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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 324/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leini Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 TASI TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 169 IMU IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176 TASI TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 IMU IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, in riforma dell'appellata sentenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione nel merito annullare l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 n. 46098 del 31/1/2024, nei confronti del sig. Ricorrente_1
, notificata il 13/2/2024, e gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2014 e 2015 nei confronti della Società_1 Geom. Ricorrente_1.
Con favore di spese e compenso per entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (SOGET)
«Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte Contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata è divenuto irretrattabile in quanto gli atti prodromici che radicano l'ingiunzione stessa sono stati regolarmente notificati alla Società_1. di Ricorrente_1 la quale ha omesso ogni e qualsivoglia impugnazione dei citati atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso che ci impegna.
IN VIA PRINCIPALE Respingere la richiesta di annullamento dell'ingiunzione fiscale
46098/2024 ex adverso invocata in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che assolutamente carente in punto determinazione dell'avversaria pretesa e delle ragioni sulle quali si fonda.
Con vittoria di spese».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (COMUNE)
Voglia «codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in conferma della sentenza n. 1260/01/2024, pronunciata in data 11 novembre 2024 e depositata in data 13 novembre
2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – Sezione 1, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dal Signor
Ricorrente_1 nei confronti dell'ingiunzione fiscale notificata da SO.G.E.T. S.p.A., con riguardo a tutte le contestazioni relative al merito dei prodromici avvisi di accertamento emessi dal Comune di Leini in relazione all'IMU e alla TASI dovute negli anni 2014 e 2015, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21, comma 1 D.Lgs. 546/1992;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso in appello, nella parte in cui sono state contestate l'IMU e la TASI dovute per gli anni 2014 e 2015 sugli immobili oggetto di Società_1 Ricorrente_1accertamento, posseduti da . di ., a fronte dell'asserito difetto di soggettività passiva di quest'ultima, in considerazione dell'esistenza di un giudicato esterno portato dalla sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1154/05/2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello tardivamente proposto dalla società nei confronti della sentenza della C.T.P. di Torino n. 1356/02/2017, la quale, a sua volta, aveva confermato la soggettività passiva ai fini IMU e
TASI della contribuente in relazione a detti cespiti per gli anni 2012 e 2013;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avverso ricorso in appello dovesse essere considerato ammissibile, accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività della notifica degli atti impositivi nn. 142, 169, 175 e 256, emessi dal Comune di Leini in relazione all'IMU e alla TASI dovute negli anni 2014 e 2015 e, per l'effetto, condannare il Signor
Ricorrente_1 Società_1 Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore di . di Geom. Ricorrente_1., al pagamento degli importi riportati nell'ingiunzione fiscale del 31 gennaio 2024 n.
46098, emessa da SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di concessionario locale della riscossione delle entrate del Comune di Leini, ovvero del diverso importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorso in appello proposto dal Signor Ricorrente_1 dovesse essere accolto per vizi dell'ingiunzione fiscale emessa da SO.G.E.T. S.p.A., tenere indenne il Comune di Leini da qualsiasi domanda, dichiarando tenuto lo stesso Concessionario della riscossione a manlevare l'Ente impositore da ogni pregiudizio di natura economica e patrimoniale.
Con vittoria di spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. – Ricorrente_1 propose, con due distinte pec del 25 febbraio 2025 inviate al
Comune di Leinì ed a SO.GE.T., appello avverso la sentenza n. 1260/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino depositata 13 novembre 2024, non notificata. Il 27 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò avere il 25 luglio 2007 stipulato contratto preliminare con «La Immobiliare Società_2 s.r.l.» per la vendita di immobili in Leinì, con immediata immissione in possesso. Inoltre come gli stessi furono successivamente pignorati dal Comune di Leinì e trasferiti con decreto del 4 giugno 2020 (ed in possesso fino a quel momento alla Immobiliare Società_2)
Quindi che il 13 febbraio 2024 gli fu notificata ingiunzione fiscale per IMU e TASI anni 2014
e 2015, atto prontamente impugnato anche in via recuperatoria per gli avvisi di accertamento mai notificatigli.
Precisò che il giudice di prossimità con la suddetta sentenza respinse il ricorso con la seguente motivazione: «Gli accertamenti-presupposto emessi nei confronti della Ricorrente_1 s.a.s. per
IMU e TASI 2014 e 2015 sono atti divenuti definitivi per mancata impugnazione. La loro corretta notificazione è stata ampiamente documentata dalla resistente, né il ricorrente ha contestato la regolarità delle notifiche. A ciò si aggiunga che non risulta nemmeno impugnata la successiva intimazione di pagamento (n. 351605 del 27 novembre 2023) notificata alla Società_1. a mezzo
Ricorrente_1PEC il 2 dicembre 2023. L'impugnazione degli accertamenti societari introdotta dal Sig. con l'odierno ricorso è pertanto inammissibile. L'accoglimento dell'eccezione preliminarmente sollevata dalla resistente preclude l'esame del merito della controversia, del quale, in ogni caso, va rilevata la palese infondatezza, non potendo il contratto preliminare di vendita immobiliare sortire gli effetti reali velleitariamente affermati dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di SOGET S.p.A. in complessivi euro 500,00».
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 19, co. 3, II periodo D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (impugnazione recuperatoria). Asserì come il giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato definitivi gli avvisi di accertamento per mancata impugnazione, ignorando che l'appellante aveva espressamente invocato l'impugnazione in via recuperatoria ex art. 19, co. 3, D. Lgs. 546/1992, non essendogli mai stati notificati gli atti presupposti;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia. Sottolineò come il ricorso introduttivo
Società_1contenesse due parti distinte. La prima parte nella quale fu esposto che la s.a.s., pur titolare del diritto reale sul predetto bene, era priva del possesso negli anni 2014-2015, mancando quindi il presupposto impositivo (che richiede cumulativamente diritto reale e possesso). La seconda parte nella quale fu esposto che il contratto aveva efficacia reale. Rimarcò essersi il giudice provinciale pronunciato solo sulla seconda parte, omettendo completamente di decidere sulla prima parte, violando così l'art. 112 c.p.c.;
c) violazione dell'art. 1, commi 639 e 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Asseri come il presupposto di entrambe i tributi fosse sia la titolarità del diritto reale quanto il possesso. Tuttavia che nel caso in giudizio mancò il possesso in quanto con contratto 25 luglio 2007 fu data immissione immediata in possesso a «L'Immobiliare Società_2» con consegna delle chiavi (punto 11). Inoltre che quest'ultima si impegnò a subentrare nella causa col Comune e ad assumere tutti gli oneri (punti 15-16) e concesse in locazione le unità immobiliari (settembre 2007) oltre a realizzare opere (scavi per rinforzo fondazioni, quattro container, stalla con animali, box, tettoie, attività di recupero rifiuti).
Sostenne doversi quindi applicare nel caso in giudizio il disposto degli artt. 1140-1141 c.c., con presunzione del possesso per colui che esercita il potere di fatto, salvo prova contraria;
d) violazione degli artt. 111, co. 6 Cost., 132 c.p.c. e 36 decr. n. 546 cit. - Vizio di motivazione.
Asserì essere la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigettò la tesi dell'efficacia reale del contratto, motivata in modo apodittico e tautologico;
e) violazione dell'art. 1, commi 639 e 681, legge n. 147 cit. - Violazione artt. 1362 ss. c.c. -
Errata interpretazione del contratto. Richiamò l'ermeneutica basata su Cass. n. 13222/2014 e Cass. n.
7283/1996. Per meglio dire come il possesso non potesse transitare disgiuntamente dal diritto (nullità per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1325 c.c.). In definitiva sostenne avere la scrittura efficacia reale e che pertanto negli anni 2014-2015 la società Società_1 non aveva né il possesso né il diritto reale, ovvero i presupposti per il tributo in parola.
1.2. – Il concessionario della riscossione, con atto depositato sulla piattaforma del processo tributario il 5 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. In particolare narrò che con ricorso del 13 marzo 2024 controparte chiese l'annullamento dell'ingiunzione fiscale n.
46098/2024 e degli avvisi IMU/TASI 2014-2015 emessi verso Società_1., con condanna alle spese del Comune di Leinì. Inoltre che l'impugnata ingiunzione da euro 5.623,11 si fondò su quattro avvisi di accertamento del 13 dicembre 2019, notificati l'8 gennaio 2020, e che la stessa fu preceduta da una precedente ingiunzione del 27 novembre 2023.
Preliminarmente replicò essere la censura sulla «impugnazione recuperatoria» infondata essendo gli avvisi stati regolarmente notificati alla società, presso la sede legale coincidente con la residenza di Ricorrente_1, secondo le regole di notifica agli enti e ai loro rappresentanti (art. 60 DPR
600/1973 e art. 145 c.p.c.). In particole come la notifica al legale rappresentante fosse pienamente valida ed equivalente a quella presso la sede sociale, rendendo gli atti ormai irretrattabili.
Nel merito stigmatizzò essere la società Ricorrente_1 l'unico soggetto passivo IMU, nonostante la firma di un contratto preliminare di compravendita. In particolare denunciò infondato la doglianza del vizio di «Omessa Pronuncia» essendosi il giudice provinciale espresso chiaramente (anche se brevemente), definendo la tesi del ricorrente «palesemente infondata» non potendo un contratto preliminare trasferire la proprietà (effetti reali).
Ricorrente_1 Rimarcò poi la valenza delle risultanze catastali con la presunzione di titolarità della s.a.s. risultando l'immobile ancora ad essa intestato e come pertanto applicando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Ord. 26376/2021), sussistesse una presunzione non vinta nel caso in giudizio da controparte.
Quindi per quanto concerne la questione della detenzione affermò essere il futuro acquirente (promissario) un mero detentore qualificato (simile a chi è in affitto o in comodato) permanendo il possesso legale in capo al venditore e che senza un atto pubblico che manifesti l'intenzione di cambiare questo stato (interversio possessionis), la situazione non muta neppure ai fini fiscali. Da ultimo per quanto concerne la soggettività passiva IMU (Cass. 24972/2022) asserì essere l'imposta
(ICI/IMU) dovuta esclusivamente dal proprietario o dal titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, etc.)
e come il promissario acquirente, essendo un semplice detentore, non sia soggetto passivo.
1.3. - Con atto depositato sulla piattaforma del processo telematico il 22 dicembre 2025 il Comune di Leinì si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
In particolare espose aver accertato nel 2019 l'omesso versamento dell'IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015 su alcuni immobili e che controparte contestò l'accertamento sostenendo che gli immobili erano già oggetto di pignoramento e di un preliminare di vendita del 2007, quindi non doveva essere considerata soggetto passivo. Soggiunse di aver respinto un'istanza nel 2020 perché non configurante un vero ricorso, rendendo definitivi gli accertamenti. Inoltre che nel 2023 avviò la riscossione forzata tramite SO.G.E.T., la quale nel gennaio 2024 notificò a controparte ingiunzione fiscale.
Per contrastare il ricorso propose i seguenti motivi a) sulla legittimazione del Comune di Leini a costituirsi nel presente giudizio di appello, ai sensi del D. Lgs. 546/1992. Sostenne essere legittimato a partecipare al giudizio d'appello, ancorché contumace in primo grado, perché titolare del credito e autore degli avvisi di accertamento impugnati;
b) in ordine all'asserita nullità della sentenza di primo grado per motivazione omessa o apparente sostenne essere la stessa motivata correttamente dichiarando il ricorso inammissibile e precisando che il preliminare di vendita del 2007 non produceva effetti reali. Richiamò poi la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui il rigetto può essere anche implicito e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito;
c) in ordine alla definitività del rapporto tributario oggetto di causa e sulla conseguente inammissibilità delle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria del Comune di Leini. Rimarcò che gli avvisi, notificati il 31 dicembre 2019, non furono impugnati nei termini, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e come l'ingiunzione fiscale successiva potesse quindi essere contestata solo per vizi propri (formali o di calcolo);
d) sulla tempestiva notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI nei confronti di
Società_1. e sulla tempestività della trasmissione di tali atti a SO.G.E.T. S.p.A., ai fini della loro riscossione forzata. Asserì essere stati gli atti in parola notificati nei termini decadenziali ex art. 1, co.
161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) e quindi come la pretesa impositiva fosse divenuta definitiva. Evidenziò altresì come la riscossione coattiva fosse stata avviata tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 163, legge n. 296 cit., essendo stato inviato il titolo esecutivo entro il terzo anno successivo alla definitività degli accertamenti;
e) sulla soggettività passiva ai fini IMU e TASI in caso di mancata detenzione dell'immobile.
Richiamò un precedente giudicato tra le stesse parti (IMU 2012-2013) e la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui il preliminare ha soli effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà e che l'obbligo d'imposta grava sul proprietario finché non venga stipulato il definitivo atto essendo il presupposto dell'IMU/TASI il possesso qualificato (proprietà o altro diritto reale), non la detenzione materiale.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso del contribuente non merita favore.
2.1. – Deve in primis essere rimarcato che il giudice di prime cure dichiarò l'inammissibilità del ricorso introduttivo (primo capo decisorio) e poi brevemente affrontò la questione del merito (secondo capo decisorio).
Questo collegio tuttavia rilevando essere la questione della notifica degli atti presupposti propedeutica al merito ritiene opportuno, per ragioni di economica processuale, esaminare esclusivamente questo aspetto applicando il criterio della ragione più liquida ossia che: «in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e
111 Cost., al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014; Cass. n. 23621/2011)» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580). 2.2. - Fatta questa premessa occorre ora rimarcare che dai fatti di causa risulta la notifica dei seguenti atti:
- avviso di accertamento Tasi 2015 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1 Indirizzo_1, , 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020 (cfr. copia cartolina di ricevimento all. 2 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento IMU 2015 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020 (cfr. copia cartolina di ricevimento all. 3 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento Tasi 2014 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020
(cfr. copia cartolina di ricevimento all. 4 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento IMU 2014 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020
(cfr. copia cartolina di ricevimento all. 5 al fascicolo processuale del concessionario);
Quindi che per i suddetti tributi fu dal concessionario formata ingiunzione fiscale notificata alla società con pec 2 dicembre 2023 e poi ulteriore ingiunzione in questo processo impugnata.
A fronte di queste fatti il collegio non può che prendere atto che il contribuente nell'atto di appello espose che: «Il sig. Ricorrente_1 aveva espressamente affermato nel ricorso di primo grado che egli impugnava in via recuperatori gli avvisi di accertamento a lui mai in precedenza notificati. La facoltà di impugnare in via recuperatoria atti precedentemente non notificati è espressamente prevista dall'art. 19, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 546/1992. La sentenza di primo grado si limita ad affermare la definitività per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, non impugnati dalla società Ricorrente_1. Il fatto è che, come ricordato, il sig. Ricorrente_1
espressamente aveva affermato che l'impugnazione era coltivata in via recuperatoria, in quanto gli atti non erano stati a lui, sig. Ricorrente_1, notificati. Da ciò la violazione di legge da parte del giudice di primo grado dedotta nel presente motivo d'appello in quanto la statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado si risolve, sostanzialmente, nella negazione della facoltà di impugnazione recuperatoria espressamente prevista dal legislatore nell'art. 19, comma3, secondo periodo del decreto legislativo n. 546/1992».
Per meglio dire che non contestò se non genericamente la consegna dei suddetti atti e specificamente l'inesistenza della notifica degli stessi, ovvero la ratio decidendi del giudice provinciale.
Così facendo la parte non seguì l'insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio
2018, n. 1144 ; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2019, n. 9585 ; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2020, n. 13106 ; Cass.,
Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012 ; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14292 ; Cass., Sez. 65, 21 settembre 2021, n. 25535 ; Cass., Sez. 6-5, 6 dicembre 2021, n. 38548 ).
Ciò posto, nell'affermare, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che tale ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958). Per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni di merito (e cioè dalla verifica della definitività o meno degli atti presupposti), la giurisdizione va assegnata alla commissione tributaria sia per il tipo di atto impugnato (ingiunzione, equiparabile alla cartella) e sia per le ragioni addotte dal contribuente nel suo ricorso (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958).
Ne consegue che, al pari della cartella, anche l'ingiunzione può essere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso di accertamento, che sia stato notificato al contribuente.
Al pari della cartella, infatti, anche l'ingiunzione postula la preesistenza dell'avviso di accertamento al fine di determinare l'an ed il quantum della pretesa fiscale. In tal senso, questa Corte ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2912; Cass., Sez. 2, 5 dicembre 2020, n. 24757).
L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6-2, 18 giugno 2020, n.
11794; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2022, n. 884). Per cui, il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass., Sez.
5, 15 gennaio 2020, n. 565; Cass., Sez. 5, 22 aprile 2022, n. 12832)» (cfr. Cass. Ord. 21 ottobre 2022,
n. 31172).
Orbene risultando in atti, in quanto non contestato dal contribuente, la notifica dei presupposti avvisi di accertamento questo Collegio non può, in applicazione del predetto insegnamento, che rigettare il ricorso del contribuente e confermare l'impugnata decisione.
2.2. – La correttezza della sentenza di primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso esonera questo Collegio dall'affrontare le questioni di merito.
2.3. – Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 500,00 a favore delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado
Condanna l'appellante alle spese del grado complessivamente in euro 500,00 a favore delle parti appellate.
Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 324/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leini Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 TASI 2014
- INGIUNZIONE n. IMU 46098 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142 TASI TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 169 IMU IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 176 TASI TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 IMU IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, in riforma dell'appellata sentenza, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione nel merito annullare l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 n. 46098 del 31/1/2024, nei confronti del sig. Ricorrente_1
, notificata il 13/2/2024, e gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2014 e 2015 nei confronti della Società_1 Geom. Ricorrente_1.
Con favore di spese e compenso per entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (SOGET)
«Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte Contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata è divenuto irretrattabile in quanto gli atti prodromici che radicano l'ingiunzione stessa sono stati regolarmente notificati alla Società_1. di Ricorrente_1 la quale ha omesso ogni e qualsivoglia impugnazione dei citati atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso che ci impegna.
IN VIA PRINCIPALE Respingere la richiesta di annullamento dell'ingiunzione fiscale
46098/2024 ex adverso invocata in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che assolutamente carente in punto determinazione dell'avversaria pretesa e delle ragioni sulle quali si fonda.
Con vittoria di spese».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (COMUNE)
Voglia «codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in conferma della sentenza n. 1260/01/2024, pronunciata in data 11 novembre 2024 e depositata in data 13 novembre
2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino – Sezione 1, non notificata, reietta ogni contraria istanza e deduzione,
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dal Signor
Ricorrente_1 nei confronti dell'ingiunzione fiscale notificata da SO.G.E.T. S.p.A., con riguardo a tutte le contestazioni relative al merito dei prodromici avvisi di accertamento emessi dal Comune di Leini in relazione all'IMU e alla TASI dovute negli anni 2014 e 2015, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 21, comma 1 D.Lgs. 546/1992;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso in appello, nella parte in cui sono state contestate l'IMU e la TASI dovute per gli anni 2014 e 2015 sugli immobili oggetto di Società_1 Ricorrente_1accertamento, posseduti da . di ., a fronte dell'asserito difetto di soggettività passiva di quest'ultima, in considerazione dell'esistenza di un giudicato esterno portato dalla sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 1154/05/2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello tardivamente proposto dalla società nei confronti della sentenza della C.T.P. di Torino n. 1356/02/2017, la quale, a sua volta, aveva confermato la soggettività passiva ai fini IMU e
TASI della contribuente in relazione a detti cespiti per gli anni 2012 e 2013;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avverso ricorso in appello dovesse essere considerato ammissibile, accertare e dichiarare la legittimità e la tempestività della notifica degli atti impositivi nn. 142, 169, 175 e 256, emessi dal Comune di Leini in relazione all'IMU e alla TASI dovute negli anni 2014 e 2015 e, per l'effetto, condannare il Signor
Ricorrente_1 Società_1 Ricorrente_1, in qualità di legale rappresentante pro tempore di . di Geom. Ricorrente_1., al pagamento degli importi riportati nell'ingiunzione fiscale del 31 gennaio 2024 n.
46098, emessa da SO.G.E.T. S.p.A., in qualità di concessionario locale della riscossione delle entrate del Comune di Leini, ovvero del diverso importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il ricorso in appello proposto dal Signor Ricorrente_1 dovesse essere accolto per vizi dell'ingiunzione fiscale emessa da SO.G.E.T. S.p.A., tenere indenne il Comune di Leini da qualsiasi domanda, dichiarando tenuto lo stesso Concessionario della riscossione a manlevare l'Ente impositore da ogni pregiudizio di natura economica e patrimoniale.
Con vittoria di spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. – Ricorrente_1 propose, con due distinte pec del 25 febbraio 2025 inviate al
Comune di Leinì ed a SO.GE.T., appello avverso la sentenza n. 1260/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino depositata 13 novembre 2024, non notificata. Il 27 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò avere il 25 luglio 2007 stipulato contratto preliminare con «La Immobiliare Società_2 s.r.l.» per la vendita di immobili in Leinì, con immediata immissione in possesso. Inoltre come gli stessi furono successivamente pignorati dal Comune di Leinì e trasferiti con decreto del 4 giugno 2020 (ed in possesso fino a quel momento alla Immobiliare Società_2)
Quindi che il 13 febbraio 2024 gli fu notificata ingiunzione fiscale per IMU e TASI anni 2014
e 2015, atto prontamente impugnato anche in via recuperatoria per gli avvisi di accertamento mai notificatigli.
Precisò che il giudice di prossimità con la suddetta sentenza respinse il ricorso con la seguente motivazione: «Gli accertamenti-presupposto emessi nei confronti della Ricorrente_1 s.a.s. per
IMU e TASI 2014 e 2015 sono atti divenuti definitivi per mancata impugnazione. La loro corretta notificazione è stata ampiamente documentata dalla resistente, né il ricorrente ha contestato la regolarità delle notifiche. A ciò si aggiunga che non risulta nemmeno impugnata la successiva intimazione di pagamento (n. 351605 del 27 novembre 2023) notificata alla Società_1. a mezzo
Ricorrente_1PEC il 2 dicembre 2023. L'impugnazione degli accertamenti societari introdotta dal Sig. con l'odierno ricorso è pertanto inammissibile. L'accoglimento dell'eccezione preliminarmente sollevata dalla resistente preclude l'esame del merito della controversia, del quale, in ogni caso, va rilevata la palese infondatezza, non potendo il contratto preliminare di vendita immobiliare sortire gli effetti reali velleitariamente affermati dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di SOGET S.p.A. in complessivi euro 500,00».
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 19, co. 3, II periodo D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (impugnazione recuperatoria). Asserì come il giudice di prime cure avesse erroneamente dichiarato definitivi gli avvisi di accertamento per mancata impugnazione, ignorando che l'appellante aveva espressamente invocato l'impugnazione in via recuperatoria ex art. 19, co. 3, D. Lgs. 546/1992, non essendogli mai stati notificati gli atti presupposti;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia. Sottolineò come il ricorso introduttivo
Società_1contenesse due parti distinte. La prima parte nella quale fu esposto che la s.a.s., pur titolare del diritto reale sul predetto bene, era priva del possesso negli anni 2014-2015, mancando quindi il presupposto impositivo (che richiede cumulativamente diritto reale e possesso). La seconda parte nella quale fu esposto che il contratto aveva efficacia reale. Rimarcò essersi il giudice provinciale pronunciato solo sulla seconda parte, omettendo completamente di decidere sulla prima parte, violando così l'art. 112 c.p.c.;
c) violazione dell'art. 1, commi 639 e 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Asseri come il presupposto di entrambe i tributi fosse sia la titolarità del diritto reale quanto il possesso. Tuttavia che nel caso in giudizio mancò il possesso in quanto con contratto 25 luglio 2007 fu data immissione immediata in possesso a «L'Immobiliare Società_2» con consegna delle chiavi (punto 11). Inoltre che quest'ultima si impegnò a subentrare nella causa col Comune e ad assumere tutti gli oneri (punti 15-16) e concesse in locazione le unità immobiliari (settembre 2007) oltre a realizzare opere (scavi per rinforzo fondazioni, quattro container, stalla con animali, box, tettoie, attività di recupero rifiuti).
Sostenne doversi quindi applicare nel caso in giudizio il disposto degli artt. 1140-1141 c.c., con presunzione del possesso per colui che esercita il potere di fatto, salvo prova contraria;
d) violazione degli artt. 111, co. 6 Cost., 132 c.p.c. e 36 decr. n. 546 cit. - Vizio di motivazione.
Asserì essere la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigettò la tesi dell'efficacia reale del contratto, motivata in modo apodittico e tautologico;
e) violazione dell'art. 1, commi 639 e 681, legge n. 147 cit. - Violazione artt. 1362 ss. c.c. -
Errata interpretazione del contratto. Richiamò l'ermeneutica basata su Cass. n. 13222/2014 e Cass. n.
7283/1996. Per meglio dire come il possesso non potesse transitare disgiuntamente dal diritto (nullità per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1418, 1325 c.c.). In definitiva sostenne avere la scrittura efficacia reale e che pertanto negli anni 2014-2015 la società Società_1 non aveva né il possesso né il diritto reale, ovvero i presupposti per il tributo in parola.
1.2. – Il concessionario della riscossione, con atto depositato sulla piattaforma del processo tributario il 5 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. In particolare narrò che con ricorso del 13 marzo 2024 controparte chiese l'annullamento dell'ingiunzione fiscale n.
46098/2024 e degli avvisi IMU/TASI 2014-2015 emessi verso Società_1., con condanna alle spese del Comune di Leinì. Inoltre che l'impugnata ingiunzione da euro 5.623,11 si fondò su quattro avvisi di accertamento del 13 dicembre 2019, notificati l'8 gennaio 2020, e che la stessa fu preceduta da una precedente ingiunzione del 27 novembre 2023.
Preliminarmente replicò essere la censura sulla «impugnazione recuperatoria» infondata essendo gli avvisi stati regolarmente notificati alla società, presso la sede legale coincidente con la residenza di Ricorrente_1, secondo le regole di notifica agli enti e ai loro rappresentanti (art. 60 DPR
600/1973 e art. 145 c.p.c.). In particole come la notifica al legale rappresentante fosse pienamente valida ed equivalente a quella presso la sede sociale, rendendo gli atti ormai irretrattabili.
Nel merito stigmatizzò essere la società Ricorrente_1 l'unico soggetto passivo IMU, nonostante la firma di un contratto preliminare di compravendita. In particolare denunciò infondato la doglianza del vizio di «Omessa Pronuncia» essendosi il giudice provinciale espresso chiaramente (anche se brevemente), definendo la tesi del ricorrente «palesemente infondata» non potendo un contratto preliminare trasferire la proprietà (effetti reali).
Ricorrente_1 Rimarcò poi la valenza delle risultanze catastali con la presunzione di titolarità della s.a.s. risultando l'immobile ancora ad essa intestato e come pertanto applicando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Ord. 26376/2021), sussistesse una presunzione non vinta nel caso in giudizio da controparte.
Quindi per quanto concerne la questione della detenzione affermò essere il futuro acquirente (promissario) un mero detentore qualificato (simile a chi è in affitto o in comodato) permanendo il possesso legale in capo al venditore e che senza un atto pubblico che manifesti l'intenzione di cambiare questo stato (interversio possessionis), la situazione non muta neppure ai fini fiscali. Da ultimo per quanto concerne la soggettività passiva IMU (Cass. 24972/2022) asserì essere l'imposta
(ICI/IMU) dovuta esclusivamente dal proprietario o dal titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, etc.)
e come il promissario acquirente, essendo un semplice detentore, non sia soggetto passivo.
1.3. - Con atto depositato sulla piattaforma del processo telematico il 22 dicembre 2025 il Comune di Leinì si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
In particolare espose aver accertato nel 2019 l'omesso versamento dell'IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015 su alcuni immobili e che controparte contestò l'accertamento sostenendo che gli immobili erano già oggetto di pignoramento e di un preliminare di vendita del 2007, quindi non doveva essere considerata soggetto passivo. Soggiunse di aver respinto un'istanza nel 2020 perché non configurante un vero ricorso, rendendo definitivi gli accertamenti. Inoltre che nel 2023 avviò la riscossione forzata tramite SO.G.E.T., la quale nel gennaio 2024 notificò a controparte ingiunzione fiscale.
Per contrastare il ricorso propose i seguenti motivi a) sulla legittimazione del Comune di Leini a costituirsi nel presente giudizio di appello, ai sensi del D. Lgs. 546/1992. Sostenne essere legittimato a partecipare al giudizio d'appello, ancorché contumace in primo grado, perché titolare del credito e autore degli avvisi di accertamento impugnati;
b) in ordine all'asserita nullità della sentenza di primo grado per motivazione omessa o apparente sostenne essere la stessa motivata correttamente dichiarando il ricorso inammissibile e precisando che il preliminare di vendita del 2007 non produceva effetti reali. Richiamò poi la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui il rigetto può essere anche implicito e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito;
c) in ordine alla definitività del rapporto tributario oggetto di causa e sulla conseguente inammissibilità delle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria del Comune di Leini. Rimarcò che gli avvisi, notificati il 31 dicembre 2019, non furono impugnati nei termini, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e come l'ingiunzione fiscale successiva potesse quindi essere contestata solo per vizi propri (formali o di calcolo);
d) sulla tempestiva notifica degli avvisi di accertamento IMU e TASI nei confronti di
Società_1. e sulla tempestività della trasmissione di tali atti a SO.G.E.T. S.p.A., ai fini della loro riscossione forzata. Asserì essere stati gli atti in parola notificati nei termini decadenziali ex art. 1, co.
161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) e quindi come la pretesa impositiva fosse divenuta definitiva. Evidenziò altresì come la riscossione coattiva fosse stata avviata tempestivamente ai sensi dell'art. 1, comma 163, legge n. 296 cit., essendo stato inviato il titolo esecutivo entro il terzo anno successivo alla definitività degli accertamenti;
e) sulla soggettività passiva ai fini IMU e TASI in caso di mancata detenzione dell'immobile.
Richiamò un precedente giudicato tra le stesse parti (IMU 2012-2013) e la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui il preliminare ha soli effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà e che l'obbligo d'imposta grava sul proprietario finché non venga stipulato il definitivo atto essendo il presupposto dell'IMU/TASI il possesso qualificato (proprietà o altro diritto reale), non la detenzione materiale.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentite le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso del contribuente non merita favore.
2.1. – Deve in primis essere rimarcato che il giudice di prime cure dichiarò l'inammissibilità del ricorso introduttivo (primo capo decisorio) e poi brevemente affrontò la questione del merito (secondo capo decisorio).
Questo collegio tuttavia rilevando essere la questione della notifica degli atti presupposti propedeutica al merito ritiene opportuno, per ragioni di economica processuale, esaminare esclusivamente questo aspetto applicando il criterio della ragione più liquida ossia che: «in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e
111 Cost., al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014; Cass. n. 23621/2011)» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580). 2.2. - Fatta questa premessa occorre ora rimarcare che dai fatti di causa risulta la notifica dei seguenti atti:
- avviso di accertamento Tasi 2015 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1 Indirizzo_1, , 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020 (cfr. copia cartolina di ricevimento all. 2 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento IMU 2015 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020 (cfr. copia cartolina di ricevimento all. 3 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento Tasi 2014 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020
(cfr. copia cartolina di ricevimento all. 4 al fascicolo processuale del concessionario);
- avviso di accertamento IMU 2014 del 13 dicembre 2019 notificato a: Ricorrente_1 sas c/o
Ricorrente_1, Indirizzo_1, 10093 Collegno, con sottoscrizione di ritiro dell'8 gennaio 2020
(cfr. copia cartolina di ricevimento all. 5 al fascicolo processuale del concessionario);
Quindi che per i suddetti tributi fu dal concessionario formata ingiunzione fiscale notificata alla società con pec 2 dicembre 2023 e poi ulteriore ingiunzione in questo processo impugnata.
A fronte di queste fatti il collegio non può che prendere atto che il contribuente nell'atto di appello espose che: «Il sig. Ricorrente_1 aveva espressamente affermato nel ricorso di primo grado che egli impugnava in via recuperatori gli avvisi di accertamento a lui mai in precedenza notificati. La facoltà di impugnare in via recuperatoria atti precedentemente non notificati è espressamente prevista dall'art. 19, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 546/1992. La sentenza di primo grado si limita ad affermare la definitività per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, non impugnati dalla società Ricorrente_1. Il fatto è che, come ricordato, il sig. Ricorrente_1
espressamente aveva affermato che l'impugnazione era coltivata in via recuperatoria, in quanto gli atti non erano stati a lui, sig. Ricorrente_1, notificati. Da ciò la violazione di legge da parte del giudice di primo grado dedotta nel presente motivo d'appello in quanto la statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado si risolve, sostanzialmente, nella negazione della facoltà di impugnazione recuperatoria espressamente prevista dal legislatore nell'art. 19, comma3, secondo periodo del decreto legislativo n. 546/1992».
Per meglio dire che non contestò se non genericamente la consegna dei suddetti atti e specificamente l'inesistenza della notifica degli stessi, ovvero la ratio decidendi del giudice provinciale.
Così facendo la parte non seguì l'insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui: «per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio
2018, n. 1144 ; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2019, n. 9585 ; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2020, n. 13106 ; Cass.,
Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012 ; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14292 ; Cass., Sez. 65, 21 settembre 2021, n. 25535 ; Cass., Sez. 6-5, 6 dicembre 2021, n. 38548 ).
Ciò posto, nell'affermare, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che tale ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958). Per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni di merito (e cioè dalla verifica della definitività o meno degli atti presupposti), la giurisdizione va assegnata alla commissione tributaria sia per il tipo di atto impugnato (ingiunzione, equiparabile alla cartella) e sia per le ragioni addotte dal contribuente nel suo ricorso (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10958).
Ne consegue che, al pari della cartella, anche l'ingiunzione può essere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso di accertamento, che sia stato notificato al contribuente.
Al pari della cartella, infatti, anche l'ingiunzione postula la preesistenza dell'avviso di accertamento al fine di determinare l'an ed il quantum della pretesa fiscale. In tal senso, questa Corte ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2912; Cass., Sez. 2, 5 dicembre 2020, n. 24757).
L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6-2, 18 giugno 2020, n.
11794; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2022, n. 884). Per cui, il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass., Sez.
5, 15 gennaio 2020, n. 565; Cass., Sez. 5, 22 aprile 2022, n. 12832)» (cfr. Cass. Ord. 21 ottobre 2022,
n. 31172).
Orbene risultando in atti, in quanto non contestato dal contribuente, la notifica dei presupposti avvisi di accertamento questo Collegio non può, in applicazione del predetto insegnamento, che rigettare il ricorso del contribuente e confermare l'impugnata decisione.
2.2. – La correttezza della sentenza di primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso esonera questo Collegio dall'affrontare le questioni di merito.
2.3. – Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 500,00 a favore delle parti appellate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado
Condanna l'appellante alle spese del grado complessivamente in euro 500,00 a favore delle parti appellate.
Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero