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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2937 /2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2937/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio LA, Via Niccolò Da Reggio, 10, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
- (C.F.: Controparte_1
), in persona del per la LA Dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliato in Palmi, via Bruno Buozzi, 56 presso l'avv. Patrizia Paola Cianci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro Persona_1
del 16/04/2024, recante i numeri 48247 del repertorio e 18366 della raccolta;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo, 156, presso lo studio dell'avv. Alfredo Buccella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, conferita da Gabriele
pag. 1 di 4 responsabile atti introduttivi del giudizio LA, autorizzato da procura speciale, Per_2
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_3
25/07/2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare infondata e, pertanto, illegittima la pretesa dell' CP_1
relativa agli anni 2022-2023 ed annullare la cartella n. 094 2024 00045534 63 000; con ordine alla convenuta di procedere alla cancellazione dal ruolo dei premi in oggetto;
con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.
Parte resistente chiede, previa riunione dei giudizi promossi dall'attore contro e CP_1 CP_1
di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto i motivi spiegati nella CP_5
memoria di costituzione;
con vittoria, inoltre, di spese, anche generali, e di onorari.
Parte resistente chiede, in via definitiva e nel merito, previa Controparte_6
eventuale declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, di tenerla indenne da ogni conseguenza o spesa conseguente all'accoglimento delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente;
in ipotesi di rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, parte ricorrente ha riassunto il giudizio instaurato il 23.04.2024 innanzi al Tribunale di Reggio LA, Sezione Lavoro, che, con ordinanza del 24.09.2024, si è dichiarato incompetente assegnando il termine di 30 giorni per la riassunzione, al fine di proseguire l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 094
2024 00045534 63 000, notificata dall' , a mezzo del servizio Controparte_7 postale, in data 14/3/2024, per l'importo di €. 385,51, per competenze anni 2022 – 2023. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2004, avviava l'impresa artigianale, identificata con partita IVA n. che chiudeva definitivamente, con relativa P.IVA_3 cancellazione, in data 30.09.2017, e di non aver svolto, da quest'ultima data, attività lavorativa, né in proprio e né presso terzi, per cui manca il presupposto di fatto affinché l' possa CP_1
legittimamente avanzare la richiesta di pagamento di cui alla cartella di pagamento opposta.
Si è costituito l' ed ha eccepito la connessione del presente procedimento con altro pendente, CP_1
tra le stesse parti e per la medesima causa ma per competenze diverse, innanzi al Tribunale di
Reggio LA, senza però depositare l'atto introduttivo dell'altro procedimento, l'infondatezza pag. 2 di 4 dell'opposizione e l'obbligo della parte a comunicare la cessazione dell'attività per come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, che nel caso di specie è rimasto inadempiuto.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_7
legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 avverso l'iscrizione a ruolo del credito richiesto ed è ammissibile perché il giudizio è stato proposto nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed è stato riassunto nei termini assegnati dal giudice dichiaratosi incompetente.
Va, però, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_7 poiché l'art. 24, comma 5, del D.L.gs n. 46/1999 prescrive espressamente che “Il ricorso va notificato all'ente impositore” ed il comma 7 dello stesso articolo prescrive che “Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario”.
È, pertanto, evidente che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo del credito ha come contraddittore solo il titolare del credito e non l'agente della riscossione, il quale deve essere messo al corrente solo di una eventuale sospensione al fine di sospendere l'attività di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito, ossia dell'inesistenza dell'attività di artigiano per gli anni in contestazione.
La sentenza n. 8651/2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato che, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione.
L'iscrizione nella gestione artigiani della ricorrente può solo costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato in giudizio visura della CCIAA e la verifica della partita IVA, quest'ultima indica, nella data del 30 settembre 2017 la cessazione della partita IVA della parte ricorrente, che prova la cessazione dell'attività a detta data.
Nella fattispecie in esame difettano, dunque, i requisiti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione artigiani, non risultando, in atti, lo svolgimento da parte della stessa, per gli anni in contestazione, di attività lavorativa.
pag. 3 di 4 A fronte della prova della cessazione della partita IVA, proveniente dalla parte ricorrente, era onere dell' , quale attore sostanziale, allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e CP_1
dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione a ruolo dei premi richiesti.
L' non solo non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo dei CP_1
premi richiesti per gli anni 2022 e 2023 ma ha depositato in atti la denuncia di cessazione, in data
15 dicembre 2005, dell'attività della ditta avente lo stesso codice n. 13907920 indicato nella cartella di pagamento opposta.
L' non ha, dunque, fornito elementi a fondamento della propria pretesa creditoria. CP_1
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei premi anni 2022 e 2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 251,00, considerando,
l'importo indicato nella cartella di pagamento opposta, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione fino ad €.1.100, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, . Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_7
2. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima ed inefficace la cartella di pagamento n. 094 2024 00045534 63 000, notificata dall' , a mezzo del servizio postale, in data 14 marzo Controparte_7
2024, per l'importo di €. 385,51, per competenze anni 2022 e 2023; CP_1
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1
onorari, che liquida in complessivi €. 251,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, . Parte_1
Palmi, 28/05/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
pag. 4 di 4
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2937/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio LA, Via Niccolò Da Reggio, 10, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
- (C.F.: Controparte_1
), in persona del per la LA Dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliato in Palmi, via Bruno Buozzi, 56 presso l'avv. Patrizia Paola Cianci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro Persona_1
del 16/04/2024, recante i numeri 48247 del repertorio e 18366 della raccolta;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo, 156, presso lo studio dell'avv. Alfredo Buccella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, conferita da Gabriele
pag. 1 di 4 responsabile atti introduttivi del giudizio LA, autorizzato da procura speciale, Per_2
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_3
25/07/2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare infondata e, pertanto, illegittima la pretesa dell' CP_1
relativa agli anni 2022-2023 ed annullare la cartella n. 094 2024 00045534 63 000; con ordine alla convenuta di procedere alla cancellazione dal ruolo dei premi in oggetto;
con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.
Parte resistente chiede, previa riunione dei giudizi promossi dall'attore contro e CP_1 CP_1
di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto i motivi spiegati nella CP_5
memoria di costituzione;
con vittoria, inoltre, di spese, anche generali, e di onorari.
Parte resistente chiede, in via definitiva e nel merito, previa Controparte_6
eventuale declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, di tenerla indenne da ogni conseguenza o spesa conseguente all'accoglimento delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente;
in ipotesi di rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, parte ricorrente ha riassunto il giudizio instaurato il 23.04.2024 innanzi al Tribunale di Reggio LA, Sezione Lavoro, che, con ordinanza del 24.09.2024, si è dichiarato incompetente assegnando il termine di 30 giorni per la riassunzione, al fine di proseguire l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 094
2024 00045534 63 000, notificata dall' , a mezzo del servizio Controparte_7 postale, in data 14/3/2024, per l'importo di €. 385,51, per competenze anni 2022 – 2023. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2004, avviava l'impresa artigianale, identificata con partita IVA n. che chiudeva definitivamente, con relativa P.IVA_3 cancellazione, in data 30.09.2017, e di non aver svolto, da quest'ultima data, attività lavorativa, né in proprio e né presso terzi, per cui manca il presupposto di fatto affinché l' possa CP_1
legittimamente avanzare la richiesta di pagamento di cui alla cartella di pagamento opposta.
Si è costituito l' ed ha eccepito la connessione del presente procedimento con altro pendente, CP_1
tra le stesse parti e per la medesima causa ma per competenze diverse, innanzi al Tribunale di
Reggio LA, senza però depositare l'atto introduttivo dell'altro procedimento, l'infondatezza pag. 2 di 4 dell'opposizione e l'obbligo della parte a comunicare la cessazione dell'attività per come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, che nel caso di specie è rimasto inadempiuto.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_7
legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 avverso l'iscrizione a ruolo del credito richiesto ed è ammissibile perché il giudizio è stato proposto nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed è stato riassunto nei termini assegnati dal giudice dichiaratosi incompetente.
Va, però, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_7 poiché l'art. 24, comma 5, del D.L.gs n. 46/1999 prescrive espressamente che “Il ricorso va notificato all'ente impositore” ed il comma 7 dello stesso articolo prescrive che “Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario”.
È, pertanto, evidente che l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo del credito ha come contraddittore solo il titolare del credito e non l'agente della riscossione, il quale deve essere messo al corrente solo di una eventuale sospensione al fine di sospendere l'attività di riscossione.
Nel caso di specie si discute della mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito, ossia dell'inesistenza dell'attività di artigiano per gli anni in contestazione.
La sentenza n. 8651/2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affermato che, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione.
L'iscrizione nella gestione artigiani della ricorrente può solo costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato in giudizio visura della CCIAA e la verifica della partita IVA, quest'ultima indica, nella data del 30 settembre 2017 la cessazione della partita IVA della parte ricorrente, che prova la cessazione dell'attività a detta data.
Nella fattispecie in esame difettano, dunque, i requisiti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione artigiani, non risultando, in atti, lo svolgimento da parte della stessa, per gli anni in contestazione, di attività lavorativa.
pag. 3 di 4 A fronte della prova della cessazione della partita IVA, proveniente dalla parte ricorrente, era onere dell' , quale attore sostanziale, allegare elementi concreti a fondamento della propria pretesa e CP_1
dare prova della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione a ruolo dei premi richiesti.
L' non solo non ha dato prova dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo dei CP_1
premi richiesti per gli anni 2022 e 2023 ma ha depositato in atti la denuncia di cessazione, in data
15 dicembre 2005, dell'attività della ditta avente lo stesso codice n. 13907920 indicato nella cartella di pagamento opposta.
L' non ha, dunque, fornito elementi a fondamento della propria pretesa creditoria. CP_1
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei premi anni 2022 e 2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 251,00, considerando,
l'importo indicato nella cartella di pagamento opposta, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione fino ad €.1.100, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, . Parte_1
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_7
2. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima ed inefficace la cartella di pagamento n. 094 2024 00045534 63 000, notificata dall' , a mezzo del servizio postale, in data 14 marzo Controparte_7
2024, per l'importo di €. 385,51, per competenze anni 2022 e 2023; CP_1
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1
onorari, che liquida in complessivi €. 251,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, . Parte_1
Palmi, 28/05/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
pag. 4 di 4