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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1486/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1486/2025 promossa da:
ata a SA L'ON (CS) il 24/02/1987 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RICIOPPO GIULIANA e dell'avv.MAZZEI ERMELINDA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MAZZEI ERMELINDA e dell'avv.RICIOPPO GIULIANA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/8/2025. e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 13/9/2014, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati di desco, talamo dimora nel reciproco ed assoluto rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della famiglia ubicata in Villapiana, Via Nazionale CP_1
SS 106, n. 98, CS, (Foglio 27, mappale 83, Comune Villapiana, sub. N. 2, composta di soggiorno-cucina, due stanze da letto e bagno), resterà assegnata alla sig.ra Parte_1
ove coabiterà con i figli nati dal matrimonio;
[...]
3) i figli e , in conformità alla normativa sull'affido condiviso, Persona_3 Per_2
rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori anche se con collocazione primaria presso la madre, quale genitore di riferimento, nell'abitazione familiare sopra meglio individuata;
4) il Sig. orrisponderà alla coniuge, a titolo di mantenimento per i figli e CP_1 Per_1
, la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi Per_2
mediante accredito presso il CODICE IBAN: [...], entro i primi dieci giorni di ogni mese. Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo indici Istat
sul costo della vita. Il padre dovrà altresì rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese mediche, anche odontoiatriche, non coperte dal SSN, nonché il 50% delle spese straordinarie concordate fra i genitori -salvo comprovate urgenze- e, per la medesima percentuale, le attività complementari e sportive che i figli vorranno svolgere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del CNF del 29.11.2017, che devono intendersi riportate ed accettate dalle parti. Le suelencate somme saranno versate dal Sig. ntro dieci CP_1
giorni dalla richiesta documentata.
5) l'ASSEGNO UNICO verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
6) Il padre vedrà e terrà con sé i figli due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15,30-
16,00 alle 20,00-20,30, ovvero in altri orari compatibili con i turni lavorativi del Sig. CP_1
ed un fine settimana alternato con la madre (dunque un weekend ogni 15 giorni),
specificatamente dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,30 di domenica. Restano comunque preminenti le eventuali esigenze e/o bisogni espressi dai minori (od impegni ludici o scolastici già assunti) a cui i genitori si uniformeranno compatibilmente con i propri impegni o necessità contingenti.
I figli trascorreranno -ad anni alterni- le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, secondo le modalità di seguito specifica-te: a
Natale, la vigilia con la madre ed il giorno con il padre;
a Capodanno la vigilia con il padre ed il giorno con la madre. Restano salvi i diversi accordi raggiunti tra le parti. Sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'Epifania nonché quello di Pasqua e Pasquetta.
Per quanto concerne il periodo estivo -agosto- i minori trascorreranno, sette giorni con il padre (a seconda delle ferie ed i relativi turni di anno in anno) ed il resto del periodo con la madre. Resta ferma la disponibilità a concordare altre giornate con il padre a seconda della concreta possibilità dello stesso di liberarsi dai turni lavorativi.
7) Resta inteso che ciascun ricorrente, nelle occasioni in cui i minori si trovino con uno dei due genitori l'altro possa liberamente contattarli e sentirli, così come resta concor-dato sin d'ora che in caso di malattia o malessere dei minori il coniuge al momento non dimorante con i figli possa far visita in ogni caso.
8) Stante il regime patrimoniale della separazione dei beni, condiviso in sede di matri-monio,
tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, fatta eccezione del piccolo studiolo, sono,
nel godimento e nella proprietà, della Sig.ra dei figli minori, così come la proprietà Parte_1
dell'autovettura Jeep Renegate, acquistata dopo il matrimonio dalla signora, viene trasferita alla stessa che si impegna a sostenerne tutti i relativi oneri.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
(CS) il 24/02/1987 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SS TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1486/2025 promossa da:
ata a SA L'ON (CS) il 24/02/1987 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RICIOPPO GIULIANA e dell'avv.MAZZEI ERMELINDA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MAZZEI ERMELINDA e dell'avv.RICIOPPO GIULIANA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 8/8/2025. e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 13/9/2014, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati di desco, talamo dimora nel reciproco ed assoluto rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della famiglia ubicata in Villapiana, Via Nazionale CP_1
SS 106, n. 98, CS, (Foglio 27, mappale 83, Comune Villapiana, sub. N. 2, composta di soggiorno-cucina, due stanze da letto e bagno), resterà assegnata alla sig.ra Parte_1
ove coabiterà con i figli nati dal matrimonio;
[...]
3) i figli e , in conformità alla normativa sull'affido condiviso, Persona_3 Per_2
rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori anche se con collocazione primaria presso la madre, quale genitore di riferimento, nell'abitazione familiare sopra meglio individuata;
4) il Sig. orrisponderà alla coniuge, a titolo di mantenimento per i figli e CP_1 Per_1
, la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi Per_2
mediante accredito presso il CODICE IBAN: [...], entro i primi dieci giorni di ogni mese. Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo indici Istat
sul costo della vita. Il padre dovrà altresì rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese mediche, anche odontoiatriche, non coperte dal SSN, nonché il 50% delle spese straordinarie concordate fra i genitori -salvo comprovate urgenze- e, per la medesima percentuale, le attività complementari e sportive che i figli vorranno svolgere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del CNF del 29.11.2017, che devono intendersi riportate ed accettate dalle parti. Le suelencate somme saranno versate dal Sig. ntro dieci CP_1
giorni dalla richiesta documentata.
5) l'ASSEGNO UNICO verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
6) Il padre vedrà e terrà con sé i figli due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 15,30-
16,00 alle 20,00-20,30, ovvero in altri orari compatibili con i turni lavorativi del Sig. CP_1
ed un fine settimana alternato con la madre (dunque un weekend ogni 15 giorni),
specificatamente dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,30 di domenica. Restano comunque preminenti le eventuali esigenze e/o bisogni espressi dai minori (od impegni ludici o scolastici già assunti) a cui i genitori si uniformeranno compatibilmente con i propri impegni o necessità contingenti.
I figli trascorreranno -ad anni alterni- le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, secondo le modalità di seguito specifica-te: a
Natale, la vigilia con la madre ed il giorno con il padre;
a Capodanno la vigilia con il padre ed il giorno con la madre. Restano salvi i diversi accordi raggiunti tra le parti. Sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'Epifania nonché quello di Pasqua e Pasquetta.
Per quanto concerne il periodo estivo -agosto- i minori trascorreranno, sette giorni con il padre (a seconda delle ferie ed i relativi turni di anno in anno) ed il resto del periodo con la madre. Resta ferma la disponibilità a concordare altre giornate con il padre a seconda della concreta possibilità dello stesso di liberarsi dai turni lavorativi.
7) Resta inteso che ciascun ricorrente, nelle occasioni in cui i minori si trovino con uno dei due genitori l'altro possa liberamente contattarli e sentirli, così come resta concor-dato sin d'ora che in caso di malattia o malessere dei minori il coniuge al momento non dimorante con i figli possa far visita in ogni caso.
8) Stante il regime patrimoniale della separazione dei beni, condiviso in sede di matri-monio,
tutti i beni mobili presenti nell'abitazione familiare, fatta eccezione del piccolo studiolo, sono,
nel godimento e nella proprietà, della Sig.ra dei figli minori, così come la proprietà Parte_1
dell'autovettura Jeep Renegate, acquistata dopo il matrimonio dalla signora, viene trasferita alla stessa che si impegna a sostenerne tutti i relativi oneri.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
(CS) il 24/02/1987 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SS TO