CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2024, n. 25854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25854 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS GG, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA CC, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25854 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono stati sottoposti a vincolo cautelare gioielli, monili e una somma di euro 1.120 rinvenuti presso l'abitazione di ER AS, quale profitto dell'attività associativa, di cui egli risultava partecipe, finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti volti all'indebito ottenimento di contributi pubblici, emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché al riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose e, infine, al trasferimento all'estero degli stessi. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ER AS che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione al rigetto della istanza difensiva di perdita di efficacia del decreto di sequestro. Il Tribunale ha erroneamente fatto leva sul termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti e sulla decorrenza da questa del termine di 10 giorni per la decisione, essendo - invece - rilevante la circostanza del decorso del termine dalla data di deposito della istanza di riesame (9.2.2024), posto che solo dopo 27 giorni da questa è stata emessa la decisione, dovendosi ritenere che una lettura combinata delle disposizioni contenute nell'art. 309 cod. proc. pen. consente di ritenere che detta decisione debba intervenire entro il sedicesimo giorno dal deposito della istanza di riesame (immediata comunicazione alla procura + 5 gg. per la trasmissione degli atti + 10 gg. per la emissione dell'ordinanza). 2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché degli artt. 240 e 416 cod. pen. in relazione alla assenza del profitto in capo alla associazione per delinquere oggetto di contestazione, non avendo il Tribunale motivato in ordine a tale profitto, diverso da quello dei reati- fine a carico dei singoli associati (come indicati nella ordinanza genetica a pg. 72). 2.3. Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 e 416 cod. pen. in relazione alla dedotta proprietà dei beni sequestrati - segnatamente i gioielli e la somma di denaro - in capo alla moglie dell'indagato ricorrente, in relazione alla quale la ordinanza ha omesso qualsiasi motivazione. : 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva volta alla declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo, sul rilievo che l'unico termine perentorio a tal riguardo previsto è quello di 10 giorni - decorrente dalla trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'autorità procedente - entro i quali deve essere emessa la decisione, nella specie pienamente rispettato. Invero, il Tribunale si è conformato al principio di diritto secondo il quale, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yezeraj, Rv. 277566). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla pertinente deduzione il Tribunale ha risposto richiamando la possibilità di individuare il profitto del reato associativo quale frutto del profitto dei reati-fine commessi, con il limite di non realizzare una duplicazione dei profitti oggetto di sequestro, nella specie non valicato. Anche per questo aspetto la decisione si pone nell'alveo di legittimità secondo il quale, ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, I. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (Sez. 3, n. 14044 del 12/12/2017, dep. 2018, Pmt c/ altri, Rv. 272548); ancora, il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016; Bernasconi, Rv. 268772). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo correttamente il Tribunale dichiarato l'inammissibilità della deduzione in quanto proposta da chi non ne aveva interesse in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Lucca, Rv. 281098). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SA CC, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25854 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono stati sottoposti a vincolo cautelare gioielli, monili e una somma di euro 1.120 rinvenuti presso l'abitazione di ER AS, quale profitto dell'attività associativa, di cui egli risultava partecipe, finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti volti all'indebito ottenimento di contributi pubblici, emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché al riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività delittuose e, infine, al trasferimento all'estero degli stessi. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ER AS che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione al rigetto della istanza difensiva di perdita di efficacia del decreto di sequestro. Il Tribunale ha erroneamente fatto leva sul termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti e sulla decorrenza da questa del termine di 10 giorni per la decisione, essendo - invece - rilevante la circostanza del decorso del termine dalla data di deposito della istanza di riesame (9.2.2024), posto che solo dopo 27 giorni da questa è stata emessa la decisione, dovendosi ritenere che una lettura combinata delle disposizioni contenute nell'art. 309 cod. proc. pen. consente di ritenere che detta decisione debba intervenire entro il sedicesimo giorno dal deposito della istanza di riesame (immediata comunicazione alla procura + 5 gg. per la trasmissione degli atti + 10 gg. per la emissione dell'ordinanza). 2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nonché degli artt. 240 e 416 cod. pen. in relazione alla assenza del profitto in capo alla associazione per delinquere oggetto di contestazione, non avendo il Tribunale motivato in ordine a tale profitto, diverso da quello dei reati- fine a carico dei singoli associati (come indicati nella ordinanza genetica a pg. 72). 2.3. Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 e 416 cod. pen. in relazione alla dedotta proprietà dei beni sequestrati - segnatamente i gioielli e la somma di denaro - in capo alla moglie dell'indagato ricorrente, in relazione alla quale la ordinanza ha omesso qualsiasi motivazione. : 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Del tutto correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza difensiva volta alla declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo, sul rilievo che l'unico termine perentorio a tal riguardo previsto è quello di 10 giorni - decorrente dalla trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'autorità procedente - entro i quali deve essere emessa la decisione, nella specie pienamente rispettato. Invero, il Tribunale si è conformato al principio di diritto secondo il quale, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yezeraj, Rv. 277566). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Alla pertinente deduzione il Tribunale ha risposto richiamando la possibilità di individuare il profitto del reato associativo quale frutto del profitto dei reati-fine commessi, con il limite di non realizzare una duplicazione dei profitti oggetto di sequestro, nella specie non valicato. Anche per questo aspetto la decisione si pone nell'alveo di legittimità secondo il quale, ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, I. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (Sez. 3, n. 14044 del 12/12/2017, dep. 2018, Pmt c/ altri, Rv. 272548); ancora, il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016; Bernasconi, Rv. 268772). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo correttamente il Tribunale dichiarato l'inammissibilità della deduzione in quanto proposta da chi non ne aveva interesse in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Lucca, Rv. 281098). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2024.