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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3995/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 718/2023), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Luigi AR Arzillo (c.f.:
) e domiciliata presso lo studio del medesimo in San Prisco (CE), alla C.F._2 via Circumvallazione n. 65 (p.e.c.: ; Email_1
appellante ed appellata incidentale
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente come da C.F._3 procura in atti dall'avv. Giuseppina Sardo (c.f.: ; p.e.c.: C.F._4
e dall'avv. Consiglia NN Sepe (c.f.: Email_2 C.F._5
p.e.c.: , presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Email_3
Carinaro (CE), alla via Zampella n. 39;
appellato ed appellante incidentale
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. Per l'appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo altresì
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 30.07.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente il 09.07.2005 in Cesa (CE) e che dall'unione erano nate, rispettivamente in data 24.03.2006 ed in data 04.05.2010, le figlie NN ed - chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione con addebito da assegnarsi a sé la casa Controparte_1 coniugale per abitarla unitamente alla prole, di cui domandava l'affidamento condiviso con regolamentazione dei rapporti padre-figlie; porsi a carico del marito un assegno mensile per il proprio mantenimento di euro 400,00 ed un assegno di contributo al mantenimento della prole dell'importo complessivo di euro 800,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie ed all'attribuzione integrale degli assegni familiari.
In particolare, la ricorrente rappresentava che i coniugi, all'inizio del matrimonio, avevano concordato l'indirizzo familiare prevedendo che il marito avrebbe provveduto ai bisogni economici del nucleo con il proprio lavoro di operaio di livello H3 e che la moglie si sarebbe dedicata alla cura domestica e della prole;
che la relazione era entrata in crisi per le difficoltà economiche correlate ai vizi del gioco e del bere contratti da ed alla sua Controparte_1 sopravvenuta infedeltà coniugale;
che, anche in passato, le parti avevano valutato la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale e che, nonostante un breve riavvicinamento, con il passare dei mesi le liti erano divenute sempre più frequenti, fino a sfociare nel diverbio intercorso il 04.02.2020, nel corso del quale era stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine ed al cui esito il coniuge aveva abbandonato il domicilio familiare, trasferendosi dai propri genitori, titolari di un autonomo appartamento ubicato al piano superiore della stessa palazzina.
Si costituiva il , il quale contestava le deduzioni di controparte, sostenendo che: la CP_1 moglie era venuta meno reiteratamente ai diritti-doveri nascenti dal matrimonio, avendo abbandonato una prima volta il tetto coniugale subito dopo il viaggio di nozze per trasferirsi, in occasione della gravidanza della prima figlia, presso i suoi genitori;
che la ricorrente non si preoccupava di provvedere alle esigenze quotidiane del marito, dedito - invece - esclusivamente al lavoro per il sostentamento della famiglia;
che le entrate economiche erano state gestite sin dall'inizio dalla moglie, la quale, in occasione del diverbio scoppiato il
04.02.2020, gli aveva confessato di essersi innamorata di un altro uomo;
che, pertanto, egli era stato costretto dalla donna a lasciare la casa coniugale;
che il suo reddito mensile ammontava
- per effetto del riconoscimento della C.I.G. sopravvenuta alla crisi pandemica da Covid 19 - ad euro 800,00 al mese.
Pertanto, il resistente chiedeva la declaratoria della separazione con addebito alla coniuge;
l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente e determinarsi a proprio carico un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura complessiva di 400 euro al mese e nulla porsi a suo carico per il mantenimento della moglie.
All'udienza del 05.02.2021, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con scioglimento della comunione legale;
affidava le figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (alla quale veniva assegnata la casa coniugale); disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre nei riguardi della prole e poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni, oltre alla rivalutazione ed al 50% delle spese straordinarie;
quindi, le parti erano rimesse CP_2 dinanzi al giudice istruttore, il quale ammetteva ed espletava l'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale (nei limiti di due testi per parte); infine, all'esito dell'ascolto della figlia più grande della coppia, NN, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.1. Con sentenza n. 718 del 14.02.2023 (pubblicata il 21.02.2023), il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno di essi, dando atto della divergenza delle dichiarazioni testimoniali sul punto e comunque dell'inidoneità delle stesse a dare conto del nesso di causalità fra le condotte violative dei doveri coniugali vicendevolmente ascrittesi dalle parti e l'insorgere della definitiva crisi matrimoniale.
Riguardo agli aspetti patrimoniali, il Tribunale, valutato il riacquisto da parte del di CP_1 un livello reddituale analogo a quello percepito anteriormente alla crisi pandemica (ed aggirantesi attorno ai 1.600 euro al mese) e ritenute intrinsecamente contraddittorie le dichiarazioni dei vari testi relative alla questione afferente alla corrispondenza al vero della
“imposizione” alla moglie da parte del di non lavorare in costanza di matrimonio, CP_1 tenuto conto del non elevato tenore di vita del nucleo, del contributo apportato dalla donna al mènage familiare ed al contempo della giovane età della medesima ma della limitatezza delle sue concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, poneva in favore della ed Pt_1
a carico del marito un assegno di mantenimento dell'importo di 100 euro al mese, confermando altresì l'importo dell'assegno già imposto in fase presidenziale al a CP_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie. 2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 18.09.2023
[...]
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava addebitarsi alla Pt_1 controparte la separazione, aumentarsi ad euro 350,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in proprio favore e nella misura complessiva di euro 800,00 al mese quello dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento delle figlie CP_1
(oltre al 100% delle spese straordinarie), nonché l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico
Universale per la prole;
con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta CP_1
il quale chiedeva l'integrale rigetto del gravame e, in via incidentale, proponeva a sua
[...] volta appello, chiedendo - per le ragioni che saranno appresso esplicitate - la declaratoria di addebito della separazione alla controparte e la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della coniuge;
con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado in tema di addebito della separazione, evidenziando come il Tribunale, in aggiunta al resto del materiale probatorio, non avrebbe dato adeguato risalto agli screenshot della messaggistica intercorsa tramite l'applicativo Whatsapp fra il CP_1
e l'amante (al cui numero corrispondeva il nome fittizio ), Persona_2 Persona_3 di cui l'appellante si era avveduta una sera in cui il marito aveva lasciato incustodito in casa il suo telefonino, rinvenendovi registrate interlocuzioni fra i due significative della relazione sentimentale e sessuale da loro intrecciata, da considerarsi - secondo la - unica causa Pt_1 della separazione, non essendo emerse dall'istruttoria condotte a lei ascrivibili di violazione dei doveri coniugali;
al riguardo, stigmatizza l'appellante che la domanda della controparte di espungere dagli atti la documentazione recante la stampa della detta messaggistica per carenza di certezza in ordine alla relativa genuinità e provenienza sarebbe del tutto generica e, dunque, inidonea a paralizzare l'acquisizione della medesima al fascicolo processuale.
Sul piano economico, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto in equa considerazione l'ampio divario sussistente fra le situazioni patrimoniali delle parti, atteso che il marito percepisce una retribuzione di almeno 1.600 euro al mese, mentre ella, dopo avere per anni sostenuto pressoché da sola il ménage familiare in termini di cura della casa e della prole, non sarebbe più in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e di procacciarsi guadagni sufficienti ad assicurarle il precedente tenore di vita assicuratole dal marito.
Da ciò andrebbero desunti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dell'appellante di euro 350,00 al mese e per l'aumento dell'assegno di contributo al mantenimento della prole ad euro 800,00 al mese, coerentemente con il ripristino della retribuzione goduta dal prima della crisi pandemica e l'aumento delle esigenze di CP_1 vita delle figlie minorenni.
Alla stregua delle medesime ragioni si giustificherebbe la richiesta di addebito al marito del
100% delle spese straordinarie e di attribuzione dell'integrale importo dell'Assegno Unico
Universale per la prole minorenne.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate), sostiene l'inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. Controparte_1
342 c.p.c. e, nel contestare in punto di merito le prospettazioni di controparte, sottolinea innanzitutto - a sostegno dei motivi posti a base dell'appello incidentale - come la prova testimoniale (ed in particolare la deposizione della sorella dimostrerebbe Controparte_3
l'addebitabilità della separazione alla Guida per violazione dei doveri coniugali, ed in specie di quello della fedeltà.
Riguardo alla richiesta di esclusione di ogni suo obbligo di mantenimento in favore della moglie, poi, il evidenzia come il suo stipendio ammonti a poco più di ventimila euro CP_1 lordi all'anno, insufficienti a sostenere tale onere, peraltro non configurabile alla luce dell'ascrivibilità (anch'essa emersa dalla prova testimoniale) della decisione della Guida di non lavorare durante il matrimonio all'esclusiva volontà della donna, non condizionata in alcun modo da sue imposizioni sul punto né sancita da accordi della coppia;
peraltro, si aggiunge, la moglie è ancora di giovane età e dotata di piena capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
4. Tanto premesso, l'appello principale è fondato solo riguardo alla richiesta di riconoscimento integrale dell'Assegno Unico Universale per la prole ed in tali limiti va accolto, mentre il gravame incidentale è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Per ciò che concerne innanzitutto l'impugnazione proposta da - atteso che Parte_1 non si rilevano in esso i profili di inammissibilità ipotizzati dalla controparte con riferimento ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - deve reputarsi non condivisibile la domanda di addebito della separazione al . CP_1
Riguardo - invero - alle indicazioni deducibili dalla prova dichiarativa, vanno condivise le criticità rilevate dal giudice di prime cure, atteso che i testi della (ossia la sorella Pt_1 Pt_2
[...] ed il marito di costei, non hanno assistito in via diretta ad alcuno
[...] Controparte_4 degli episodi di violenza e minaccia lamentati dalla donna e non sono stati presenti alle vicende del 04.02.2020 (essendo sopraggiunti solo in seguito), né hanno fatto riferimento ad atti di violenza in danno della congiunta ovvero a segni di percosse rilevabili sulla persona della allo stesso modo, nessuno dei testi ha riferito di avere visto il in Pt_1 CP_1 atteggiamenti affettuosi con altra donna o di avere raccolto confessioni circa una relazione coniugale dell'uomo, così come le circostanze legate alla ludopatia ed all'abuso di alcolici da parte dell'appellato non hanno trovato alcuna obiettiva conferma.
Riguardo al contenuto della messaggistica rilevata nella memoria dello smartphone del
, deve - sotto un primo profilo - osservarsi come l'art. 2712 c.c. preveda che le CP_1 riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti od alle cose medesime. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza, il disconoscimento compiuto dalla parte destinataria della produzione deve essere chiaro, puntuale e specifico e deve muovere dall'allegazione degli elementi e delle circostanze idonei ad attestare la non rispondenza della realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale, dovendosi spiegare in che modo il contenuto delle riproduzioni informatiche si discosti dalla realtà; in mancanza di ciò, non può privarsi la riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla ad una mera presunzione semplice (Cass. Civ., n.
19155/2021; Cass. Civ., n. 12794/2021; Tribunale Milano, sentenza n. 486 del 24.01.2022).
Nel caso che qui occupa, il , sia negli atti difensivi di primo grado sia nell'atto di CP_1 costituzione in appello, non ha dato corpo alla formale contestazione della genuinità delle riproduzioni fotografiche e degli screenshots depositati agli atti dalla controparte attraverso il riferimento a specifiche circostanze od elementi suscettibili di acclarare la non rispondenza della realtà riprodotta nella documentazione a quella fattuale.
La detta documentazione, pertanto, è ammissibile ed utilizzabile.
Di poi, appare chiaro come dai messaggi intercorsi fra il e la donna registrata come CP_1
“ sia evincibile che fra i due (i quali, scambiandosi manifestazioni di amore, Persona_3 commentavano la crisi dei rispettivi matrimoni, si accordavano per incontrarsi e facevano riferimento ai loro congressi sessuali) vi fosse una relazione.
Peraltro, deve considerarsi che, come evidenziato dalla stessa sin dal ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado e ribadito nell'atto di gravame, già da almeno un anno prima dell'episodio del 04.02.2020 il rapporto con il marito era entrato in crisi, tanto che il CP_1
(com'è incontestato) le aveva recapitato una richiesta di separazione, che non aveva avuto seguito per esservi stata una riappacificazione, peraltro solo apparente, atteso che - secondo quanto sostenuto dalla donna - ella immediatamente aveva notato un nuovo atteggiamento di distacco emotivo del marito.
Ciò posto, e considerato che i messaggi sono stati scoperti dalla Guida solo nei giorni immediatamente antecedenti al citato episodio del 04.02.2020 e che gli stessi non consentono di dedurre da quanto tempo andasse avanti la relazione extraconiugale, deve concludersi come non sia possibile affermare la ricorrenza del nesso di causalità fra la liaison adulterina dell'uomo e la crisi coniugale, pervero già in atto quantomeno dall'inizio del 2019 e non ricomposta in alcun modo attraverso la “riappacificazione” della coppia, come anticipato solo apparente.
Tali conclusioni sono armoniche con la giurisprudenza formatasi in materia, atteso che, com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del
12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Inoltre, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Per ciò che concerne gli aspetti economici - ed in particolare la domanda di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante - va premesso in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicché l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. n. 5603/2020). Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicché
l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato"
(Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537). Ciò posto, deve ritenersi come il giudice di prime cure abbia condivisibilmente considerato che - a fronte di un'obiettiva sperequazione patrimoniale fra le parti, essendo emerso che il percepisce un reddito lordo annuale di euro 20.545,83 mentre la Guida non risulta CP_1 svolgere attività lavorativa - l'appellante è di giovane età (essendo nata nel 1981) ed astrattamente abile al lavoro, pur dovendosi al contempo tenere presente che la stessa, da sempre dedita alla cura della casa e delle figlie, sconta una difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro dal quale è da tempo lontana, oltre ad essere sprovvista di particolari competenze professionali;
a tale stregua - ed in assenza di concreti elementi indicativi del passato tenore di vita del nucleo, peraltro induttivamente non più che modesto - equa appare la determinazione dell'assegno di mantenimento posto dal Tribunale di Napoli Nord a carico dell'appellato la quale tiene conto anche dell'assegnazione alla donna della casa coniugale. Controparte_1
Sulla base degli elementi dianzi considerati e delle attuali esigenze della prole, deve ritenersi da confermare anche l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole quale posto dal Tribunale a carico dell'appellato (nonché la percentuale di riparto al 50% delle spese straordinarie).
Va, invece, attribuito a l'intero importo dell'Assegno Unico Universale dovuto Parte_1 dall' per le figlie, in coerenza con il recente orientamento di legittimità alla cui stregua CP_5 la detta provvidenza pubblica spetta integralmente al genitore presso cui è collocata la prole
(Cass., ordinanza n. 4672 del 22.02.2025).
4.2. Riguardo alla domanda di (oggetto di appello incidentale) tesa alla Controparte_1 declaratoria di addebito della separazione alla coniuge, deve osservarsi come dalla deposizione testimoniale della teste (come, del resto, da quelle di tutti i testi escussi) non Controparte_3 siano ricavabili elementi decisivi ed idonei a suffragare la richiesta in oggetto.
Ed invero, la , nell'affermare di avere visto baciare sulla bocca un CP_1 Parte_1 uomo a Lusciano (CE), riferiva di avere assistito alla detta scena nei primi mesi del 2020, allorquando cioè - come sopra si è accuratamente spiegato - la crisi coniugale era già in atto, sicché all'episodio non è ascrivibile alcun effetto causale rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis; analogamente è a dirsi per l'asserita “premeditazione” della decisione della di Pt_1 lasciare il marito (evincibile, secondo quanto dichiarato dalla teste , dalla circostanza CP_1 che, in occasione dell'episodio che determinò la definitiva cessazione della convivenza coniugale, la avrebbe fatto presente che “aveva già parlato con degli avvocati per la Pt_1 separazione”), atteso che il detto episodio si verificò il 04.02.2020, successivamente all'esordio della crisi di coppia.
Riguardo alla domanda (pure oggetto di appello incidentale) tesa all'esclusione di qualsivoglia obbligo del di contribuzione al mantenimento della moglie, deve rilevarsi come CP_1 nessun elemento di chiarezza sia emerso dalla prova testimoniale in ordine all'autonomia della scelta della Guida di non lavorare ovvero all'ascrivibilità della stessa a precisi accordi familiari intercorsi con il coniuge.
Ed invero, (sorella di , sentita all'udienza del 10.05.2021, riferiva Parte_2 Parte_1
- quanto all'eventuale esistenza di accordi di coppia riguardanti la suddivisione dei compiti familiari - che “mia sorella non lavorava perché il marito non voleva che lavorasse in quanto doveva accudire i figli e per la casa e quindi rifiutava anche le proposte della moglie di andare a lavorare”; il teste - escusso all'udienza del 10.05.2021 - riferiva che “la Controparte_4 sig.ra non lavorava perché il marito non voleva e le diceva che lavorava lui e che lei Pt_1 doveva stare a casa ad accudire le figlie”.
All'opposto, nel corso della sua deposizione del 10.05.2021, il teste Testimone_1 affermava che “mio nipote aveva trovato alla moglie del lavoro ma non so dove. Questo me lo ha detto mio nipote o la mamma, non ricordo. So che lei non ci andava. Mio nipote o la mamma mi dicevano che lei non voleva lavorare per accudire le figlie”; a sua volta, la teste
(alle cui dichiarazioni l'appellante incidentale ha fatto particolare richiamo) Controparte_3 riferiva all'udienza dell'1.07.2021 che “la sig.ra si rifiutava sempre di recarsi ai colloqui Pt_1 di lavoro che gli procurava il marito, lei non voleva lavorare e voleva stare a casa. Mio fratello le propose di aprire un'attività commerciale o di lavorare come assistente in uno studio medico, ma lei rifiutò. Le ragioni erano che non voleva”. Tanto evidenziato, vanno qui richiamate le argomentazioni sopra esposte nella trattazione dell'appello principale in ordine ai presupposti che presiedono alla conferma dell'assegno di mantenimento stabilito a favore dell'appellante principale, nei limiti dell'importo calcolato in primo grado.
In merito, deve qui soltanto aggiungersi come non risulti provato che sia Parte_1 percettrice di provvidenze statali, fatta eccezione per una modesta contribuzione pubblica per l'acquisto di alimenti specifici di cui abbisognano le figlie che soffrono di celiachia, la quale è evidentemente finalizzata a compensare i più alti costi dei detti cibi, sicché in alcun modo la medesima può essere addotta a ragione di esclusione del mantenimento stabilito.
Sotto altro profilo, non risultano all'attualità debiti per finanziamenti a carico del in CP_1 relazione ad esigenze familiari.
5. La reciproca soccombenza delle parti in ordine ai punti di assolutamente maggiore rilievo dell'appello principale ed all'appello incidentale proposti impone - valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. da ultimo, sul punto, Cass., n. 35093/'23) l'integrale compensazione fra le medesime delle spese processuali del grado. Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 718/2023, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.02.2023 e pubblicata in data 21.02.2023, così provvede:
a) in parziale accoglimento del gravame proposto dall'appellante principale ed a conseguente parziale modifica della sentenza impugnata, riconosce a il diritto a percepire Parte_1
l'integrale importo dell'Assegno Unico Universale per la prole;
b) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara compensate fra le parti le spese del grado;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3995/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 718/2023), vertente
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Luigi AR Arzillo (c.f.:
) e domiciliata presso lo studio del medesimo in San Prisco (CE), alla C.F._2 via Circumvallazione n. 65 (p.e.c.: ; Email_1
appellante ed appellata incidentale
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente come da C.F._3 procura in atti dall'avv. Giuseppina Sardo (c.f.: ; p.e.c.: C.F._4
e dall'avv. Consiglia NN Sepe (c.f.: Email_2 C.F._5
p.e.c.: , presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Email_3
Carinaro (CE), alla via Zampella n. 39;
appellato ed appellante incidentale
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. Per l'appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, chiedendo altresì
l'accoglimento dell'appello incidentale.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 30.07.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente il 09.07.2005 in Cesa (CE) e che dall'unione erano nate, rispettivamente in data 24.03.2006 ed in data 04.05.2010, le figlie NN ed - chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione con addebito da assegnarsi a sé la casa Controparte_1 coniugale per abitarla unitamente alla prole, di cui domandava l'affidamento condiviso con regolamentazione dei rapporti padre-figlie; porsi a carico del marito un assegno mensile per il proprio mantenimento di euro 400,00 ed un assegno di contributo al mantenimento della prole dell'importo complessivo di euro 800,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie ed all'attribuzione integrale degli assegni familiari.
In particolare, la ricorrente rappresentava che i coniugi, all'inizio del matrimonio, avevano concordato l'indirizzo familiare prevedendo che il marito avrebbe provveduto ai bisogni economici del nucleo con il proprio lavoro di operaio di livello H3 e che la moglie si sarebbe dedicata alla cura domestica e della prole;
che la relazione era entrata in crisi per le difficoltà economiche correlate ai vizi del gioco e del bere contratti da ed alla sua Controparte_1 sopravvenuta infedeltà coniugale;
che, anche in passato, le parti avevano valutato la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale e che, nonostante un breve riavvicinamento, con il passare dei mesi le liti erano divenute sempre più frequenti, fino a sfociare nel diverbio intercorso il 04.02.2020, nel corso del quale era stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine ed al cui esito il coniuge aveva abbandonato il domicilio familiare, trasferendosi dai propri genitori, titolari di un autonomo appartamento ubicato al piano superiore della stessa palazzina.
Si costituiva il , il quale contestava le deduzioni di controparte, sostenendo che: la CP_1 moglie era venuta meno reiteratamente ai diritti-doveri nascenti dal matrimonio, avendo abbandonato una prima volta il tetto coniugale subito dopo il viaggio di nozze per trasferirsi, in occasione della gravidanza della prima figlia, presso i suoi genitori;
che la ricorrente non si preoccupava di provvedere alle esigenze quotidiane del marito, dedito - invece - esclusivamente al lavoro per il sostentamento della famiglia;
che le entrate economiche erano state gestite sin dall'inizio dalla moglie, la quale, in occasione del diverbio scoppiato il
04.02.2020, gli aveva confessato di essersi innamorata di un altro uomo;
che, pertanto, egli era stato costretto dalla donna a lasciare la casa coniugale;
che il suo reddito mensile ammontava
- per effetto del riconoscimento della C.I.G. sopravvenuta alla crisi pandemica da Covid 19 - ad euro 800,00 al mese.
Pertanto, il resistente chiedeva la declaratoria della separazione con addebito alla coniuge;
l'affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita;
assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente e determinarsi a proprio carico un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura complessiva di 400 euro al mese e nulla porsi a suo carico per il mantenimento della moglie.
All'udienza del 05.02.2021, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con scioglimento della comunione legale;
affidava le figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (alla quale veniva assegnata la casa coniugale); disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre nei riguardi della prole e poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minorenni, oltre alla rivalutazione ed al 50% delle spese straordinarie;
quindi, le parti erano rimesse CP_2 dinanzi al giudice istruttore, il quale ammetteva ed espletava l'interrogatorio formale della ricorrente e la prova testimoniale (nei limiti di due testi per parte); infine, all'esito dell'ascolto della figlia più grande della coppia, NN, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.1. Con sentenza n. 718 del 14.02.2023 (pubblicata il 21.02.2023), il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno di essi, dando atto della divergenza delle dichiarazioni testimoniali sul punto e comunque dell'inidoneità delle stesse a dare conto del nesso di causalità fra le condotte violative dei doveri coniugali vicendevolmente ascrittesi dalle parti e l'insorgere della definitiva crisi matrimoniale.
Riguardo agli aspetti patrimoniali, il Tribunale, valutato il riacquisto da parte del di CP_1 un livello reddituale analogo a quello percepito anteriormente alla crisi pandemica (ed aggirantesi attorno ai 1.600 euro al mese) e ritenute intrinsecamente contraddittorie le dichiarazioni dei vari testi relative alla questione afferente alla corrispondenza al vero della
“imposizione” alla moglie da parte del di non lavorare in costanza di matrimonio, CP_1 tenuto conto del non elevato tenore di vita del nucleo, del contributo apportato dalla donna al mènage familiare ed al contempo della giovane età della medesima ma della limitatezza delle sue concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, poneva in favore della ed Pt_1
a carico del marito un assegno di mantenimento dell'importo di 100 euro al mese, confermando altresì l'importo dell'assegno già imposto in fase presidenziale al a CP_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie. 2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 18.09.2023
[...]
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava addebitarsi alla Pt_1 controparte la separazione, aumentarsi ad euro 350,00 al mese l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in proprio favore e nella misura complessiva di euro 800,00 al mese quello dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento delle figlie CP_1
(oltre al 100% delle spese straordinarie), nonché l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico
Universale per la prole;
con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta CP_1
il quale chiedeva l'integrale rigetto del gravame e, in via incidentale, proponeva a sua
[...] volta appello, chiedendo - per le ragioni che saranno appresso esplicitate - la declaratoria di addebito della separazione alla controparte e la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della coniuge;
con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta innanzitutto Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado in tema di addebito della separazione, evidenziando come il Tribunale, in aggiunta al resto del materiale probatorio, non avrebbe dato adeguato risalto agli screenshot della messaggistica intercorsa tramite l'applicativo Whatsapp fra il CP_1
e l'amante (al cui numero corrispondeva il nome fittizio ), Persona_2 Persona_3 di cui l'appellante si era avveduta una sera in cui il marito aveva lasciato incustodito in casa il suo telefonino, rinvenendovi registrate interlocuzioni fra i due significative della relazione sentimentale e sessuale da loro intrecciata, da considerarsi - secondo la - unica causa Pt_1 della separazione, non essendo emerse dall'istruttoria condotte a lei ascrivibili di violazione dei doveri coniugali;
al riguardo, stigmatizza l'appellante che la domanda della controparte di espungere dagli atti la documentazione recante la stampa della detta messaggistica per carenza di certezza in ordine alla relativa genuinità e provenienza sarebbe del tutto generica e, dunque, inidonea a paralizzare l'acquisizione della medesima al fascicolo processuale.
Sul piano economico, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto in equa considerazione l'ampio divario sussistente fra le situazioni patrimoniali delle parti, atteso che il marito percepisce una retribuzione di almeno 1.600 euro al mese, mentre ella, dopo avere per anni sostenuto pressoché da sola il ménage familiare in termini di cura della casa e della prole, non sarebbe più in grado di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro e di procacciarsi guadagni sufficienti ad assicurarle il precedente tenore di vita assicuratole dal marito.
Da ciò andrebbero desunti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dell'appellante di euro 350,00 al mese e per l'aumento dell'assegno di contributo al mantenimento della prole ad euro 800,00 al mese, coerentemente con il ripristino della retribuzione goduta dal prima della crisi pandemica e l'aumento delle esigenze di CP_1 vita delle figlie minorenni.
Alla stregua delle medesime ragioni si giustificherebbe la richiesta di addebito al marito del
100% delle spese straordinarie e di attribuzione dell'integrale importo dell'Assegno Unico
Universale per la prole minorenne.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate), sostiene l'inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. Controparte_1
342 c.p.c. e, nel contestare in punto di merito le prospettazioni di controparte, sottolinea innanzitutto - a sostegno dei motivi posti a base dell'appello incidentale - come la prova testimoniale (ed in particolare la deposizione della sorella dimostrerebbe Controparte_3
l'addebitabilità della separazione alla Guida per violazione dei doveri coniugali, ed in specie di quello della fedeltà.
Riguardo alla richiesta di esclusione di ogni suo obbligo di mantenimento in favore della moglie, poi, il evidenzia come il suo stipendio ammonti a poco più di ventimila euro CP_1 lordi all'anno, insufficienti a sostenere tale onere, peraltro non configurabile alla luce dell'ascrivibilità (anch'essa emersa dalla prova testimoniale) della decisione della Guida di non lavorare durante il matrimonio all'esclusiva volontà della donna, non condizionata in alcun modo da sue imposizioni sul punto né sancita da accordi della coppia;
peraltro, si aggiunge, la moglie è ancora di giovane età e dotata di piena capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
4. Tanto premesso, l'appello principale è fondato solo riguardo alla richiesta di riconoscimento integrale dell'Assegno Unico Universale per la prole ed in tali limiti va accolto, mentre il gravame incidentale è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Per ciò che concerne innanzitutto l'impugnazione proposta da - atteso che Parte_1 non si rilevano in esso i profili di inammissibilità ipotizzati dalla controparte con riferimento ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - deve reputarsi non condivisibile la domanda di addebito della separazione al . CP_1
Riguardo - invero - alle indicazioni deducibili dalla prova dichiarativa, vanno condivise le criticità rilevate dal giudice di prime cure, atteso che i testi della (ossia la sorella Pt_1 Pt_2
[...] ed il marito di costei, non hanno assistito in via diretta ad alcuno
[...] Controparte_4 degli episodi di violenza e minaccia lamentati dalla donna e non sono stati presenti alle vicende del 04.02.2020 (essendo sopraggiunti solo in seguito), né hanno fatto riferimento ad atti di violenza in danno della congiunta ovvero a segni di percosse rilevabili sulla persona della allo stesso modo, nessuno dei testi ha riferito di avere visto il in Pt_1 CP_1 atteggiamenti affettuosi con altra donna o di avere raccolto confessioni circa una relazione coniugale dell'uomo, così come le circostanze legate alla ludopatia ed all'abuso di alcolici da parte dell'appellato non hanno trovato alcuna obiettiva conferma.
Riguardo al contenuto della messaggistica rilevata nella memoria dello smartphone del
, deve - sotto un primo profilo - osservarsi come l'art. 2712 c.c. preveda che le CP_1 riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti od alle cose medesime. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza, il disconoscimento compiuto dalla parte destinataria della produzione deve essere chiaro, puntuale e specifico e deve muovere dall'allegazione degli elementi e delle circostanze idonei ad attestare la non rispondenza della realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale, dovendosi spiegare in che modo il contenuto delle riproduzioni informatiche si discosti dalla realtà; in mancanza di ciò, non può privarsi la riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla ad una mera presunzione semplice (Cass. Civ., n.
19155/2021; Cass. Civ., n. 12794/2021; Tribunale Milano, sentenza n. 486 del 24.01.2022).
Nel caso che qui occupa, il , sia negli atti difensivi di primo grado sia nell'atto di CP_1 costituzione in appello, non ha dato corpo alla formale contestazione della genuinità delle riproduzioni fotografiche e degli screenshots depositati agli atti dalla controparte attraverso il riferimento a specifiche circostanze od elementi suscettibili di acclarare la non rispondenza della realtà riprodotta nella documentazione a quella fattuale.
La detta documentazione, pertanto, è ammissibile ed utilizzabile.
Di poi, appare chiaro come dai messaggi intercorsi fra il e la donna registrata come CP_1
“ sia evincibile che fra i due (i quali, scambiandosi manifestazioni di amore, Persona_3 commentavano la crisi dei rispettivi matrimoni, si accordavano per incontrarsi e facevano riferimento ai loro congressi sessuali) vi fosse una relazione.
Peraltro, deve considerarsi che, come evidenziato dalla stessa sin dal ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado e ribadito nell'atto di gravame, già da almeno un anno prima dell'episodio del 04.02.2020 il rapporto con il marito era entrato in crisi, tanto che il CP_1
(com'è incontestato) le aveva recapitato una richiesta di separazione, che non aveva avuto seguito per esservi stata una riappacificazione, peraltro solo apparente, atteso che - secondo quanto sostenuto dalla donna - ella immediatamente aveva notato un nuovo atteggiamento di distacco emotivo del marito.
Ciò posto, e considerato che i messaggi sono stati scoperti dalla Guida solo nei giorni immediatamente antecedenti al citato episodio del 04.02.2020 e che gli stessi non consentono di dedurre da quanto tempo andasse avanti la relazione extraconiugale, deve concludersi come non sia possibile affermare la ricorrenza del nesso di causalità fra la liaison adulterina dell'uomo e la crisi coniugale, pervero già in atto quantomeno dall'inizio del 2019 e non ricomposta in alcun modo attraverso la “riappacificazione” della coppia, come anticipato solo apparente.
Tali conclusioni sono armoniche con la giurisprudenza formatasi in materia, atteso che, com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del
12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Inoltre, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Per ciò che concerne gli aspetti economici - ed in particolare la domanda di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante - va premesso in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicché l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. n. 5603/2020). Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicché
l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato"
(Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537). Ciò posto, deve ritenersi come il giudice di prime cure abbia condivisibilmente considerato che - a fronte di un'obiettiva sperequazione patrimoniale fra le parti, essendo emerso che il percepisce un reddito lordo annuale di euro 20.545,83 mentre la Guida non risulta CP_1 svolgere attività lavorativa - l'appellante è di giovane età (essendo nata nel 1981) ed astrattamente abile al lavoro, pur dovendosi al contempo tenere presente che la stessa, da sempre dedita alla cura della casa e delle figlie, sconta una difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro dal quale è da tempo lontana, oltre ad essere sprovvista di particolari competenze professionali;
a tale stregua - ed in assenza di concreti elementi indicativi del passato tenore di vita del nucleo, peraltro induttivamente non più che modesto - equa appare la determinazione dell'assegno di mantenimento posto dal Tribunale di Napoli Nord a carico dell'appellato la quale tiene conto anche dell'assegnazione alla donna della casa coniugale. Controparte_1
Sulla base degli elementi dianzi considerati e delle attuali esigenze della prole, deve ritenersi da confermare anche l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole quale posto dal Tribunale a carico dell'appellato (nonché la percentuale di riparto al 50% delle spese straordinarie).
Va, invece, attribuito a l'intero importo dell'Assegno Unico Universale dovuto Parte_1 dall' per le figlie, in coerenza con il recente orientamento di legittimità alla cui stregua CP_5 la detta provvidenza pubblica spetta integralmente al genitore presso cui è collocata la prole
(Cass., ordinanza n. 4672 del 22.02.2025).
4.2. Riguardo alla domanda di (oggetto di appello incidentale) tesa alla Controparte_1 declaratoria di addebito della separazione alla coniuge, deve osservarsi come dalla deposizione testimoniale della teste (come, del resto, da quelle di tutti i testi escussi) non Controparte_3 siano ricavabili elementi decisivi ed idonei a suffragare la richiesta in oggetto.
Ed invero, la , nell'affermare di avere visto baciare sulla bocca un CP_1 Parte_1 uomo a Lusciano (CE), riferiva di avere assistito alla detta scena nei primi mesi del 2020, allorquando cioè - come sopra si è accuratamente spiegato - la crisi coniugale era già in atto, sicché all'episodio non è ascrivibile alcun effetto causale rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis; analogamente è a dirsi per l'asserita “premeditazione” della decisione della di Pt_1 lasciare il marito (evincibile, secondo quanto dichiarato dalla teste , dalla circostanza CP_1 che, in occasione dell'episodio che determinò la definitiva cessazione della convivenza coniugale, la avrebbe fatto presente che “aveva già parlato con degli avvocati per la Pt_1 separazione”), atteso che il detto episodio si verificò il 04.02.2020, successivamente all'esordio della crisi di coppia.
Riguardo alla domanda (pure oggetto di appello incidentale) tesa all'esclusione di qualsivoglia obbligo del di contribuzione al mantenimento della moglie, deve rilevarsi come CP_1 nessun elemento di chiarezza sia emerso dalla prova testimoniale in ordine all'autonomia della scelta della Guida di non lavorare ovvero all'ascrivibilità della stessa a precisi accordi familiari intercorsi con il coniuge.
Ed invero, (sorella di , sentita all'udienza del 10.05.2021, riferiva Parte_2 Parte_1
- quanto all'eventuale esistenza di accordi di coppia riguardanti la suddivisione dei compiti familiari - che “mia sorella non lavorava perché il marito non voleva che lavorasse in quanto doveva accudire i figli e per la casa e quindi rifiutava anche le proposte della moglie di andare a lavorare”; il teste - escusso all'udienza del 10.05.2021 - riferiva che “la Controparte_4 sig.ra non lavorava perché il marito non voleva e le diceva che lavorava lui e che lei Pt_1 doveva stare a casa ad accudire le figlie”.
All'opposto, nel corso della sua deposizione del 10.05.2021, il teste Testimone_1 affermava che “mio nipote aveva trovato alla moglie del lavoro ma non so dove. Questo me lo ha detto mio nipote o la mamma, non ricordo. So che lei non ci andava. Mio nipote o la mamma mi dicevano che lei non voleva lavorare per accudire le figlie”; a sua volta, la teste
(alle cui dichiarazioni l'appellante incidentale ha fatto particolare richiamo) Controparte_3 riferiva all'udienza dell'1.07.2021 che “la sig.ra si rifiutava sempre di recarsi ai colloqui Pt_1 di lavoro che gli procurava il marito, lei non voleva lavorare e voleva stare a casa. Mio fratello le propose di aprire un'attività commerciale o di lavorare come assistente in uno studio medico, ma lei rifiutò. Le ragioni erano che non voleva”. Tanto evidenziato, vanno qui richiamate le argomentazioni sopra esposte nella trattazione dell'appello principale in ordine ai presupposti che presiedono alla conferma dell'assegno di mantenimento stabilito a favore dell'appellante principale, nei limiti dell'importo calcolato in primo grado.
In merito, deve qui soltanto aggiungersi come non risulti provato che sia Parte_1 percettrice di provvidenze statali, fatta eccezione per una modesta contribuzione pubblica per l'acquisto di alimenti specifici di cui abbisognano le figlie che soffrono di celiachia, la quale è evidentemente finalizzata a compensare i più alti costi dei detti cibi, sicché in alcun modo la medesima può essere addotta a ragione di esclusione del mantenimento stabilito.
Sotto altro profilo, non risultano all'attualità debiti per finanziamenti a carico del in CP_1 relazione ad esigenze familiari.
5. La reciproca soccombenza delle parti in ordine ai punti di assolutamente maggiore rilievo dell'appello principale ed all'appello incidentale proposti impone - valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. da ultimo, sul punto, Cass., n. 35093/'23) l'integrale compensazione fra le medesime delle spese processuali del grado. Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 718/2023, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.02.2023 e pubblicata in data 21.02.2023, così provvede:
a) in parziale accoglimento del gravame proposto dall'appellante principale ed a conseguente parziale modifica della sentenza impugnata, riconosce a il diritto a percepire Parte_1
l'integrale importo dell'Assegno Unico Universale per la prole;
b) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara compensate fra le parti le spese del grado;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)