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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET CH ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529/2024 R.G.,
tra rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Totino Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dello status di handicap in forma grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., depositato in data 10.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella ritenuta di giustizia – essendo stato riconosciuto in sede amministrativa quello di handicap ai sensi del primo comma della disposizione – e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis, co. 1, c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in CP_1 fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Orbene, venendo al caso in esame, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente presentato espressa dichiarazione di dissenso in data 08.10.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 07.10.2024.
Il giudizio di merito, inoltre, risulta instaurato il 10.10.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, depositata, come detto, in data 08.10.2024.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza, atteso che i verbali allegati al ricorso per ATP risultano datati 29.02.2024 e il ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio è del
16.03.2024.
Tanto chiarito, venendo al merito, parte ricorrente propone opposizione ad ATP per l'accertamento dei requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dello lo status di handicap grave siccome previsto dall'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992; lo stesso richiede che le patologie da cui il soggetto è affetto abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1
ha accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“carcinoma intraduttale a basso grado della
[...] mammella sinistra, 2.5 mm, trattato con chirurgia e radioterapia adiuvante. Poliposi uterina”) non comportano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status richiesto, non compromettendo in maniera grave e permanente la sua autonomia né richiedendo assistenza continuativa (cfr. p. 9 della relazione peritale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
In particolare, l'ausiliaria ha confermato che “le pazienti affette da DCIS hanno consistentemente riportato livelli di paura di ricaduta e di morte per neoplasia mammaria sovrapponibili a quelli riportati nelle donne affette da carcinoma invasivo con conseguente, importante distress psicologico” e che “il distress psicologico e il suo impatto negativo sulla Qualità della Vita,
2 sono emersi anche nella perizianda all'atto della visita”, con ciò confermando che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. n. 104/1992; tuttavia, la consulente ha anche affermato che “nel caso in esame tali parametri individuano una condizione di basso rischio, spesso considerata precancerosa (neoplasia di 2.5 mm, G1 -basso grado, margini adeguati, età compresa tra 40 e 60 anni), senza necessità di terapia ormonale adiuvante alla chirurgia e alla radioterapia. Nella pratica, questo tipo di diagnosi, analogamente al recente riscontro di polipo del canale cervicale uterino, non comporta una compromissione grave e permanente dell'autonomia, né richiede assistenza continuativa, criteri centrali per il riconoscimento del comma 3 della Legge 104”.
Così, la CTU ha concluso che “la perizianda, , nata il [...], è affetta da “CARCINOMA Parte_1
INTRADUTTALE A BASSO GRADO DELLA MAMMELLA SINISTRA, 2.5 MM, TRATTATO CON
CHIRURGIA E RADIOTERAPIA ADIUVANTE. ”” e che per effetto di tali Controparte_2 infermità è da considerare soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104, non possedendo alcun requisito tra quelli di cui al comma 3 della stessa legge”.
Le conclusioni del CTU sono condivise dal giudicante, in quanto frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici ed immuni da vizi logici.
Rispetto all'elaborato peritale, inoltre, le parti non hanno presentato alcuna osservazione critica o controdeduzione, sia a seguito della trasmissione della bozza che in sede di note sostitutive d'udienza.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese processuali, considerata la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. versata in atti da parte ricorrente, le stesse si dichiarano irripetibili.
Le spese di CTU vanno poste altresì definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ET CH ZZ
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET CH ZZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529/2024 R.G.,
tra rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Totino Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dello status di handicap in forma grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., depositato in data 10.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella ritenuta di giustizia – essendo stato riconosciuto in sede amministrativa quello di handicap ai sensi del primo comma della disposizione – e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis, co. 1, c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in CP_1 fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Orbene, venendo al caso in esame, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente presentato espressa dichiarazione di dissenso in data 08.10.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del 07.10.2024.
Il giudizio di merito, inoltre, risulta instaurato il 10.10.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, depositata, come detto, in data 08.10.2024.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza, atteso che i verbali allegati al ricorso per ATP risultano datati 29.02.2024 e il ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio è del
16.03.2024.
Tanto chiarito, venendo al merito, parte ricorrente propone opposizione ad ATP per l'accertamento dei requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dello lo status di handicap grave siccome previsto dall'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992; lo stesso richiede che le patologie da cui il soggetto è affetto abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa Per_1
ha accertato che le patologie da cui è affetta la ricorrente (“carcinoma intraduttale a basso grado della
[...] mammella sinistra, 2.5 mm, trattato con chirurgia e radioterapia adiuvante. Poliposi uterina”) non comportano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status richiesto, non compromettendo in maniera grave e permanente la sua autonomia né richiedendo assistenza continuativa (cfr. p. 9 della relazione peritale, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
In particolare, l'ausiliaria ha confermato che “le pazienti affette da DCIS hanno consistentemente riportato livelli di paura di ricaduta e di morte per neoplasia mammaria sovrapponibili a quelli riportati nelle donne affette da carcinoma invasivo con conseguente, importante distress psicologico” e che “il distress psicologico e il suo impatto negativo sulla Qualità della Vita,
2 sono emersi anche nella perizianda all'atto della visita”, con ciò confermando che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. n. 104/1992; tuttavia, la consulente ha anche affermato che “nel caso in esame tali parametri individuano una condizione di basso rischio, spesso considerata precancerosa (neoplasia di 2.5 mm, G1 -basso grado, margini adeguati, età compresa tra 40 e 60 anni), senza necessità di terapia ormonale adiuvante alla chirurgia e alla radioterapia. Nella pratica, questo tipo di diagnosi, analogamente al recente riscontro di polipo del canale cervicale uterino, non comporta una compromissione grave e permanente dell'autonomia, né richiede assistenza continuativa, criteri centrali per il riconoscimento del comma 3 della Legge 104”.
Così, la CTU ha concluso che “la perizianda, , nata il [...], è affetta da “CARCINOMA Parte_1
INTRADUTTALE A BASSO GRADO DELLA MAMMELLA SINISTRA, 2.5 MM, TRATTATO CON
CHIRURGIA E RADIOTERAPIA ADIUVANTE. ”” e che per effetto di tali Controparte_2 infermità è da considerare soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104, non possedendo alcun requisito tra quelli di cui al comma 3 della stessa legge”.
Le conclusioni del CTU sono condivise dal giudicante, in quanto frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici ed immuni da vizi logici.
Rispetto all'elaborato peritale, inoltre, le parti non hanno presentato alcuna osservazione critica o controdeduzione, sia a seguito della trasmissione della bozza che in sede di note sostitutive d'udienza.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese processuali, considerata la dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. versata in atti da parte ricorrente, le stesse si dichiarano irripetibili.
Le spese di CTU vanno poste altresì definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ET CH ZZ
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