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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7537 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 , svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute nel termine assegnato ai contendenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20272 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto anzianità pregressa e computo ferie e permessi
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Parte_1
Cirillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, elettivamente domicilia, come da atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti avv. Romano Cardaropoli e Luigi Barone, tutti elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, Controparte_1
80133 Napoli, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
La parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con sentenza n. 3310/2019, resa in data 25/07/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro- confermata in grado di appello e passata in giudicato -, è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la e, previa inefficacia Controparte_1 Controparte_2 del recesso operato da dichiarato che il rapporto di lavoro dei Controparte_2 ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica Controparte_1 professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.
Deduce che la società convenuta, nel ripristinare il rapporto con essa parte ricorrente, non ha considerato la decorrenza dell' anzianità lavorativa sin dall' assunzione illecita da parte della contact- 5 agosto 2002-ma solo dalla diversa e successiva data del 16 settembre CP_2
2019, in difformità a quanto previsto dalla citata sentenza. Deduce altresì che , per effetto di quanto sopra, vengono riconosciuti solo 28 giorni di ferie anziché i 30 e che mai sono stati riconosciuti i permessi Rip in numero di 60 ore cui ha diritto per effetto del maturare dell' anzianità prevista dall' art. 36 del CCNL , che CP_1 riconosce l' aumento di un giorno di ferie per ognuno dei primi due quinquenni di anzianità.
Chiede accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell' anzianità per come sopra nonché il diritto al numero di ferie e permessi rivendicato, con ogni conseguente condanna nei confronti della convenuta, in forma alternativa al riconoscimento dei CP_3 giorni di ferie maturati ovvero al pagamento della retribuzione dovuta per essi.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1 avversa pretesa per violazione del principio del ne bis in idem. Deduce l'infondatezza della pretesa nel merito, ritenendo difettare qualsiasi prova circa la decorrenza dell'anzianità alle dipendenze della CP_2
Deduce, in subordine, che il numero di ferie richiesto in ricorso appare superiore a quelle eventualmente dovute in applicazione dei criteri invocati in ricorso. Chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, riconoscere come dovuti solo il numero di dieci giorni di ferie. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla difesa della convenuta. Ritiene invero il Tribunale che oggetto del presente giudizio sia la pretesa ad ottenere un numero di ferie e permessi PIR ritenuto dovuto in applicazione del CCNL di settore a fronte e per effetto della anzianità lavorativa riconosciuta con la precedente sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, a sua volta avente ad oggetto la pretesa ad accertare la illecita somministrazione di manodopera e la sussistenza e costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'odierna resistente. ( v. sentenza n. 3310\2019 e relativo ricorso introduttivo, in atti nel fascicolo di parte ricorrente). Il diritto azionato in questa sede – diritto al numero di giorni di ferie ed ore di permesso spettante – si palesa del tutto diverso da quello oggetto del precedente ricorso e non riguarda l'accertamento dell'anzianità di servizio pregressa, che viene richiamata solo come presupposto di fatto, quale periodo temporale del rapporto, del diritto azionato. Deve pertanto ritenersi non sussistente alcuna violazione del principio processuale invocato dalla resistente, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità. Nel merito, va ritenuto fondata la pretesa attorea sia pur nei limiti seguenti. Deve invero ritenersi pacifica l'anzianità pregressa della parte ricorrente, per effetto del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha, in maniera inequivoca statuito che “ il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica professionale del corrispondente livello Controparte_1
3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione” – così il dispositivo della sentenza. Tale statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di CP_1 assunzione alle dipendenze della società illecitamente somministratrice di manodopera e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro oggi resistente che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto irretrattabile. Deve, del resto, ritenersi priva di pregio la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della da parte del CP_2 lavoratore, quale causa impeditiva del riconoscimento della certezza della decorrenza dell'anzianità. Deve, invero, ritenersi che parte resistente aveva l'obbligo di adempiere al giudicato formatosi, dandovi attuazione, mentre è rimasta inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale dei lavoratori, versate in atti nel fascicolo di parte ricorrente e da cui si desume l'indicazione della data di decorrenza della anzianità, senza neanche assolvere a un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto che avrebbe comportato la richiesta di specificazione dell'elemento in questione a fronte delle richieste anche successive al formarsi del giudicato. A fronte dell'anzianità indicata in ricorso deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente al numero di ferie pari a trenta annue ed al numero di 12 ore di permessi retribuiti all' anno , sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno, la maturazione di un giorno di ferie in più , oltre ai 28 riconosciuti al momento dell'assunzione iniziale, secondo la previsione di cui all'art. 36 del CCNL , richiamato in ricorso e versato in atti nel fascicolo di parte CP_1 ricorrente. Parte resistente contesta infine il computo di parte ricorrente circa il numero di ferie richiesto in applicazione dell'anzianità di cui sopra, ritenendo che gli stessi ammontino a dieci a fronte dei dodici richiesti. L'eccezione va accolta, considerato che il periodo a cui si riferisce la pretesa decorre dal ripristino del rapporto avvenuto nel mese di settembre 2019 e che per il periodo sino al deposito del ricorso è pari a circa cinque anni e che per ciascun anno il numero di giorni di ferie non riconosciute è pari a due, sicché spettano complessivi dieci giorni di ferie da riconoscere alla parte ricorrente e 60 ore di permessi retribuiti. In accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il numero di ferie pari a trenta giorni all'anno e va condannata Controparte_1
a riconoscere come non fruiti il numero di dieci giorni di ferie e di 60 ore di permessi retribuiti nel periodo azionato . Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente,
, al numero di trenta giorni di ferie all'anno e 12 ore di permessi Parte_1 retribuiti all' anno, sin dal ripristino del rapporto con la convenuta, e condanna la resistente al riconoscimento del numero di dieci giorni come ferie non Controparte_1 fruite e 60 ore di permessi retribuiti non fruite, dalla predetta data al deposito del ricorso. rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Si comunichi. Napoli , il 21/10/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'esito dell'udienza del 21/10/2025 , svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte pervenute nel termine assegnato ai contendenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20272 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto anzianità pregressa e computo ferie e permessi
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Parte_1
Cirillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo n. 8, elettivamente domicilia, come da atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti avv. Romano Cardaropoli e Luigi Barone, tutti elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Matteotti n. 2, Controparte_1
80133 Napoli, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
La parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con sentenza n. 3310/2019, resa in data 25/07/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro- confermata in grado di appello e passata in giudicato -, è stata accertata la violazione del D. Lvo n. 276/03 e l'interposizione fittizia di manodopera tra e la e, previa inefficacia Controparte_1 Controparte_2 del recesso operato da dichiarato che il rapporto di lavoro dei Controparte_2 ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica Controparte_1 professionale del corrispondente livello 3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.
Deduce che la società convenuta, nel ripristinare il rapporto con essa parte ricorrente, non ha considerato la decorrenza dell' anzianità lavorativa sin dall' assunzione illecita da parte della contact- 5 agosto 2002-ma solo dalla diversa e successiva data del 16 settembre CP_2
2019, in difformità a quanto previsto dalla citata sentenza. Deduce altresì che , per effetto di quanto sopra, vengono riconosciuti solo 28 giorni di ferie anziché i 30 e che mai sono stati riconosciuti i permessi Rip in numero di 60 ore cui ha diritto per effetto del maturare dell' anzianità prevista dall' art. 36 del CCNL , che CP_1 riconosce l' aumento di un giorno di ferie per ognuno dei primi due quinquenni di anzianità.
Chiede accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell' anzianità per come sopra nonché il diritto al numero di ferie e permessi rivendicato, con ogni conseguente condanna nei confronti della convenuta, in forma alternativa al riconoscimento dei CP_3 giorni di ferie maturati ovvero al pagamento della retribuzione dovuta per essi.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della Controparte_1 avversa pretesa per violazione del principio del ne bis in idem. Deduce l'infondatezza della pretesa nel merito, ritenendo difettare qualsiasi prova circa la decorrenza dell'anzianità alle dipendenze della CP_2
Deduce, in subordine, che il numero di ferie richiesto in ricorso appare superiore a quelle eventualmente dovute in applicazione dei criteri invocati in ricorso. Chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, riconoscere come dovuti solo il numero di dieci giorni di ferie. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'asserita violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla difesa della convenuta. Ritiene invero il Tribunale che oggetto del presente giudizio sia la pretesa ad ottenere un numero di ferie e permessi PIR ritenuto dovuto in applicazione del CCNL di settore a fronte e per effetto della anzianità lavorativa riconosciuta con la precedente sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, a sua volta avente ad oggetto la pretesa ad accertare la illecita somministrazione di manodopera e la sussistenza e costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'odierna resistente. ( v. sentenza n. 3310\2019 e relativo ricorso introduttivo, in atti nel fascicolo di parte ricorrente). Il diritto azionato in questa sede – diritto al numero di giorni di ferie ed ore di permesso spettante – si palesa del tutto diverso da quello oggetto del precedente ricorso e non riguarda l'accertamento dell'anzianità di servizio pregressa, che viene richiamata solo come presupposto di fatto, quale periodo temporale del rapporto, del diritto azionato. Deve pertanto ritenersi non sussistente alcuna violazione del principio processuale invocato dalla resistente, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità. Nel merito, va ritenuto fondata la pretesa attorea sia pur nei limiti seguenti. Deve invero ritenersi pacifica l'anzianità pregressa della parte ricorrente, per effetto del passaggio in giudicato della citata sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha, in maniera inequivoca statuito che “ il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve intendersi costituito alle dipendenze di con la qualifica professionale del corrispondente livello Controparte_1
3°, 4°, 5° e 6° del CCNL applicato dalla società convenuta con decorrenza dalle rispettive date di assunzione” – così il dispositivo della sentenza. Tale statuizione, non più suscettibile di modifica per effetto del passaggio in giudicato, comporta il riconoscimento dell'anzianità alle dipendenze di sin dalla data di CP_1 assunzione alle dipendenze della società illecitamente somministratrice di manodopera e spiega i propri effetti nei confronti della datrice di lavoro oggi resistente che avrebbe dovuto adeguarsi al dettato giudiziale divenuto irretrattabile. Deve, del resto, ritenersi priva di pregio la deduzione della difesa della convenuta in ordine alla mancanza di prova della data di assunzione da parte della da parte del CP_2 lavoratore, quale causa impeditiva del riconoscimento della certezza della decorrenza dell'anzianità. Deve, invero, ritenersi che parte resistente aveva l'obbligo di adempiere al giudicato formatosi, dandovi attuazione, mentre è rimasta inerte anche a seguito delle diffide in via stragiudiziale dei lavoratori, versate in atti nel fascicolo di parte ricorrente e da cui si desume l'indicazione della data di decorrenza della anzianità, senza neanche assolvere a un minimo di diligenza e buona fede nell'esecuzione del rapporto che avrebbe comportato la richiesta di specificazione dell'elemento in questione a fronte delle richieste anche successive al formarsi del giudicato. A fronte dell'anzianità indicata in ricorso deve ritenersi sussistere il diritto del ricorrente al numero di ferie pari a trenta annue ed al numero di 12 ore di permessi retribuiti all' anno , sin dal ripristino del rapporto avvenuto nel settembre 2019, per essere decorsi entrambi i quinquenni di anzianità a cui è collegata, per ciascuno, la maturazione di un giorno di ferie in più , oltre ai 28 riconosciuti al momento dell'assunzione iniziale, secondo la previsione di cui all'art. 36 del CCNL , richiamato in ricorso e versato in atti nel fascicolo di parte CP_1 ricorrente. Parte resistente contesta infine il computo di parte ricorrente circa il numero di ferie richiesto in applicazione dell'anzianità di cui sopra, ritenendo che gli stessi ammontino a dieci a fronte dei dodici richiesti. L'eccezione va accolta, considerato che il periodo a cui si riferisce la pretesa decorre dal ripristino del rapporto avvenuto nel mese di settembre 2019 e che per il periodo sino al deposito del ricorso è pari a circa cinque anni e che per ciascun anno il numero di giorni di ferie non riconosciute è pari a due, sicché spettano complessivi dieci giorni di ferie da riconoscere alla parte ricorrente e 60 ore di permessi retribuiti. In accoglimento parziale del ricorso, va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il numero di ferie pari a trenta giorni all'anno e va condannata Controparte_1
a riconoscere come non fruiti il numero di dieci giorni di ferie e di 60 ore di permessi retribuiti nel periodo azionato . Le spese di lite seguono infine la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 147\2022, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente,
, al numero di trenta giorni di ferie all'anno e 12 ore di permessi Parte_1 retribuiti all' anno, sin dal ripristino del rapporto con la convenuta, e condanna la resistente al riconoscimento del numero di dieci giorni come ferie non Controparte_1 fruite e 60 ore di permessi retribuiti non fruite, dalla predetta data al deposito del ricorso. rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 , oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Si comunichi. Napoli , il 21/10/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero