponente deduce di aver utilizzato i software aziendali per eseguire i calcoli di cui alla commessa del per 10 giorni, negando che vi fosse mai stato un accordo tra Parte_1
opponente ed opposta in ordine all'affidamento da parte della prima di calcoli strutturali od altro nei confronti della seconda. Conclude l'opponente che pertanto nulla
è dovuto alla opposta per i titoli di cui al decreto opposto, salvo quantificazione dell'uso dei software aziendali per il periodo di dieci giorni.
- Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la domanda di parte attrice e così
concludendo: in via principale, nel merito, accogliersi la domanda riconoscendo dovuta alla la somma di euro13.861,64,ovvero quella diversa, Controparte_2
maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
accertata e dichiarata l'infondatezza della opposizione, temerariamente proposta, come documentalmente dimostrato, rigettare deduzioni e richieste;
in ogni caso, con pagina 2 di 6 condanna dell'Opponente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
- Nel corso del processo veniva ammessa attività istruttoria consistente negli interrogatori formali delle parti e nella prova per testi articolata da parte opponente.
Precisate le conclusioni e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La domanda di parte opposta formulata in sede monitoria aveva come presupposto un patto negoziale tra le parti in causa con cui Arch. affidava alla CP_1 [...]
l'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili in Controparte_2
regime elastico – lineare, svolta con spettro di risposta di progetto e fattore di comportamento, calcoli effettuati mediante il software CDS Win, prodotto dalla CP_3
e di appartenenza alla ed attraverso software di calcolo e risorse
[...] Controparte_2
interne dell'opposta.
In sostanza, l'opposta fonda la domanda proposta in sede monitoria sull'esistenza di un effettivo incarico conferito dalla opponente con cui veniva commissionato un servizio costituito da calcoli strutturali eseguiti attraverso personale e software di sua titolarità.
Secondo i principi generali relativi all'onere della prova di cui all'art. 2697 è onere di colui che vuole far valere un diritto provare i fatti che ne costituiscono fondamento ed
è indubbio che, nel caso di specie, l'onere probatorio ricadeva sulla opposta.
In questo ambito, occorre evidenziare sin da subito come parte opposta sotto il profilo documentale non abbia sostenuto il proprio assunto difensivo con un contratto scritto intercorso tra le parti, ben potendo, comunque, il patto negoziale essere stato concluso pagina 3 di 6 anche oralmente, non sussistendo necessità di conferire al contratto in questione particolari forme sacramentali.
Le parti in causa hanno proposto specifiche contestazioni in ordine ai fatti reciprocamente allegati per cui non può trovare applicazione l'art. 115 cpc I comma nella parte in cui dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti.
La presente controversia, quindi, va decise in relazione agli elementi probatori acquisiti.
A tale proposito, si ribadisce, non esiste in atti un contratto scritto tra le parti.
Soccorrono a questo punto gli esiti della prova testimoniale assunta, atteso che nelle dichiarazioni rese delle parti in sede di interrogatorio formale, non sussistono dichiarazioni di natura confessoria.
Dalle risultanze della prova per testi emerge che, in effetti, quando dedotto da parte opponente abbia fondamento.
I testi escussi confermano, sostanzialmente in via integrale, che l'opponente usò il software aziendale mediante comportamento tollerato dalla opposta in virtù di un rapporto lavorativo esistente tra le parti;
non solo, ma quanto asserito da parte opposta in merito all'utilizzo di risorse lavorative appartenenti alla opposta per l'elaborazione dei dati appare smentito dai testi, che invece confermano che la presenza dell'ing. Tes_1
lungi dall'aver svolto lavoro nell'interesse dell'opponente e per conto della opposta,
era diretta a far acquisire dimestichezza al predetto sull'utilizzo del software usato nell'occasione.
Stando così i fatti, parte opposta non ha fornito la prova del diritto di credito azionato in via monitoria.
pagina 4 di 6 La domanda di parte opposta, inoltre, appare carente sotto il profilo probatorio anche in ordine alla quantificazione della somma pretesa, atteso che la determinazione dell'importo richiesto appare determinata sulla scorta di elementi allegati proprio dalla opposta, che assurgono a mere allegazioni di parte, non supportate da idonea prova in virtù di una specifica contestazione sulle modalità di calcolo operata dalla opponente,
né è stato formulato alcun mezzo istruttorio in tal senso diretto a fornire ulteriori elementi per la valutazione della congruità dell'importo richiesto in sede monitoria.
Come sopra anticipato, in sede di espletamento degli interrogatori formali le parti non hanno emesso alcuna dichiarazione confessoria.
Parte opponente in sede di atto introduttivo ha dichiarato di aver utilizzato il software aziendale per 10 ore e che, nell'eventualità, sarebbero dovute somme minime (euro
543,96). È però emerso che tale utilizzo era tollerato dalla opposta per le ragioni sopra esposte in motivazione e risultanti dagli esiti della prova testimoniale.
Per cui la dichiarazione potenzialmente confessoria contenuta nell'atto introduttivo rilasciata da parte opponente va disattesa, anche in assenza di domanda specifica di ingiustificato arricchimento, che non risulta proposta dalla parte opponente nel presente giudizio.
Peer tale motivo l'opposizione va accolta ed il decreto opposto va revocato in ogni sua parte, essendo stato accertato che non risulta provato alcun diritto di credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente.
b) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri legalmente previsti per le fasi processuali effettivamente trattate nella misura di euro
5.077,00, oltre spese forfettarie oltre accessori di legge, somme a carico della opponente ed in favore dell'opposta.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca in ogni sua parte il decreto opposto.
- Condanna la a rifondere a le spese di lite che Controparte_2 CP_1
liquida in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,27/05/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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