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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 306 C.P.C.
R.G. n. 1450/2024
Il Tribunale di Padova in persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Marchiori, pronunciando nella causa civile promossa da nata ad [...] il Parte_1
14/7/1958, residente in [...] Novembre 16 (C.F.: ) e C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], residente in [...] novembre n.16
[...]
(C.F.: ) rappresentate e difese dall' Avv. Antonella Celeghin (c.f.: C.F._2
), del Foro di Venezia, C.F._3
attrici contro
con sede in Padova Via 4 Novembre (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_2
con sede in Limena (PD) Via Delle Industrie n.15, rappresentato e difeso dall'avv. Alvise Arvalli,
[...]
convenuto ha emesso la seguente ordinanza.
Vista la dichiarazione di rinuncia agli atti effettuata dalle attrici in data 14.01.2025 e depositata in pari data dal procuratore attoreo munito del relativo potere;
vista la dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti con annessa richiesta di liquidazione delle spese di lite a carico delle attrici rinuncianti, depositata in data 31.1.2025 dal procuratore di parte convenuta munito di procura speciale giusta delibera assembleare condominiale di data 31.1.2025; rilevato che in forza dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., “la regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti” (Cass., Sez.
I, 12/10/2006, n. 21933);
TRIBUNALE DI PADOVA
ritenuto pertanto che la liquidazione delle spese di lite a carico del rinunciante sia una conseguenza processuale di tale disposto normativo, in assenza di accordo con le controparti, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la soccombenza del rinunciante stesso, in quanto “in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 4, cit., devono essere poste a carico del rinunciante … essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio” (Cass., Sez. I, 21/06/2002, n. 9066), non potendo la rinuncia agli atti del giudizio “produrre effetti pregiudizievoli a carico dell'altra parte che ha accettato la rinuncia stessa” (C. Conti, Sez. riunite, 02/04/1990, n. 65); ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. per pronunciare l'estinzione del presente giudizio e dover accogliere la richiesta di parte convenuta di condanna alle spese delle attrici rinuncianti;
ritenuto, infine, che le spese di lite vadano liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa), ad eccezione del parametro relativo alla fase decisoria per il quale nulla viene liquidato stante il suo mancato espletamento;
P.Q.M.
Visto l'art. 306, terzo comma, c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Visto l'art. 306, quarto comma, c.p.c.,
Condanna in solido le attrici rinuncianti agli atti e a rimborsare al Parte_1 Parte_2 in persona dell'amministratore pro tempore le spese del presente giudizio, Controparte_1 liquidate in € 4.700,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfettario, IVA - se non detraibile - e
CPA come per legge e successive occorrende.
Si comunichi.
Padova, 10.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Marchiori