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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.1422/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1422/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. UCCELLI ELENA
e
LA AN (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
UCCELLI ELENA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Manfredonia (FG) il 04/01/1997 e che dalla loro unione sono nati i figli in Manfredonia (FG) il 22/1/2000 e Persona_1
e in Manfredonia (FG) il 23/7/2005, tutti e tre studenti Per_2 Parte_2 universitari. Con provvedimento in data 21/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/06/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12/06/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e LA AN, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...]
AN (FG) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN (FG) il 04/01/1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5 P. 2 Serie A anno 1997. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa familiare, sita in Livorno, Via Beppe Orlandi 16, rimarrà ad abitare la sig.ra NO unitamente ai tre figli maggiorenni non autonomi dal punto di vista economico;
il sig. si è già allontanato dalla casa familiare;
Pt_1
3) Attesa la differenza reddituale tra le parti, il sig. si farà carico del pagamento Pt_1 del canone di locazione della casa familiare, sino alla concorrenza di euro 600,00 mensili (la differenza sarà corrisposta direttamente alle figlie) e corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento, la somma di euro 100,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
le spese condominiali e le utenze saranno a carico della sig.ra NO che provvederà alle necessarie volture;
4) Il canone di locazione dell'appartamento sito in Manfredonia sarà percepito per intero dalla moglie;
5) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli e sosterranno nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre le spese mediche e scolastiche necessarie per le figlie, previamente concordate tra i genitori;
6) L'assegno unico e universale sarà percepito per intero dalla sig.ra NO.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 12/06/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1422/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. UCCELLI ELENA
e
LA AN (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
UCCELLI ELENA
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Manfredonia (FG) il 04/01/1997 e che dalla loro unione sono nati i figli in Manfredonia (FG) il 22/1/2000 e Persona_1
e in Manfredonia (FG) il 23/7/2005, tutti e tre studenti Per_2 Parte_2 universitari. Con provvedimento in data 21/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/06/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12/06/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e LA AN, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...]
AN (FG) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN (FG) il 04/01/1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5 P. 2 Serie A anno 1997. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa familiare, sita in Livorno, Via Beppe Orlandi 16, rimarrà ad abitare la sig.ra NO unitamente ai tre figli maggiorenni non autonomi dal punto di vista economico;
il sig. si è già allontanato dalla casa familiare;
Pt_1
3) Attesa la differenza reddituale tra le parti, il sig. si farà carico del pagamento Pt_1 del canone di locazione della casa familiare, sino alla concorrenza di euro 600,00 mensili (la differenza sarà corrisposta direttamente alle figlie) e corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento, la somma di euro 100,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
le spese condominiali e le utenze saranno a carico della sig.ra NO che provvederà alle necessarie volture;
4) Il canone di locazione dell'appartamento sito in Manfredonia sarà percepito per intero dalla moglie;
5) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli e sosterranno nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre le spese mediche e scolastiche necessarie per le figlie, previamente concordate tra i genitori;
6) L'assegno unico e universale sarà percepito per intero dalla sig.ra NO.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino.
Livorno, 12/06/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra