Articolo 103 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 102Articolo 104
Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
Art. 103. (((Inasprimento delle pene pecuniarie) )) (( 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, gia' raddoppiate dall' articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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