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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 370/2024 del R.A.C.C. in data
26 febbraio 2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 19 febbraio
2024
d a
- (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Panella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 39, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
c o n t r o
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giusi CP_1 P.IVA_2
Statella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Pietro
Custodi n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
avente per oggetto: Altri contratti tipici trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria,
Pag. 1 contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: Nel merito: respinta ogni
contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare che il contratto denominato “Accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” (doc. 2) non si è concluso tra l'attrice
e la convenuta per mancata accettazione della convenuta e sopravvenuta revoca della proposta da parte dell'attrice, per tutti i motivi di cui agli atti di
parte attrice;
In via subordinata: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare l'annullamento per
errore essenziale, determinante per il consenso di parte attrice e
riconoscibile da parte convenuta del contratto denominato “Accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” (doc. 2), per tutti
i motivi di cui agli atti di parte attrice;
In via ulteriormente subordinata:
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione
avversaria, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per
l'esercizio da parte della convenuta della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15.2 e per esigere il pagamento della penale di cui all'art. 15.3 del
contratto denominato “Accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” (doc. 2), per tutti i motivi di cui agli atti di parte
attrice; In via ulteriormente subordinata: respinta ogni contraria e diversa
domanda, eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare che la penale di cui all'art. 15.3 del contratto denominato “Accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” (doc. 2) è iniqua
e, conseguentemente, ridurla ai sensi dell'art. 1384 c.c. secondo equità, per
tutti i motivi di cui agli atti di parte attrice;
In via istruttoria: si insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie e opposizioni formulate con proprie
memorie ex art. 171ter nn. 2 e 3 c.p.c.; In ogni caso: con condanna alla
rifusione delle spese di lite”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
Pag. 2 istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o
declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: in via
principale: rigettare ogni domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in quanto inammissibile e in ogni
[...] CP_1
caso infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, che l'Accordo si è perfezionato tra le parti;
accertare e dichiarare che si è resa Parte_1
inadempiente all'obbligo contrattuale di pagare l'acconto di € 2.440,00 e di rilasciare la garanzia fideiussoria di € 190.000,00; accertare e dichiarare che l'Accordo si è risolto di diritto per fatto e colpa di Parte_1
e – conseguentemente – condannare
[...] Parte_1
a pagare ad l'importo di Euro 436.320,00 a titolo di
[...] CP_1
penale per l'inadempimento contrattuale o quella diversa maggiore o minore
Cont somma che verrà accertata in corso di causa, in favore di Si chiede
l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Ing. CP_1 CP_2
, e prova per testi con espressa riserva di ogni più opportuna modifica
[...]
e/o integrazione, e istanza istruttoria sui fatti dedotti, in particolare di
dedurre capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge ex art. 171-ter
c.p.c. anche in ragione delle circostanze che controparte riterrà di
ammettere o contestare. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari
del presente giudizio, oltre CPA 4% e IVA 22% come per legge, e oltre rimborso forfetario 15% su diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2024,
[...]
conveniva in giudizio al fine di veder accolte in Parte_1 CP_1
Pag. 3 via principale le seguenti conclusioni di merito: “respinta ogni contraria e
diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare che il contratto denominato “Accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” (doc. 2) non si è concluso tra l'attrice e la
convenuta per mancata accettazione della convenuta e sopravvenuta revoca della proposta da parte dell'attrice, per tutti i motivi di cui agli atti di parte attrice” e formulando altresì in via subordinata tre ulteriori domande: una per l'annullamento, una per l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di esercizio della clausola risolutiva espressa ed una per la reductio ad
aequitatem della clausola penale del contratto de quo.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio CP_1
contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da parte attrice, concludendo nel merito per il rigetto delle domande ed eccezioni avversarie e formulando in via riconvenzionale una domanda volta all'accertamento della conclusione prima, dell'inadempimento poi e della risoluzione di diritto del contratto tra le parti, con conseguente richiesta di condanna al pagamento da parte dell'attrice della penale prevista nell'accordo.
Alla prima udienza, differita con decreto del 29 febbraio 2024 al 12
luglio 2024, il Giudice invitava le parti a ricercare una soluzione transattiva della vertenza e, accolto da queste l'invito, rinviava all'udienza del 26 settembre 2024 per la verifica o l'eventuale prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26 settembre 2024, in assenza di accordo, i procuratori delle parti contestavano specificamente e reciprocamente tutto quando ex
adverso dedotto ed insistevano nelle rispettive conclusioni ed istanze. Il G.I.
si riservava.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, con ordinanza di pari data, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, non ammetteva le istanze istruttorie come formulate in atti e, letti gli artt. 183,
Pag. 4 189 e 281-quinquies c.p.c., fissava avanti a sé l'udienza del 28 febbraio 2025
di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi di rito.
All'udienza del 28 febbraio 2025, il Giudice, letto l'art. 189 c.p.c.,
tratteneva la causa in decisione.
I Fatti
Mossa dalla volontà di installare un impianto fotovoltaico sulla copertura del proprio capannone industriale, la società Parte_1
prendeva contatti con e, ritenendo allettante l'offerta della stessa, CP_1
raggiungeva con quest'ultima un accordo preliminare per l'installazione dell'impianto a spese dell'odierna convenuta, cessione gratuita dello stesso al dodicesimo anno e vendita a prezzo bloccato dell'energia (cfr. doc. 1 di parte attrice;
docc. 2 e 3 di parte convenuta).
Dopodiché, in data 5 dicembre 2023 Sea s.r.l., quale agente di CP_1
nella persona del sig. , raccoglieva la firma del sig. Controparte_3
, legale rappresentante di sul testo definitivo Persona_1 Parte_1
dell'accordo per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
(cfr. docc. 2 e 10, rispettivamente di parte attrice e convenuta).
In pari data, emetteva la fattura n. 3534 per euro 2.440,00 CP_1
relativa a “costi specifici di progetto” (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Il sig. , dopo aver sottoscritto il testo dell'accordo, si accorgeva Per_1
della presenza di una clausola di garanzia fideiussoria per euro 190.000,00 e contattava l'agente commerciale per revocare il proprio consenso.
Un tanto dava adito ad alcuni incontri tra le parti per la trattazione del suddetto impegno contrattuale e sfociava nella comunicazione a mezzo p.e.c.
del 20 dicembre 2023, con cui ribadiva che non avrebbe proceduto CP_1
alla richiesta della garanzia fideiussoria, senza comunque rinunciare a tale facoltà nel caso di peggioramento delle condizioni economiche di Parte_1
Pag. 5 s.r.l. o di sopravvenienza di condizioni più onerose (cfr. docc. 3 e 6,
rispettivamente di parte attrice e convenuta).
In pari data, l'odierna convenuta sottoscriveva, accettando, l'offerta di per la fornitura e posa di un Parte_2
impianto fotovoltaico da 180 kWp per euro 175.680,00 (cfr. doc. 5 di parte convenuta).
Con p.e.c. del 22 dicembre 2023 rispondeva Parte_1
evidenziando che gli accordi raggiunti non erano quelli riportati nell'ultima comunicazione ricevuta e dichiarando di voler sospendere qualunque ulteriore sopralluogo presso i propri locali sino alla definizione della questione (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Dopo circa un mese, con p.e.c. del 18 gennaio 2024, CP_1
comunicava all'odierna attrice la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento ed intimava la stessa al pagamento della penale pari ad euro
436.320,00 entro i successivi 7 giorni (cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Questa veniva riscontrata dal legale della con p.e.c. del Parte_1
23 gennaio '24 (cfr. doc. 6 di parte attrice), nella quale si evidenziava che il contratto non poteva dirsi validamente concluso e che, comunque, non vi erano gli estremi per l'applicazione né della clausola risolutiva né della clausola penale. Con essa, inoltre, veniva formalmente revocata la volontà
negoziale espressa in quella che, in tesi, costituiva una mera proposta contrattuale (id est, la sottoscrizione del 5 dicembre '23, di cui al doc. 2 di parte attrice).
Interveniva allora il legale di con p.e.c. del 7 febbraio '24, CP_1
ribadendo l'avvenuta conclusione del contratto e rinnovando l'invito a procedere al pagamento della penale secondo quanto pattuito (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Pag. 6 Di conseguenza, decideva di adire questo Tribunale al Parte_1
fine di tutelare le proprie ragioni ed anticipare altresì le possibili – e paventate – iniziative processuali di controparte.
In Diritto
La domanda formulata dall'attrice in via principale è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva come dell'offerta commerciale/proposta preliminare di cui ai docc. 1 di parte attrice e 2/3 di parte convenuta, trattandosi, da un lato, di una proposta progettuale e, dall'altro, di un testo preliminare privo di data e sottoscrizioni, possa parlarsi, al più,
esclusivamente in termini di minuta o puntuazione, come tale non vincolante e destinata ad essere sostituita da un accordo definitivo (cfr. in questo senso
Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2204; Cass. civ., sez. III, 24 aprile
2024, n. 11126).
Nel merito, il contratto per cui è causa non può dirsi, allo stato, concluso. Ferma infatti l'avvenuta sottoscrizione del documento negoziale da parte del sig. – legale rappresentante di Persona_1 Parte_1
– in data 5 dicembre 2023, va rilevato come con l'art.
3.1 le
[...]
parti abbiano inteso subordinare validità e vincolatività del contratto, e dunque la sua stessa conclusione, alla sottoscrizione dell'accordo (cfr. docc.
2 e 10, rispettivamente di parte attrice e convenuta). Termine, quello della sottoscrizione, che, letto all'interno dell'intero periodo nel quale è contenuto
[“il presente contratto sarà valido e vincolante tra le Parti al momento della sottoscrizione”], è da riferirsi ad entrambe le parti, ovvero tanto al proponente quanto all'oblato, sì da integrare, a norma degli artt. 1326, co. 4,
e 1352 c.c. un patto di forma sulla conclusione del contratto.
Di tal guisa, all'atto della sottoscrizione, in assenza della sottoscrizione contestuale di controparte [fatto pacifico nel presente giudizio], l'odierna attrice si trovava a rivestire la posizione di proponente, in attesa di venire a
Pag. 7 conoscenza dell'accettazione di che, comunque, sarebbe dovuta CP_1
avvenire in forma scritta. Mai, infatti, l'odierna attrice ha manifestato la volontà di rinunciare al patto di forma relativo alla conclusione del contratto
(cfr. in questo senso Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2018, n. 13033).
Tuttavia, nel caso di specie non v'è prova che tale conoscenza sia avvenuta in un momento antecedente alla revoca scritta della proposta stessa,
intervenuta in data 23 gennaio 2024 a mezzo p.e.c. (cfr. doc. 6 di parte attrice). Invero, il contratto dimesso dall'odierna convenuta con la memoria
ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. sub doc. 10, pur provvisto di data e sottoscrizione dell'oblato [e in ciò difforme dal rispettivo doc. 2 di parte attrice, nonché
contrario a quanto stragiudizialmente sostenuto dallo stesso patrocinio di
[...]
CP_ in data 7 febbraio 2024, secondo cui, pur in assenza di firma, il contratto si sarebbe comunque concluso facta concludentia (cfr. doc. 7 di parte attrice)], non risulta esser mai stato spedito a e ricevuto da Parte_1
Di talché, il contratto per cui è causa non può dirsi concluso tra le parti, in quanto la revoca della proposta veniva spedita all'oblato prima che l'accettazione scritta di questo – anche volendola considerare provata – fosse giunta a conoscenza del proponente (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 15
aprile 2016, n. 7543).
Inconferente poi, nel caso che ci occupa, risulta il riferimento allo speciale schema di conclusione del contratto di cui all'art. 1327 c.c. E ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, questo si pone in diretto contrasto con quanto previsto nel testo contrattuale, laddove si stabilisce espressamente che solo “successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore inizierà le procedure per l'ottenimento di tutti i permessi e dei documenti necessari per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico” (cfr. doc. 2 di parte attrice, p. 3, p.to V), permessi e documenti che, ragionevolmente, sono da ritenere prodromici, e dunque precedenti, alla materiale installazione dell'impianto. In secondo luogo, in quanto l'esecuzione della prestazione, in
Pag. 8 presenza della necessità di accettazione scritta della proposta, può
considerarsi da sola sufficiente a concludere il contratto solo nel caso in cui il proponente, rinunciando al vincolo di forma, si accontenti dell'adesione dell'oblato altrimenti manifestata (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2024, n.
14253). Cosa che, nel caso di specie, non può dirsi avvenuta, date le rimostranze sollevate nell'immediatezza dall'odierna attrice, la sospensione degli ulteriori sopralluoghi in azienda (cfr. doc. 4 di parte attrice) nonché il mancato pagamento della fattura d'acconto spiccata da (cfr. doc. 4 di CP_1
parte convenuta).
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non si volesse aderire all'esposta interpretazione, ritenendo sufficiente ai fini della conclusione del contratto il consenso delle parti comunque manifestato, la conclusione cui si giunge non muta, nonostante l'inversione dei ruoli di proponente e oblato.
Per stessa ammissione di parte convenuta, affidava le CP_1
trattative precontrattuali all'agenzia Sea s.r.l. – in ispecie, al sig. – CP_3
che, per quanto risulta in questa sede, era privo di poteri di rappresentanza diretta e/o indiretta. Questi, dunque, può qualificarsi quale mero nuncio,
sprovvisto di poteri vincolanti nei confronti delle parti tali da permettere la conclusione del contratto già il 5 dicembre 2023, all'accettazione di
Parte_1
Di talché, per chiudere il vincolo negoziale, non essendo stata indirizzata direttamente al (e recepita dal) proponente, l'accettazione dell'oblato avrebbe dovuto essere portata a conoscenza di (che, CP_1
secondo questa prospettazione, rivestiva la posizione di proponente) in qualunque modo da parte del nuncio (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2014,
n. 25923).
Tale circostanza, tuttavia, nel caso che ci occupa, non può dirsi provata.
Non solo. È fatto pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il sig.
, lo stesso 5 dicembre 2023, contattava l'agente che si era recato presso Per_1
Pag. 9 la sede della per la firma del contratto revocando verbalmente Parte_1
– e validamente, nella prospettazione del contratto de quo come accordo consensuale a forma libera – la propria accettazione.
Pertanto, in assenza di prova dell'avvenuta conoscenza da parte di
[...]
CP_ dell'accettazione di (in qualunque forma comunicata dal Parte_1
nuncio) in un momento antecedente rispetto alla revoca della propria dichiarazione negoziale da parte di quest'ultima, il contratto non può dirsi validamente concluso.
Tale approdo ermeneutico assorbe all'evidenza le ulteriori domande promosse in via subordinata dall'odierna attrice e determina altresì
l'infondatezza – e dunque il rigetto – delle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta le quali, presupponendo tutte un contratto validamente concluso e vincolante, si pongono ontologicamente in antitesi rispetto all'esito qui raggiunto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi ed attività effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria a cui si possono applicare i minimi tariffari in quanto le parti si sono limitate a depositare le memorie autorizzate senza alcuna ulteriore attività.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda promossa in via principale da parte attrice e, per l'effetto, accerta la mancata conclusione del contratto denominato “Accordo
per la somministrazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica” tra e Parte_1 CP_1
Pag. 10 2) rigetta le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta;
3) condanna (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano euro
17.252,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
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