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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3116/2020
All'udienza collegiale del giorno 03/06/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ZERBONI FABRIZIO presente
Controparte_1
Avv. ZERBONI FABRIZIO
Appellato/i
CP_2
Avv. ROSSI DOMENICO avv Bozzone in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Zerboni Fabrizio (C.F. C.F._2
) del Foro di ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._3 CP_2 CP_2
Via F. Paulucci de' Calboli, giusta procura in atti;
- APPELLANTI –
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Domenico (C.F. in virtù di procura CodiceFiscale_4
generale alle liti per atto del Notaio rep. n. 1353, del 01/07/2020 in atti, ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, sita in Via del Tempio di CP_2
Giove n. 21;
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 20502/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 24/10/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con l'atto introduttivo della lite, i sig.ri e , evocando in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2 hanno chiesto al tribunale di: “1) accertare e dichiarare la responsabilità di per i CP_2
danni subiti dagli attori per le causali di cui in narrativa sub I) e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore degli attori dei relativi danni CP_2
dell'importo di Euro 162.917,66 (centosessantaduemilanovecentodiciassette) o di quella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia con valutazione occorrendo anche in via equitativa;
2) accertare e dichiarare a responsabilità di per CP_2
le causali di cui in narrativa sub II), e quindi per aver causato la cessazione definitiva e/o permanente dell'esercizio dell'azienda agricola e, per l'effetto, condannare la stessa in persona CP_2
del Sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore degli attori dei relativi danni, in ragione di Euro
831.625,00 (ottocentotrentunomilaseicentoventicinque) o in quella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia con valutazione occorrendo anche in via equitativa": 3) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge". A motivo della domanda, le parti attrici hanno allegato: (a) che la signora coltivatrice diretta, era Parte_1
(ed è tutt'ora per la parte residua) proprietaria del terreno sito in via Roma, via Rocca Cencia n.
226, acquistato per atto del notaio in data 11 giugno 1979 per avviare un'azienda Per_2
agricola, con annessa abitazione e fabbricati ad uso agricolo;
(b) che il terreno in questione era stato oggetto di una serie di espropri disposti dal Comune di Dipartimento IX-Ufficio Unico per le CP_2
Espropriazioni, a partire dall'anno 2004 sino al 2008, a seguito di localizzazioni per la realizzazione del Piano di Zona “C25 Borghesiana Pantano”; c) che l'attività agricola era stata proseguita fino al terzo (ed ultimo) esproprio, deliberato in data 26 maggio 2008, a seguito del quale le coltivazioni sul terreno residuo erano state interrotte;
(d) che, a seguito dei lavori eseguiti e di quelli ancora in corso per la realizzazione del citato Piano di Zona, la residua proprietà del terreno (per 4/6 appartenente alla sig.ra per 1/6 ciascuno ai figli di costei, e Parte_1 Controparte_1 Per_3
, individuata al catasto al foglio 1023, particelle 9035, 8834 e 9036, aveva subito una serie
[...]
di pregiudizi, consistenti nel danneggiamento degli impianti e delle recinzioni ivi allocate, nonché nell'interruzione dell'azienda agricola dell'attrice; e) che la sig.ra aveva più volte Pt_1 evidenziato a di aver subito (e di subire tutt'oggi) detti pregiudizi, ma senza alcun CP_2
seguito. Gli attori hanno soggiunto, in particolare: (i) che il sistema di irrigazione automatica, interrato nel fondo, la cui presenza era stata segnalata all'Amministrazione, era stato tranciato di netto in occasione della realizzazione di una strada e delle costruzioni adiacenti, lasciando l'intera proprietà senza alcuna possibilità di irrigazione e quindi di coltivazione, come dimostrato dalla perizia del geometra depositata in atti;
(ii) che per la realizzazione della strada Persona_4
d'accesso alle aree del Piano di Zona erano state sterrate e lasciate scoperte le linee di elettricità, telefono e acqua, mai ripristinate nel loro status quo ante;
(iii) che era stato parimenti creato un dislivello, lungo i due lati della residua proprietà, privo peraltro di qualsivoglia protezione, e ciò aveva costretto la sig.ra a realizzare una rampa per l'accesso alla parte retrostante del Pt_1 fabbricato residenziale;
(iv) che l'abbassamento della quota del piano stradale, realizzato in violazione del piano quotato approvato, aveva comportato, del tutto illegittimamente, l'interclusione del fondo, in assenza di alcun collegamento con la strada pubblica, con conseguente cessazione necessitata dell'esercizio dell'azienda agricola. Tanto premesso in fatto, le parti attrici, ravvisando la condotta illecita della pubblica Amministrazione causativa di un danno ingiusto, da individuarsi nella perdita definitiva del valore della cessata azienda agricola e delle spese da sostenere per il ripristino del fondo, hanno rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo favore delle spese della lite. Attivato il contraddittorio, ha eccepito di non esser responsabile dei danni CP_2
lamentati dalle parti attrici, avendo affidato al "Borghesiana Pantano", mediante apposita CP_3
convenzione stipulata ex L. n.865/1971, di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, a scomputo degli oneri concessori dovuti ad esso ente locale, ed avendo correlativamente ceduto, al , CP_3
i diritti di superficie sui terreni espropriati;
ha perciò chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il , unico soggetto eventualmente responsabile, ai fini di essere manlevata e garantita CP_3
da ogni responsabilità in caso di condanna;
ha infine contestato l'ammontare dei danni così come quantificati dagli attori. In subordine, ha eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale adito.
Rigettata l'istanza di chiamata del terzo, la causa, documentalmente istruita, è pervenuta all'udienza del 17 aprile 2019, nel corso della quale le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
All'esito è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusive e di replica.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- rigetta le domande proposte, dalle parti attrici in epigrafe, nell'atto introduttivo della lite;
- dichiara le spese del grado integralmente compensate tra le parti.”.
Avverso la sentenza e hanno proposto appello svolgendo le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in riforma integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Alessandra
Imposimato, n. 20502/2019, pubblicata il 24/10/2019, non notificata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni subiti dagli attori per le causali di cui in narrativa e, per CP_2
l'effetto, condannare in persona del Sindaco protempore, al risarcimento in favore CP_2
degli attori dei relativi danni dell'importo di Euro 162.917,66 (centosessantaduemila- novecentodiciassette/66) o di quella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia con valutazione occorrendo anche in via equitativa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di per le causali di cui in narrativa, e quindi per aver causato la CP_2
cessazione definitiva e/o permanente dell'esercizio dell'azienda agricola degli attori e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore CP_2
degli attori dei relativi danni indennizzabili, in ragione di Euro 831.625,00
(ottocentotrentunomilaseicentoventicinque/00) o in quella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia con valutazione occorrendo anche in via equitativa;
3) il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. In via istruttoria, si chiede disporsi, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio.”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2
di Appello adita rigettare l'appello proposto da controparte perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza numero 20502/2019 del Tribunale Civile di Roma pubblicata il 24 ottobre 2019. Con vittoria di competenze, spese e onorari del giudizio di appello”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo, rubricato “Errata qualificazione giuridica della domanda – violazione dell'art. 99 e dell'art. 112 e/o 113 c.p.c. e dei criteri ermeneutici di interpretazione della domanda in relazione all'art. 44 d.p.r. n. 327 del 2001.”. Con esso
[...]
e lamentano l'erronea qualificazione da parte del giudice di prime cure Pt_1 Controparte_1
della domanda da loro avanzata- Secondo gli appellanti, infatti, la domanda proposta si sarebbe dovuta identificare come richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. 327/2001 e non come domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. da fatto illecito derivante dall'esecuzione di opere pubbliche. Nello specifico gli appellanti evidenziano di aver subito un pregiudizio permanente per effetto della legittima esecuzione di un'opera pubblica che ha comportato una diminuzione della facoltà di godimento della loro proprietà privata e di aver diritto quindi al ristoro per quanto previsto dall'art. 44 del d.p.r. 327/2001. Si tratterebbe, secondo gli appellanti di fattispecie di responsabilità da attività lecita della pubblica amministrazione che avrebbe causato loro il pregiudizio da indennizzare. La prova di detto pregiudizio sarebbe stata fornita, secondo gli appellanti, mediante il deposito delle perizie tecniche di parte.
La sentenza impugnata è così motivata: “Pregiudizialmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sollevata da Nel caso di CP_2
specie, gli attori hanno sostenuto di aver sofferto un pregiudizio derivante dalla materiale esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria, su terreni limitrofi alla loro proprietà. In particolare, nella citazione introduttiva si legge che “per la realizzazione della strada d'accesso … sono state sterrate e lasciate scoperte le linee dei servizi, quali elettricità, telefono e acqua. Il cavo elettrico è stato tranciato in più punti, aggiustato provvisoriamente e lasciato scoperto alla mercé di tutti, con i rischi conseguenti. La cassetta in muratura di custodia del contatore dell'acqua è stata divelta e il contatore pertanto non è più protetto […] E' stata abbassata la quota dell'ingresso alla proprietà Pt_1
lasciando con ciò un dislivello, che va da cm 50 a cm 180 sui due lati della residua proprietà e che non è stato protetto da alcuna opera”; e ancora: “l'assenza di collegamento del fondo alla via pubblica per effetto dell'isolamento materiale determinato dall'abbassamento della quota del piano stradale, illegittimamente realizzato in sede di esecuzione delle opere pubbliche in violazione del piano quotato di cui al progetto approvato, ha determinato l'interclusione del fondo” In altri termini il danno lamentato, di cui si chiede la compensazione, non è stato ascritto ad alcun vizio inficiante la procedura ablatoria di esproprio in quanto tale, né ad errori di progettazione: trattasi, dunque, di danno asseritamente subito in conseguenza di un comportamento meramente materiale, non riconducibile, nemmeno in via mediata, all'esercizio di un potere autoritativo: ne consegue così che la fattispecie eccede l'ambito di applicazione dell'art. 133 lett. g) c.p.a.. In tal senso si è espressa più volte la Corte regolatrice, affermando che “la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l'opera pubblica, «appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire»” (così Cass., sez. un., ordinanza n. 1642 del 23.01.2017; conf Cass., sez. un., n. 2052 del 3.02.2016). Ciò posto, deve concludersi per la giurisdizione del tribunale adito, a prescindere di quanto si dirà in ordine alla fondatezza della domanda.
3. merito della lite.
3.1 Come già premesso, il contendere trae origine dall'esecuzione dei lavori del Piano di Zona denominato “C25 Borghesiana Pantano” – predisposti dall'allora Dipartimento IX-Ufficio Unico per le Espropriazioni –, lavori che è CP_4
pacifico (art. 115 c.p.c.), e comunque documentato in atti (v. all. 5, 6 e 7 al fascicolo di
[...]
), siano stati realizzati dal ” a seguito di concessione CP_2 Controparte_5
stipulata, ex L. n. 865/1971, con Le parti attrici lamentano, come già detto, di aver CP_2 subito, in esito all'esecuzione delle opere di urbanizzazione demandate al , un danno CP_3
consistente in una serie di pregiudizi arrecati al fondo di proprietà, culminati nella cessazione della azienda agricola. Ad avviso del tribunale, non sussistono le condizioni per predicare la responsabilità di per i danni lamentati dagli attori, per quanto di seguito considerato. CP_2
3.2 Ed infatti, nell'ipotesi di affidamento di lavori pubblici ad un soggetto terzo, dei danni ipoteticamente cagionati a terzi risponde, di norma, in via esclusiva l'esecutore materiale dei lavori, sia esso delegato, appaltatore o concessionario. Sul punto, la giurisprudenza di nomofilachia è pacifica: si veda, tra le tante, Cass. n. 22483 del 24.09.2018, secondo cui «nell'ipotesi di occupazione appropriativa dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest'ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione c. d. "traslativa", ovvero di delega ex art. 60 legge n. 865 del 1971. In ogni caso, gli atti e le convenzioni intercorsi, anche se si concretano in assunzioni unilaterali di responsabilità, rilevano nei soli rapporti interni tra gli enti eventualmente corresponsabili, mentre dei danni causati nella materiale costruzione dell'opera pubblica, risponde solo l'appaltatore-esecutore, in quanto gli stessi non sono collegabili né all'esecuzione del progetto, né a direttive specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti materiali in violazione del precetto generale dell'art. 2043 cod. civ.» (conf. Cass.
7198/2011; Cass., n. 3619 del 24 febbraio 2016; Cass., n. 18236 del 17 settembre 2015; Cass. sez. un. 6769/2009); ancora Cass. n. 2363 del 17.02.2012, in materia di appalto, applicabile anche al caso di specie: “l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera” (conf. Cass., 16.05.2006, n. 11371; Cass. n. 4145 del 21/03/2003, per cui
“nella concessione di opera pubblica, anche nella forma di concessione della sola costruzione, … il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica, sia per attività legittima che per illecito aquiliano, ed in questo secondo caso anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, salvo l'eventuale rivalsa nei rapporti interni derivanti dalla concessione”; conf. Cass. n. 3938 del 13/04/1991: “il concessionario, anche nella sola costruzione di opera pubblica, quale organo indiretto dell'amministrazione concedente risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera sia per attività legittima che per illecito aquiliano, ed in questo secondo caso anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, salvo l'eventuale rivalsa nei rapporti interni derivanti dalla concessione”; analogamente Cass. n. 2602 del
14/04/1983; Cass. n. 863 del 04/05/1962: “mediante la concessione amministrativa vengono attribuiti o trasferiti a privati o ad enti pubblici un determinato diritto e una determinata capacità, che consente l'Esercizio da parte di costoro, nell'ambito dell'oggetto della concessione, di potestà e funzioni proprie dell'ente concedente. Poiché dal rapporto di concessione sorgono nel concedente un potere di controllo e di vigilanza sul concessionario, affinché questo realizzi i compiti demandatigli con la concessione, il concedente non è tenuto ad ingerirsi nelle situazioni che possono determinarsi, ad opera del concessionario, rispetto ai beni dei terzi, nella realizzazione della concessione. Pertanto gli errori e le responsabilità del concessionario non possono trasferirsi al concedente, in quanto i due soggetti agiscono ciascuno nella sfera delle proprie, distinte attribuzioni”). Al
[...]
, difatti, risulta siano state attribuite sia la progettazione sia l'esecuzione dei Controparte_5
lavori di urbanizzazione (v. determinazione dirigenziale n. 1375 del 18/10/2007, all. 5 al fascicolo di
. Esso è stato abilitato, in virtù della concessione, ad agire in nome proprio: per tale CP_2
motivo, è responsabile per i danni ipoteticamente procurati a terzi, dalla materiale esecuzione dell'opera di pubblica utilità.
3.3 Anche a voler ritenere che la responsabilità del concessionario/appaltatore non escluda, in linea di principio, la concomitante responsabilità del concedente/committente (nella fattispecie , è necessario a tal fine che la parte CP_2
danneggiata quantomeno descriva il fatto illecito imputabile direttamente al secondo, e quindi ne dia prova, vertendosi di fattispecie di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.). Ma l'onere assertivo gravante, sotto tal profilo, alle parti attrici, deve dirsi totalmente deserto all'esito della lite, giacché non è dato comprendere in cosa consista la colpa o il fatto antigiuridico imputato direttamente a
(ad esempio, non si è minimamente ventilata la culpa in eligendo CP_2 dell'Amministrazione, per avere affidato l'esecuzione dell'opera a soggetto palesemente sprovvisto delle necessarie capacità tecniche ed organizzative: v. ex multis Cass., n. 27304 del 26/10/2018).
Allo stesso modo, risulta totalmente inevaso l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra le condotte ipoteticamente assunte, nella fattispecie, da e il danno lamentato in giudizio. In CP_2 breve, difetta non solo la prova, ma a ben vedere qualsivoglia acconcia allegazione delle ragioni per cui l'odierna parte convenuta dovrebbe rispondere del fatto illecito altrui, quale perpetrato dal soggetto esecutore delle opere di pubblica utilità: gli attori, difatti, null'altro hanno inteso aggiungere alla laconica e sommaria enunciazione dei fatti in citazione, all'esito della difesa e delle
(comprovate) contestazioni dell'Amministrazione. Tanto basta alla declinatoria delle istanze risarcitorie, quale recata dal dispositivo.
3.3 E' infatti totalmente ininfluente, ai fini della decisione, la circostanza che la concedente sia rimasta titolare di poteri di alta vigilanza, sulle opere realizzate dal Consorzio concessionario. Premesso che non vi è prova documentale, in atti, dell'effettiva approvazione (collaudo) dei lavori, così come eseguiti, ad opera dell'Amministrazione,
l'affermazione della concorrente responsabilità della convenuta avrebbe preteso di acclarare che il soggetto affidatario dei lavori di pubblica utilità, fosse stato rigidamente vincolato nelle proprie scelte esecutive (cfr. Cass. n. 8197 del 19.04.2005; Cass. n°880/1999); circostanza, questa, nel caso di specie neppure allegata (e quindi tantomeno dimostrata). In conclusione, in assenza di qualsiasi prova (ed adeguata allegazione) che il danno da errata esecuzione dell'opus sia dipeso da un vizio di progettazione, ovvero di errori nella direzione dei lavori allorché il concessionario avesse agito quale mero c.d. nudus minister, dev'essere mandata esente dalla responsabilità CP_2 addebitatale (sul punto Cass. n°519 del 15.01.2003: “è il soggetto delegato, sia esso concessionario o appaltatore, che in mancanza di prova circa difetti progettuali o ingerenze esecutive, è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente delle conseguenze derivanti dall'attività materiale espletata in esecuzione del rapporto”).
3.4 Per tali motivi, le domande proposte dagli attori in citazione vanno respinte. La complessità della questione, e la non agevole corretta identificazione del soggetto passivo legittimato da parte di un terzo estraneo al rapporto di concessione, giustifica la compensazione delle spese della lite”.
Il motivo di appello non è fondato.
La doglianza di parte appellante in merito all'erronea qualificazione, da parte del giudice di prime cure, della domanda dagli stessi proposta nel precedente grado di giudizio non è meritevole di accoglimento.
Gli appellanti rilevano che la richiesta da loro presentata doveva essere qualificata non già come domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., bensì come istanza di indennizzo, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. 327/2001.
Preliminarmente ed in via generale appare opportuno evidenziare che l'articolo 44 del DPR 327/2001
(Testo Unico delle Espropriazioni) positivizza l'indennizzo correlato alla privazione coattiva di un bene per ragioni di pubblica utilità, mentre l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. si sostanzia in un rimedio connesso ai danni conseguenti ad un atto illecito. Più nello specifico, l'indennizzo si identifica come diritto attinente al proprietario espropriato, mentre il risarcimento è una riparazione per un danno ingiustamente subito.
La ratio dell'obbligo di indennizzo previsto dalla norma in esame è stata individuata dalla Suprema
Corte in un basilare principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di pubblici benefici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività (Cass., Sez. III, 3.07.2014 n. 15223; Cass., Sez. Un., 11.06.2003, n. 9341).
Non è, dunque, plausibile che la soddisfazione dell'interesse generale passi per il sacrificio dell'interesse o del diritto del singolo, senza che quest'ultimo venga proporzionalmente indennizzato.
Il principio, naturalmente, presuppone un atto legittimo della P.A. che, attraverso la realizzazione dell'opera pubblica, persegua i fini della collettività, e non è certamente conciliabile con l'eventuale fatto illecito, doloso o colposo, dell'Amministrazione, a cui attiene il diverso rimedio di cui all'art. 2043 c.c.
I tre presupposti del diritto all'indennità di asservimento, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 44 del T.U. 327/2001 e, prima, sull'art. 46, L. n. 2359/1865, sono rappresentati: 1) da un'attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità ovvero nella sua utilizzazione in conformità alla funzione per la quale è stata progettata e realizzata;
2) dall'imposizione di una servitù o dalla produzione di un pregiudizio che si concreti nella permanente perdita di valore dell'immobile contiguo, per estinzione o limitazione dell'esercizio di una facoltà inerente il diritto di proprietà sul medesimo;
3) dal nesso di causalità tra l'esecuzione e gestione dell'opera pubblica e il suddetto pregiudizio (cfr. Cass. Sez.
III, 3.07.2014 n. 15223; Cass., n. 26261/2007; Cass., n. 18172/2004).
Orbene e chiarito ciò, preme rilevare che quanto domandato dagli odierni appellanti in citazione è certamente inquadrabile come richiesta di risarcimento resa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non come richiesta di indennizzo ex art. 44 dpr cit.
Nell'atto di citazione del giudizio precedente, in vero, gli appellanti fanno chiaramente riferimento ad una attività illegittimamente realizzata a loro danno;
nell'atto introduttivo si legge infatti: “per la realizzazione della strada d'accesso … sono state sterrate e lasciate scoperte le linee dei servizi, quali elettricità, telefono e acqua. Il cavo elettrico è stato tranciato in più punti, aggiustato provvisoriamente e lasciato scoperto alla mercé di tutti, con i rischi conseguenti. La cassetta in muratura di custodia del contatore dell'acqua è stata divelta e il contatore pertanto non è più protetto
[…] E' stata abbassata la quota dell'ingresso alla proprietà lasciando con ciò un dislivello, Pt_1
che va da cm 50 a cm 180 sui due lati della residua proprietà e che non è stato protetto da alcuna opera… L'assenza di collegamento del fondo alla va pubblica per effetto dell'isolamento materiale determinato dall'abbassamento della quota del piano stradale, illegittimamente realizzato in sede di esecuzione delle opere pubbliche in violazione del piano di cui al progetto approvato, ha determinato l'interclusione del fondo (…) Dalla interclusione è derivata la cessazione dell'esercizio dell'azienda agricola con conseguente perdita del relativo valore, che deve quindi essere risarcita agli attori”.
Pertanto, è palese la natura risarcitoria della domanda avanzata, supportata altresì dalle conclusioni rassegnate dalle parti stesse, le quali, mai hanno inteso riferirsi ad una richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 44 del T.U. 327/2001, pacificamente connesso ad una attività legittima del comune, come invece indicato per la prima volta solamente nell'atto di appello.
A ciò, si aggiunga che la doglianza inerente alla violazione dell'art. 112 c.p.c. non ha pregio in considerazione del fatto che, come chiarito dalla Suprema Corte “La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19214 del
06/07/2023).
Nel caso di specie, evidentemente, tali presupposti non si sono configurati ed anzi il giudicante ha provveduto non solo ad esaminare tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti ma ha correttamente inquadrato il contenuto della domanda attorea nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. avendo parte attrice denunciato comportamenti illeciti arrecati al fondo di proprietà e forieri di danni nell'esecuzione materiale delle opere di urbanizzazione da parte del concessionario.
Il giudice del resto e condivisibilmente ha rilevato che “Le parti attrici lamentano, come già detto, di aver subito, in esito all'esecuzione delle opere di urbanizzazione demandate al , un CP_3 danno consistente in una serie di pregiudizi arrecati al fondo di proprietà, culminati nella cessazione della azienda agricola. Ad avviso del tribunale, non sussistono le condizioni per predicare la responsabilità di per i danni lamentati dagli attori, per quanto di seguito CP_2 considerato….Ed infatti, nell'ipotesi di affidamento di lavori pubblici ad un soggetto terzo, dei danni ipoteticamente cagionati a terzi risponde, di norma, in via esclusiva l'esecutore materiale dei lavori, sia esso delegato, appaltatore o concessionario”.
Giova rammentare che “Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019). Nessun dubbio quindi sussiste circa il corretto inquadramento della fattispecie esaminata nell'ambito del ristoro previsto dall'art. 2043 c.c., avendo il Tribunale fatto buon governo dei principi ermeneutici posti a fondamento delle norme erroneamente ritenute violate dagli odierni appellanti, alla luce di quanto prospettato negli atti dagli attori.
D'altronde, come evidenziato già in primo grado e confermato anche dagli approdi giurisprudenziali richiamati in sentenza “dei danni causati nella materiale costruzione dell'opera pubblica, risponde solo l'appaltatore-esecutore, in quanto gli stessi non sono collegabili né all'esecuzione del progetto, né a direttive specifiche dell'amministrazione concorrente, ma a propri comportamenti materiali in violazione del precetto generale dell'art. 2043 cod. civ.” (conf. Cass. 7198/2011; Cass., n. 3619 del
24 febbraio 2016; Cass., n. 18236 del 17 settembre 2015; Cass. sez. un. 6769/2009).
Difatti, i danni lamentati in concreto dagli appellanti ossia il danneggiamento del sistema di irrigazione automatico interrato e del cavo elettrico, lo sradicamento della cassetta in muratura di custodia del contatore dell'acqua e l'interclusione del fondo a causa di un dislivello realizzatosi intorno alla proprietà per effetto della realizzazione della strada di accesso, sono di fatto tutti riconducibili all'operato del , pacificamente esecutore materiale delle Controparte_5 opere.
Pertanto, l'unico eventualmente tenuto a rispondere di detti danni in qualità di esecutore dei lavori
(laddove adeguatamente provati) sarebbe stato il suddetto e non il Nessuna CP_3 CP_4 erronea qualificazione della domanda da parte del primo giudice in definitiva può qui essere adombrata. Del resto, parte attrice non hai fatto richiamo nei propri atti alla fattispecie indennitaria del tutto diversa, quanto ai fatti generatori del diritto preteso, rispetto quella risarcitoria.
Ad abundantiam e, sul presupposto della diversa natura delle due azioni, si evidenzia che la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 44 del T.U. 327/2001, laddove presentata per la prima volta in sede di appello sarebbe comunque da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c che infatti pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello. Per la Suprema Corte si ha domanda nuova
“quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023).
È evidente che nel caso de quo, si tratterebbe di una diversa configurazione della originaria richiesta risarcitoria, mutata nel secondo grado di giudizio in istanza di indennizzo, e la domanda sarebbe per ciò solo inammissibile.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione da € 520.001 a 1.000.000) con applicazione di valori compresi tra i medi ed i minimi per tutte le fasi del giudizio, alla luce della natura fattuale e giuridica delle questioni trattate, della ridotta attività espletata e della modalità semplificata della decisione (281 sexies c.p.c.).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 20502/2019, pubblicata il
24.10.2019, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna e a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 CP_2 presente grado, liquidate in complessivi € 17.705 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-