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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3554/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Palazzolo Vercellese (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino Vercellese
(VC) il 20/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6,
Parte II - Serie A, Anno 2014.
Dall'unione è nato, in data 14/07/2015, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino Vercellese (VC) il 20/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2014 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la dimora, adibita a casa coniugale, sita in Palazzolo Vercellese (VC), vicolo
Rialto n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora Parte_2 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino Per_1 quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DÀ ATTO che il predetto immobile è attualmente in vendita presso l'agenzia immobiliare di Crescentino (VC) “Progetto Casa” per l'importo di € 170.0000,00 e tale ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo dell'importo di € 68.000,00 (ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà al momento dell'effettiva vendita dell'immobile). La somma che residuerà da detta operazione verrà suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3. DÀ ATTO che fino a che l'immobile di cui al punto che precede non verrà venduto, vi rimarranno a vivere la sig.ra nitamente al figlio minore, Pt_2 Per_1
4. DÀ ATTO che l'impianto fotovoltaico, del valore di € 30.000,00, installato in costanza di matrimonio presso la casa coniugale, rimarrà presso l'immobile. Le detrazioni fiscali verranno versate sul conto corrente della signora suddivise a ciascun coniuge nella Pt_2 misura del 50%;
5. DÀ ATTO che i coniugi hanno disposto ogni loro situazione economica e patrimoniale e non hanno nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6. DISPONE che il fglio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali;
7. DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna, ivi fissando la residenza anagrafica;
il padre, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal lunedì al venerdì starà con la madre;
con il padre, a week-end alterni, da Per_1 venerdì all'uscita della scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante la settimana in cui il minore trascorre il week-end con la madre, il padre potrà tenere con sé il proprio figlio due giorni a settimana dall'uscita della scuola fino al riaccompagnamento la mattina, con 1 pernotto presso il padre;
- le Festività comandate, ad anni alterni, prevedendo 5 giorni consecutivi ciascuno durante il periodo natalizio dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. A partire da quest'anno il periodo dal 27 al 31 dicembre verrà trascorso con la madre;
- compleanno di la ricorrenza sarà gestita in modo alternato di anno in anno, salvo Per_1 migliore accordo tra le parti, e, laddove possibile, trascorsa mamma e papà insieme a
Per_1
- le vacanze estive saranno suddivise per 15 giorni consecutivi con la madre e altri 15 giorni consecutivi con il padre oltre ad almeno 7 giorni di vacanza con i nonni materni e i nonni paterni;
8. DISPONE che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto, alla cura e all'educazione del figlio quando l'avrà con sé;
9. DISPONE che ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto del figlio Le Per_1 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno nei termini del Protocollo del Tribunale – Avvocati di
Vercelli del 21.12.2018;
10. DISPONE che qualunque altra spesa si renda necessaria per il figlio venga Per_1 corrisposta da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, ed in ogni caso seguiranno il Protocollo del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
11. AUTORIZZA la signora percepire per intero l'assegno unico;
Pt_2
12. DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio;
13. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi, autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3554/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
14/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Palazzolo Vercellese (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/10/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 19/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3554/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Palazzolo Vercellese (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino Vercellese
(VC) il 20/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6,
Parte II - Serie A, Anno 2014.
Dall'unione è nato, in data 14/07/2015, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Trino Vercellese (VC) il 20/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 2014 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. ASSEGNA la dimora, adibita a casa coniugale, sita in Palazzolo Vercellese (VC), vicolo
Rialto n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora Parte_2 nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino Per_1 quando quest'ultimo non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DÀ ATTO che il predetto immobile è attualmente in vendita presso l'agenzia immobiliare di Crescentino (VC) “Progetto Casa” per l'importo di € 170.0000,00 e tale ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo dell'importo di € 68.000,00 (ovvero l'importo maggiore o minore che risulterà al momento dell'effettiva vendita dell'immobile). La somma che residuerà da detta operazione verrà suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
3. DÀ ATTO che fino a che l'immobile di cui al punto che precede non verrà venduto, vi rimarranno a vivere la sig.ra nitamente al figlio minore, Pt_2 Per_1
4. DÀ ATTO che l'impianto fotovoltaico, del valore di € 30.000,00, installato in costanza di matrimonio presso la casa coniugale, rimarrà presso l'immobile. Le detrazioni fiscali verranno versate sul conto corrente della signora suddivise a ciascun coniuge nella Pt_2 misura del 50%;
5. DÀ ATTO che i coniugi hanno disposto ogni loro situazione economica e patrimoniale e non hanno nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6. DISPONE che il fglio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali;
7. DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna, ivi fissando la residenza anagrafica;
il padre, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal lunedì al venerdì starà con la madre;
con il padre, a week-end alterni, da Per_1 venerdì all'uscita della scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante la settimana in cui il minore trascorre il week-end con la madre, il padre potrà tenere con sé il proprio figlio due giorni a settimana dall'uscita della scuola fino al riaccompagnamento la mattina, con 1 pernotto presso il padre;
- le Festività comandate, ad anni alterni, prevedendo 5 giorni consecutivi ciascuno durante il periodo natalizio dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. A partire da quest'anno il periodo dal 27 al 31 dicembre verrà trascorso con la madre;
- compleanno di la ricorrenza sarà gestita in modo alternato di anno in anno, salvo Per_1 migliore accordo tra le parti, e, laddove possibile, trascorsa mamma e papà insieme a
Per_1
- le vacanze estive saranno suddivise per 15 giorni consecutivi con la madre e altri 15 giorni consecutivi con il padre oltre ad almeno 7 giorni di vacanza con i nonni materni e i nonni paterni;
8. DISPONE che ciascuno dei coniugi provvederà al mantenimento diretto, alla cura e all'educazione del figlio quando l'avrà con sé;
9. DISPONE che ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto del figlio Le Per_1 spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno nei termini del Protocollo del Tribunale – Avvocati di
Vercelli del 21.12.2018;
10. DISPONE che qualunque altra spesa si renda necessaria per il figlio venga Per_1 corrisposta da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, ed in ogni caso seguiranno il Protocollo del Tribunale di Vercelli del 21.12.2018;
11. AUTORIZZA la signora percepire per intero l'assegno unico;
Pt_2
12. DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio;
13. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi, autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3554/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
14/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Palazzolo Vercellese (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Moiso Sara del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/10/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 19/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone