Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1341/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe De Masi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Salerno e Davide Zucchero;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio con Parte_1
dall'ottobre 2012 sino al mese di maggio 2017 e che, Controparte_1 dopo una interruzione, la convivenza riprendeva in data 21.02.2018; che dall'unione sono nati in Crotone i figli , il 15.02.2015 e il 21.02.2018; che le parti hanno adito il Per_1 Per_2
Tribunale di Crotone al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e che, il Tribunale, con pronuncia n. 1340/2018 del 13.09.2018 depositata in
1
n. 14; regolamentare i tempi di frequentazione del padre nei termini di cui al ricorso;
disporre che il versi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la CP_1 somma di € 1200,00 mensili;
disporre che provveda al pagamento del 100% delle CP_1
spese straordinarie.
ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo Controparte_1
regolamentarsi le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nei termini indicati nella memoria di costituzione, prevedendosi in particolare l'affidamento esclusivo dei minori al padre ovvero confermare l'affido condiviso ma con collocazione presso di sé, o gradatamente confermare l'affido condiviso ma con collocazione paritetica tra i genitori oppure, in via ulteriormente gradata, lasciare invariate le condizioni di cui al provvedimento giudiziario di regolamentazione, comprensivo dell'assegno unico in capo alla madre nonché al versamento di una percentuale superiore al 50%.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
All'udienza del 06.02.2025 le parti si sono dichiarate disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare ed il giudice ha rinviato alla successiva udienza per la verifica degli esiti del percorso di mediazione.
In quella sede, le parti hanno raggiunto un accordo, che è stato depositato in data
Per_ 22.05.2025, nei seguenti termini: “i minori e saranno affidati, in modo Per_2
condiviso ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità; i minori continueranno a vivere con la madre e ad abitare in Crotone alla Via Casabona n. 14; la responsabilità sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente per le questioni di straordinaria importanza e disgiuntamente per quelli di ordinaria importanza. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione ela salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori
2 quello di tenersi informati reciprocamente circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni di
Per_ lavoro e nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative di e . Inoltre: a) Per_2
due weekend alternati al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) durante le festività natalizie si rispetterà il criterio dell'alternanza in maniera tale che i minori possano trascorrere con i genitori le festività principali, ripartendo le festività in due periodi, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro
Per_ genitore;
c) durante le festività pasquali e trascorreranno un anno con il Per_2
padre il periodo dal mercoledì santo fino alla sera della domenica di Pasqua, il lunedì di
Pasquetta invece resteranno con la madre. Nell'anno successivo trascorreranno la Pasqua con la madre, e a partire dalla sera della domenica di Pasqua fino al martedì saranno affidati al padre compatibilmente con la ripresa delle attività scolastiche;
d) tutte le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 9 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre), verranno ripartite ad anni alterni, in modo da essere pariteticamente divise tra i genitori nel corso dell'anno; e) In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere un periodo prolungato
Per_ con i figli, e , avvalendosi del supporto dei nonni paterni, che soggiorneranno Per_2
nella località balneare di Strongoli. Le date precise del periodo di permanenza saranno comunicate alla madre, con almeno 7 giorni di anticipo. Tale organizzazione mira a garantire ai minori momenti di serenità e continuità affettiva durante il periodo estivo;
f) 1 figli festeggeranno il compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo, con la possibilità di organizzare un'unica festa. Del pari tutti i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. In caso di disaccordo tra i genitori seguirà il principio dell'alternanza;
g) Nell'eventualità di un impegno improvviso e improrogabile, entrambi i genitori si impegnano a comunicarlo tempestivamente al fine di concordare l'eventuale cambio di settimana;
il IGnor corrisponderà alla SI la somma mensile di € 700,00 CP_1 Pt_1
Per_ (settecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (€ 350,00 Per_2
per ciascun figlio), mediante bonifico bancario da effettuare entro il 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 202. Il IGnor si farà carico del 100% delle spese CP_1
Per_ straordinarie documentate per i figli e , come indicate nel Protocollo d'intesa Per_2
reso dal Tribunale di Crotone in data 17 Dicembre 2017. L'assegno unico per i figli a
3 carico continuerà ad essere percepito dalla NO , senza necessità di ulteriore Pt_1
consenso da parte del IGnor che si dichiara sin da ora disponibile a rilasciarlo CP_1
dove richiesto;
Il padre, IG. , ha espresso con fermezza la volontà che i propri figli CP_1
Per_
e non intrattengano alcun tipo di rapporto, né diretto né indiretto, con Per_2
l'attuale compagno della madre. La madre, IG.ra ha accolto tale richiesta Parte_1
impegnandosi a rispettarla nell'interesse della serenità dei figli e del buon andamento delle relazioni familiari.”
L'accordo che precede può essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo all'interesse della prole.
Considerato l'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di mantenimento ed affidamento di cui al provvedimento del Tribunale di Crotone n. 1340/2018 del 13.09.2018 depositato in data
17.09.2018, nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data
22.05.2025;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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