Art. 103. (((Inasprimento delle pene pecuniarie) )) (( 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, gia' raddoppiate dall' articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 30/11/1988, n. 1044Provvedimento: N. 1044 SENTENZA 22-30 NOVEMBRE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 1988, n. 176, recante "Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti", promosso con ricorso …Leggi di più...
- insussistenza.·
- tossicodipendenza·
- conversione del decreto·
- sent. 1044/88 a. regione emilia romagna·
- asserito difetto dei presupposti per la decretazione di urgenza·
- d.l. 1 aprile 1988 n. 103. l. 1 giugno 1988 n. 176.·
- questione di legittimita' costituzionale non proponibile dalla regione in via principale·
- caducazione della censura proposta avverso il medesimo per difetto dei presupposti.·
- d.l. 1 aprile 1988 n. 103, art. 1. l. 1 giugno 1988 n. 176.·
- sent. 1044/88 b. regione emilia romagna·
- decreto legge·
- contributi statali·
- impugnazione di decreti-legge·
- asserita violazione delle competenze e dell'autonomia finanziaria delle regioni·
- cost., artt. 117, 118, 119, 97.
- 2. Corte Cost., sentenza 06/07/1987, n. 243Provvedimento: N. 243 SENTENZA 22 MAGGIO 1987-6 LUGLIO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 22 aprile 1975, n. 144 recante "Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, nonché …Leggi di più...
- enti ed associazioni operanti per il loro recupero e reinserimento sociale·
- tossicodipendenti·
- non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione.·
- erogazione agli stessi di contributi ministeriali·
- decreto legge·
- sent. 243/87 c. previdenza e assistenza sociale·
- non fondatezza della questione, ai sensi di cui in motivazione.·
- atti oggetto del giudizio·
- relativi stanziamenti in bilancio·
- asserita insussistenza di presupposti alla sua adozione·
- estraneita' delle regioni al relativo procedimento·
- finalita' inerenti a funzioni trasferite alle regioni·
- sent. 243/87 b. previdenza e assistenza sociale·
- sent. 243/87 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale