Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/06/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSINEO Parte_1 C.F._1
NATALE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“Accogliere la domanda proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 13,20 (7,80+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti
13,90 (8,50+6-0,60) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione pagina 1 di 7
-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, disporre l'integrazione del contradditorio. Nel merito in via principale:
- rigettare il ricorso ex art.414 c.p.c., in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 22/04/2024 come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di aver presentato in data 19/4/2021 presso l' Controparte_6
di Agordo, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale
[...]
telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia (doc.1), per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dall'
1/6/1987 al 25/5/1988, ovvero dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette e non in costanza di nomina, e proseguiva esponendo che dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico predetto, aveva verificato che gli erano stati riconosciuti punti 7,40 per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti 8,50 per quello di collaboratore scolastico, senza riconoscimento di 6 punti per il servizio militare, ma solo 0,60 punti.
In particolare, nell'allegato A del ricordato DM, era precisato che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali». In applicazione di tale disposizione, quindi, la pagina 2 di 7 medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del resistente). “ CP_1
Il ricorrente si doleva della illegittimità di tale previsione, che risultava per lui pregiudizievole in quanto, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto, era gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.
Si costituivano ritualmente in giudizio il e le amministrazioni Controparte_1
periferiche dello stesso, come sopra rappresentate, che preliminarmente eccepivano il difetto di giurisdizione del GO e nel merito resistevano al ricorso, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, autorizzata la notifica ai controinteressati all'esito del ricorso mediante pubblicazione sul sito web del convenuto, veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte ai CP_1 sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, CP_1
che è infondata e va rigettata, apparendo la controversia in esame chiaramente connessa alla fase di gestione del rapporto di lavoro, mentre con riferimento al merito della domanda, deve rammentarsi che il ricorrente si duole della violazione dell'art. 20 legge 958/86, dell'art. 62 legge 312/1980, dell'art. 569, comma 3, in analogia all'art. 485, comma 7, d. lgs 297/94, in particolare laddove la prima disposizione prevedeva che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio, mentre l'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 stabiliva la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente", come del resto prevedeva l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, peraltro in conformità con l'art. art. 52, secondo comma, della
Carta Costituzionale, secondo la quale “[…] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.”
Tale interpretazione del dato normativo era stata pienamente condivisa dalla Corte di Cassazione, che nella propria decisione n. 35380 del 18 novembre 2021, aveva chiarito in via definitiva che il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego.
pagina 3 di 7 Riguardo all'interpretazione delle disposizioni contestate dall'attore data dalla Suprema Corte, deve darsi atto che con recente decisione la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024) ha mutato il proprio precedente orientamento, stabilendo che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
La Suprema Corte, nella motivazione della sentenza, ha precisato quanto segue.
“Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice pagina 4 di 7 dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento inquanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi pagina 5 di 7 presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. (…).”
La Suprema Corte ha infine espresso il seguente principio di diritto:
«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il
D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Alla luce di tale arresto della giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice condivide e fa proprio, il ricorso va respinto, dovendosi ritenere legittima la valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalle amministrazioni convenute.
Il recente mutamento della giurisprudenza suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 89/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Controparte_7
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
pagina 6 di 7 2) spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 10/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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