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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE il 16 aprile 2025, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g.
1467/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. PROVENZANO FRANCESCO;
CP_ nessuno è presente per l' fino alle ore 9:57; CP_ Il procuratore di parte ricorrente evidenzia che l' ha provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di tfr in conseguenza del fallimento della società datrice di lavoro. Chiede, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale avendo provveduto al pagamento, con pieno riconoscimento del diritto, soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1467 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Provenzano Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
COMPENSA le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, , agendo contro l' ha esposto che: i) Parte_1 dal 5 aprile 2017 al 26 agosto 2018, ha lavorato alle dipendenze della società Cambria Distribuzione srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 62 del 10 settembre 2020; ii) il credito maturato per il trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.051,66, è stato ammesso con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc al passivo del fallimento, dichiarato esecutivo in data 9 luglio 2021 e non opposto;
iii) in data 21 giugno CP_ 2022, ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' al fine di recuperare il tfr e gli altri crediti di lavoro ma l'istituto, del tutto illegittimamente, ha respinto la richiesta con la motivazione “la domanda è di competenza del fondo di tesoreria” in data 10 gennaio 2023.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione dei propri diritti, il ricorrente ha incoato il presente procedimento, chiedendo al Tribunale di: i) dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di intervento del Fondo di
2 Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
ii) condannare il resistente, nq di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di euro 2.051,66 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' evidenziando che il provvedimento di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia è stato annullato in autotutela il
2 aprile 2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma pretesa a titolo di tfr ed ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con il CP_ favore delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale dell'
Esaurita la discussione, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura della sentenza. CP_ Tanto premesso, l'intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria del ricorrente ad opera dell' denota, senza dubbio, il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto tra le parti.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_ Relativamente alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione integrale posto che l' ha revocato in autotutela il provvedimento di rigetto della domanda di accesso al Fondo di Garanzia già in data 2 aprile
2024 e, quindi, anteriormente all'iniziativa giudiziaria, da ritenersi, quindi, evitabile.
Il Giudice
Rosario La Fata
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1467/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. PROVENZANO FRANCESCO;
CP_ nessuno è presente per l' fino alle ore 9:57; CP_ Il procuratore di parte ricorrente evidenzia che l' ha provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di tfr in conseguenza del fallimento della società datrice di lavoro. Chiede, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale avendo provveduto al pagamento, con pieno riconoscimento del diritto, soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso.
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 1467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1467 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Provenzano Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Capotorti Valeria e l'Avv. Cernigliaro Delia;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
COMPENSA le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, , agendo contro l' ha esposto che: i) Parte_1 dal 5 aprile 2017 al 26 agosto 2018, ha lavorato alle dipendenze della società Cambria Distribuzione srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 62 del 10 settembre 2020; ii) il credito maturato per il trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.051,66, è stato ammesso con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc al passivo del fallimento, dichiarato esecutivo in data 9 luglio 2021 e non opposto;
iii) in data 21 giugno CP_ 2022, ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' al fine di recuperare il tfr e gli altri crediti di lavoro ma l'istituto, del tutto illegittimamente, ha respinto la richiesta con la motivazione “la domanda è di competenza del fondo di tesoreria” in data 10 gennaio 2023.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione dei propri diritti, il ricorrente ha incoato il presente procedimento, chiedendo al Tribunale di: i) dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di intervento del Fondo di
2 Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
ii) condannare il resistente, nq di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di euro 2.051,66 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' evidenziando che il provvedimento di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia è stato annullato in autotutela il
2 aprile 2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16 aprile 2025, il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma pretesa a titolo di tfr ed ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con il CP_ favore delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale dell'
Esaurita la discussione, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura della sentenza. CP_ Tanto premesso, l'intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria del ricorrente ad opera dell' denota, senza dubbio, il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto tra le parti.
Il procedimento va, quindi, chiuso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. CP_ Relativamente alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione integrale posto che l' ha revocato in autotutela il provvedimento di rigetto della domanda di accesso al Fondo di Garanzia già in data 2 aprile
2024 e, quindi, anteriormente all'iniziativa giudiziaria, da ritenersi, quindi, evitabile.
Il Giudice
Rosario La Fata
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