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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9008/2019, pubblicata in data 06.12.2019
T R A
D' , nato a [...] il Parte_1
30.6.1970, C.F. , e nato a C.F._1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 27-5-1968, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato in conferito nel primo grado di giudizio, dall'Avv.to Maria Ausilia Liguori presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Via E. De Nicola n. 15;
- APPELLANTI –
CONTRO
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1 pro-tempore dottor con sede in Bologna alla via CP_2
Stalingrado 45, capitale sociale interamente versato € 1.996.129.451,62, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna iscritta alla Sezione I P.IVA_1 dell'Albo delle Imprese presso l'IVASS 1.0006, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale ) con studio in CodiceFiscale_3
Napoli alla via Agostino Depretis 145 Co
-APPELLATO
E
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, elett.te dom.to in Santa Maria La Carità alla via C.F._4
Stabia n. 585 presso lo studio dell'avv. Paolina Gentile dal quale era rappresentato nel giudizio di primo grado;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e impugnavano la sentenza n° Parte_3 Parte_2
9008/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 06-12-2019.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava le domande proposte dal e dall'interventore nei confronti di Pt_3 Pt_2 Controparte_4
e , finalizzate, rispettivamente, al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal motociclo modello Vespa di proprietà del e dalle Pt_3 lesioni personali patite dall' , derivanti da un sinistro avvenuto in Pt_2 data 02-3.2016 alle ore 20,30 circa, in Castellammare di Stabia alla via Cosenza all'incrocio con la via Brambilla.
Il (quale attore) e l' (quale interventore), infatti, avevano Pt_3 Pt_2 chiesto l'accertamento della esclusiva responsabilità di
[...]
proprietario del l'autoveicolo Nissan Micra targato CP_4
BL913CB, il quale effettuando una manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di marcia, avrebbe investito il motociclo Piaggio Vespa targato X5NFSL di proprietà del e condotto nell'occasione Pt_3 dall' , provocandone la caduta in uno al conducente. Pt_2
A seguito dell'impatto, la Vespa dell'attore riportava danni ingenti mentre l' subiva lesioni personali, di cui chiedevano il Pt_2 risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda risarcitoria nei suoi confronti, nonché il responsabile civile che chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e effettuata CTU medico-legale sulla persona dell'interventore , Pt_2 rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, e Parte_3 Parte_2 impugnavano la summenzionata sentenza per non essersi il giudice di prime cure espressamente pronunciato sulla domanda dell'interventore volontario e per aver, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda sulla base di una CTU, dalla quale si era discostato senza motivazione.
pag. 2/5 Insistevano, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate, in quanto la responsabilità del sinistro e dei conseguenti danni, andava addebitata in via esclusiva al con condanna in solido dei CP_4 convenuti al risarcimento e alle spese del doppio grado.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità ed improcedibilità ed insistendo, nel merito, per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, che pertanto deve essere Controparte_4 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che gli appellanti non hanno provveduto al deposito, all'interno del fascicolo, di copia della sentenza impugnata e che neppure la compagnia appellata ha prodotto tale documento, di cui non si rinviene neanche una copia informale nel fascicolo processuale.
Sul punto, si rammenta che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi. (così, Cass. III Sezione Civile ordinanza del 22 ottobre 2024.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di appello non è possibile desumere in modo inequivoco il contenuto della sentenza impugnata, di cui non vengono riportati i capi della decisione oggetto di gravame e le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di Pace.
pag. 3/5 Di conseguenza, la scrivente non è in condizione di poter valutare le doglianze sollevate dagli appellanti, in quanto il contenuto del provvedimento gravato, non è desumibile aliunde.
Pertanto, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte, l'appello va dichiarato inammissibile per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi“ (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna degli appellanti in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua Controparte_4 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9008/2019, depositata il 06.12.2019, proposto da Parte_3
e nei confronti di , in persona
[...] Parte_2 Controparte_1 del l.r.p.t., e , così provvede: Controparte_4
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
-condanna e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di rimasto contumace;
Controparte_5
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pag. 4/5 stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9008/2019, pubblicata in data 06.12.2019
T R A
D' , nato a [...] il Parte_1
30.6.1970, C.F. , e nato a C.F._1 Parte_2
Castellammare di Stabia il 27-5-1968, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato in conferito nel primo grado di giudizio, dall'Avv.to Maria Ausilia Liguori presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia alla Via E. De Nicola n. 15;
- APPELLANTI –
CONTRO
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1 pro-tempore dottor con sede in Bologna alla via CP_2
Stalingrado 45, capitale sociale interamente versato € 1.996.129.451,62, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna iscritta alla Sezione I P.IVA_1 dell'Albo delle Imprese presso l'IVASS 1.0006, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale ) con studio in CodiceFiscale_3
Napoli alla via Agostino Depretis 145 Co
-APPELLATO
E
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, elett.te dom.to in Santa Maria La Carità alla via C.F._4
Stabia n. 585 presso lo studio dell'avv. Paolina Gentile dal quale era rappresentato nel giudizio di primo grado;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e impugnavano la sentenza n° Parte_3 Parte_2
9008/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 06-12-2019.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava le domande proposte dal e dall'interventore nei confronti di Pt_3 Pt_2 Controparte_4
e , finalizzate, rispettivamente, al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dal motociclo modello Vespa di proprietà del e dalle Pt_3 lesioni personali patite dall' , derivanti da un sinistro avvenuto in Pt_2 data 02-3.2016 alle ore 20,30 circa, in Castellammare di Stabia alla via Cosenza all'incrocio con la via Brambilla.
Il (quale attore) e l' (quale interventore), infatti, avevano Pt_3 Pt_2 chiesto l'accertamento della esclusiva responsabilità di
[...]
proprietario del l'autoveicolo Nissan Micra targato CP_4
BL913CB, il quale effettuando una manovra di svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di marcia, avrebbe investito il motociclo Piaggio Vespa targato X5NFSL di proprietà del e condotto nell'occasione Pt_3 dall' , provocandone la caduta in uno al conducente. Pt_2
A seguito dell'impatto, la Vespa dell'attore riportava danni ingenti mentre l' subiva lesioni personali, di cui chiedevano il Pt_2 risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda risarcitoria nei suoi confronti, nonché il responsabile civile che chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e effettuata CTU medico-legale sulla persona dell'interventore , Pt_2 rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, e Parte_3 Parte_2 impugnavano la summenzionata sentenza per non essersi il giudice di prime cure espressamente pronunciato sulla domanda dell'interventore volontario e per aver, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda sulla base di una CTU, dalla quale si era discostato senza motivazione.
pag. 2/5 Insistevano, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate, in quanto la responsabilità del sinistro e dei conseguenti danni, andava addebitata in via esclusiva al con condanna in solido dei CP_4 convenuti al risarcimento e alle spese del doppio grado.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità ed improcedibilità ed insistendo, nel merito, per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, che pertanto deve essere Controparte_4 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che gli appellanti non hanno provveduto al deposito, all'interno del fascicolo, di copia della sentenza impugnata e che neppure la compagnia appellata ha prodotto tale documento, di cui non si rinviene neanche una copia informale nel fascicolo processuale.
Sul punto, si rammenta che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi. (così, Cass. III Sezione Civile ordinanza del 22 ottobre 2024.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di appello non è possibile desumere in modo inequivoco il contenuto della sentenza impugnata, di cui non vengono riportati i capi della decisione oggetto di gravame e le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di Pace.
pag. 3/5 Di conseguenza, la scrivente non è in condizione di poter valutare le doglianze sollevate dagli appellanti, in quanto il contenuto del provvedimento gravato, non è desumibile aliunde.
Pertanto, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte, l'appello va dichiarato inammissibile per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi“ (Cass. n. 238/2010; conforme Cass. n., 2728/2004).
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna degli appellanti in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua Controparte_4 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 9008/2019, depositata il 06.12.2019, proposto da Parte_3
e nei confronti di , in persona
[...] Parte_2 Controparte_1 del l.r.p.t., e , così provvede: Controparte_4
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
-condanna e , in solido tra loro, al Parte_3 Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di rimasto contumace;
Controparte_5
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pag. 4/5 stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5