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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14756/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLA Parte_1 C.F._1 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA DI CORTICELLA 180/44 E 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. CASELLA PATRIZIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLA Controparte_1 C.F._2 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA DI CORTICELLA 180/44 E 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. CASELLA PATRIZIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositata in data 27.11.2024 premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore (Bo), in data 23.07.2005 – trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 12, Parte I, Anno 2005; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
visto il decreto di omologa, emesso in data 30.09.2014, con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 16.09.2014; sentite personalmente le parti all'udienza del 29.04.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di non volersi riconciliare e di ottenere lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 2 modificazioni e che sono trascorsi più di dieci anni dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (30.09.2014) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Romania, il 06.12.1983) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Castel Maggiore (Bo), in data 23.07.2005 – trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 12, Parte I, Anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
Prende atto che le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni loro questione economica in sede di separazione e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 11.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14756/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLA Parte_1 C.F._1 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA DI CORTICELLA 180/44 E 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. CASELLA PATRIZIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASELLA Controparte_1 C.F._2 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA DI CORTICELLA 180/44 E 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. CASELLA PATRIZIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositata in data 27.11.2024 premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore (Bo), in data 23.07.2005 – trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 12, Parte I, Anno 2005; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
visto il decreto di omologa, emesso in data 30.09.2014, con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 16.09.2014; sentite personalmente le parti all'udienza del 29.04.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di non volersi riconciliare e di ottenere lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 2 modificazioni e che sono trascorsi più di dieci anni dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (30.09.2014) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], Romania, il 06.12.1983) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Castel Maggiore (Bo), in data 23.07.2005 – trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 12, Parte I, Anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione della sentenza;
Prende atto che le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni loro questione economica in sede di separazione e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 11.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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