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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 909/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P. Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Ragusa, in via Padre Scopetta n.35, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso, iuxta deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 21/03/2024, versata in atti;
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 7 nato a [...] [...] (C.F.: ), Controparte_1 Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Avveduto, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in in via Bixio n.64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 307/2023 del 21.09.2023 il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. n. 3750 del 28.12.2022, avente ad oggetto la somma € 859,59, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2019/2020, avanzata da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 3750 del 28.12.2022 per intervenuta prescrizione, in quanto il (la cui costituzione in primo grado era Parte_1
stata ritenuta inammissibile, e con essa anche i documenti depositati in uno alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto quest'ultima era avvenuta in forma cartacea, anziché telematicamente, non potendo “subentrare nel processo, con tutte le preclusioni e quindi con il considerare tutta la documentazione allegata dall'ente resistente tamquam non esset”) contestava i canoni idrici notificando direttamente l'atto di diffida impugnato, senza emettere alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Peraltro, il alla luce della mancata prova documentale, la quale, insieme Pt_1
alla comparsa responsiva, era stata in primo grado considerata tamquam non esset,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 7 non aveva provato la somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di Pace di Modica, dunque, annullava la diffida opposta, così statuendo:
“Accoglie la domanda del ricorrente dichiarando non dovuta la Controparte_1
somma di €.859,59 esposta nella diffida di pagamento e messa in mora n.3750/2022 per intervenuta prescrizione del credito. Condanna il al pagamento Parte_1
delle spese di lite che vengono liquidate in favore del ricorrente in complessivi
€.243,00 di cui €.43,00 per spese vive, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”, ritenendo assorbiti gli altri motivi.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza, Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.03.2024, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
859,59, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 7 La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è dunque rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, sostenendo la mancata prescrizione del diritto di credito per i consumi relativi al canone idrico anni 2019 e
2020, applicazione dei termini di prescrizione quinquennale per i consumi relativi all'anno 2019, e applicazione della prescrizione biennale di cui all'art. 205/2017 per i consumi relativi all'anno 2020.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, considerato che dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 7 millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di €
859,59, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso concreto, non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, atteso che è onere del medesimo indicare il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C.
3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della
"potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Non avendo dunque il indicato, con riguardo all'unico motivo di Parte_1
appello proposto, il principio regolatore della materia asseritamente violato,
l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 307/2023, del Parte_2
21.09.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 7 L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 909/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 307/2023 del 21.09.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002, per euro 64,50.
Ragusa, 09.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 7
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 909/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P. Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Ragusa, in via Padre Scopetta n.35, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso, iuxta deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 21/03/2024, versata in atti;
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 7 nato a [...] [...] (C.F.: ), Controparte_1 Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Avveduto, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito in in via Bixio n.64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 307/2023 del 21.09.2023 il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. n. 3750 del 28.12.2022, avente ad oggetto la somma € 859,59, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2019/2020, avanzata da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 3750 del 28.12.2022 per intervenuta prescrizione, in quanto il (la cui costituzione in primo grado era Parte_1
stata ritenuta inammissibile, e con essa anche i documenti depositati in uno alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto quest'ultima era avvenuta in forma cartacea, anziché telematicamente, non potendo “subentrare nel processo, con tutte le preclusioni e quindi con il considerare tutta la documentazione allegata dall'ente resistente tamquam non esset”) contestava i canoni idrici notificando direttamente l'atto di diffida impugnato, senza emettere alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Peraltro, il alla luce della mancata prova documentale, la quale, insieme Pt_1
alla comparsa responsiva, era stata in primo grado considerata tamquam non esset,
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 7 non aveva provato la somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di Pace di Modica, dunque, annullava la diffida opposta, così statuendo:
“Accoglie la domanda del ricorrente dichiarando non dovuta la Controparte_1
somma di €.859,59 esposta nella diffida di pagamento e messa in mora n.3750/2022 per intervenuta prescrizione del credito. Condanna il al pagamento Parte_1
delle spese di lite che vengono liquidate in favore del ricorrente in complessivi
€.243,00 di cui €.43,00 per spese vive, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”, ritenendo assorbiti gli altri motivi.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza, Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.03.2024, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di causa avente valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
859,59, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 7 La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è dunque rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado, sostenendo la mancata prescrizione del diritto di credito per i consumi relativi al canone idrico anni 2019 e
2020, applicazione dei termini di prescrizione quinquennale per i consumi relativi all'anno 2019, e applicazione della prescrizione biennale di cui all'art. 205/2017 per i consumi relativi all'anno 2020.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, considerato che dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 7 millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di €
859,59, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso concreto, non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, atteso che è onere del medesimo indicare il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C.
3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della
"potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Non avendo dunque il indicato, con riguardo all'unico motivo di Parte_1
appello proposto, il principio regolatore della materia asseritamente violato,
l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 307/2023, del Parte_2
21.09.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 7 L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 909/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 307/2023 del 21.09.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002, per euro 64,50.
Ragusa, 09.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 7
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 7