Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 949/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Scattone Maurizio per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulisse Riccardo e Segna Susanna per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.1052/2020 pubblicata in data 16.7.2020.
FATTO E DIRITTO La vicenda oggetto di causa può essere riassunta come segue. Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico della per € 5.942,21 oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese processuali, sulla base della fattura n. 182 del 29.11.2016 di € 515,16 e della fattura n. 183 del 29.11.2016 di € 5.427,05, rispettivamente emesse per fornitura impianti elettrici e rimborso ritenute applicate nel
SAL n. 4 del 28.2.2016, e per manodopera impianti elettrici e rimborso ritenute applicate nel medesimo SAL, relativo al rapporto di subappalto nell'ambito dell'appalto principale per la realizzazione del centro residenziale per le cure palliative
[...] realizzanda struttura per un totale di € 12.000,00 e di avere provveduto alla fornitura di materiali elettrici e speciali alla medesima per l'importo di € 88.968,01, CP_2 restando creditrice verso la di € 5.942,21. Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9275/2017 proponeva Parte opposizione la (d'ora in poi per brevità ), esponendo che il 10.9.2015, Parte_1 nella veste di mandataria dell'A.T.I. da essa costituita con la Controparte_3
- aggiudicataria del contratto con la Provincia di Roma, ora
[...] [...]
per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori Controparte_4 per la realizzazione di un Centro Residenziale per cure palliative nel Comune di
Civitavecchia - aveva affidato alla la posa in opera di impianti elettrici CP_1
e speciali per un importo di € 12.000,00. Nella stessa data, con conferma d'ordine Contr 2015GE275IE, l veva commissionato alla la fornitura di Controparte_1 impianti elettrici e speciali per un importo totale di € 193.000,00. Deduceva di avere pagato l'intero corrispettivo dovuto, tranne le ritenute a garanzia, mentre l'opposta era incorsa in gravissimo ritardo per il quale era stata diffidata e messa in mora e invitata a un sopralluogo per accertare contraddittorio i lavori eseguiti. Nella verifica eseguita erano emersi vari difetti per i quali era stata comunicata la risoluzione dei contratti e respinte le fatture n.182 e 183 del 2016, con riserva di agire per il risarcimento dei danni. L'opponente riferiva di aver dovuto provvedere a sue spese al completamento delle opere e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del diritto a trattenere le somme ritenute a garanzia, la risoluzione dei contratti e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni. si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie, CP_1 contestando in particolare che si fosse mai concluso un contratto sulla conferma d'ordine 2015GE275IE e deducendo che la fornitura, senza posa in opera, dei materiali elettrici era stata eseguita in forza di ordini di volta in volta ricevuti in cantiere come emergenti dai documenti di trasporto;
contestava inoltre la legittimità delle ritenute Parte operate da e, sotto vari profili, l'esistenza dei contestati inadempimenti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente a pagarle una somma ulteriore per la redazione dei progetti degli impianti elettrici e speciali e della variante di progetto.
§ 2. - La causa - alla quale era riunita l'opposizione proposta da Controparte_3 all'analogo decreto ingiuntivo n.9228/2017 ottenuto da
[...] nei suoi confronti - veniva istruita, oltre che per documenti, mediante CP_1
l'espletamento di prove orali e una c.t.u.. All'esito, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande c.d. “riconvenzionali” dell'opposta; revocava entrambi i decreti e condannava le società opponenti a pagare a le minori somme CP_1 accertate come dovute;
accertava il mancato perfezionamento del contratto sulla conferma d'ordine 2015GE275IE e rigettava le domande di risoluzione e risarcimento danni proposte sulla base di tale preteso contratto e del coevo contratto di subappalto per la sola posa in opera di impianti elettrici e speciali;
poneva le spese di c.t.u. interamente a carico delle opponenti che condannava altresì a rifondere all'opposta le spese dei rispettivi giudizi monitori e di opposizione. A motivo della decisione – per quanto ancora interessa- il Tribunale accertava che la conferma d'ordine 2015GE275IE del 10.9.2015 recava solamente la sottoscrizione della e non quella di e Controparte_3 CP_1 conteneva una mera elencazione di materiali di fornitura e di prezzi, senza espressione di impegni negoziali e di termini di inizio e di fine della fornitura nonché di pagamento della stessa, e non era seguita dalla comunicazione di accettazione, per cui non poteva considerarsi un contratto, peraltro nemmeno autorizzato dalla stazione appaltante. Accertava che presumibilmente, proprio per non incorrere nel divieto di cui all'art.21 L.n.646/1982 le parti, in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante, avevano formulato per iscritto una mera puntuazione incompleta procedendo poi per le vie brevi alla consegna dei materiali di volta in volta ordinati, a seconda della progressione dei lavori. Accertava che le ritenute a garanzia non erano previste dal contratto di subappalto – che stabiliva che il pagamento dovesse avvenire a 60 giorni dalla data della fattura su presentazione di regolare SAL, e che rimandava al codice civile e non alla disciplina dei contratti pubblici per quanto non espressamente regolato - e che, a maggior ragione, le ritenute non potevano essere applicate alle forniture eseguite sulla base dei singoli ordini;
che all'atto dell'approvazione del 4° SAL del 28.4.2016 non risultavano nemmeno contestazioni sui lavori e sulle forniture eseguite che legittimassero un'eccezione di inadempimento;
che tuttavia, all'atto del recesso dell'ATI dal contratto di subappalto, i lavori di posa in opera di impianti eseguiti da CP_1 ammontavano a soli € 8.455,11, con una differenza, rispetto all'importo di € 12.000,00 del contratto, di € 3554,89 da suddividere in parti uguali tra le due società costituite in ATI, dato che i pagamenti erano stati fino ad allora sempre eseguiti per metà ciascuna. Sui contestati inadempimenti, osservava che aveva legittimamente CP_1 rifiutato ulteriori prestazioni in presenza dell'inadempimento dell'ATI consistente nel trattenimento illegittimo di importi dovuti;
che le incompletezze dedotte dalle opponenti sulla base di verifiche eseguite senza contraddittorio non erano più accertabili dato che l'opera era stata ultimata da terzi;
che esse erano comunque riferite non a contratti in essere tra le parti, ma “alle tavole grafiche predisposte dall'ing.
[...] Contr fatte proprie dall per l'adeguamento delle lavorazioni e delle forniture Per_1 di impianti elettrici e speciali connesse al progetto di variante, non a firma di Contr
, approvato rispetto all'originario progetto col quale l si era CP_1 aggiudicata la gara, per finalità di contenimento della spesa e per apportare alcune migliorie…omissis… in tal modo pretendendo di ricondurre ad inesistenti inadempimenti contrattuali di le problematiche connesse alle carenze CP_1 Contr di organizzazione e progettazione della stessa ”. Le spese processuali e di c.t.u. erano regolate in applicazione del principio della soccombenza prevalente. Parte
§ 3. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente quattro motivi.
§ 3.1 . – Il primo motivo è intitolato “L'erronea ricostruzione fattuale e processuale operata dal giudice di prime cure. Errata valutazione da parte del giudice di primo grado dei documenti e prove acquisite”. Il motivo è articolato in due distinte censure.
§ 3.1.1. - L'appellante critica, in fatto e in diritto, l'accertamento della inesistenza del contratto sulla base della conferma d'ordine alla per la fornitura Controparte_1 in opera di impianti elettrici e speciali per l'importo finale di € 193.000,00 oltre IVA e critica l'interpretazione data dal tribunale al contratto di subappalto. Osserva che, come emerso dalla CTU, la contabilità dei lavori tra la CP_1
e l'ATI, fino al SAL n. 4 compreso, era stata redatta sempre con riferimento, sia
[...] alla suddetta “conferma d'ordine”, sia al contratto di sola posa in opera e che tutti i pagamenti erano stati regolati proprio sulla base di tale “conferma d'ordine”, predisposta da e inviata all'ATI per la sottoscrizione, avvenuta in Controparte_1 data 10.09.2015. Il giudice avrebbe errato nell'accertare che le forniture venivano eseguite sulla base di ordini verbali, senza considerare che i documenti di trasporto erano stati contestati da Parte
poiché l'ammontare totale era di gran lunga inferiore rispetto all'importo indicato nel premesso del ricorso per decreto ingiuntivo, mentre le prove orali richieste da non avrebbero provato nulla a tal riguardo. Controparte_1
Infine, il giudice di primo grado avrebbe posto a fondamento della decisione una errata interpretazione dell'art. 21 della Legge n. 646/1982, senza affrontare la disciplina di cui all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, la quale prevedeva che, ove per la fornitura il valore della manodopera necessaria alla posa in opera sia inferiore al 50% del costo stimato per la fornitura, non si configura l'ipotesi del subappalto. In realtà, il committente pubblico aveva correttamente autorizzato il subappalto per l'utilizzo della manodopera, nulla dovendo autorizzare in tema di fornitura.
La censura, in fatto, è inammissibile perché non si confronta con la sentenza nella parte in cui accerta, a motivazione del mancato perfezionamento del contratto, sia la mancanza della sottoscrizione della “conferma d'ordine” da parte di CP_1 che la mancanza di un programma contrattuale, con assunzioni di obblighi e una
[...] tempistica per gli adempimenti. Pertanto è del tutto insignificante che la contabilità fosse redatta in conformità ai prezzi indicati in tale documento e che i documenti di trasporto fossero insufficienti a dimostrare tutte le forniture fatturate. Occorre aggiungere che la “conferma d'ordine” non è nemmeno stata sottoscritta per Parte accettazione da , che era la mandataria dell'ATI, ma dall'impresa associata
[...]
che non aveva il potere di impegnare l'appellante. Controparte_3
In diritto, per ciò che concerne la necessità di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, è vero che, a norma dell'art.118 comma 11 d.lgs.n.163/2006 applicabile ratione temporis, non era considerato subappalto il contratto di fornitura con posa in opera qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non fosse superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, per cui l'eventuale contratto che avesse rispettato tale requisito non avrebbe avuto bisogno della Contr preventiva autorizzazione della stazione appaltante, ma è vero anche che l vrebbe comunque dovuto comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e non risulta che ciò sia mai avvenuto. Comunque si tratta di un profilo non decisivo, perché ciò che è dirimente è la mancanza di prova di un accordo tra le parti qualificabile come contratto.
§ 3.1.2. - Quanto al contratto di subappalto, l'appellante osserva che le fatture emesse da non erano state precedute dal benestare dell'ATI come previsto dal CP_1 Parte contratto ed erano state emesse dopo che aveva contestato le inadempienze ascrivibili a elencando analiticamente la mancata esecuzione delle CP_1 singole prestazioni pattuite. Quindi il Tribunale avrebbe travisato il contratto di Contr subappalto stipulato in data 10/9/2015 tra e, per tale motivo, Controparte_1 avrebbe errato nel ritenere che la avesse colpevolmente rifiutato il Parte_1 pagamento delle fatture, rifiuto che avrebbe legittimato, secondo la ricostruzione del giudice di prime cure, il rifiuto di di proseguire la sua attività di Controparte_1 posa in opera subappaltata.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. L'assunto che le fatture per Contr cui è causa fossero state emesse in assenza di benestare dell' introduce una questione in punto di fatto nuova, perché non dedotta nel giudizio di primo grado, quindi inammissibili ex art.345 c.p.c.. Peraltro entrambe le fatture hanno a oggetto, in parte, importi trattenuti a garanzia rispetto a lavori già contabilizzati con il 4° SAL e pagati, per cui, per tale parte del credito, la questione coincide con quella oggetto del successivo motivo di impugnazione e si esaminerà nel prosieguo.
§ 3.2. - Errata interpretazione dello stato di avanzamento dei lavori. Motivazione incompleta, inadeguata o insufficiente. Con il motivo così intitolato l'appellante critica la decisione nella parte in cui afferma la illegittimità delle ritenute a garanzia operate dall'ATI. Osserva che il quarto SAL era stato preceduto da altri tre, in base ai quali l'ATI aveva eseguito i pagamenti operando ritenute a garanzia e che su tali ritenute non aveva mai sollevato CP_1 obiezioni. Le ritenute sarebbero connaturate alla contabilizzazione dei lavori mediante SAL, che non può sostituire la verifica della buona esecuzione dei lavori da eseguire al termine del contratto, sicché dovrebbero ritenersi implicitamente consentite dal contratto di subappalto che prevedeva pagamenti in corso d'opera in base ai SAL.
Il motivo è infondato. La funzione delle ritenute a garanzia nei contratti pubblici è nota, ma negli appalti privati, non essendo le ritenute previste dalla legge, devono essere previste dal contratto, eventualmente anche mediante rinvio alla disciplina dell'appalto pubblico. In mancanza, il committente può rifiutare una parte dei pagamenti alle scadenze concordate solo sollevando eccezione di inadempimento. Nel contratto in oggetto, che Parte gli importi dei primi tre fossero stati pagati al netto delle ritenute a garanzia non dimostra, di per sé, la legittimità delle ritenute. Comunque, alla data del ricorso monitorio, le somme che l'appellante afferma di aver trattenuto sui primi tre SAL dovevano essere state pagate, visto che lo svincolo è stato richiesto dal subappaltatore solo per le ritenute sul quarto SAL. Pertanto, bene ha fatto il primo giudice ad accertare l'illegittimità delle ritenute a garanzia operate dall'ATI sulla tranche del corrispettivo dovuta a seguito dell'approvazione del 4° SAL, in mancanza di una disposizione contrattuale che prevedesse tali ritenute, anche mediante rinvio alla disciplina dell'appalto pubblico, e in mancanza di un'eccezione di inadempimento relativa ai lavori oggetto del 4° SAL. Ne consegue, per rispondere alla seconda censura del primo motivo di appello, che ha legittimamente emesso fatture per gli importi delle ritenute da CP_1 svincolare e che è irrilevante che le fatture siano state emesse quando l'ATI aveva sollevato ulteriori contestazioni per ritardi e incompletezze, posto che non risulta che tali contestazioni riguardassero le lavorazioni oggetto del 4° SAL, emesso molti mesi prima.
§ 3.3. - Omessa e/o carente pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni.
Omessa valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove acquisite. Con questo motivo l'appellante lamenta la omessa e/o carente pronuncia sulla domanda di risarcimento relativa ai costi sostenuti da per avere dovuto completare i Parte_1 lavori che aveva l'obbligo contrattuale di completare. Osserva di Controparte_1 aver descritto in dettaglio, in otto punti, le voci di spesa sostenute per completare i lavori e per riparare i vizi di quelli mal eseguiti dalla società opposta e che le risultanze della c.t.u. e le prove testimoniali espletate avrebbero dovuto condurre il giudice ad accogliere la domanda.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del rigetto della domanda di risarcimento danni.
Con riferimento al preteso contratto di fornitura con posa in opera, il rigetto si basa sull'accertamento del mancato perfezionamento del contratto. Con riferimento al subappalto, il primo giudice ha accertato, con statuizione che ha trovato conferma in questo grado, la legittimità della sospensione delle lavorazioni da parte di a fronte dell'inadempimento dell'ATI all'obbligo di pagare l'intero CP_1 corrispettivo relativo al quarto SAL. Per quanto riguarda, poi, le difformità delle opere eseguite, il Tribunale ha ben spiegato che esse erano riferite non a contratti in essere tra le parti, ma “alle tavole grafiche predisposte dall'ing. fatte proprie dall'ATI per l'adeguamento delle Persona_1 lavorazioni e delle forniture di impianti elettrici e speciali connesse al progetto di variante, non a firma di , approvato rispetto all'originario progetto col CP_1 Contr quale l si era aggiudicata la gara, per finalità di contenimento della spesa e per apportare alcune migliorie…omissis… in tal modo pretendendo di ricondurre ad inesistenti inadempimenti contrattuali di le problematiche connesse CP_1 Contr alle carenze di organizzazione e progettazione della stessa ”. Peraltro, le stesse risultanze della c.t.u. danno conto che alla data di svolgimento degli accertamenti l'opera era stata completata, per cui le incompletezze dedotte dalle opponenti sulla base di verifiche eseguite senza contraddittorio non erano più accertabili dato che l'opera era stata ultimata da terzi, come pure rilevato dal primo giudice, il che ha precluso a la possibilità di fornire in giudizio la prova CP_1 dell'adempimento del contratto.
§ 3.4. - Violazione degli artt. 91 e art. 92 c.p.c.. Erroneo governo delle regole del codice di rito in materia di riparto delle spese di lite. Con questo motivo l'appellante critica la sentenza, sia per non avere operato una compensazione almeno parziale delle spese processuali, sia per non aver commisurato l'importo delle spese al valore della domanda accolta, sia per averle liquidate nella misura massima consentita, in violazione dell'art.92 c.p.c. e dell'art.5 D.M.n.55/2014.
Il motivo è infondato. Si premette che non è oggetto di censura la condanna alle spese della fase monitoria che il primo giudice ha liquidato conformemente al decreto ingiuntivo opposto, per cui sul punto si è formato il giudicato. Quanto alle spese processuali del giudizio di opposizione, la compensazione, sia pure parziale, non può essere disposta, dato che non vi è stata soccombenza reciproca, ma solo un ridimensionamento, peraltro lieve, della somma oggetto della domanda di condanna proposta dall'opposta in via monitoria. L'applicazione dei valori massimi è stata motivata in ragione della estrema complessità della causa, delle molteplici domande proposte e dell'ampia istruttoria svolta, con motivazione rimasta esente da specifiche censure. Il Tribunale ha liquidato le spese sulla base dello scaglione di valore della causa compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, tenendo correttamente conto non solo della domanda accolta, ma anche della domanda riconvenzionale dell'opponente respinta.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, quindi in € 5532,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10532/2020 , pubblicata in data 16/07/2020 , così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante Parte_1
rifondere a e spese processuali di questo
[...] Controparte_1 grado, che liquida in € 5532,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge, eseguendo il pagamento agli avv.ti Ulisse
Riccardo e Segna Susanna, antistatari;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 10/03/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo