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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. VA LO Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA IO Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 658 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Ruvo di Parte_1 C.F._1
Puglia alla Via Madonna delle Grazie, n. 21/d, presso e nello studio dell'avv. Vito
AN PE (C.F. che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Ruvo di Puglia alla Via Pier Gobetti, n. 43, presso e nello studio dell'avv.
CO AN (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 15.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, Parte_1 [...]
deducendo che: Controparte_1
1. era nel possesso di un terreno agricolo sito in Bisceglie alla contrada Colonnella
(censito in catasto al foglio 68, particella 50), a lei pervenuto iure successionis in data 11.08.2004;
2. detto terreno, caratterizzato dalla presenza di alberi di ulivo secolari, era attiguo ad altro terreno, di proprietà di all'interno del Controparte_1 quale erano stati piantumati, da circa quindici anni, alberi di ulivo a distanza inferiore di tre metri dal confine, in violazione dell'art. 892 c.civ.;
3. con missiva del 19.12.2016 aveva invitato senza esito il convenuto ad effettuare un sopralluogo sui terreni di cui è causa al fine di constatare bonariamente le distanze dai confini e disporre lo spostamento degli alberi piantati ad una distanza inferiore;
4. nel novembre 2017 si era avveduta di alcuni comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal in danno del proprio fondo e, in particolare, dello CP_1 sconfinamento di mezzi agricoli al di là del detto confine con trattamenti diserbanti, dell'illegittimo posizionamento di impianti irrigui nel proprio terreno, nonché della marcatura con vernice rossa degli alberi di sua proprietà, tempestivamente denunciati al con missiva del 12.01.2018, rimasta CP_1 senza riscontro.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di condannare il alla cessazione di CP_1 ogni turbativa e molestia al possesso del ridetto terreno e, per l'effetto, di ordinare al convenuto di non accedere al predetto fondo e di rimuovere il tubo di irrigazione ivi apposto, nonché degli alberi di olivo piantati in violazione delle distanze dal confine ai sensi dell'art. 892 c.civ., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il quale, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice per l'avvenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1170 c.civ., posto che l'attività di piantumazione di alberi di ulivo effettuata nel mese di novembre 2017 doveva considerarsi come mera progressione di un'attività già iniziata anni prima dai suoi danti causa.
Ha segnalato, nel merito, che con missiva del 05.01.2017, in riscontro a quella del
23.12.2016 inviata dalla , il proprio consulente di parte si era reso disponibile ad Pt_1 eseguire il sopralluogo nel terreno di cui è causa al fine di verificare le problematiche riscontrate dall'attrice ma quest'ultima aveva deciso di agire in giudizio.
Ha precisato che nel terreno di sua proprietà, acquistato con atto del 14.06.2016, oltre agli alberi di ulivo secolari e agli alberi di ulivo aventi un'età di circa 25/30 anni, nell'inverno del 2017 e nelle zone in cui la distanza tra gli alberi già esistenti risultava essere notevole, erano stati messi a dimora di ulivo tutti da considerarsi piante Pt_2
pag. 2/10 di medio fusto in ragione della loro altezza non superiore a 2.50 mt e, quindi, correttamente posizionate a distanza inferiore a 3 metri rispetto al confine.
Ha aggiunto che il confine tra i due fondi risultava incerto, posto che era presente un solo termine lapideo in corrispondenza del confine comune a sud-est e in prossimità del viale di accesso, sicché non poteva stabilirsi l'esatta distanza delle piante di ulivo di sua proprietà dal detto confine e che durante i lavori di aratura non aveva mai posto in essere alcuno sconfinamento nel fondo dell'attrice, né quest'ultima aveva provato il posizionamento di impianti irrigui nel terreno di sua proprietà.
Ha richiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1170 c.civ. e di accertare l'incertezza sul confine tra i due fondi oggetto di causa e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita mediante prove documentali e CT, è stata decisa con la sentenza n.
643/2024 pubblicata il 03.04.2024, con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. assenza di motivazione del rigetto della domanda volta alla tutela del possesso del fondo dell'odierna appellante nella sentenza di primo grado, la quale ha disposto che, alla luce della qualificazione dei beni di cui è causa e delle loro caratteristiche descritte in atti, nessuna condotta negligente può essere addebitata al posto che gli alberi in questione sono correttamente CP_1 posizionati e regolarmente mantenuti.
A dire dell'appellante, invece, la domanda è fondata, atteso che la documentazione in atti da novembre 2018 legittima l'azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.civ. per lo sconfinamento della parte appellata di oltre 4 metri e che il diserbo del determina lo spargimento di CP_1 prodotti fitosanitari sul terreno della , laddove l'art. 15, comma 3, del Pt_1
D.lgs. 150/2012, per evitare contaminazioni al di fuori del terreno trattato, prevede il ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva dell'area circostante già all'interno della proprietà del terreno trattato;
2. infondatezza del rigetto del punto della domanda relativo alla rimozione dei terminali irrigui del collocati nel terreno dell'appellante, avendo il CP_1
CT confermato che la presenza di tubi irrigui nella proprietà rivenienti Pt_1 dall'impianto di irrigazione dell'allora convenuto fonda in sé la domanda della loro rimozione, poiché l'illegittimità del loro posizionamento non è da intendersi con riferimento all'ostacolo alle operazioni culturali e/o alla proprietà
pag. 3/10 degli alberi su cui insistono ma all'art. 889, comma 2, c.civ., il quale dispone che per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine;
3. infondatezza del rigetto del punto della domanda relativa alla rimozione delle piante d'ulivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la proprietà , in quanto il Giudice ritenendo che le piante di Pt_1 Parte_3 ulivo collocate nel 2017 non rientrano nella categoria di alberi ad alto fusto e, quindi, considerando corretto il loro posizionamento a distanza regolare dalla linea di confine con il fondo della , si è discostato senza alcuna Pt_1 motivazione dalle risultanze della CT, da cui è emerso, invece, che la distanza regolamentare dal confine di tale specie di piante, ai sensi delle norme di legge e degli usi del Comune di Bisceglie, è di almeno tre metri.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'odierno appellato: 1) all'interdizione dall'accesso al terreno di proprietà , inibendo allo Pt_1 stesso la coltivazione del fondo oltre la linea di picchetti in ferro colorati in rosso apposti dal CT;
2) alla rimozione di tutti i terminali di irrigazione illegittimamente collocati nel terreno di proprietà dall'appellato, posizionandoli nel terreno Pt_1 dell'appellato al massimo ad un metro dal relativo confine;
3) alla rimozione di tutte le piante di olivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la proprietà
; 4) al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre alla Pt_1 ripetizione di tutto quanto liquidato dall'appellante a seguito della sentenza di primo grado e delle somme anticipate da quest'ultimo per la CT.
Si è costituito evidenziando: Controparte_1
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto parte appellante ha formulato domande nuove in base alle risultanze della CT, discostandosi da quanto domandato nel giudizio di primo grado, in particolare:
1) nel giudizio di primo grado ha chiesto la cessazione delle molestie del possesso e il divieto di accesso al proprio da parte del laddove nel CP_1 giudizio di appello chiede l'inibizione nei confronti di quest'ultimo alla coltivazione del fondo oltre i picchetti posti sul confine e utilizzati dal CT nelle operazioni peritali;
2) nell'atto di gravame ha domandato la rimozione dei tubi di irrigazione da parte dell'appellato e la loro apposizione a distanza di almeno 1 metro dal confine, laddove nel giudizio di primo grado ha chiesto la rimozione di tubi di irrigazione posti nel terreno di sua proprietà senza alcuna indicazione della distanza di un metro dal confine;
3) nel giudizio di appello ha insistito per la rimozione di tutte le piante di olivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la sua proprietà, laddove nel giudizio di primo grado ha chiesto la rimozione delle piante poste dal 1996;
pag. 4/10 2. il difetto di legittimazione passiva del in quanto questi, avendo CP_1 venduto in data 23.04.2023 il fondo per cui è causa a non è Parte_4 più proprietario del bene e, quindi, non più destinatario delle domande dell'appellante;
3. l'infondatezza del motivo di gravame secondo cui la sentenza di primo grado non ha fornito adeguata motivazione sul rigetto dell'azione di manutenzione del possesso, la cui turbativa sarebbe consistita sia nelle invasioni da parte del del proprio terreno durante le opere di coltivazione e mediante le CP_1 opere di diserbo, sia nella presenza dei terminali dell'impianto di irrigazione posti sulla chioma degli alberi di ulivo secolari, poiché tali terminali andrebbero a sfociare nella proprietà , sebbene si trovino all'interno della chioma Pt_1 degli alberi.
Il Tribunale, a dire dell'appellato, ha correttamente espresso e motivato il principio secondo cui in merito al posizionamento degli alberi secolari non sussiste alcuna attività che possa essere qualificata come turbativa del possesso, atteso che dalla CT è emerso che, avendo tali alberi la maggiore porzione di tronco all'interno del terreno del essi sono di proprietà di CP_1 quest'ultimo, al quale, di conseguenza, appartiene interamente anche la chioma;
4. la tardività e inammissibilità delle richieste dell'appellante volte a provare le condotte del di violazione dei confini durante le opere di CP_1 coltivazione, atteso che la documentazione prodotta e le circostanze indicate dalla sono state cristallizzate in memorie e scritti depositati oltre i Pt_1 termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. l'infondatezza del motivo di gravame con cui l'appellante reitera la richiesta di rimozione dei terminali dell'impianto di irrigazione posti sulle chiome degli alberi di ulivo secolari, atteso che tali terminali non fuoriescono dalle chiome e, pertanto, non provocano alcuna invasione della proprietà altrui;
6. l'infondatezza del motivo di gravame in cui controparte considera infondata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che le cinque piante di ulivo poste a meno di 3 metri dal confine e piantate nel 2017, non raggiungendo una altezza di 2,50 metri, siano a distanza regolamentare, in conformità a quanto disposto dagli usi civici del Comune di Bisceglie, secondo cui gli alberi con altezza inferiore a 2,50 metri non possono considerarsi di alto fusto e, pertanto, possono insistere a distanza inferiore ai 3 metri dal confine.
A dire dell'appellato, la ritiene erroneamente che secondo il CT gli usi Pt_1 civici non specifichino il concetto di altezza degli alberi, ossia se essa sia riferita pag. 5/10 alla prima ramificazione, atteso che una siffatta affermazione non risulta in nessuna parte dell'elaborato peritale e che il consulente ha ribadito che quegli alberi di ulivo, avendo una altezza inferiore a 2,50 metri, non possano considerarsi alberi ad alto fusto, sicché il loro posizionamento risulta corretto.
Ha richiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, nonché il difetto di legittimazione passiva di e, Controparte_1 per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio e nel merito di rigettare il gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del per avere costui prima della definizione del giudizio di primo grado CP_1 venduto il 23.04.2023 i fondi di cui si discute in favore di è infondata Parte_4
e non merita accoglimento.
Prevede, infatti, l'art. 111 cpc che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.(...)
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Pertanto, la presente sentenza puo' essere pronunciata nei confronti del CP_1 fermi gli eventuali effetti cd “riflessi” nei confronti dell'acquirente (soprattutto rilevanti nell'eventuale sede esecutiva) come individuati nella cennata disposizione in rito.
L'appello per il resto è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello: assenza di motivazione posta alla base del rigetto della domanda di interdizione dell'appellato ad accedere al fondo dell'appellante il quale avrebbe svolto attività di diserbo, sconfinando con mezzi agricoli.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 6/10 Precisandosi che l'appellato in primo grado ha contestato l'attività di sconfinamento addebitatagli, evidenziando l'incertezza del confine a causa della presenza di un solo termine lapideo, si osserva che nel caso di specie l'appellante non ha dimostrato (come era suo onere fare) l'avvenuta turbativa del possesso, non dimostrando lo svolgimento di attività agricole (aratura e diserbo) sul proprio fondo, non risultando mai chiarito neppure in che epoca ed in quali parti del proprio terreno ciò sia avvenuto.
A ciò va aggiunto che, come rilevato dal CT e sostenuto dall'appellato, il confine tra i due fondi era effettivamente incerto, tant'è che il CT lo ha individuato tramite una linea immaginaria per essere presente un solo termine lapideo al solo confine posteriore sito a nord-ovest (pagg.
3-4 CT), avendo in primo grado l'appellante articolato richieste istruttorie irrilevanti (neppure riproposte in appello) perché non volte a dimostrare la presenza di altro termine al confine sud-est.
Inoltre, l'appellante ha recepito il riconfinamento operato dal CT con l'apposizione di picchetto in ferro, tanto da formulare in sede di appello domanda di divieto di accesso al fondo alla luce del nuovo confine individuato dal consulente.
Secondo motivo di appello: erroneo rigetto della domanda di rimozione dei terminali irrigui, alla luce di quanto verificato dal CT, non rilevando la circostanza che questi non intralcino le operazioni colturali ma il mancato rispetto dell'art. 889, comma 2 c.civ.
Il motivo di appello è fondato.
Si osserva che il nominato CT ha chiarito che su due olivi secolari insistono i terminali delle ale gocciolanti dell'impianto di irrigazione apposto dal i CP_1 quali sconfinano, sia pur di poco nella proprietà della . Pt_1
Orbene, tale installazione, in quanto ricadente all'interno della proprietà , deve Pt_1 essere necessariamente rimossa, perché, sebbene non intralci le operazioni colturali, risulta comunque all'interno della proprietà della parte appellata.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta, l'appellato va condannato a sua cura e spese ad arretrare il detto impianto di irrigazione riferito ai due ulivi secolari meglio individuati in CT ad un metro dal confine come individuato nella predetta
CT (a cui si rimanda sul punto compresi i relativi allegati), il tutto in applicazione dell'art. 889 c.civ., non vertendosi in materia di mutamento della domanda (vedi in tema di demolizione di edificio ed arretramento Cass. 20078/2021).
Terzo motivo di appello: erroneo rigetto della domanda proposta volta alla rimozione delle piante di ulivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine.
pag. 7/10 Preliminarmente si osserva che la richiesta dell'appellante di rimuovere le sole piante collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine non costituisce domanda nuova, tenuto conto che in atto di citazione (notificato il 18.04.2018) l'appellante ha chiesto la rimozione di tutte le piante di olivo collocate da dicembre 1996 entro i tre metri dal confine (e quindi nei 22 anni precedenti l'avvio del giudizio) e ha successivamente ridotto la domanda nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 depositata il 14.10.2018 alla rimozione dei soli alberi piantumati nei 15 anni precedenti (e quindi a ritroso sino al
2003).
Nel merito si osserva che il motivo di appello risulta fondato.
Va evidenziato in punto di diritto che l'art. 892 c.civ. stabilisce quanto segue :
“Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, dagli usi locali. S1e gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci,
i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.”.
Orbene, in punto di fatto si osserva che il nominato CT ha verificato che gli usi locali del Comune di Bisceglie (in mancanza dei quali operano i criteri residuali di cui all'art. 892 c.civ.) stabiliscono che la distanza degli alberi ad alto fusto, che superano i
2,5 mt. di altezza devono essere posti a 3 mt dal confine, individuando nel terreno del
5 piante di ulivo di pochi anni e di altezza inferiore a mt 2,50 sono CP_1 piantumate a meno di 3 mt dal confine con il fondo della . Pt_1
Il Giudice di Prime ha invece rigettato la domanda, ritenendo che le 5 piante di Pt_3 ulivo individuate dal CT come apposte non a distanza regolamentare secondo i pag. 8/10 cennati usi perché inferiore ai 3 metri siano in realtà correttamente piantumate perché di altezza inferiore a 2,50 mt.
Il ragionamento del Giudice di non puo' essere condiviso. Parte_3
Ha, infatti, chiarito la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 06/03/2003, n.3289) che
“le regole dettate dall'art. 892 c.civ. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio”, sicchè non rileva l'età della pianta quanto piuttosto la sua classificazione botanica.
Alla luce di quanto precede è evidente che correttamente il nominato CT abbia individuato i 5 ulivi come piantumati in modo non conforme a legge (vedi pagg. 5 e 6 della CT e rilievi ad essa allegati), evidentemente ritenendoli appartenere alle specie ad alto fusto, proprio perché non rileva l'età anagrafica della pianta (e quindi la sua altezza ad un dato periodo di tempo) ma la sua classificazione botanica, ossia la sua capacità di crescita nel corso del tempo e quindi la sua idoneità a poter dare problemi con le radici o la chioma alle costruzioni o piantagioni limitrofe, con conseguente fondatezza del motivo di appello proposto.
In ragione dell'accoglimento parziale del proposto appello, l'appellato va condannato a sua cura e spese a rimuovere le cinque piante di olivo meglio descritte alle pagg. 5 e 6 della CT e nei relativi allegati (qui da intendersi richiamate e trascritte).
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione proposta e dell'esito complessivo della lite, vanno compensate per metà e la residua metà va posta a carico di parte appellata, liquidata come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della controversia, tra i minimi e i medi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate e con esclusione per l'appello della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025).
Le spese di CT, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti per metà ciascuna, visto l'esito della lite.
PQM
pag. 9/10 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 643/2024 pubblicata il Parte_1
03.04.2024 del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'appellato, a sua cura e spese a:
1) arretrare l'impianto di irrigazione riferito ai due ulivi secolari meglio individuati in CT ad un metro dal confine come individuato dalla CT e dai relativi allegati (qui da intendersi richiamati e trascritti);
2) a rimuovere dal fondo di sua proprietà come descritto in atti le cinque piante di olivo meglio individuate alle pagg. 5 e 6 della CT e nei relativi allegati
(qui da intendersi richiamate e trascritte);
➢ compensa tra le parti per metà le spese dei due gradi del giudizio, condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà, liquidata per il giudizio di primo grado in € 70,69 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 73,50 per esborsi ed € 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Bari, addì 22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA IO VA LO
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi all. 2B alla relazione:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. VA LO Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa RA IO Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 658 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Ruvo di Parte_1 C.F._1
Puglia alla Via Madonna delle Grazie, n. 21/d, presso e nello studio dell'avv. Vito
AN PE (C.F. che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Ruvo di Puglia alla Via Pier Gobetti, n. 43, presso e nello studio dell'avv.
CO AN (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellato-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 15.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, Parte_1 [...]
deducendo che: Controparte_1
1. era nel possesso di un terreno agricolo sito in Bisceglie alla contrada Colonnella
(censito in catasto al foglio 68, particella 50), a lei pervenuto iure successionis in data 11.08.2004;
2. detto terreno, caratterizzato dalla presenza di alberi di ulivo secolari, era attiguo ad altro terreno, di proprietà di all'interno del Controparte_1 quale erano stati piantumati, da circa quindici anni, alberi di ulivo a distanza inferiore di tre metri dal confine, in violazione dell'art. 892 c.civ.;
3. con missiva del 19.12.2016 aveva invitato senza esito il convenuto ad effettuare un sopralluogo sui terreni di cui è causa al fine di constatare bonariamente le distanze dai confini e disporre lo spostamento degli alberi piantati ad una distanza inferiore;
4. nel novembre 2017 si era avveduta di alcuni comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal in danno del proprio fondo e, in particolare, dello CP_1 sconfinamento di mezzi agricoli al di là del detto confine con trattamenti diserbanti, dell'illegittimo posizionamento di impianti irrigui nel proprio terreno, nonché della marcatura con vernice rossa degli alberi di sua proprietà, tempestivamente denunciati al con missiva del 12.01.2018, rimasta CP_1 senza riscontro.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di condannare il alla cessazione di CP_1 ogni turbativa e molestia al possesso del ridetto terreno e, per l'effetto, di ordinare al convenuto di non accedere al predetto fondo e di rimuovere il tubo di irrigazione ivi apposto, nonché degli alberi di olivo piantati in violazione delle distanze dal confine ai sensi dell'art. 892 c.civ., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio il quale, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice per l'avvenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1170 c.civ., posto che l'attività di piantumazione di alberi di ulivo effettuata nel mese di novembre 2017 doveva considerarsi come mera progressione di un'attività già iniziata anni prima dai suoi danti causa.
Ha segnalato, nel merito, che con missiva del 05.01.2017, in riscontro a quella del
23.12.2016 inviata dalla , il proprio consulente di parte si era reso disponibile ad Pt_1 eseguire il sopralluogo nel terreno di cui è causa al fine di verificare le problematiche riscontrate dall'attrice ma quest'ultima aveva deciso di agire in giudizio.
Ha precisato che nel terreno di sua proprietà, acquistato con atto del 14.06.2016, oltre agli alberi di ulivo secolari e agli alberi di ulivo aventi un'età di circa 25/30 anni, nell'inverno del 2017 e nelle zone in cui la distanza tra gli alberi già esistenti risultava essere notevole, erano stati messi a dimora di ulivo tutti da considerarsi piante Pt_2
pag. 2/10 di medio fusto in ragione della loro altezza non superiore a 2.50 mt e, quindi, correttamente posizionate a distanza inferiore a 3 metri rispetto al confine.
Ha aggiunto che il confine tra i due fondi risultava incerto, posto che era presente un solo termine lapideo in corrispondenza del confine comune a sud-est e in prossimità del viale di accesso, sicché non poteva stabilirsi l'esatta distanza delle piante di ulivo di sua proprietà dal detto confine e che durante i lavori di aratura non aveva mai posto in essere alcuno sconfinamento nel fondo dell'attrice, né quest'ultima aveva provato il posizionamento di impianti irrigui nel terreno di sua proprietà.
Ha richiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1170 c.civ. e di accertare l'incertezza sul confine tra i due fondi oggetto di causa e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita mediante prove documentali e CT, è stata decisa con la sentenza n.
643/2024 pubblicata il 03.04.2024, con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. assenza di motivazione del rigetto della domanda volta alla tutela del possesso del fondo dell'odierna appellante nella sentenza di primo grado, la quale ha disposto che, alla luce della qualificazione dei beni di cui è causa e delle loro caratteristiche descritte in atti, nessuna condotta negligente può essere addebitata al posto che gli alberi in questione sono correttamente CP_1 posizionati e regolarmente mantenuti.
A dire dell'appellante, invece, la domanda è fondata, atteso che la documentazione in atti da novembre 2018 legittima l'azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 c.civ. per lo sconfinamento della parte appellata di oltre 4 metri e che il diserbo del determina lo spargimento di CP_1 prodotti fitosanitari sul terreno della , laddove l'art. 15, comma 3, del Pt_1
D.lgs. 150/2012, per evitare contaminazioni al di fuori del terreno trattato, prevede il ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva dell'area circostante già all'interno della proprietà del terreno trattato;
2. infondatezza del rigetto del punto della domanda relativo alla rimozione dei terminali irrigui del collocati nel terreno dell'appellante, avendo il CP_1
CT confermato che la presenza di tubi irrigui nella proprietà rivenienti Pt_1 dall'impianto di irrigazione dell'allora convenuto fonda in sé la domanda della loro rimozione, poiché l'illegittimità del loro posizionamento non è da intendersi con riferimento all'ostacolo alle operazioni culturali e/o alla proprietà
pag. 3/10 degli alberi su cui insistono ma all'art. 889, comma 2, c.civ., il quale dispone che per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine;
3. infondatezza del rigetto del punto della domanda relativa alla rimozione delle piante d'ulivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la proprietà , in quanto il Giudice ritenendo che le piante di Pt_1 Parte_3 ulivo collocate nel 2017 non rientrano nella categoria di alberi ad alto fusto e, quindi, considerando corretto il loro posizionamento a distanza regolare dalla linea di confine con il fondo della , si è discostato senza alcuna Pt_1 motivazione dalle risultanze della CT, da cui è emerso, invece, che la distanza regolamentare dal confine di tale specie di piante, ai sensi delle norme di legge e degli usi del Comune di Bisceglie, è di almeno tre metri.
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'odierno appellato: 1) all'interdizione dall'accesso al terreno di proprietà , inibendo allo Pt_1 stesso la coltivazione del fondo oltre la linea di picchetti in ferro colorati in rosso apposti dal CT;
2) alla rimozione di tutti i terminali di irrigazione illegittimamente collocati nel terreno di proprietà dall'appellato, posizionandoli nel terreno Pt_1 dell'appellato al massimo ad un metro dal relativo confine;
3) alla rimozione di tutte le piante di olivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la proprietà
; 4) al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre alla Pt_1 ripetizione di tutto quanto liquidato dall'appellante a seguito della sentenza di primo grado e delle somme anticipate da quest'ultimo per la CT.
Si è costituito evidenziando: Controparte_1
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto parte appellante ha formulato domande nuove in base alle risultanze della CT, discostandosi da quanto domandato nel giudizio di primo grado, in particolare:
1) nel giudizio di primo grado ha chiesto la cessazione delle molestie del possesso e il divieto di accesso al proprio da parte del laddove nel CP_1 giudizio di appello chiede l'inibizione nei confronti di quest'ultimo alla coltivazione del fondo oltre i picchetti posti sul confine e utilizzati dal CT nelle operazioni peritali;
2) nell'atto di gravame ha domandato la rimozione dei tubi di irrigazione da parte dell'appellato e la loro apposizione a distanza di almeno 1 metro dal confine, laddove nel giudizio di primo grado ha chiesto la rimozione di tubi di irrigazione posti nel terreno di sua proprietà senza alcuna indicazione della distanza di un metro dal confine;
3) nel giudizio di appello ha insistito per la rimozione di tutte le piante di olivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine con la sua proprietà, laddove nel giudizio di primo grado ha chiesto la rimozione delle piante poste dal 1996;
pag. 4/10 2. il difetto di legittimazione passiva del in quanto questi, avendo CP_1 venduto in data 23.04.2023 il fondo per cui è causa a non è Parte_4 più proprietario del bene e, quindi, non più destinatario delle domande dell'appellante;
3. l'infondatezza del motivo di gravame secondo cui la sentenza di primo grado non ha fornito adeguata motivazione sul rigetto dell'azione di manutenzione del possesso, la cui turbativa sarebbe consistita sia nelle invasioni da parte del del proprio terreno durante le opere di coltivazione e mediante le CP_1 opere di diserbo, sia nella presenza dei terminali dell'impianto di irrigazione posti sulla chioma degli alberi di ulivo secolari, poiché tali terminali andrebbero a sfociare nella proprietà , sebbene si trovino all'interno della chioma Pt_1 degli alberi.
Il Tribunale, a dire dell'appellato, ha correttamente espresso e motivato il principio secondo cui in merito al posizionamento degli alberi secolari non sussiste alcuna attività che possa essere qualificata come turbativa del possesso, atteso che dalla CT è emerso che, avendo tali alberi la maggiore porzione di tronco all'interno del terreno del essi sono di proprietà di CP_1 quest'ultimo, al quale, di conseguenza, appartiene interamente anche la chioma;
4. la tardività e inammissibilità delle richieste dell'appellante volte a provare le condotte del di violazione dei confini durante le opere di CP_1 coltivazione, atteso che la documentazione prodotta e le circostanze indicate dalla sono state cristallizzate in memorie e scritti depositati oltre i Pt_1 termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
5. l'infondatezza del motivo di gravame con cui l'appellante reitera la richiesta di rimozione dei terminali dell'impianto di irrigazione posti sulle chiome degli alberi di ulivo secolari, atteso che tali terminali non fuoriescono dalle chiome e, pertanto, non provocano alcuna invasione della proprietà altrui;
6. l'infondatezza del motivo di gravame in cui controparte considera infondata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che le cinque piante di ulivo poste a meno di 3 metri dal confine e piantate nel 2017, non raggiungendo una altezza di 2,50 metri, siano a distanza regolamentare, in conformità a quanto disposto dagli usi civici del Comune di Bisceglie, secondo cui gli alberi con altezza inferiore a 2,50 metri non possono considerarsi di alto fusto e, pertanto, possono insistere a distanza inferiore ai 3 metri dal confine.
A dire dell'appellato, la ritiene erroneamente che secondo il CT gli usi Pt_1 civici non specifichino il concetto di altezza degli alberi, ossia se essa sia riferita pag. 5/10 alla prima ramificazione, atteso che una siffatta affermazione non risulta in nessuna parte dell'elaborato peritale e che il consulente ha ribadito che quegli alberi di ulivo, avendo una altezza inferiore a 2,50 metri, non possano considerarsi alberi ad alto fusto, sicché il loro posizionamento risulta corretto.
Ha richiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, nonché il difetto di legittimazione passiva di e, Controparte_1 per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio e nel merito di rigettare il gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, previa concessione di termini per note.
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Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del per avere costui prima della definizione del giudizio di primo grado CP_1 venduto il 23.04.2023 i fondi di cui si discute in favore di è infondata Parte_4
e non merita accoglimento.
Prevede, infatti, l'art. 111 cpc che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.(...)
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Pertanto, la presente sentenza puo' essere pronunciata nei confronti del CP_1 fermi gli eventuali effetti cd “riflessi” nei confronti dell'acquirente (soprattutto rilevanti nell'eventuale sede esecutiva) come individuati nella cennata disposizione in rito.
L'appello per il resto è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello: assenza di motivazione posta alla base del rigetto della domanda di interdizione dell'appellato ad accedere al fondo dell'appellante il quale avrebbe svolto attività di diserbo, sconfinando con mezzi agricoli.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 6/10 Precisandosi che l'appellato in primo grado ha contestato l'attività di sconfinamento addebitatagli, evidenziando l'incertezza del confine a causa della presenza di un solo termine lapideo, si osserva che nel caso di specie l'appellante non ha dimostrato (come era suo onere fare) l'avvenuta turbativa del possesso, non dimostrando lo svolgimento di attività agricole (aratura e diserbo) sul proprio fondo, non risultando mai chiarito neppure in che epoca ed in quali parti del proprio terreno ciò sia avvenuto.
A ciò va aggiunto che, come rilevato dal CT e sostenuto dall'appellato, il confine tra i due fondi era effettivamente incerto, tant'è che il CT lo ha individuato tramite una linea immaginaria per essere presente un solo termine lapideo al solo confine posteriore sito a nord-ovest (pagg.
3-4 CT), avendo in primo grado l'appellante articolato richieste istruttorie irrilevanti (neppure riproposte in appello) perché non volte a dimostrare la presenza di altro termine al confine sud-est.
Inoltre, l'appellante ha recepito il riconfinamento operato dal CT con l'apposizione di picchetto in ferro, tanto da formulare in sede di appello domanda di divieto di accesso al fondo alla luce del nuovo confine individuato dal consulente.
Secondo motivo di appello: erroneo rigetto della domanda di rimozione dei terminali irrigui, alla luce di quanto verificato dal CT, non rilevando la circostanza che questi non intralcino le operazioni colturali ma il mancato rispetto dell'art. 889, comma 2 c.civ.
Il motivo di appello è fondato.
Si osserva che il nominato CT ha chiarito che su due olivi secolari insistono i terminali delle ale gocciolanti dell'impianto di irrigazione apposto dal i CP_1 quali sconfinano, sia pur di poco nella proprietà della . Pt_1
Orbene, tale installazione, in quanto ricadente all'interno della proprietà , deve Pt_1 essere necessariamente rimossa, perché, sebbene non intralci le operazioni colturali, risulta comunque all'interno della proprietà della parte appellata.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta, l'appellato va condannato a sua cura e spese ad arretrare il detto impianto di irrigazione riferito ai due ulivi secolari meglio individuati in CT ad un metro dal confine come individuato nella predetta
CT (a cui si rimanda sul punto compresi i relativi allegati), il tutto in applicazione dell'art. 889 c.civ., non vertendosi in materia di mutamento della domanda (vedi in tema di demolizione di edificio ed arretramento Cass. 20078/2021).
Terzo motivo di appello: erroneo rigetto della domanda proposta volta alla rimozione delle piante di ulivo collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine.
pag. 7/10 Preliminarmente si osserva che la richiesta dell'appellante di rimuovere le sole piante collocate da tre lustri a meno di tre metri dal confine non costituisce domanda nuova, tenuto conto che in atto di citazione (notificato il 18.04.2018) l'appellante ha chiesto la rimozione di tutte le piante di olivo collocate da dicembre 1996 entro i tre metri dal confine (e quindi nei 22 anni precedenti l'avvio del giudizio) e ha successivamente ridotto la domanda nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 depositata il 14.10.2018 alla rimozione dei soli alberi piantumati nei 15 anni precedenti (e quindi a ritroso sino al
2003).
Nel merito si osserva che il motivo di appello risulta fondato.
Va evidenziato in punto di diritto che l'art. 892 c.civ. stabilisce quanto segue :
“Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti
e, in mancanza, dagli usi locali. S1e gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci,
i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.”.
Orbene, in punto di fatto si osserva che il nominato CT ha verificato che gli usi locali del Comune di Bisceglie (in mancanza dei quali operano i criteri residuali di cui all'art. 892 c.civ.) stabiliscono che la distanza degli alberi ad alto fusto, che superano i
2,5 mt. di altezza devono essere posti a 3 mt dal confine, individuando nel terreno del
5 piante di ulivo di pochi anni e di altezza inferiore a mt 2,50 sono CP_1 piantumate a meno di 3 mt dal confine con il fondo della . Pt_1
Il Giudice di Prime ha invece rigettato la domanda, ritenendo che le 5 piante di Pt_3 ulivo individuate dal CT come apposte non a distanza regolamentare secondo i pag. 8/10 cennati usi perché inferiore ai 3 metri siano in realtà correttamente piantumate perché di altezza inferiore a 2,50 mt.
Il ragionamento del Giudice di non puo' essere condiviso. Parte_3
Ha, infatti, chiarito la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 06/03/2003, n.3289) che
“le regole dettate dall'art. 892 c.civ. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio”, sicchè non rileva l'età della pianta quanto piuttosto la sua classificazione botanica.
Alla luce di quanto precede è evidente che correttamente il nominato CT abbia individuato i 5 ulivi come piantumati in modo non conforme a legge (vedi pagg. 5 e 6 della CT e rilievi ad essa allegati), evidentemente ritenendoli appartenere alle specie ad alto fusto, proprio perché non rileva l'età anagrafica della pianta (e quindi la sua altezza ad un dato periodo di tempo) ma la sua classificazione botanica, ossia la sua capacità di crescita nel corso del tempo e quindi la sua idoneità a poter dare problemi con le radici o la chioma alle costruzioni o piantagioni limitrofe, con conseguente fondatezza del motivo di appello proposto.
In ragione dell'accoglimento parziale del proposto appello, l'appellato va condannato a sua cura e spese a rimuovere le cinque piante di olivo meglio descritte alle pagg. 5 e 6 della CT e nei relativi allegati (qui da intendersi richiamate e trascritte).
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione proposta e dell'esito complessivo della lite, vanno compensate per metà e la residua metà va posta a carico di parte appellata, liquidata come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della controversia, tra i minimi e i medi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate e con esclusione per l'appello della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025).
Le spese di CT, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti per metà ciascuna, visto l'esito della lite.
PQM
pag. 9/10 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 643/2024 pubblicata il Parte_1
03.04.2024 del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna l'appellato, a sua cura e spese a:
1) arretrare l'impianto di irrigazione riferito ai due ulivi secolari meglio individuati in CT ad un metro dal confine come individuato dalla CT e dai relativi allegati (qui da intendersi richiamati e trascritti);
2) a rimuovere dal fondo di sua proprietà come descritto in atti le cinque piante di olivo meglio individuate alle pagg. 5 e 6 della CT e nei relativi allegati
(qui da intendersi richiamate e trascritte);
➢ compensa tra le parti per metà le spese dei due gradi del giudizio, condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà, liquidata per il giudizio di primo grado in € 70,69 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il giudizio di appello in € 73,50 per esborsi ed € 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Bari, addì 22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA IO VA LO
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