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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1586/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4458/2023 emessa il 07.11.2023 e pubblicata il 09.11.2023
TRA
(Avv.to Marianna Schiavariello) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Laura Soranno) Controparte_1
(appellata)
riservata in decisione all'udienza del 26.09.2024 con i termini ex art. 190 cpc e rimessa sul ruolo, per esigenze istruttorie, con ordinanza del 17.12.2024, all'udienza dell'11.002.2025 la causa è stata definitivamente riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l' 08.03.2018 chiedeva al Tribunale di Bari dichiarare la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima e Controparte_1
disporre la vendita della casa coniugale con ripartizione del ricavato la divisione degli arredi ivi presenti.
Esponeva che:
-aveva contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, con la il 26.12.1981 e dalla CP_1
predetta unione erano nati i figli ed da tempo coniugati e residenti fuori regione;
Per_1 Per_2
-l'unione coniugale era fallita a causa dei comportamenti violenti e astiosi della moglie, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pagina 1 di 7 -era disoccupato a causa delle sue condizioni di salute che ne avevano determinato una condizione di invalidità del 46%;
-la moglie, invece, lavorava come operaia ed era economicamente autosufficiente;
-erano comproprietari nella misura del 50% dell'appartamento adibito ad abitazione coniugale, sito in
Gravina in Puglia, alla Via Don Saverio Valerio, 32;
-era proprietario di una autovettura, OPEL CORSA TG. FB658PF, acquistata con finanziamento a se intestato, già rimborsato con soldi percepiti dalle sue attività lavorative.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione, ma instando Controparte_1 per l'addebito a carico del nonché per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e Parte_1
della casa coniugale.
Riferiva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle continue violenze subite dall'ex coniuge sin dai primi anni di matrimonio.
Evidenziava di aver sporto più volte denuncia e che a seguito di quella presentata in data 30.01.2017 era stato aperto, a carico del il procedimento penale n. 3048/2017 R.G.N.R. presso il Parte_1
Tribunale di Bari.
Deduceva, altresì, di aver provveduto esclusivamente con le proprie entrate personali a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale e di aver contribuito al pagamento delle rate per l'acquisto dell'autovettura di famiglia, avvenuto in costanza di matrimonio.
Evidenziava che, invece, il non aveva mai contribuito al ménage familiare disinteressandosi Parte_1
delle esigenze della famiglia, anzi, allontanandosi spesso e per lunghi periodi, dalla casa coniugale.
Riferiva, infine, che il aveva lavorato dagli inizi del 2018 sino alla fine di aprile come Parte_1
autotrasportatore presso la Ditta di Cipriani Innocenzo sita in Gravina in Puglia (BA) e che essendo disoccupata ed in cerca di un'attività lavorativa, non disponeva di alcuna entrata o immobile.
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 4458/2023 pubblicata il 9.11.2023 dichiarava la separazione personale tra i coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dal accogliendo, Parte_1 invece, quella formulata dalla poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere CP_1
l'assegno mensile in favore della in misura di € 250,00; dichiarava cessata la materia del CP_1
contendere sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine all'addebito argomentava che l'assunto di parte ricorrente circa le violenze fisiche e verbali da parte della era rimasto privo di prova. CP_1
Riteneva, invece, provate le condotte violente poste in essere dal in danno della ex Parte_1
coniuge in costanza di matrimonio come documentato dalle denunce sporte ( a quella del 30.01.2017, era stato allegato relativo fascicolo fotografico contenente la riproduzione fotografica della cicatrice pagina 2 di 7 presente sulla mano sinistra della a seguito delle violenze subite dal , dalle CP_1 Parte_1
risultanze della prova per testi espletata in primo grado, dalla refertazione del Pronto Soccorso dell' di Altamura (BA) del 29.01.2017, nonché dalla sentenza di Controparte_2
condanna emessa dal Tribunale di Bari in data 24.04.2023, a carico del per i reati di Parte_1
maltrattamenti e lesioni personali, in maniera continuativa, sin dagli inizi del matrimonio, in danno della moglie.
Riteneva dimostrato, altresì, stante una analisi complessiva del materiale in atti e della testimonianza della figlia della coppia, , l'assunto della secondo cui il Parte_2 CP_1 Parte_1
durante il matrimonio, aveva abbandonato la casa familiare per un lungo periodo e nonostante la malattia del figlio, era solito partecipare a feste ed uscire da solo lasciando la moglie a casa;
riteneva, pertanto, fondata anche la domanda di addebito per violazione del dovere di assistenza morale e materiale a carico del ricorrente.
Argomentava che dalle dichiarazioni reddituali depositate, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione in atti complessivamente considerata era emersa una condizione generale di disagio economico della nonché una condizione precaria di salute che giustificavano il CP_1
riconoscimento in favore della stessa di un assegno pari ad euro 250,00 mensili.
Riteneva, infine, la domanda sulla casa coniugale oggetto di rinuncia non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- valutato, ai fini dell'addebito, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
omettendo, altresì, di considerare che la figlia aveva riferito in
[...] Parte_2
ordine ad episodi di violenza appresi de relato dalla madre e che la sentenza penale emessa a carico di esso appellante non era definitiva;
- riconosciuto alla l'assegno di mantenimento senza considerare l'ordinanza CP_1
Presidenziale del 07.06.2018 che lo aveva negato nonché le gravi condizioni di salute degenerative del Paternoster e il suo riconoscimento di invalidità al 67%;
- ritenuto non riproposta in sede di comparse conclusionali la domanda in ordine alla casa coniugale sebbene nelle di trattazione scritta per l'udienza del 7.06.2023 fossero state rassegnate le seguenti conclusioni: “disporre la divisione dei mobili arredi e suppellettili della casa coniugale nella misura del 50%”.
Contestava, infine, il capo relativo alla condanna alle spese.
pagina 3 di 7 Instava, in riforma della sentenza appellata, per l'addebito della separazione personale alla CP_1
per la revoca dell'assegno di mantenimento, per la divisione dei mobili, arredi e suppellettili della casa coniugale nella misura del 50%, nulla disponendo quanto all'uso di quest'ultima e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito non solo sulle risultanze dell'istruttoria espletata ma anche su prove documentali.
Ha valutato, in particolare, le dichiarazioni rese dalla informatrice , figlia della Parte_2
coppia, che ha confermato gli episodi di violenza in danno della madre nonché la circostanza che, nel
2008, il padre si era allontanato da casa per circa sei anni lasciando che solo la moglie si occupasse del figlio malato .
Al riguardo, , fratello della resistente, ha riferito che, durante il primo periodo di Testimone_3
allontanamento dalla casa coniugale durato sei anni, il si era interessato delle condizioni Parte_1
del figlio malato senza, tuttavia, contribuire al sostentamento della famiglia.
L'informatrice , all'udienza del 26.01.2022, ha, altresì, confermato la relazione Parte_2
extraconiugale del padre in costanza di matrimonio, riferendo che nel 2011 era stata raggiunta da
[...]
che le aveva confessato di avere una relazione con il padre. Per_3
Ha, altresì, confermato, che suo padre aveva parlato della relazione extraconiugale con la propria sorella , ed ha allegato, a riscontro, la riproduzione di una conversazione a mezzo Parte_3
social network tra il ricorrente e la propria germana.
Inoltre, anche gli informatori e hanno confermato che il Testimone_4 Testimone_3 Parte_1
affermava di frequentare altre donne al di fuori del matrimonio e se ne vantava.
L'appellante, peraltro, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che, a far data dal 2007, epoca in cui si era trasferito a Forlì, ove era la moglie che assisteva il figlio con grave patologia Per_1
neoplastica, usciva tutte le sere per frequentare locali notturni e a far data dal 2018 quando egli si allontanava definitivamente dalla casa coniugale frequentava feste per single, in quanto si riteneva ormai libero da ogni legame con la moglie.
Trattasi di dichiarazioni di segno univoco che confermano l'assunto dell'appellata delle violenze subite dall'ex marito, dell'abbandono della casa coniugale da parte dello stesso e della relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio.
pagina 4 di 7 A fronte delle suindicate dichiarazioni di segno univoco, il Tribunale ha svalutato le deposizioni dei testi e , rispettivamente fratello e cognato dell'appellante, in Testimone_2 Testimone_1
quanto vertenti su circostanze non idonee a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'appellata.
ha confermato le scenate di gelosia “un paio di volte” (vd. verbale 16.12.2021) ha Testimone_1 riferito che “ogni tanto” la mpediva al marito di uscire e frequentare amici). CP_1
ha dichiarato: “…quando eravamo da mia madre lui era solo e quando veniva Testimone_2 lei non voleva avere rapporti con la famiglia” ….”l'ho vista passeggiare per strada un paio di volte con un uomo ma non so se fosse l'amante” (vd.verbale 16.12.2021).
Trattasi di dichiarazioni riguardanti, a tutto voler concedere, vicende episodiche inidonee, quindi a fondare a dichiarazione di addebito a carico della stessa.
Il Tribunale ha valorizzato, altresì, un congruo compendio documentale costituito da referti medici nonché dalle plurime denunce sporte dalla nei confronti dell'ex coniuge, una delle quali CP_1
esitata nella sentenza di condanna penale n. 784/2023, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
3048/2017 R.G.P.M. n. 1895/2019 R.G.TR. e depositata il 24.04.2023, per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali in maniera continuata ex artt. 572, 81 e 582 c.p. a carico del marito.
Sono state valorizzate, in particolare, la denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di
Castrocaro il 07.10.2010, a causa delle violenze subite il 6.10.2010, ad opera del marito che la schiaffeggiava facendole saltare due denti;
la denuncia del 30.01.2017 sporta dalla delle CP_1
violenze fisiche, minacce e vessazioni subite dall'appellante in data 29.01.2017, nonché la refertazione del Pronto Soccorso dell' di Altamura (BA) del 29.01.2017. CP_2 Controparte_2
Il Tribunale ha valutato, altresì, il fascicolo fotografico, relativo alla denuncia-querela del 30.01.2017,
(che mostra la cicatrice presente sulla mano sinistra della a seguito delle violenze subite) CP_1
nonché il referto medico redatto che certifica algie al gomito, cefalea e trauma al gomito dopo un'aggressione fisica e verbale domestica perpetrata dal coniuge, alle 14:00 del 29.01.2017, per averle
«tirato i capelli e di averla colpita con un rotolo di cartone sul gomito sx».
A fondamento della pronuncia di addebito si delinea un quadro probatorio solido a fronte del quale l'appellante si è limitato a contestare l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori e le cui dichiarazioni, come detto, non sono significative e Testimone_1 Testimone_2
contrastano con quelle rese dagli altri testi nonché con le risultanze documentali raccolte.
Queste ultime, peraltro, sono variegate, non esaurendosi nel solo giudizio penale aperto dopo la denuncia del 30 gennaio 2007, con la logica conseguenza che la non definitività della sentenza di primo grado non incide sulla tenuta del quadro probatorio.
E' infondata, altresì, la seconda censura .
pagina 5 di 7 Secondo l'appellante il Tribunale ha riconosciuto l'assegno di mantenimento di € 250,00 in favore della senza tenere conto dell'ordinanza Presidenziale del 07/06/2018 che lo aveva CP_1
negato.
In realtà, la menzionata ordinanza presidenziale così ha disposto: “Nega alla resistente, almeno allo stato e salvi i successivi approfondimenti istruttori, un assegno di mantenimento per sé , almeno fino a quando la donna continuerà ad usufruire della casa coniugale in comproprietà, conseguendo un risparmio di spesa pari quanto meno alla metà del canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche, sicchè la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto si porrà, se del caso, quando lascerà l'immobile”
Trattasi di una valutazione provvisoria e non vincolante che il Tribunale ha superato all'esito di una valutazione comparativa dei redditi di entrambe le parti.
Ha, quindi, valorizzato la certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate attestante la totale insufficienza dei redditi percepiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dalla CP_1
Quest'ultima ha prodotto in primo grado la sua dichiarazione di disponibilità al lavoro, riferendo di aver sempre lavorato, in costanza di matrimonio, per almeno trentacinque anni, come lavapiatti o collaboratrice nelle cucine nelle attività di ristorazione, per far fronte al sostentamento della famiglia.
Ha prodotto, altresì documentazione medica attestante patologia cardiovascolare e diversi episodi di paresi periferica e parestesie nonché convocazione alla visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile (cfr. all.ti 16 e 17 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 di parte resistente) di cui, tuttavia, non si conosce l'esito.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto dimostrata la condizione di disagio economico della 61 CP_1 anni, la necessità di dover reperire un'abitazione poiché la casa familiare non può esserle assegnata nonché la sua precaria condizione di salute.
Ha tenuto, altresì, conto dell'autosufficienza economica del ricorrente (Mod 730/2021, 730/2022 e
730/2023 da cui si evince un reddito annuo netto pari rispettivamente ad €11.854,00, €11.866,00 ed
€12.159,00 e quindi un'entrata mensile di €1.000,00 circa) ed ha, pertanto, riconosciuto, in favore della coniuge economicamente più debole, un assegno di mantenimento, di € 250,00, non CP_1
avendo alcuna concreta possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per rendersi autonoma.
La motivazione del Tribunale è condivisibile poiché frutto di un attento esame comparativo della situazione reddituale di entrambe le parti che l'appellante non ha specificamente contestato.
Quanto alla invocata divisione dei beni mobili, secondo la giurisprudenza di legittimità, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale) rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni,
pagina 6 di 7 benché non sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione: conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17882 del 22/06/2023
Orbene, in applicazione del suindicato principio, la censura non può essere esaminata nel presente giudizio in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4458/2023 emessa il 7.11.2023 e Parte_1
pubblicata il 9.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1586/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4458/2023 emessa il 07.11.2023 e pubblicata il 09.11.2023
TRA
(Avv.to Marianna Schiavariello) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Laura Soranno) Controparte_1
(appellata)
riservata in decisione all'udienza del 26.09.2024 con i termini ex art. 190 cpc e rimessa sul ruolo, per esigenze istruttorie, con ordinanza del 17.12.2024, all'udienza dell'11.002.2025 la causa è stata definitivamente riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l' 08.03.2018 chiedeva al Tribunale di Bari dichiarare la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima e Controparte_1
disporre la vendita della casa coniugale con ripartizione del ricavato la divisione degli arredi ivi presenti.
Esponeva che:
-aveva contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, con la il 26.12.1981 e dalla CP_1
predetta unione erano nati i figli ed da tempo coniugati e residenti fuori regione;
Per_1 Per_2
-l'unione coniugale era fallita a causa dei comportamenti violenti e astiosi della moglie, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pagina 1 di 7 -era disoccupato a causa delle sue condizioni di salute che ne avevano determinato una condizione di invalidità del 46%;
-la moglie, invece, lavorava come operaia ed era economicamente autosufficiente;
-erano comproprietari nella misura del 50% dell'appartamento adibito ad abitazione coniugale, sito in
Gravina in Puglia, alla Via Don Saverio Valerio, 32;
-era proprietario di una autovettura, OPEL CORSA TG. FB658PF, acquistata con finanziamento a se intestato, già rimborsato con soldi percepiti dalle sue attività lavorative.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione, ma instando Controparte_1 per l'addebito a carico del nonché per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e Parte_1
della casa coniugale.
Riferiva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle continue violenze subite dall'ex coniuge sin dai primi anni di matrimonio.
Evidenziava di aver sporto più volte denuncia e che a seguito di quella presentata in data 30.01.2017 era stato aperto, a carico del il procedimento penale n. 3048/2017 R.G.N.R. presso il Parte_1
Tribunale di Bari.
Deduceva, altresì, di aver provveduto esclusivamente con le proprie entrate personali a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale e di aver contribuito al pagamento delle rate per l'acquisto dell'autovettura di famiglia, avvenuto in costanza di matrimonio.
Evidenziava che, invece, il non aveva mai contribuito al ménage familiare disinteressandosi Parte_1
delle esigenze della famiglia, anzi, allontanandosi spesso e per lunghi periodi, dalla casa coniugale.
Riferiva, infine, che il aveva lavorato dagli inizi del 2018 sino alla fine di aprile come Parte_1
autotrasportatore presso la Ditta di Cipriani Innocenzo sita in Gravina in Puglia (BA) e che essendo disoccupata ed in cerca di un'attività lavorativa, non disponeva di alcuna entrata o immobile.
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 4458/2023 pubblicata il 9.11.2023 dichiarava la separazione personale tra i coniugi;
rigettava la domanda di addebito formulata dal accogliendo, Parte_1 invece, quella formulata dalla poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere CP_1
l'assegno mensile in favore della in misura di € 250,00; dichiarava cessata la materia del CP_1
contendere sull'assegnazione della casa coniugale.
In ordine all'addebito argomentava che l'assunto di parte ricorrente circa le violenze fisiche e verbali da parte della era rimasto privo di prova. CP_1
Riteneva, invece, provate le condotte violente poste in essere dal in danno della ex Parte_1
coniuge in costanza di matrimonio come documentato dalle denunce sporte ( a quella del 30.01.2017, era stato allegato relativo fascicolo fotografico contenente la riproduzione fotografica della cicatrice pagina 2 di 7 presente sulla mano sinistra della a seguito delle violenze subite dal , dalle CP_1 Parte_1
risultanze della prova per testi espletata in primo grado, dalla refertazione del Pronto Soccorso dell' di Altamura (BA) del 29.01.2017, nonché dalla sentenza di Controparte_2
condanna emessa dal Tribunale di Bari in data 24.04.2023, a carico del per i reati di Parte_1
maltrattamenti e lesioni personali, in maniera continuativa, sin dagli inizi del matrimonio, in danno della moglie.
Riteneva dimostrato, altresì, stante una analisi complessiva del materiale in atti e della testimonianza della figlia della coppia, , l'assunto della secondo cui il Parte_2 CP_1 Parte_1
durante il matrimonio, aveva abbandonato la casa familiare per un lungo periodo e nonostante la malattia del figlio, era solito partecipare a feste ed uscire da solo lasciando la moglie a casa;
riteneva, pertanto, fondata anche la domanda di addebito per violazione del dovere di assistenza morale e materiale a carico del ricorrente.
Argomentava che dalle dichiarazioni reddituali depositate, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione in atti complessivamente considerata era emersa una condizione generale di disagio economico della nonché una condizione precaria di salute che giustificavano il CP_1
riconoscimento in favore della stessa di un assegno pari ad euro 250,00 mensili.
Riteneva, infine, la domanda sulla casa coniugale oggetto di rinuncia non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- valutato, ai fini dell'addebito, le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
omettendo, altresì, di considerare che la figlia aveva riferito in
[...] Parte_2
ordine ad episodi di violenza appresi de relato dalla madre e che la sentenza penale emessa a carico di esso appellante non era definitiva;
- riconosciuto alla l'assegno di mantenimento senza considerare l'ordinanza CP_1
Presidenziale del 07.06.2018 che lo aveva negato nonché le gravi condizioni di salute degenerative del Paternoster e il suo riconoscimento di invalidità al 67%;
- ritenuto non riproposta in sede di comparse conclusionali la domanda in ordine alla casa coniugale sebbene nelle di trattazione scritta per l'udienza del 7.06.2023 fossero state rassegnate le seguenti conclusioni: “disporre la divisione dei mobili arredi e suppellettili della casa coniugale nella misura del 50%”.
Contestava, infine, il capo relativo alla condanna alle spese.
pagina 3 di 7 Instava, in riforma della sentenza appellata, per l'addebito della separazione personale alla CP_1
per la revoca dell'assegno di mantenimento, per la divisione dei mobili, arredi e suppellettili della casa coniugale nella misura del 50%, nulla disponendo quanto all'uso di quest'ultima e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito non solo sulle risultanze dell'istruttoria espletata ma anche su prove documentali.
Ha valutato, in particolare, le dichiarazioni rese dalla informatrice , figlia della Parte_2
coppia, che ha confermato gli episodi di violenza in danno della madre nonché la circostanza che, nel
2008, il padre si era allontanato da casa per circa sei anni lasciando che solo la moglie si occupasse del figlio malato .
Al riguardo, , fratello della resistente, ha riferito che, durante il primo periodo di Testimone_3
allontanamento dalla casa coniugale durato sei anni, il si era interessato delle condizioni Parte_1
del figlio malato senza, tuttavia, contribuire al sostentamento della famiglia.
L'informatrice , all'udienza del 26.01.2022, ha, altresì, confermato la relazione Parte_2
extraconiugale del padre in costanza di matrimonio, riferendo che nel 2011 era stata raggiunta da
[...]
che le aveva confessato di avere una relazione con il padre. Per_3
Ha, altresì, confermato, che suo padre aveva parlato della relazione extraconiugale con la propria sorella , ed ha allegato, a riscontro, la riproduzione di una conversazione a mezzo Parte_3
social network tra il ricorrente e la propria germana.
Inoltre, anche gli informatori e hanno confermato che il Testimone_4 Testimone_3 Parte_1
affermava di frequentare altre donne al di fuori del matrimonio e se ne vantava.
L'appellante, peraltro, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che, a far data dal 2007, epoca in cui si era trasferito a Forlì, ove era la moglie che assisteva il figlio con grave patologia Per_1
neoplastica, usciva tutte le sere per frequentare locali notturni e a far data dal 2018 quando egli si allontanava definitivamente dalla casa coniugale frequentava feste per single, in quanto si riteneva ormai libero da ogni legame con la moglie.
Trattasi di dichiarazioni di segno univoco che confermano l'assunto dell'appellata delle violenze subite dall'ex marito, dell'abbandono della casa coniugale da parte dello stesso e della relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio.
pagina 4 di 7 A fronte delle suindicate dichiarazioni di segno univoco, il Tribunale ha svalutato le deposizioni dei testi e , rispettivamente fratello e cognato dell'appellante, in Testimone_2 Testimone_1
quanto vertenti su circostanze non idonee a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'appellata.
ha confermato le scenate di gelosia “un paio di volte” (vd. verbale 16.12.2021) ha Testimone_1 riferito che “ogni tanto” la mpediva al marito di uscire e frequentare amici). CP_1
ha dichiarato: “…quando eravamo da mia madre lui era solo e quando veniva Testimone_2 lei non voleva avere rapporti con la famiglia” ….”l'ho vista passeggiare per strada un paio di volte con un uomo ma non so se fosse l'amante” (vd.verbale 16.12.2021).
Trattasi di dichiarazioni riguardanti, a tutto voler concedere, vicende episodiche inidonee, quindi a fondare a dichiarazione di addebito a carico della stessa.
Il Tribunale ha valorizzato, altresì, un congruo compendio documentale costituito da referti medici nonché dalle plurime denunce sporte dalla nei confronti dell'ex coniuge, una delle quali CP_1
esitata nella sentenza di condanna penale n. 784/2023, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n.
3048/2017 R.G.P.M. n. 1895/2019 R.G.TR. e depositata il 24.04.2023, per i reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali in maniera continuata ex artt. 572, 81 e 582 c.p. a carico del marito.
Sono state valorizzate, in particolare, la denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di
Castrocaro il 07.10.2010, a causa delle violenze subite il 6.10.2010, ad opera del marito che la schiaffeggiava facendole saltare due denti;
la denuncia del 30.01.2017 sporta dalla delle CP_1
violenze fisiche, minacce e vessazioni subite dall'appellante in data 29.01.2017, nonché la refertazione del Pronto Soccorso dell' di Altamura (BA) del 29.01.2017. CP_2 Controparte_2
Il Tribunale ha valutato, altresì, il fascicolo fotografico, relativo alla denuncia-querela del 30.01.2017,
(che mostra la cicatrice presente sulla mano sinistra della a seguito delle violenze subite) CP_1
nonché il referto medico redatto che certifica algie al gomito, cefalea e trauma al gomito dopo un'aggressione fisica e verbale domestica perpetrata dal coniuge, alle 14:00 del 29.01.2017, per averle
«tirato i capelli e di averla colpita con un rotolo di cartone sul gomito sx».
A fondamento della pronuncia di addebito si delinea un quadro probatorio solido a fronte del quale l'appellante si è limitato a contestare l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli informatori e le cui dichiarazioni, come detto, non sono significative e Testimone_1 Testimone_2
contrastano con quelle rese dagli altri testi nonché con le risultanze documentali raccolte.
Queste ultime, peraltro, sono variegate, non esaurendosi nel solo giudizio penale aperto dopo la denuncia del 30 gennaio 2007, con la logica conseguenza che la non definitività della sentenza di primo grado non incide sulla tenuta del quadro probatorio.
E' infondata, altresì, la seconda censura .
pagina 5 di 7 Secondo l'appellante il Tribunale ha riconosciuto l'assegno di mantenimento di € 250,00 in favore della senza tenere conto dell'ordinanza Presidenziale del 07/06/2018 che lo aveva CP_1
negato.
In realtà, la menzionata ordinanza presidenziale così ha disposto: “Nega alla resistente, almeno allo stato e salvi i successivi approfondimenti istruttori, un assegno di mantenimento per sé , almeno fino a quando la donna continuerà ad usufruire della casa coniugale in comproprietà, conseguendo un risparmio di spesa pari quanto meno alla metà del canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche, sicchè la valutazione in ordine alla sussistenza del diritto si porrà, se del caso, quando lascerà l'immobile”
Trattasi di una valutazione provvisoria e non vincolante che il Tribunale ha superato all'esito di una valutazione comparativa dei redditi di entrambe le parti.
Ha, quindi, valorizzato la certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate attestante la totale insufficienza dei redditi percepiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dalla CP_1
Quest'ultima ha prodotto in primo grado la sua dichiarazione di disponibilità al lavoro, riferendo di aver sempre lavorato, in costanza di matrimonio, per almeno trentacinque anni, come lavapiatti o collaboratrice nelle cucine nelle attività di ristorazione, per far fronte al sostentamento della famiglia.
Ha prodotto, altresì documentazione medica attestante patologia cardiovascolare e diversi episodi di paresi periferica e parestesie nonché convocazione alla visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile (cfr. all.ti 16 e 17 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 di parte resistente) di cui, tuttavia, non si conosce l'esito.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto dimostrata la condizione di disagio economico della 61 CP_1 anni, la necessità di dover reperire un'abitazione poiché la casa familiare non può esserle assegnata nonché la sua precaria condizione di salute.
Ha tenuto, altresì, conto dell'autosufficienza economica del ricorrente (Mod 730/2021, 730/2022 e
730/2023 da cui si evince un reddito annuo netto pari rispettivamente ad €11.854,00, €11.866,00 ed
€12.159,00 e quindi un'entrata mensile di €1.000,00 circa) ed ha, pertanto, riconosciuto, in favore della coniuge economicamente più debole, un assegno di mantenimento, di € 250,00, non CP_1
avendo alcuna concreta possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro per rendersi autonoma.
La motivazione del Tribunale è condivisibile poiché frutto di un attento esame comparativo della situazione reddituale di entrambe le parti che l'appellante non ha specificamente contestato.
Quanto alla invocata divisione dei beni mobili, secondo la giurisprudenza di legittimità, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale) rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni,
pagina 6 di 7 benché non sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione: conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17882 del 22/06/2023
Orbene, in applicazione del suindicato principio, la censura non può essere esaminata nel presente giudizio in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi)
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4458/2023 emessa il 7.11.2023 e Parte_1
pubblicata il 9.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 4.996,00 oltre rsf15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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