Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15030 del 2025, proposto da
YA IF, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
1) del provvedimento di revoca del “nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/10455”;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NI OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impugnata è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dal fatto che i dati indicati nell’asseverazione, peraltro incompleti di quelli economici, non hanno trovato alcun riscontro presso la competente Agenzia delle Entrate che, peraltro, ha portato ad accertare che la società datrice di lavoro, per gli anni 2022 e 2023, non ha presentato bilanci né alcuna dichiarazione fiscale;
- nessun ulteriore dato economico è stato prodotto in giudizio dal ricorrente non essendo sufficiente al riguardo l’allegazione secondo cui il rapporto di lavoro con la società datrice di lavoro sarebbe stato concluso (vgs comunicazione Unilav del 1° settembre 2023 – all. 4 di parte ricorrente), in assenza della prova concreta della sua effettività con la produzione, ad esempio, delle buste paga nonché della data della sua cessazione;
- dunque, anche nella presente sede processuale, non sono state colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato, riguardanti, come indicato, i dati economici dell’azienda idonei a superare le carenze riportate nel provvedimento impugnato;
- il ricorso va quindi respinto e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente (con il difensore antistatario) al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI OV, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia IM, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI OV |
IL SEGRETARIO