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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/12/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.
Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 15/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4260/2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to Parte_1
e difeso dall'avv. Guido Varcaccio Garofalo, presso il cui studio elett.te domicilia Torre Annunziata (NA), alla via Gino Alfani n.15; nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_1
ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. Stefano Azzano, elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli;
nonché presso gli indirizzi telematici pec:
t Email_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento del diritto a CP_1 percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, nonché a fruire dei benefici previsti dalla L. 104/92, art. 3, comma 3, con decorrenza anteriore rispetto a quella accertata dal CTU nominato nel procedimento per
ATP(nella specie, 24 febbraio 2025).
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
21/07/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
4900/2024, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 26/08/2024.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, si osserva che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per
ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il
CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass.
Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex L. 104/92, art.3, comma 3, solo a partire dal 24 febbraio 2025, e non dall'epoca della domanda amministrativa.
Il rigetto del ricorso in opposizione e l'accoglimento della domanda solo a partire da epoca successiva al deposito del ricorso per ATP giustificano a compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ATP proposta da
[...] con ricorso del 21/07/2025 nei confronti dell Parte_1 CP_1 così provvede: a)rigetta l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici ex art
3 comma 3 L 104/92 a decorrere dal 24 febbraio 2025; b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.
Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 15/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4260/2025 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to Parte_1
e difeso dall'avv. Guido Varcaccio Garofalo, presso il cui studio elett.te domicilia Torre Annunziata (NA), alla via Gino Alfani n.15; nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_1
ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. Stefano Azzano, elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli;
nonché presso gli indirizzi telematici pec:
t Email_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento del diritto a CP_1 percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, nonché a fruire dei benefici previsti dalla L. 104/92, art. 3, comma 3, con decorrenza anteriore rispetto a quella accertata dal CTU nominato nel procedimento per
ATP(nella specie, 24 febbraio 2025).
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
21/07/2025, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
4900/2024, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 26/08/2024.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, si osserva che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per
ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il
CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass.
Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex L. 104/92, art.3, comma 3, solo a partire dal 24 febbraio 2025, e non dall'epoca della domanda amministrativa.
Il rigetto del ricorso in opposizione e l'accoglimento della domanda solo a partire da epoca successiva al deposito del ricorso per ATP giustificano a compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ATP proposta da
[...] con ricorso del 21/07/2025 nei confronti dell Parte_1 CP_1 così provvede: a)rigetta l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici ex art
3 comma 3 L 104/92 a decorrere dal 24 febbraio 2025; b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/12/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco