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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4511/2019 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], c.f. , con la Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentanza e la difesa dell' Avv. Salvatore Bianca -parte attrice, opponente- contro
• Avv. , nata a [...] il [...], c.f. CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2 con domicilio in Siracusa, via Unione Sovietica, 4, con la rappresentanza e la difesa di se stessa
-parte convenuta, opposta- avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
***
All'udienza del 26 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Giusta sentenza Tribunale di Siracusa - sez. lavoro n. 273/18, Parte_1 veniva condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore dell'odierna opposta avv. Stefania CANNATA, legale dell'Agente di Riscossione, a titolo di spese legali distratte.
• Seguiva quindi un “primo” atto di precetto notificato il 22.06.18 (e successivo pignoramento mobiliare) con pagamento, in acconto, di euro 1.000.
• Stante il mancato pagamento del saldo, con “atto di precetto in rinnovazione” del 16.07.19, la creditrice intimava il pagamento di euro 1.504,62, al lordo degli accessori di legge.
• Avverso tale precetto l'opponente con atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio, pure spiegando domanda riconvenzionale, così concludeva:
VOGLIA IL TRIBUNALE DI SIRACUSA - In via preliminare, pendendo il presente giudizio e previa fissazione di udienza ad hoc, disporsi la sospensione del titolo esecutivo;
- In via principale, nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa ed in accoglimento della spiegata opposizione, previa sospensione, come detto, dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare inammissibile, nullo e/o improduttivo di effetti il precetto in rinnovazione di pagamento notificato all'istante in data 06/09/2019;
- In via riconvenzionale, dichiarare e riconoscere che l'opponente vanta nei confronti dell'opposto un credito pari ad € 1.000 per il rimborso di quanto già corrisposto a titolo di spese giudiziarie.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
• Si costituiva in giudizio l'opposta avv. Stefania CANNATA così concludendo:
“Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendo la prova del danno grave ed irreparabile e, quindi i presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento dell'istanza. Nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza del diritto dell'esponente a procedere in executivis, rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare l'atto impugnato.
Condannare, comunque, parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi dal Giudice in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
• La causa veniva istruita e le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Alla udienza del 26.05.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI
1. Con suo primo motivo l'opponente sostiene l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 06.09.19, avendo egli dichiarato volersi avvalere della richiesta di definizione agevolata cui al D.L. 119/2018, come comunicato con
PEC del suo legale datata 28.02.19 (anteriormente alla notifica del precetto in rinnovazione), pure manifestando rinunciare al giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna (Trib Siracusa, sez. lavoro, n. 273/18). Sul punto, afferma l'attore che in caso di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti.
2. Avverso detto primo motivo, parte opposta deduce che -contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione pec del 28.02.19-, l'istanza di agevolazione è stata presentata dal debitore solo in data 25.07.19, e che comunque nessuna rinuncia al giudizio può dirsi validamente esperita: ciò in quanto la sentenza fondante il credito pag. 2/3 era stata emessa nel marzo 2018 e che era già passata in giudicato anche al momento della PEC del febbraio 2019: in sostanza, al momento della supposta rinunzia all'impugnazione, già era maturato il giudicato sulla citata sentenza Trib. Sr 273/18.
3. Ancora, parte opposta deduce l'infondatezza dell'opposizione, trattandosi di credito per spese legale distratte, donde l'eventuale transazione (a seguito della definizione agevolata) tra contribuente ed Erario risulta del tutto irrilevante. Invero, anche la stessa rubrica dell'art. 3 D.L. 119/2018 evidenzia che il suo oggetto sono i carichi affidati all'agente della riscossione: ma il credito per cui si procede non è mai stato affidato all'agente per la riscossione, essendo proprio del legale dell'agente. Ed infatti, a seguito di provvedimento di distrazione delle spese, è il legale distrattario il creditore della parte soccombente.
4. Donde il rigetto del primo motivo di opposizione.
5. Parte opponente propone ancora, in via riconvenzionale, domanda di rimborso della somma di euro 1.000, già corrisposti all'opposta a titolo di spese legali, a seguito della notifica del primo atto di precetto. Ovviamente, la fondatezza di tale domanda postula l'accoglimento del primo motivo di opposizione, che però, come detto, risulta infondato. Donde infondata risulta anche la domanda riconvenzionale.
6. Quanto alle spese legali, il valore della controversia è compreso nello scaglione tra euro 1.100 ed euro 5.200 (dovendo sommarsi all'importo precettato di euro 1.504 quello di euro 1.000 richiesto in via riconvenzionale). Per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 425,00 FASE INTRODUTTIVA 425,00
FASE TRATTAZIONE 851,00
FASE DECISIONALE 851,00 TOTALE 2.552,00
Oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4511/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale perché infondate;
• Condanna la parte opponente al pagamento dei compensi in favore della parte opposta per euro 2.552, oltre 15 % per spese generali, Cassa Previdenza Avvocati ed Iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 19 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4511/2019 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], c.f. , con la Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentanza e la difesa dell' Avv. Salvatore Bianca -parte attrice, opponente- contro
• Avv. , nata a [...] il [...], c.f. CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2 con domicilio in Siracusa, via Unione Sovietica, 4, con la rappresentanza e la difesa di se stessa
-parte convenuta, opposta- avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
***
All'udienza del 26 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Giusta sentenza Tribunale di Siracusa - sez. lavoro n. 273/18, Parte_1 veniva condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore dell'odierna opposta avv. Stefania CANNATA, legale dell'Agente di Riscossione, a titolo di spese legali distratte.
• Seguiva quindi un “primo” atto di precetto notificato il 22.06.18 (e successivo pignoramento mobiliare) con pagamento, in acconto, di euro 1.000.
• Stante il mancato pagamento del saldo, con “atto di precetto in rinnovazione” del 16.07.19, la creditrice intimava il pagamento di euro 1.504,62, al lordo degli accessori di legge.
• Avverso tale precetto l'opponente con atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio, pure spiegando domanda riconvenzionale, così concludeva:
VOGLIA IL TRIBUNALE DI SIRACUSA - In via preliminare, pendendo il presente giudizio e previa fissazione di udienza ad hoc, disporsi la sospensione del titolo esecutivo;
- In via principale, nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa ed in accoglimento della spiegata opposizione, previa sospensione, come detto, dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare inammissibile, nullo e/o improduttivo di effetti il precetto in rinnovazione di pagamento notificato all'istante in data 06/09/2019;
- In via riconvenzionale, dichiarare e riconoscere che l'opponente vanta nei confronti dell'opposto un credito pari ad € 1.000 per il rimborso di quanto già corrisposto a titolo di spese giudiziarie.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
• Si costituiva in giudizio l'opposta avv. Stefania CANNATA così concludendo:
“Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendo la prova del danno grave ed irreparabile e, quindi i presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento dell'istanza. Nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza del diritto dell'esponente a procedere in executivis, rigettare l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare l'atto impugnato.
Condannare, comunque, parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi dal Giudice in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
• La causa veniva istruita e le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Alla udienza del 26.05.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI
1. Con suo primo motivo l'opponente sostiene l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 06.09.19, avendo egli dichiarato volersi avvalere della richiesta di definizione agevolata cui al D.L. 119/2018, come comunicato con
PEC del suo legale datata 28.02.19 (anteriormente alla notifica del precetto in rinnovazione), pure manifestando rinunciare al giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna (Trib Siracusa, sez. lavoro, n. 273/18). Sul punto, afferma l'attore che in caso di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente implica la necessaria compensazione delle spese tra le parti.
2. Avverso detto primo motivo, parte opposta deduce che -contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione pec del 28.02.19-, l'istanza di agevolazione è stata presentata dal debitore solo in data 25.07.19, e che comunque nessuna rinuncia al giudizio può dirsi validamente esperita: ciò in quanto la sentenza fondante il credito pag. 2/3 era stata emessa nel marzo 2018 e che era già passata in giudicato anche al momento della PEC del febbraio 2019: in sostanza, al momento della supposta rinunzia all'impugnazione, già era maturato il giudicato sulla citata sentenza Trib. Sr 273/18.
3. Ancora, parte opposta deduce l'infondatezza dell'opposizione, trattandosi di credito per spese legale distratte, donde l'eventuale transazione (a seguito della definizione agevolata) tra contribuente ed Erario risulta del tutto irrilevante. Invero, anche la stessa rubrica dell'art. 3 D.L. 119/2018 evidenzia che il suo oggetto sono i carichi affidati all'agente della riscossione: ma il credito per cui si procede non è mai stato affidato all'agente per la riscossione, essendo proprio del legale dell'agente. Ed infatti, a seguito di provvedimento di distrazione delle spese, è il legale distrattario il creditore della parte soccombente.
4. Donde il rigetto del primo motivo di opposizione.
5. Parte opponente propone ancora, in via riconvenzionale, domanda di rimborso della somma di euro 1.000, già corrisposti all'opposta a titolo di spese legali, a seguito della notifica del primo atto di precetto. Ovviamente, la fondatezza di tale domanda postula l'accoglimento del primo motivo di opposizione, che però, come detto, risulta infondato. Donde infondata risulta anche la domanda riconvenzionale.
6. Quanto alle spese legali, il valore della controversia è compreso nello scaglione tra euro 1.100 ed euro 5.200 (dovendo sommarsi all'importo precettato di euro 1.504 quello di euro 1.000 richiesto in via riconvenzionale). Per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 425,00 FASE INTRODUTTIVA 425,00
FASE TRATTAZIONE 851,00
FASE DECISIONALE 851,00 TOTALE 2.552,00
Oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4511/2019 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale perché infondate;
• Condanna la parte opponente al pagamento dei compensi in favore della parte opposta per euro 2.552, oltre 15 % per spese generali, Cassa Previdenza Avvocati ed Iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 19 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
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