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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10707/2019 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Salvatore Trigila e Gaetana Barrile, giusta procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Proseguita nei confronti di , rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, giusta procura in atti, e di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6
tutti nella qualità di eredi legittimi di;
Controparte_1
- convenuti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Paternità.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 10/06/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare di essere figlia del CP_1 convenuto e, per l'effetto, “disporre che l'Ufficiale di Stato Civile competente proceda alla relativa annotazione della emittenda sentenza nel certificato di nascita ai sensi dell'art. 48, 3° comma
D.P.R. n. 369/2000”.
Ha dedotto che: -è nata nel corso del matrimonio tra Parte_2
e -ha recentemente appreso, tuttavia,
[...] Persona_1
di essere figlia biologica di , con il quale vi era Controparte_1
comunque una particolare familiarità in dipendenza della prolungata frequentazione e coabitazione nello stesso stabile;
-effettuate delle indagini ematologiche e genetiche mediante prelievo, col consenso del sig. , di materiale biologico, è stato confermato il rapporto di CP_1
paternità.
Non si è costituito , nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di citazione.
In data anteriore alla prima udienza, parte attrice ha proposto, nel presente giudizio, un ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ai sensi dell'art. 696 c.p.c. chiedendo la “nomina di
CTU al fine della effettuazione del test medico-scientifico di estrazione del DNA sulla persona di entrambe le parti in causa oltre
al compimento di tutti gli altri accertamenti medico-scientifici ritenuti opportuni per l'accertamento della compatibilità biologica necessaria per il riconoscimento di paternità naturale.”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 12/11/2019 è stata disposta “c.t.u. affinché si accerti se le caratteristiche genetiche ed ematiche di E Parte_1 [...]
siano tali da denotare o escludere l'esistenza di un CP_1
2 rapporto di filiazione naturale fra le predette persone;
il Ctu all'esito vorrà precisare il grado di probabilità scientifica dei dati forniti”.
In data 03/02/2020 il CTU ha depositato la consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza comunicata il 03/12/2020 il Tribunale ha disposto la sospensione del presente procedimento sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio iscritto al n. 13087/2019
R.G. promosso da davanti al Parte_1
Tribunale di Catania, avente ad oggetto l'azione di disconoscimento di paternità.
Con sentenza n. 5039/2022 emessa nella causa n. 13087/2019
R.G. è stata accolta l'azione di disconoscimento e, al passaggio in giudicato di tale decisione, parte attrice ha riassunto il presente giudizio sospeso.
Il giudizio sospeso è stato riassunto nei confronti di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, tutti nella qualità di
[...] Controparte_6
eredi legittimi di , deceduto nelle more del giudizio. Controparte_1
Si è costituita soltanto con memoria del Controparte_2
12/10/2023.
Ha eccepito la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inammissibilità del presente procedimento giudiziario e/o degli atti del procedimento per vizio della vocatio in ius e per vizio della posizione processuale dell'incapace, non preservata da difesa tecnica, e per l'omessa attivazione di adeguati strumenti di tutela nei confronti di incapace.
Con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, nello specifico, ha dedotto che, a causa della condizioni fisiche, mentali ed intellettive del sig. , alla data del C.T.U. non poteva avere espresso un CP_1 valido consenso alla “esecuzione del prelievo biologico ai fini genetici, né tantomeno da lui prestato valido e/o consapevole consenso all'esecuzione di tali operazioni peritali, essendo questi da un anno almeno giudicato incapace di intendere e di volere”.
3 Ha inoltre eccepito la mancanza di prova di un legame sentimentale tra il sig. e la madre dell'attrice. CP_1
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
. Controparte_6
La domanda di dichiarazione di paternità merita accoglimento.
Va premesso che in forza dell'art. 269, comma secondo, c.c. “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”.
Posta l'assenza di gerarchia tra i mezzi di prova acquisibili in giudizio e la massima libertà rimessa al Giudice nella valutazione del materiale probatorio utilizzabile a sostegno del proprio convincimento, come chiarito dalla Suprema Corte, la decisione può
fondarsi anche su elementi di giudizio presuntivi e risultanze indirette e indiziarie, purché la motivazione ne evidenzi l'univocità e la convergenza verso il risultato probatorio (cfr. Cass. Civ. n.
22490/2006; Cass. Civ. n. 12166/2005).
Nel caso di specie deve considerarsi provato il fatto che l'odierna parte attrice sia figlia del convenuto . Controparte_1
E invero, va premesso che l'attrice ha prodotto test di laboratorio effettuato mediante estrazione del DNA (allegato n. 2 all'atto di citazione), che ha verificato la paternità biologica.
Tale conclusione, inoltre, ha trovato conferma all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, con cui il
C.T.U. ha accertato quanto segue:
“Dai dati analitici e dall'analisi comparativa dei profili genetici ottenuti sui campioni di “padre presunto”, madre e figlia NON È
STATA OSSERVATA ALCUNA INCOMPATIBILITÀ GENETICA tra
4 i caratteri ereditari del sig. e i caratteri Controparte_1
ereditari di;
infatti, in tutti i Sistemi Parte_1
Genetici analizzati è stato osservato un allele condiviso tra il profilo genetico di e il profilo genetico di Controparte_1
. Parte_1
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti, eseguita
mediante Software validato ai fini forensi, permette di esprimere la
Probabilità di Paternità di nei confronti di Controparte_1
attraverso: Parte_1
_ P Probabilità di Paternità (Probability) pari a 99.999907014%
_ CPI Indice di Paternita' (CPI) pari a a 1.075.430, valore che esprime il favore di cui gode l'ipotesi di paternità gode rispetto a quella di non paternità (cioè la probabilità di individuare soggetti
“per caso” compatibili con l'assetto genetico di provenienza paterna)
e che permette di ACCERTARE IL RAPPORTO DI PATERNITA'
(essendo superiore a 10.000).
I dati genetici ottenuti e la Valutazione Statistica di questi permettono di ACCERTARE IL RAPPORTO DI PATERNITA' biologica di confronti di Controparte_1 [...]
”. Parte_1
La paternità di nei confronti di Controparte_1 [...]
, dunque, è stata confermata fuor di ogni dubbio Parte_1 dall'esame genetico cui si sono sottoposte le parti in causa in occasione della C.T.U. disposta in questo giudizio (nonché in data antecedente, allorquando le parti avevano effettuato il test prodotto con l'allegato n. 2).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalla sentenza 11 dicembre 1980, n.6.400, ha costantemente affermato che le indagini ematologiche e genetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, come in precedenza ritenuto, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità.
L'efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere
5 valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno tale natura (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (Cass. n. 8451 del
03/09/1997).
La paternità, pertanto, deve considerarsi praticamente certa allorché la valutazione biostatistica di numerosi marcatori genetici consenta di quantificare le probabilità in una percentuale superiore al
99% (ma anche un indice di probabilità, lievemente inferiore, interno al 95,5%, è ritenuto sufficiente, ove le conclusioni della consulenza tecnica risultino suffragate da altre risultanze istruttorie).
In considerazione di quanto esposto, la paternità di
[...]
deve considerarsi praticamente certa, mentre non può CP_1
assumere alcun rilievo la lamentata mancanza di prova circa l'esistenza di un rapporto sentimentale tra questi e la madre dell'attrice, in quanto - com'è evidente - il rapporto di paternità naturale può chiaramente prescindere dall'esistenza di un legame di tipo affettivo o sentimentale.
Allo stesso modo sono infondate le altre eccezioni formulate da
(nullità del procedimento per vizio della vocatio Controparte_2 in ius e per vizio della posizione processuale dell'incapace, di nullità di tutti gli atti processuali e della consulenza tecnica d'ufficio).
Al riguardo è sufficiente osservare che: -il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica regolare dell'atto di citazione nelle mani di in data 02/07/2019; -non Controparte_1 risultano cause di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, eseguita nel rispetto delle norme sostanziali e processuali a seguito di prelievo di materiale biologico effettuato sul sig. il 16/12/2019; -non Pt_3
sono pertinenti le considerazioni in ordine alla necessità di un
“consenso informato” all'atto del prelievo effettuato dal C.T.U.; -la
6 circostanza che dopo l'istaurazione del giudizio e dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria, sia stato nominato un amministratore di sostegno per , non inficia la Controparte_1
validità del presente giudizio e degli atti istruttori compiuti (fermo restando il principio in forza del quale il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno); -peraltro,
l'amministratore di sostegno, per come detto nominato dopo
l'introduzione della presente causa e dopo l'esaurimento dell'istruttoria, ha scelto di non spiegare alcuna difesa mediante costituzione nel presente giudizio, sebbene espressamente autorizzato, limitandosi a formulare istanze di visibilità agli atti del procedimento.
A ciò si aggiunga la considerazione che - diversamente da quanto affermato dalla convenuta - non risulta dagli atti Controparte_2 di causa con certezza lo stato di “incapacità naturale” di
[...]
. CP_1
Va, infine, osservato che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata a verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni dalla difesa di è priva dell'indicazione, ai sensi dell'art. Controparte_2
23, comma 1, lett. b, L. n. 87/1953, delle disposizioni della
Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate, che non è stata adeguatamente motivata e che in ogni caso è indimostrata l'incapacità naturale del convenuto, ferma restando la previsione da parte dell'ordinamento giuridico di validi strumenti a tutela di tale condizione.
In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie, deve dichiararsi che è il padre biologico di Controparte_1 [...]
. Parte_1
Si dà atto che l'attrice ha espressamente chiesto di mantenere il cognome “ . Parte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di , allo stesso modo delle Controparte_2
7 spese di C.T.U.; sono dichiarate irripetibili nei riguardi degli altri convenuti rimasti contumaci, in assenza di opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
10707/2019 RG:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Aci CP_1
Castello (CT) il 09.11.2020,è il padre biologico di Parte_1
nata a [...] il [...];
[...]
Dispone che copia della decisione sia trasmessa all'ufficiale di stato civile del comune di Catania e al suo passaggio in giudicato di essa sia fatta annotazione sull'atto di nascita della predetta
[...]
; Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della parte attrice, liquidate in € 4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Dichiara irripetibili le spese di lite nei riguardi degli altri convenuti rimasti contumaci;
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10707/2019 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Salvatore Trigila e Gaetana Barrile, giusta procura in atti;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Proseguita nei confronti di , rappresentata Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Paolo Russo e Gianmarco Torrigiani, giusta procura in atti, e di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6
tutti nella qualità di eredi legittimi di;
Controparte_1
- convenuti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Paternità.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 10/06/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare di essere figlia del CP_1 convenuto e, per l'effetto, “disporre che l'Ufficiale di Stato Civile competente proceda alla relativa annotazione della emittenda sentenza nel certificato di nascita ai sensi dell'art. 48, 3° comma
D.P.R. n. 369/2000”.
Ha dedotto che: -è nata nel corso del matrimonio tra Parte_2
e -ha recentemente appreso, tuttavia,
[...] Persona_1
di essere figlia biologica di , con il quale vi era Controparte_1
comunque una particolare familiarità in dipendenza della prolungata frequentazione e coabitazione nello stesso stabile;
-effettuate delle indagini ematologiche e genetiche mediante prelievo, col consenso del sig. , di materiale biologico, è stato confermato il rapporto di CP_1
paternità.
Non si è costituito , nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di citazione.
In data anteriore alla prima udienza, parte attrice ha proposto, nel presente giudizio, un ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa ai sensi dell'art. 696 c.p.c. chiedendo la “nomina di
CTU al fine della effettuazione del test medico-scientifico di estrazione del DNA sulla persona di entrambe le parti in causa oltre
al compimento di tutti gli altri accertamenti medico-scientifici ritenuti opportuni per l'accertamento della compatibilità biologica necessaria per il riconoscimento di paternità naturale.”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 12/11/2019 è stata disposta “c.t.u. affinché si accerti se le caratteristiche genetiche ed ematiche di E Parte_1 [...]
siano tali da denotare o escludere l'esistenza di un CP_1
2 rapporto di filiazione naturale fra le predette persone;
il Ctu all'esito vorrà precisare il grado di probabilità scientifica dei dati forniti”.
In data 03/02/2020 il CTU ha depositato la consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza comunicata il 03/12/2020 il Tribunale ha disposto la sospensione del presente procedimento sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio iscritto al n. 13087/2019
R.G. promosso da davanti al Parte_1
Tribunale di Catania, avente ad oggetto l'azione di disconoscimento di paternità.
Con sentenza n. 5039/2022 emessa nella causa n. 13087/2019
R.G. è stata accolta l'azione di disconoscimento e, al passaggio in giudicato di tale decisione, parte attrice ha riassunto il presente giudizio sospeso.
Il giudizio sospeso è stato riassunto nei confronti di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, tutti nella qualità di
[...] Controparte_6
eredi legittimi di , deceduto nelle more del giudizio. Controparte_1
Si è costituita soltanto con memoria del Controparte_2
12/10/2023.
Ha eccepito la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inammissibilità del presente procedimento giudiziario e/o degli atti del procedimento per vizio della vocatio in ius e per vizio della posizione processuale dell'incapace, non preservata da difesa tecnica, e per l'omessa attivazione di adeguati strumenti di tutela nei confronti di incapace.
Con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, nello specifico, ha dedotto che, a causa della condizioni fisiche, mentali ed intellettive del sig. , alla data del C.T.U. non poteva avere espresso un CP_1 valido consenso alla “esecuzione del prelievo biologico ai fini genetici, né tantomeno da lui prestato valido e/o consapevole consenso all'esecuzione di tali operazioni peritali, essendo questi da un anno almeno giudicato incapace di intendere e di volere”.
3 Ha inoltre eccepito la mancanza di prova di un legame sentimentale tra il sig. e la madre dell'attrice. CP_1
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
_______________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
. Controparte_6
La domanda di dichiarazione di paternità merita accoglimento.
Va premesso che in forza dell'art. 269, comma secondo, c.c. “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”.
Posta l'assenza di gerarchia tra i mezzi di prova acquisibili in giudizio e la massima libertà rimessa al Giudice nella valutazione del materiale probatorio utilizzabile a sostegno del proprio convincimento, come chiarito dalla Suprema Corte, la decisione può
fondarsi anche su elementi di giudizio presuntivi e risultanze indirette e indiziarie, purché la motivazione ne evidenzi l'univocità e la convergenza verso il risultato probatorio (cfr. Cass. Civ. n.
22490/2006; Cass. Civ. n. 12166/2005).
Nel caso di specie deve considerarsi provato il fatto che l'odierna parte attrice sia figlia del convenuto . Controparte_1
E invero, va premesso che l'attrice ha prodotto test di laboratorio effettuato mediante estrazione del DNA (allegato n. 2 all'atto di citazione), che ha verificato la paternità biologica.
Tale conclusione, inoltre, ha trovato conferma all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, con cui il
C.T.U. ha accertato quanto segue:
“Dai dati analitici e dall'analisi comparativa dei profili genetici ottenuti sui campioni di “padre presunto”, madre e figlia NON È
STATA OSSERVATA ALCUNA INCOMPATIBILITÀ GENETICA tra
4 i caratteri ereditari del sig. e i caratteri Controparte_1
ereditari di;
infatti, in tutti i Sistemi Parte_1
Genetici analizzati è stato osservato un allele condiviso tra il profilo genetico di e il profilo genetico di Controparte_1
. Parte_1
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti, eseguita
mediante Software validato ai fini forensi, permette di esprimere la
Probabilità di Paternità di nei confronti di Controparte_1
attraverso: Parte_1
_ P Probabilità di Paternità (Probability) pari a 99.999907014%
_ CPI Indice di Paternita' (CPI) pari a a 1.075.430, valore che esprime il favore di cui gode l'ipotesi di paternità gode rispetto a quella di non paternità (cioè la probabilità di individuare soggetti
“per caso” compatibili con l'assetto genetico di provenienza paterna)
e che permette di ACCERTARE IL RAPPORTO DI PATERNITA'
(essendo superiore a 10.000).
I dati genetici ottenuti e la Valutazione Statistica di questi permettono di ACCERTARE IL RAPPORTO DI PATERNITA' biologica di confronti di Controparte_1 [...]
”. Parte_1
La paternità di nei confronti di Controparte_1 [...]
, dunque, è stata confermata fuor di ogni dubbio Parte_1 dall'esame genetico cui si sono sottoposte le parti in causa in occasione della C.T.U. disposta in questo giudizio (nonché in data antecedente, allorquando le parti avevano effettuato il test prodotto con l'allegato n. 2).
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalla sentenza 11 dicembre 1980, n.6.400, ha costantemente affermato che le indagini ematologiche e genetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, come in precedenza ritenuto, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità.
L'efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere
5 valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno tale natura (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (Cass. n. 8451 del
03/09/1997).
La paternità, pertanto, deve considerarsi praticamente certa allorché la valutazione biostatistica di numerosi marcatori genetici consenta di quantificare le probabilità in una percentuale superiore al
99% (ma anche un indice di probabilità, lievemente inferiore, interno al 95,5%, è ritenuto sufficiente, ove le conclusioni della consulenza tecnica risultino suffragate da altre risultanze istruttorie).
In considerazione di quanto esposto, la paternità di
[...]
deve considerarsi praticamente certa, mentre non può CP_1
assumere alcun rilievo la lamentata mancanza di prova circa l'esistenza di un rapporto sentimentale tra questi e la madre dell'attrice, in quanto - com'è evidente - il rapporto di paternità naturale può chiaramente prescindere dall'esistenza di un legame di tipo affettivo o sentimentale.
Allo stesso modo sono infondate le altre eccezioni formulate da
(nullità del procedimento per vizio della vocatio Controparte_2 in ius e per vizio della posizione processuale dell'incapace, di nullità di tutti gli atti processuali e della consulenza tecnica d'ufficio).
Al riguardo è sufficiente osservare che: -il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica regolare dell'atto di citazione nelle mani di in data 02/07/2019; -non Controparte_1 risultano cause di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, eseguita nel rispetto delle norme sostanziali e processuali a seguito di prelievo di materiale biologico effettuato sul sig. il 16/12/2019; -non Pt_3
sono pertinenti le considerazioni in ordine alla necessità di un
“consenso informato” all'atto del prelievo effettuato dal C.T.U.; -la
6 circostanza che dopo l'istaurazione del giudizio e dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria, sia stato nominato un amministratore di sostegno per , non inficia la Controparte_1
validità del presente giudizio e degli atti istruttori compiuti (fermo restando il principio in forza del quale il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno); -peraltro,
l'amministratore di sostegno, per come detto nominato dopo
l'introduzione della presente causa e dopo l'esaurimento dell'istruttoria, ha scelto di non spiegare alcuna difesa mediante costituzione nel presente giudizio, sebbene espressamente autorizzato, limitandosi a formulare istanze di visibilità agli atti del procedimento.
A ciò si aggiunga la considerazione che - diversamente da quanto affermato dalla convenuta - non risulta dagli atti Controparte_2 di causa con certezza lo stato di “incapacità naturale” di
[...]
. CP_1
Va, infine, osservato che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata a verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni dalla difesa di è priva dell'indicazione, ai sensi dell'art. Controparte_2
23, comma 1, lett. b, L. n. 87/1953, delle disposizioni della
Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate, che non è stata adeguatamente motivata e che in ogni caso è indimostrata l'incapacità naturale del convenuto, ferma restando la previsione da parte dell'ordinamento giuridico di validi strumenti a tutela di tale condizione.
In conclusione, alla luce delle risultanze probatorie, deve dichiararsi che è il padre biologico di Controparte_1 [...]
. Parte_1
Si dà atto che l'attrice ha espressamente chiesto di mantenere il cognome “ . Parte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di , allo stesso modo delle Controparte_2
7 spese di C.T.U.; sono dichiarate irripetibili nei riguardi degli altri convenuti rimasti contumaci, in assenza di opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
10707/2019 RG:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto in Aci CP_1
Castello (CT) il 09.11.2020,è il padre biologico di Parte_1
nata a [...] il [...];
[...]
Dispone che copia della decisione sia trasmessa all'ufficiale di stato civile del comune di Catania e al suo passaggio in giudicato di essa sia fatta annotazione sull'atto di nascita della predetta
[...]
; Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore della parte attrice, liquidate in € 4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Dichiara irripetibili le spese di lite nei riguardi degli altri convenuti rimasti contumaci;
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
8