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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/07/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8720/2019
TRA
, rappresentato e dieso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Alfonso Cipresso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RI (SA)
alla Via Santa Tecla, n. 46/b
– attore –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti Andrea Carrano e Chiara Gambardella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Amalfi (SA) alla Via Spirito Santo, n. 9
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: materia condominiale.
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 23 Settembre 2029, i IGg.ri e Parte_1
premesso di essere proprietari di un appartamento ubicato in RI (SA) Parte_2
alla Via Barche a Vela, n. 17, al piano terra, identificato nel NCEU del Comune di RI
(SA) al Foglio 7, particella 627, sub 38, facente parte del Condominio ”, CP_1
conveniva in giudizio quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentire dichiarare il distacco di detto immobile dal fabbricato condominiale siccome autonomo e non allocato nella struttura portante dell'edificio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il di Controparte_1
RI (SA) eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva , stante il litisconsorzio necessario di tutti i condomini. Nel merito, deduceva la sussistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza n. 1927/2000 emessa dal Tribunale di Salerno, con il quale si approvavano le tabelle millesimali redatte dal Ctu, con annesso Regolamento, che prevedevano la sussistenza di n. 23 unità immobiliari, compresa quella degli attori. Eccepiva
altresì la sussistenza di delibera condominiale del 22 Maggio 2015 con la quale la proposta di distacco formulata dagli odierni attori era stata rigettata. Conseguentemente instava per il rigetto della domanda.
2 Svolta l'udienza di comparizione, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, trattandosi di controversia che, in quanto rientrante nel novero delle azioni di accertamento della proprietà comune, postula il litisconsorzio necessario fra tutti i condomini (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 6056 del 17 Marzo 2006), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2022, sulla dichiarazione del procuratore costituito degli attori di intervenuto decesso della IG.ra , era dichiarata l'interruzione del Parte_2
giudizio.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato dai procuratori del convenuto CP_1
fissata udienza di prosecuzione del giudizio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 aprile 2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda formulata dall'attore non merita accoglimento.
A prescindere dal rilievo, già di per sé assorbente, del mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, disposto all'udienza di comparizione, deve altresì rilevarsi che parte attrice non ha assolto minimamente all'onere probatorio, omettendo anche di articolare richieste istruttorie a tal fine, in relazione all'eventuale fondatezza della domanda, della quale si impone conseguentemente il rigetto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attore al rimborso degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri
3 medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad €
5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8720/2019 – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: a) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata da parte attrice;
b) CONDANNA
l'attore al pagamento delle spese di giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in € 2.552,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, ai procuratori costituiti di parte convenuta, AVV.TI ANDREA CARRANO E CHIARA
GAMBARDELLA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 11 Luglio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8720/2019
TRA
, rappresentato e dieso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Alfonso Cipresso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RI (SA)
alla Via Santa Tecla, n. 46/b
– attore –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore – Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
Avv.ti Andrea Carrano e Chiara Gambardella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Amalfi (SA) alla Via Spirito Santo, n. 9
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: materia condominiale.
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 23 Settembre 2029, i IGg.ri e Parte_1
premesso di essere proprietari di un appartamento ubicato in RI (SA) Parte_2
alla Via Barche a Vela, n. 17, al piano terra, identificato nel NCEU del Comune di RI
(SA) al Foglio 7, particella 627, sub 38, facente parte del Condominio ”, CP_1
conveniva in giudizio quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentire dichiarare il distacco di detto immobile dal fabbricato condominiale siccome autonomo e non allocato nella struttura portante dell'edificio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il di Controparte_1
RI (SA) eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva , stante il litisconsorzio necessario di tutti i condomini. Nel merito, deduceva la sussistenza di un giudicato, costituito dalla sentenza n. 1927/2000 emessa dal Tribunale di Salerno, con il quale si approvavano le tabelle millesimali redatte dal Ctu, con annesso Regolamento, che prevedevano la sussistenza di n. 23 unità immobiliari, compresa quella degli attori. Eccepiva
altresì la sussistenza di delibera condominiale del 22 Maggio 2015 con la quale la proposta di distacco formulata dagli odierni attori era stata rigettata. Conseguentemente instava per il rigetto della domanda.
2 Svolta l'udienza di comparizione, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, trattandosi di controversia che, in quanto rientrante nel novero delle azioni di accertamento della proprietà comune, postula il litisconsorzio necessario fra tutti i condomini (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 6056 del 17 Marzo 2006), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2022, sulla dichiarazione del procuratore costituito degli attori di intervenuto decesso della IG.ra , era dichiarata l'interruzione del Parte_2
giudizio.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato dai procuratori del convenuto CP_1
fissata udienza di prosecuzione del giudizio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 aprile 2024 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda formulata dall'attore non merita accoglimento.
A prescindere dal rilievo, già di per sé assorbente, del mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, disposto all'udienza di comparizione, deve altresì rilevarsi che parte attrice non ha assolto minimamente all'onere probatorio, omettendo anche di articolare richieste istruttorie a tal fine, in relazione all'eventuale fondatezza della domanda, della quale si impone conseguentemente il rigetto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attore al rimborso degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri
3 medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento da € 1.101,00 ad €
5.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8720/2019 – uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: a) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata da parte attrice;
b) CONDANNA
l'attore al pagamento delle spese di giudizio che liquida Parte_1
complessivamente in € 2.552,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, ai procuratori costituiti di parte convenuta, AVV.TI ANDREA CARRANO E CHIARA
GAMBARDELLA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 11 Luglio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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