Articolo 20 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1963
Art. 20.

Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , o in rendita vitalizia costituita a norma dell' articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 889 , per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;
con grado di inabilita' 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000;
con grado di inabilita' dall'80 al 89 per cento, lire 13.000;
con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;
con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell' articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, lire 30.000.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente